1 / 46

Parleremo di……

IMPIEGO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN USI PER I QUALI SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA: USI ESENTI ED USI SOGGETTI AD ALIQUOTE RIDOTTE. IMPIEGHI IN USI NON TASSATI. Ing. Giuseppe Velleca Responsabile Ambito Contabilità e Riscossione AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

varuna
Télécharger la présentation

Parleremo di……

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. IMPIEGO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN USI PER I QUALI SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA: USI ESENTI ED USI SOGGETTI AD ALIQUOTE RIDOTTE. • IMPIEGHI IN USI NON TASSATI. • Ing. Giuseppe Velleca • Responsabile Ambito Contabilità e Riscossione • AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI • Direzione Interregionale Emilia Romagna e Marche • Area Procedure e Controlli Settore Accise • CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA • ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA • Ancona, 29 maggio 2014

  2. Parleremo di…… • impieghi agevolati e modalità di accesso alle agevolazioni dei prodotti energetici e dell’energia elettrica • usi esclusi dalla tassazione (cd. fuori campo) dei prodotti energetici e dell’energia elettrica e procedure per ottenere l’esclusione dalla tassazione • impieghi agevolati degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio • impieghi agevolati dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche • altre agevolazioni

  3. REGIME DELLE ACCISE USI SOTTOPOSTI USI NON SOTTOPOSTI PAGAMENTO ACCISA USI AGEVOLATI ALIQUOTA RIDOTTA ESENTE

  4. Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa(valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA • Benzina: 730,80 euro per mille litri • Petrolio lampante o cherosene • usato come carburante: 337,49064 euro per mille litri • usato come combustibile per riscaldamento: 337,49064 euro per mille litri • Oli da gas o gasolio • usato come carburante: 619,80 euro per mille litri • usato come combustibile per riscaldamento: 403,21391 euro per mille litri

  5. Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa(valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA • Olio combustibile denso usato per riscaldamento (*): • ad alto tenore di zolfo (ATZ): 128,26775 euro per mille kg • a basso tenore di zolfo (BTZ): 64,2421 euro per mille kg • Olio combustibile denso per uso industriale (*): • ad alto tenore di zolfo (ATZ): 63,75351 euro per mille kg • a basso tenore di zolfo (BTZ): 31,38870 euro per mille kg • Gas di petrolio liquefatti • usati come carburante: 267,77euro per mille kg • usati come combustibile per riscaldamento: 189,94458 euro per mille kg (*) sono stabilite ulteriori aliquote per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi in base a percentuali fissate di O.C. densi e di gasolio impiegati nelle miscele

  6. Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa(valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA • Gas naturale • per autotrazione: 0,00331 euro per metro cubo • per combustione per usi industriali: 0,012498 euro per metro cubo (*) • per combustione per usi civili: -per consumi fino a 120 metri cubi annui 0,044 euro per metro cubo -per consumi superiori a 120 e fino a 480 metri cubi annui 0,175 euro per metro cubo -per consumi superiori a 480 e fino a 1560 metri cubi annui 0,170 euro per metro cubo -per consumi superiori a 1560 metri cubi annui 0,186 euro per metro cubo (*)E’ ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (art. 24, c. 5, legge n. 388/2000 e successive proroghe; riduzione resa strutturale dal 1/1/2009 con art. 2, c. 11, legge n. 203/2008)

  7. Prodotti energetici per i quali sono fissate specifiche aliquote di accisa(valori attualmente vigenti) - Art. 21, comma 2, TUA – Allegato I al TUA • Carbone, lignite e coke impiegati per uso riscaldamento: • da parte di imprese: 4,60 euro per mille kg • da parte di soggetti diversi da imprese: 9,20 euro per mille kg

  8. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA– Impieghi agevolati dei prodotti energetici “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sotto l’osservanza delle norme prescritte”

  9. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  10. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  11. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  12. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  13. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  14. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  15. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  16. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  17. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  18. “Tabella A” ALLEGATA AL TUA – Impieghi agevolati dei prodotti energetici

  19. Come si accede alle principali agevolazioni – prodotti energetici • Impieghi diversida carburante per motori o da combustibile per riscaldamento • D.M. 15 maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per l’impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l’esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa)

  20. Come si accede alle principali agevolazioni-prodotti energetici - D.M. n. 322/1995 • Ai prodotti per i quali è stabilita una specifica aliquota di accisa -con le eccezioni del gas naturale e del carbone, lignite e coke- si applicano le disposizioni del Capo I del decreto: • art. 2, c.10, impiego di prodotti denaturati(non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore, non già titolare di un deposito di prodotti energetici, se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione preventiva, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) • art. 3, impiego di prodotti non denaturati(è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “destinatario registrato”, la licenza, la tenuta di un registro di carico e scarico); • con la stessa procedura è anche previsto l’impiego di prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso in contanti o mediante accredito d’imposta

