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LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA SALUTE DEI LAVORATORI

LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA SALUTE DEI LAVORATORI. Dott. Alfonso Pellitteri Dirigente Medico 2° livello Responsabile Sanitario Provinciale Inail Brescia. La tutela assicurativa. L’ I.N.A.I.L. è l’Ente preposto alla tutela assicurativa dei Lavoratori contro gli infortuni

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LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA SALUTE DEI LAVORATORI

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Presentation Transcript


  1. LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E LA SALUTE DEI LAVORATORI Dott. Alfonso Pellitteri Dirigente Medico 2° livello Responsabile Sanitario Provinciale Inail Brescia

  2. La tutela assicurativa • L’ I.N.A.I.L. è l’Ente preposto alla tutela assicurativa dei Lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali. Gli oneri economici sono a completo carico del DATORE DI LAVORO

  3. QUALCHE CENNO STORICO - Nasce nel 1883 come CASSA NAZIONALE INFORTUNI - legge 17 marzo 1898 n° 80, introduzione nel sistema legislativo italiano della obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro • 22 gennaio 1915 nasce a Genova il primo P.S. per i Lavoratori infortunati • nel 1924 venne inaugurato a Bologna il primo centro per i traumatizzati del lavoro, di proprietà della Cassa Nazionale Infortuni

  4. 1919 costituzione (in virtù di accordi internazionali) dell'Ilo - l'Organizzazione internazionale del lavoro, organismo nato nel seno della Società delle Nazioni deputato all'attuazione della legislazione sociale nei diversi paesi membri • 1926 divieto per le Compagnie di Assicurazione private di stipulare polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro

  5. La legge 22 giugno 1933 n. 860 assegna la tutela assicurativa alla Cassa infortuni ribattezzata Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Era la nascita ufficiale dell'INAIL • 30 giugno 1965 dpr 1124 Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Malattie professionali • 23 febbraio 2000 D.L.vo 38 riconoscimento del danno biologico

  6. COSA ASSICURA L’INAIL E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previsto dal presente titolo, (1) siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti (2).L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

  7. Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

  8. Oggetto dell’assicurazione • L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

  9. CAUSA VIOLENTA E’il fatto genetico indispensabile dell’infortunio costituito da ogni evento lesivo esterno all’organismo del lavoratore (non necessariamente “violento”, ma sicuramente imprevedibile), e può consistere anche in uno sforzo non straordinario. Inoltre, la causa violenta ex art. 2 DPR 1124/1965 sussiste anche in presenza di un "preesistente quadro morboso" del lavoratore

  10. OCCASIONE DI LAVORO L'occasione di lavoro, che, come si è visto, è la vera caratteristica distintiva dell'infortunio sul lavoro indennizzabile, merita un approfondimento.Essa è rappresentata essenzialmente dal nesso di causalità che lega, con rapporto di causa ed effetto, l'attività lavorativa protetta e l'evento lesivo.Tale rapporto non deve tuttavia essere necessariamente diretto, ma può anche essere indiretto: non per nulla la definizione legislativa usa l'espressione "occasione di lavoro".Così, per esempio, potrà essere indennizzato come infortunio sul lavoro anche un evento che si sia verificato al di fuori dell'ambiente o dell'orario di lavoro, purchè sussista quel nesso di causalità al quale si è fatto riferimento: per esempio, l'infortunio "in itinere" determinato da rischio generico aggravato.All'opposto potrebbe non essere ammesso all'indennizzo un infortunio pur avvenuto in orario e sul posto di lavoro ove quel nesso causale manchi (per esempio infortunio a seguito di rissa determinata da motivi privati non connessi con l'attività lavorativa).

