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Progetto finanziato con il contributo di Fon.Coop e gestito da Coop Form

Progetto finanziato con il contributo di Fon.Coop e gestito da Coop Form. La previdenza complementare per i dipendenti del settore forestale, per i lavoratori di cooperative agricole e di trasformazioni e consorzi Agrari. Le riforme della previdenza obbligatoria. Interventi fino ad oggi.

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Progetto finanziato con il contributo di Fon.Coop e gestito da Coop Form

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Presentation Transcript


  1. Progetto finanziato con il contributo di Fon.Coop e gestito da Coop Form

  2. La previdenza complementare per i dipendenti del settore forestale, per i lavoratori di cooperative agricole e di trasformazioni e consorzi Agrari

  3. Le riforme della previdenza obbligatoria

  4. Interventi fino ad oggi • Aumento dei Contributi • Sistema di calcolo Retributivo / Contributivo • Innalzamento dell’età pensionabile • Riduzione prestazioni

  5. Le riforme degli anni ’90 PRIMA Sistema retributivo Pensione dipende dalla media delle ultime retribuzioni moltiplicata per una percentuale tanto più alta quanti più anni ho lavorato (max 2% per ogni anno di anzianità) Ancora valido al 100% per chi aveva 18 anni di contributi alla fine del 1995 In parte (in base all’anzianità al 1995) valido per gli altri (misti) DOPO Calcolo delle pensioni con il metodo contributivoper i lavoratori più giovani la pensione pubblica è un “conto corrente virtuale” i contributi versati si accumulano e producono un rendimento pari alla crescita media del PIL nominale Al pensionamento il montante contributivo verrà convertito in rendita annuale moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione calcolato con criteri statistico-attuariali Valido al 100% per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 In parte (in base all’anzianità dal 1996 in poi) per gli altri (misti)

  6. Ante Riforma 1995 METODO RETRIBUTIVO:l'importo della pensione era calcolato sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. Nella maggior parte dei casi, dal 1992 in poi, il calcolo considerava gli ultimi 10 anni. Secondo tale metodo, chi andava in pensione percepiva mediamente il 70-80% dell’ultima retribuzione.

  7. Post riforma 1995 METODO CONTRIBUTIVO:l'importo della pensione è strettamente correlato ai contributi previdenziali versati all'INPS e non più all'ultima retribuzione percepita.Il nuovo metodo di calcolo ha nettamente ridimensionato l’importo che si arriverà a percepire al momento della pensione. Esempio: in pensione con 60 anni di età e 35 di contributi Un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi e 60 anni di età riceverà una pensione pubblica pari a circa il 50% dell’ultima retribuzione. 7

  8. Post riforma 1995 Chi rientra nel nuovo metodo di calcolo previsto dalla riforma del 1995? • Tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dall’ 1/01/1996 o che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di contributi e rientrano in un sistema di calcolo “misto”( metodo retributivo per l’anzianità maturata sino al 1995, metodo contributivo per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996). Per questi soggetti la previdenza complementare è necessaria per integrare quella che sarà la pensione erogata dall’INPS e garantirsi un tenore di vita adeguato al momento della pensione. • Chi, invece, al 31/12/1995, aveva almeno 18 anni di contributi rientra ancora nel vecchio metodo retributivo.Per questi la previdenza complementare rappresenta una utile forma di investimento che consente di beneficiare di una contribuzione aziendale e di investire il proprio denaro a costi molto contenuti, oltre che usufruire di importanti agevolazioni fiscali.

  9. La previdenza complementare

  10. Storia della previdenza complementare in Italia • In Italia, prima del D. Lgs. 124/93, esisteva un insieme eterogeneo di fondi pensione (i cd. preesistenti) rivolti principalmente a categorie particolari: dipendenti delle banche e delle assicurazioni, dirigenti delle imprese e dipendenti di imprese multinazionali,… • Questi fondi pensione avevano come obiettivo quello di integrare “ulteriormente” la copertura pensionistica garantita dalla previdenza pubblica di base • Dal 1993, fino al 2005 una serie di interventi normativi hanno regolato la figura del Fondo Pensione in Italia perseguendo una serie di obiettivi • “… assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale” (Art. 1 D.Lgs. 124/93) • “… i lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria …” (Art.38, co.2, Cost.)