  21. Come si accede alle principali agevolazioni – prodotti energetici - D.M. n. 322/1995 • Ai prodotti energetici per i quali non è stabilita una specifica aliquota di accisa si applica il Capo II del decreto; • Ai prodotti che sono energetici solo quando destinati all’uso di carburazione o di combustione (metilico di origine non sintetica, oli vegetali, biodiesel) si applica ancora il Capo II solo quando sono avviati a tali usi. • Lo stesso regime di vigilanza si applica quando questi ultimi prodotti sono impiegati negli usi cosiddetti “fuori campo” (riduzione chimica, processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici) • art. 9, comma 8, impiego prodotti denaturati o condizionati in recipienti sigillati (non sono previsti particolari adempimenti a carico dell’utilizzatore se non la conservazione dei documenti di scorta e la comunicazione, “una tantum”, all’Ufficio delle Dogane competente, di ricezione dei prodotti denaturati provenienti da Paesi comunitari) • art. 10, impiego di prodotti non denaturati né condizionati(è prevista la denuncia all’Ufficio delle Dogane competente, la qualifica di “utilizzatore di prodotti energetici non soggetti ad accisa”, la tenuta di un registro di carico e scarico).

  22. Come si accede alle principali agevolazioni - prodotti energetici • Produzione di forza motrice con motori fissiin stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) • Produzione, diretta o indiretta, di energia elettricacon impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica • Le modalità per accedere alle due agevolazioni sono contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Dogane n. 33/D del 15.09.2006 e n. 5/D del 12.03.2010 (in ogni caso è prevista la presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, la possibilità di utilizzare prodotti in sospensione d’imposta con l’assunzione della qualifica di “destinatario registrato”,ovvero prodotti ad accisa assolta con successivo rimborso della differenza d’imposta dovuta……..).

  23. Come si accede alle principali agevolazioni - prodotti energetici • Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali • L’agevolazione è disciplinata dal Decreto del MEF 6 agosto 2008, n. 165, e le modalità di accesso al beneficio da parte del titolare dell’impianto centralizzato sono descritte nell’art. 3 del decreto (presentazione di documentata istanza all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, verifica dell’impianto, rilascio autorizzazione ad utilizzare gpl agevolato)

  24. ALIQUOTE VIGENTI DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA ART. 52 TUA • Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: euro 0,0227per ogni kWh (*) • per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: • per i consumi mensili fino a 200.000 kWh: euro 0,0125 per kWh • per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.000 kWh: euro 0,0075 per kWh • per i consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh: euro 0,0125 per kWh per i primi 200.000 kWh ed euro 4.820,00 mensili per gli ulteriori consumi (*) così aumentata dal 1/1/2012 con Decreto MEF 30/12/2011 a seguito della soppressione, con la stessa decorrenza, dell’addizionale comunale all’accisa sull’e.e. nelle regioni a statuto ordinario ex art. 2, c. 6 D.Lgs. 14/3/2011, n. 23. Le addizionali comunali e provinciali sono state soppresse nelle regioni a statuto ordinario dal 1/1/2012 e nelle regioni a statuto speciale dal 1/4/2012 (art. 6 D.L. n. 511/88 abrogato dall’art. 4, c. 10, D.L. n. 16/2012)

  25. ALIQUOTE VIGENTI DELL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA ART. 52 TUA • Per poter applicare l’aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo dei soggetti che producono e.e. per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente (art. 3 bis, c. 4, D.L. n. 16/2012)

  26. ENERGIA ELETTRICA- USI ESENTI DALL’ ACCISA – ART. 52 TUA • Utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; • impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh……….;

  27. ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo diapplicazione della tassazione) – ART. 52 TUA • Prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; • impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; • prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; • prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; (segue)

  28. ENERGIA ELETTRICA NON SOTTOPOSTA AD ACCISA (cd. usi fuori dal campo diapplicazione della tassazione) - Art. 52 del TUA • utilizzata principalmente per la riduzione chimica (*) e nei processi elettrolitici e metallurgici; • impiegata nei processi mineralogici; • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50% (**). (*)Energia elettrica impiegata, in misura superiore al 50% di quella complessivamente impiegata nel processo di ossidoriduzione, come riscaldamento (per effetto Joule) per fornire l’energia di attivazione necessaria affinché una reazione di ossidoriduzione, non elettrolitica, abbia luogo (Circ. 37/D/2007). (**)Per “costo di un prodotto” s’intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (costo calcolato in media per unità); per “costo dell’elettricità” s’intende l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell’impresa.