  11. RISCHIO: Generico, generico aggravato, specifico • Il rischio generico è rappresentato da quel rischio a cui è esposta tutta la popolazione • Il rischio specifico è quello legato esplicitamente alla mansione lavorativa del soggetto in esame • Il rischio generico aggravato è un rischio generico, però, aggravato dalla • obbligatorietà dell’occasione di lavoro

  12. PRESTAZIONI DELL’INAIL Indennità giornaliera per l’I.T.A. Liquidazione in capitale dell’I.P. superiore al 6% Rendita diretta per I.P. superiore al 16% Rendita ai superstiti Prestazioni curative Prestazioni protesiche Reinserimento lavorativo (in collaborazione con gli Enti Locali)

  13. Il lavoratore infortunato ha diritto alla corresponsione di una indennità pari al: • 60% per il periodo (continuativo, compresi sabati e domeniche) compreso tra il 5 (quinto) ed il 90esimo giorno di infortunio;• 75% per il periodo (sempre continuativo) compreso tra il 91esimo giorno e quello di guarigione.Le percentuali di cui sopra si applicano alla retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni (di calendario) immediatamente precedenti quello dell'infortunio (art. 117, D.P.R. n. 1124/1965). • I contratti collettivi pongono generalmente a carico del datore di lavoro un integrazione di tale indennità fino a raggiungere il 100% della retribuzione o percentuali minori in relazione alla durata dell'assenza per infortunio.

  14. Analisi di un caso reale.La prima cosa da analizzare, come per la malattia, è il cosiddetto 'primo certificato' medico di infortunio.Questo certificato può essere emesso dal Pronto Soccorso di un Ospedale oppure dal Medico di base del Lavoratore o, infine, da un Medico qualsiasi che visita per primo l’Infortunato Il 'primo certificato medico' relativo ad un infortunio deve contenere una breve descrizione delle cause e circostanze (riferite dal Lavoratore); la diagnosi, l’EO, l’ inabilità temporanea dal lavoro (il caso più frequente naturalmente) e, quindi, la prognosi e l’eventuale data della ripresa lavoro.Se questa è superiore a giorni 3, occorre che il D.L. immediatamente avvisato dal Lavoratore compili la denuncia d'infortunio e fare 2 raccomandate con avviso di ricevimento: la prima all’ INAIL e la seconda alla Questura oppure al Commissariato di Polizia più vicino.Alla copia che va all'INAIL deve essere sempre allegato il 'primo certificato medico' dell'unità sanitaria che ha erogato le prime cure.

  15. Uno dei compiti più ardui, quando si deve compilare la denuncia d'infortunio, è proprio la seconda parte, quella relativa alla descrizione dei fatti e delle circostanze che l'hanno provocato e la natura e sede della lesione al corpo dell'infortunato. • Questo perchè i dati desumibili dal primo certificato sono quasi sempre scarni e incompleti. • Occorre quindi intervistare chi era presente all'infortunio o chi ha ricevuto in azienda la telefonata nella quale veniva spiegato l'accaduto.

  16. La denuncia deve, quindi, contenere oltre ai dati anagrafici del Lavoratore anche i dati meramente economici e soprattutto la cosi detta “ attendibilità “: La data e l'ora esatta dell'infortunio. Quante ore erano passate dall'inizio del lavoro il giorno dell'infortunio. Se l'infortunato ha abbondato subito il lavoro oppure no Indicazione del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Data in cui l'infortunato ha ricevuto il primo certificato medico Descrizione dei fatti che hanno provocato l'infortunio Dove è avvenuto l'infortunio Che tipo di lavorazione stava svolgendo l'infortunato Se fosse il suo lavoro consueto Quale azione stava svolgendo il lavoratore Che cosa è successo di imprevisto che ha causato l'infortunio In conseguenza di ciò, cosa è avvenuto Se il datore di lavoro fosse stato presente all'infortunio Se NO ritiene che la descrizione dei fatti corrisponda a verità Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono di eventuali testimoni. Tipo di lesione provocata dall'infortunio Sede anatomica della lesione-