  11. Fondi Pensione Perché loro nascita? • Mutamento scenario demografico • Rapporto fra occupati e pensionati • Conseguente aumento spesa pensioni • 100 occupati = 85 pensioni • 2001 100 occupati = 100 pensioni • 2040 100 occupati = 132 pensioni

  12. Le caratteristiche della previdenza complementare • L’adesione è volontaria • Complementarità alla pensione pubblica • Garanzie e controlli nella gestione del piano • Incentivi fiscali • Sistema a capitalizzazione

  13. Il sistema previdenziale misto • * Previdenza Pubblica • * Fondi Pensione (legge 124/93) • * Previdenza individuale IL SISTEMA A TRE PILASTRI

  14. La normativa della previdenza complementare • Decreto legislativo 252/2005 (Vigore 1 gennaio 2007) • Decreto Legislativo 47/2000 e decreto correttivo • Decreto 703/96 Min. Tesoro su investimenti • Disposizioni COVIP e Min. Finanze

  15. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 Sono interessati alla riforma della previdenza complementare attuata con il decreto legislativo n. 252/2005, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi. Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

  16. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente al novembre 1992). La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale. Il lavoratore può decidere di avvalersi: • di una forma pensionistica collettiva, istituita in base di contratti o accordi collettivi anche aziendali stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da regolamenti di enti o aziende, che individuano specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di un determinato comparto, di una determinata azienda o gruppo di aziende); oppure      • di una forma pensionistica individuale, in base esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore, anche se destinatario di una forma pensionistica prevista da contratti o accordi collettivi.  

  17. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 • Che cos’è il TFR?Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente • Come si determina?Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. • Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. • Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.    

  18. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 La scelta sulla destinazione del Tfr In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori. Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria da 29 aprile 1993 La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando.

  19. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29.04.93Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando. Tuttavia per tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando. In particolare, tali lavoratori possono: • se non iscritti ad una forma pensionistica complementare, scegliere con dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro di trasferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%. • Se già iscritti possono incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

  20. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 • Modalità EspliciteEntro 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore dipendentepuò scegliere di: • destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS. • La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare deve essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l’indicazione della forma di previdenza complementare prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro presso il proprio datore di lavoro.

  21. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 • Modalità Tacite (Silenzio - Assenso) • Se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. • In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro: • alla forma individuata con accordo aziendale; • in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. • In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

  22. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 • Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore. • La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite: • riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge; • determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito; • non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare.

  23. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 Quali sono le strade percorribili? LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 1 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 PERCORSO DECISIONALE 2

  24. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 Modalità di scelta esplicita Modalità di scelta tacita entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà ① conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: Se non applicabili ① e ② mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS ② ③ In caso di più forme pensionistiche collettive quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale forma pensionistica istituita presso l’INPS

  25. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 Modalità di scelta tacita Modalità di scelta esplicita al 1° gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce il datore di lavoro provvede a:

  26. La previdenza complementare in vigore dal 1 gennaio 2007 LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 Modalità di scelta esplicita Modalità di scelta tacita al 1° gennaio 2007 Non iscritto a forme pensionistiche complementari entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% Andare al percorso decisionale 1 modalità tacita.

  27. I Fondi Pensione Si distinguono in: Fondi aperti per lavoratori autonomi, professionisti, soci cooperative produzione lavoro Fondi chiusi per i lavoratori dipendenti attivati dalla contrattazione sindacale collettiva • Forme pensionistiche individuali (PIP) • adesione individuale a polizze vita con finalità previdenziale

  28. I Fondi Pensione • Fondi Chiusi • Soggetti costitutori • parti contrattuali con accordi collettivi, CCNL e accordi aziendali • Associazioni senza fini di lucro • le risorse sono gestite unicamente nell’interesse degli aderenti • Struttura di governo indipendente • Minimizzazione dei costi • Rappresentatività degli aderenti da parte degli organi decisionali • Fondi Aperti e Polizze • Soggetti costitutori • Banche, SGR, SIM e Compagnie di assicurazioni • Intermediari finanziari con fini di lucro • le risorse sono gestite unicamente nell’interesse degli aderenti, ma c’è rischio di conflitto con l’interesse del soggetto istitutore • Struttura di governo è quella del soggetto costitutore • Commissioni comprendono la remunerazione del soggetto costitutore • Mancanza di rappresentatività