  29. PRODOTTI ENERGETICI UTILIZZATI IN IMPIEGHI COSIDDETTI FUORI CAMPO E QUINDI NON TASSATI - Art. 21, comma 13, del TUA Le disposizioni relative alla tassazione, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 21 del TUA, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati: • per la riduzione chimica • nei processi elettrolitici • nei processi metallurgici • nei processi mineralogici (classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi” di cui al Reg. (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea e successive modificazioni)

  30. processi metallurgici Per l’individuazione (non esaustiva) dei processi metallurgici si fa riferimento alla Sottosezione DJ 27 (Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo) del Reg. (CEE) n. 3037/90 • siderurgia • fabbricazione di tubi (di ghisa e di acciaio) • altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio (stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, trafilatura) • produzione di metalli di base non ferrosi (di metalli preziosi e semilavorati, di alluminio e semilavorati, di zinco, piombo e stagno e semilavorati, di rame e semilavorati, di altri metalli non ferrosi e semilavorati) • fonderie (fusione di ghisa, di acciaio, di metalli leggeri e di altri metalli non ferrosi)

  31. PROCESSI MINERALOGICI Per l’individuazione dei processi mineralogici si fa riferimento alla Sottosezione DI 26 (Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi) del Reg. (CEE) n. 3037/90 • fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro piano, fabbricazione e lavorazione di vetro cavo e di altro vetro, fabbricazione di fibre di vetro); • fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia e la fabbricazione di prodotti ceramici refrattari (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici ed ornamentali, articoli sanitari, isolatori e pezzi isolanti, prodotti per uso tecnico e industriale, altri prodotti ceramici,fabbricazione di prodotti ceramici refrattari); • fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;

  32. PROCESSI MINERALOGICI • fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta • produzione di cemento, calce, gesso • fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso (fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e in gesso per l’edilizia, produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, produzione di malta, fabbricazione di prodotti in fibrocemento, fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento) • taglio, la modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia • fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi (fabbricazione di prodotti, fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi)

  33. Nell’ambito dei suddetti processi quali sono i consumi esclusi dalla tassazione? Sono quelli dei prodotti energetici e dell’elettricità utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo ed i consumi connessi al processo, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad es. è fuori campo il combustibile impiegato per il riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo)

  34. Nell’ambito dei suddetti processi quali sono i consumi tassati? ………. sono viceversa tassati : • i prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica necessaria al processo e quelli utilizzati per le attività collaterali dello stabilimento e, in generale, i consumi relativi alla climatizzazione ed all’illuminazione degli ambienti, quelli relativi ai servizi di impianto -bagni, mensa, spogliatoi, uffici- ai magazzini delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività relative alla commercializzazione del prodotto • i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti o, in generale, i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti destinati allo stoccaggio, nonché i consumi degli impianti di aspirazione e abbattimento fumi e polveri e di depurazione acque

  35. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATA NEGLI USI FUORI CAMPO • Presentazione di apposita istanza da parte del soggetto obbligato d’imposta all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corredata di documentazione tecnica opportunamente redatta al fine di individuare il processo produttivo, eventuali contatori per la discriminazione dei consumi diversamente tassati (impieghi fuori campo e non), nonché ogni utile elemento atto a comprovare la sussistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio richiesto • Verifica sopralluogo da parte dell’Ufficio delle Dogane per appurare la spettanza e l’entità del beneficio distinguendo i consumi fuori campo rispetto al consumo globale di energia dello stabilimento industriale nel quale il processo in questione viene realizzato • Riconoscimento del beneficio da parte dell’Ufficio delle Dogane (esclusione dalla tassazione degli usi fuori campo)

  36. PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI-DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO Si applicano le disposizioni del Capo II, art. 10, del D.M. 17.05.1995, n. 322, pertanto, l’utilizzatore deve presentare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente: • la denuncia di attività contenente i dati per l’identificazione della ditta e dell’ubicazione dell’impianto • una relazione tecnica, a corredo della denuncia, con allegate la planimetria dell’impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti, riportante, tra l’altro, le modalità di impiego dei prodotti, i processi di lavorazione e i prodotti ottenuti dalle lavorazioni • un registro di carico e scarico per la contabilizzazione dei prodotti ricevuti ed utilizzati nel particolare impiego

  37. PROCEDURA PER RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE PRODOTTI ENERGETICI -DIVERSI DAL GAS NATURALE- IMPIEGATI NEGLI USI FUORI CAMPO L’ufficio, ricevuta la denuncia: • identifica il richiedente come “utilizzatore di prodotti energetici negli impieghi di cui all’art. 21, comma 13, del Testo unico delle accise” • effettua la ricognizione dell’opificio • identifica, anche con esperimenti di lavorazione, i parametri per il riscontro della regolarità dell’impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell’utilizzazione dei prodotti • consegna alla ditta un esemplare del verbale di ricognizione insieme ad un esemplare della denuncia. La ditta può così iniziare l’attività e per l’approvvigionamento dei prodotti energetici presenta al fornitore una dichiarazione attestante l’avvenuto espletamento della procedura di cui all’art. 10 del D.M. n. 322/1995.