  17. REGISTRO INFORTUNI • Il registro degli infortuni è obbligatorio per legge. Deve essere tenuto anche dalle aziende che non hanno dipendenti assicurati presso l'INAIL. • La vidimazione è effettuata dall’ASL • Deve essere conservato per 10 anni • Sul Registro devono essere indicati tutti gli eventi lesivi superiori a tre giorni oltre a quello dell’infortunio di tutto il personale (anche dei non soggetti all’obbligo assicurativo)

  18. Per ogni infortunio devono essere indicati: - i dati identificativi dell'infortunato;- la data ed ora dell'infortunio;- la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'incidente che ha provocato l'infortunio;- la natura delle lesioni;- le conseguenze dell'infortunio (invalidità temporanea, invalidità permanente, morte); - il numero di giorni di assenza dovuti all'infortunio;- la data di ripresa del lavoro.

  19. MALATTIA PROFESSIONALE • Non esiste una definizione “ufficiale” di M.P. ma la si può ricavare dalla “norma assicurativa”: • Art.3 D.P.R.1124/65: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella ……le quali siano contratte nell’esercizio e a causa ………………..; • Art.10 4°c D.lgs n.38/2000 “….fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale…..”

  20. Sono “malattie professionali” quelle patologie dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali, o di agenti o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa

  21. L’osservazione e la conseguente segnalazioneche l’esercizio di determinati mestieri può esser causa di malattia è di rilievo antichissimo. Risale ai primi del ‘700 il “DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBA” di B.Ramazzini (1633-1714) che viene considerato il primo vero trattato sulle malattie professionali. • Non esiste lavoro il quale, per le condizioni in cui si effettua, non possa essere causa di danno alla salute: ad ogni lavoro corrispondono stimmate morfologiche, lesioni anatomo patologiche e turbe funzionali più o meno caratteristiche. • B. Ramazzini

  22. OGGI: • - M.P. Tabellate: presunzione legale di origine • - M.P. Non Tabellate: Sentenza n.179/1988 della Corte Costituzionale: la tutela opera anche per quelle patologie contratte in lavorazioni non tabellate, purchè sia dimostrata la loro origine professionale

  23. PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE Principio che consente, una volta formulata una diagnosi etiologica di malattia rapportabile ad un fattore patogeno tabellato, di attribuire la malattia stessa alla lavorazione protetta svolta dall’assicurato, senza la necessità di provare, mediante indagini analitiche ambientali, il grado di effettiva nocività del posto di lavoro (dal momento che le tabelle stesse non prevedono un periodo minimo di esposizione al potenziale rischio).

  24. DIAGNOSI La diagnosi di Malattia Professionale richiede non solo un approccio metodologico generale analogo a quello delle patologie comuni, ma anche, l’individuazione della sua causa cioè la certezza scientifica dell’idoneità dell’agente etiologico a produrla. Malattia Professionale è, pertanto, qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa

  25. “Qualsiasi stato morboso” : Si ricomprendono anche malattie subcliniche o paucisintomatiche (sotto il profilo clinico, biochimico, chimico-tossicologico) • “Qualsiasi attività lavorativa” : La molteplicità delle lavorazioni e delle possibili attività, fisiche e intellettuali, devono considerarsi potenzialmente produttrici di noxae

  26. Dopo la Sentenza • Il Lavoratore deve provare la diretta dipendenza della patologia dalla propria mansione specifica. • L’INAIL, naturalmente, accerterà la presenza del rischio dichiarato dal Lavoratore tramite il D.V.R.

  27. Per un parere diagnostico etiologico certo nei casi di sospetta malattia professionale è necessario un comune denominatore metodologico di base ricorrendo a criteri tecnico-scientifici ed oggettivi strumenti di organizzazione logica dei dati all’interno delle conoscenze della medicina

  28. CONCLUSIONI • La nozione assicurativa,di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l’esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l’evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare, in determinate condizioni, fattori di potenziamento del rischio lavorativo ed aumentarne l’efficacia

  29. GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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