  29. I Fondi Pensione • I FPchiusi possono pertanto garantire rispetto ai FPaperti e ai PIP: • maggiore tutela previdenziale • rappresentanza diretta degli interessi dei soci • maggiore trasparenza nel controllo • minori costi • Contributo del datore di lavoro

  30. I Fondi Pensione chiusi Negoziazione fra le parti(aziendale, categoriale territoriale, nazionale) Nascono da: Sono a: Contribuzione definita Prestazione in base ai rendimenti Capitalizzazione individuale Adesione volontaria

  31. Le forme previdenziali: Conoscere Filcoop

  32. Il Fondo Pensione FILCOOP • E’ un’ associazione riconosciuta senza fini di lucro, costituita in data 7-11-2000 da Fai-Flai-Uila e dalle Federazioni Agroalimentari di Confcooperative, Legacoop, Agci, dall’Unione Comuni Comunità Enti Montani e Federforeste. • Il fondo era già preesistente, istituito da Fisba-Flai-Uila e dalleAssociazioni Cooperative nel CCNL del 17.7.91 • Lo scopo di Filcoop è quello di erogare ai lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari alla previdenza pubblica obbligatoria.

  33. Il Fondo Pensione FILCOOP • Economie di dimensione • Maggior potere contrattuale • Maggior potere di influenza a livello politico istituzionale • Maggior impatto sul sistema finanziario • Maggior omogeneità delle imprese e degli iscritti • Estendibilità a settori affini Perché il fondo nazionale?

  34. Il Fondo Pensione FILCOOP • ADESIONE VOLONTARIA • il lavoratore sceglie di iscriversi volontariamente • CONTRIBUZIONE DEFINITA • determinate le aliquote di contribuzione al Fondo • CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE • la posizione individuale è costituita dai contributi capitalizzati secondo i rendimenti realizzati dal comparto di appartenenza • ADESIONE CHIUSA • Il fondo è rivolto ai lavoratori delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa e a settori affini • PENSIONE COMPLEMENTARE • Obiettivo finale del fondo è garantire una pensione complementare a quella pubblica Le caratteristiche di FILCOOP

  35. Il Fondo Pensione FILCOOP Lavoratori dipendenti cui si applicano i seguenti CCNL : • Aziende cooperative e consorzi agricoli • Lavoratori di sistemazione idraulico-forestale e agraria • Cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari • Consorzi Agrari Destinatari:

  36. Il Fondo Pensione FILCOOP • Lavoratori dipendenti cui si applicano CCNL siglati da almeno 2 organizzazioni sindacali istitutive: • Cooperative della Pesca marittima, acquacoltura e maricoltura Destinatari settori AFFINI

  37. Il Fondo Pensione FILCOOP • Lavoratori che abbiano superato periodo di prova assunti in: • Contratto full-time e part-time a tempo indeterminato • Contratto di formazione lavoro • Contratto di apprendistato • Contratto a tempo determinato (secondo quanto previsto CCNL di riferimento) Requisiti per l’iscrizione al Fondo:

  38. Dipendenti a tempo determinato - ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi (ovvero 88 giornate in caso di orario aziendale distribuito su 5 giorni settimanali, 104 giornate se distribuito su 6 giorni settimanali) presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio -31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; - di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; -- di durata pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) per i lavoratori cui si applica il CCNL dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 38

  39. Il Fondo Pensione FILCOOP • Lavoratori dipendenti iscritti al Fondo • Imprese con lavoratori dipendenti iscritti al fondo • Lavoratori pensionati che percepiscono prestazioni dal fondo Soci del fondo sono:

  40. Il Fondo Pensione FILCOOP Organi del fondo: • Assemblea dei Delegati (60 componenti) • Consiglio di Amministrazione (12 componenti) • Presidente e Vice presidente • Sindaci Revisori (4 effettivi e 2 supplenti) • N.B. Tutti gli organi sono paritetici, per cui il 50% è espressione dei lavoratori iscritti al fondo e l’altro 50% delle imprese associate.