  38. PROCEDURA RICONOSCIMENTO ESCLUSIONE TASSAZIONE GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO • Nel caso di impiego esclusivodel gas naturale in usi fuori campo, l’utilizzatore presenta apposita istanza al soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale(soggetto obbligato d’imposta), fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e 48 del DPR n. 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione • Nel caso di impiego promiscuodel gas naturale (quindi in usi tassati ed in usi fuori campo), alle dichiarazioni di cui sopra il richiedente deve allegare una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi professionali, dalla quale deve risultare la percentuale di gas naturale da impiegare negli usi fuori campo (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali)

  39. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ESCLUSIONE DALLA TASSAZIONE DEL GAS NATURALE IMPIEGATO NEGLI USI FUORI CAMPO Ilsoggetto obbligato d’imposta: • accordal’agevolazione richiesta, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza documentata, sulla base del solo controllo formale dell’istanza e delle dichiarazioni sostitutive allegate (dalle quali deve risultare che il richiedente si trova nelle condizioni previste per poter fruire del particolare trattamento) • trasmette copia di tale documentazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo di fornitura per i successivi controlli di competenza

  40. OLI LUBRIFICANTI, BITUMI DI PETROLIO ED ALTRI PRODOTTIALIQUOTE DI IMPOSTA VIGENTI – ART. 62 TUA • Oli lubrificanti (quando destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione): euro 787,81 per mille kg • Oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici (quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica): come gli oli lubrificanti • Bitumi di petrolio: euro 30,99 per mille kg

  41. OLI LUBRIFICANTI ESENZIONI – ART. 62 TUA – D.M. 17/9/1996, N. 557 Gli oli lubrificanti sono esenti da imposta quando sono impiegati nella • produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti • produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive • produzione degli antiparassitari per le piante da frutta • nei consumi interni degli stabilimenti di produzione di prodotti energetici

  42. BITUMI DI PETROLIO AGEVOLAZIONI – ART. 62 TUA – D.M. 17/9/1996, N. 557 I bitumi di petrolio sono esenti da imposta quando sono impiegati • nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia • come combustibili nei cementifici. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote ridotte stabilite per l’olio combustibile destinato a tali impieghi

  43. ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHEALIQUOTE DI ACCISA VIGENTI – ART. 27 TUA • Alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro • Birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado Plato • Vino: euro 0 • Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: euro 0 • Prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro

  44. ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE – ESENZIONI - Art. 27 TUA – D.M. 9/7/1996, n. 524 I prodotti alcolici sono esentidall’accisa quando sono: • denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita • denaturati con denaturanti speciali approvati dall’Amministrazione finanziaria e impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare • impiegati per la produzione dell’aceto • impiegati nella fabbricazione di medicinali • impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole • impiegati nella fabbricazione di aromi per prodotti alimentari e per bevande analcoliche aventi un grado alcolico effettivo non superiore all’1,2% in volume • impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari (contenuto alcole non superiore a 8,5 l.a./100 kg per il cioccolato ed a 5 l.a./100 kg per gli altri prodotti) • impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione, per fini scientifici • utilizzati per la produzione di un bene non soggetto ad accisa

  45. ALTRE AGEVOLAZIONI • Agevolazione sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore dell’autotrasporto – Rimborso agli esercenti dei maggiori oneri derivanti dalle variazioni dell’aliquota di accisa sul gasolio consumato – D.P.R. 9/6/2000, n. 277 • Riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche conseguente ai maggiori oneri derivanti dall’aumento dell’accisa – D.P.R. 30/9/1999, n. 361

  46. FINE PRESENTAZIONE Per ogni informazione contattare gli Uffici delle Dogane territorialmente competenti per provincia Indirizzi reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli http://www.agenziadogane.gov.it (Area Dogane-Articolazione degli Uffici) ******* Le principali disposizioni citate e le relative circolari applicative sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (http://www.agenziadogane.gov.it) (Area Dogane-Accise)

More Related