  41. Il Fondo Pensione FILCOOP Organi del fondo: Assemblea dei Delegati (60) ELEGGE Consiglio di Amministrazione (12) Collegio dei revisori Contabili (4) Presidente VicePresidente

  42. Il Fondo Pensione FILCOOP Funzionamento del Fondo Possono essere individuate tre fasi: 1. Contribuzione 2. Gestione delle risorse 3. Erogazione delle prestazioni

  43. Il Fondo Pensione FILCOOP Finanziamento: Alle forme pensionistiche complementari si può contribuire mediante: • il TFR futuro; • contributi a carico del lavoratore; • contributi a carico del datore di lavoro. • Dal 1° gennaio 2007, si può aderire alle forme pensionistiche complementari anche mediante il solo conferimento del TFR futuro (V. ‘La scelta sulla destinazione del TFR’). Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento di altri contributi, né da parte del lavoratore né del datore di lavoro. • Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i contratti possono stabilire la misura minima della contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.

  44. Il Fondo Pensione FILCOOP Contribuzione al fondo: E’ fissata dai singoli C.C.N.L. (valido anche per gli otd) • 1% a carico dell’azienda (1,2% per il CCNL delle coop. trasformazione) • 1% a carico del lavoratore (o facoltà entro limite massimo deducibilità fiscale) • Per i lavoratori già occupati al 29 aprile 1993 o che abbiano avuto contributi previdenziali prima di detta data (valido anche per i lavoratori a tempo determinato con le stesse caratterisitche) 28,94 % del TFR 100 % del TFR • Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 (valido anche per gli otd) 100% del TFR

  45. Il Fondo Pensione FILCOOP Regime fiscale della contribuzione: Versamenti dell’azienda: Esclusi dal reddito del dipendente e deducibilità dal reddito d’impresa Rimane invariato il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti a carico dell’azienda. Versamenti del lavoratore: deduzione fiscale fino ad un max di Euro 5.164,00. Nel tetto di tale importo devono essere conteggiati i contributi a carico del Datore di lavoro, MA NON IL TFR. Ne deriva per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del livello di reddito.

  46. Il Fondo Pensione FILCOOP Vantaggi fiscali sui versamenti Versamento del lavoratore Obbligatorio + volontario Versamento dell’azienda Non soggetti ad Irpef fino a Euro 5.164,00 Risparmio Fiscale Pari all’aliquota marginale: 23%, 27%, 38%, 41%, 43%.

  47. Il Fondo Pensione FILCOOP Gestione delle risorse • I fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni, effettuate con gara pubblica, con Compagnie di Assicurazioni, Sim e Banche. La COVIP vigila sulla scelta dei gestori finanziari, sull’osservanza e il rispetto delle regole di investimento. • È bene sottolineare, che il D.Lgs. 252/2005 prevede che il TFR, quando conferito in modo tacito, sia conferito obbligatoriamente a una linea di investimento a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. (“Linea Garantita”)

  48. La Gestione Finanziaria – Linee di investimento • Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un “benchmark”. • Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti. • I contributi versati, al netto della quota di gestione trattenuta al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto di FILCOOP e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. • FILCOOP propone due opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento: • Linea Garantita • Linea Bilanciata 48

  49. La Gestione Finanziaria – Linee di investimento Il CdA decide la politica di investimento di lungo periodo e affida a gestori specializzati la gestione delle risorse • Gestori finanziari prescelti per il comparto bilanciato: • EURIZON CAPITAL SGR SPA • UGF Assicurazioni S.p.A • Gestori finanziari prescelti per il comparto garantito: • UGF Assicurazioni S.p.A

  50. La Gestione Finanziaria – Linea Garantita • Comparto Garantito • Il comparto Garantito è la linea di investimento più prudenziale con garanzia di restituzione del capitale e con rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. • Finalità della gestione: Risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio • I flussi di TFR conferiti tacitamente saranno destinati obbligatoriamente a questo comparto. • Orizzonte temporale: breve periodo • Grado di rischio: basso • Politica di investimento: è orientata prevalentemente verso titoli di di stato e obbligazioni area Euro a breve termine • Politica di gestione: il Comparto è stato affidato ad un Gestore Finanziario (UGF Assicurazioni SpA) 50

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