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IL QUADRO NORMATIVO. LE NORME COMUNITARIE E QUELLE NAZIONALI. TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (1957). AIUTI CONCESSI DAGLI STATI. Articolo 87 c. 1.
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IL QUADRO NORMATIVO LE NORME COMUNITARIE E QUELLE NAZIONALI
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (1957) AIUTI CONCESSI DAGLI STATI
Articolo 87 c. 1 “Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”
Articolo 87 c. 2 “Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.”
Articolo 87 c. 3 “Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
Articolo 87 c. 3 c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”
Regolamento n. 994/98 applicazione art. 87 (92) e88 (93) TCE a determinate categorie di aiuti diStato orizzontali (in GUCE n. L 142 del 14 maggio 1998) • Base giuridica: art. 89 TCE • Il Consiglio autorizza la Commissione • a dichiarare determinate categorie di aiuti compatibili • con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica. • Categorie: • aiuti alle PMI; ricerca e sviluppo; tutela dell’ambiente; occupazione e formazione; Aiuti che rispettano la mappa approvata per ogni Stato dalla C.E. per erogazione aiuti a finalità regionale.
REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)
Reg.to CE 69\01 “de minimis” Campo di applicazione: si applica agli aiuti concessi alle imprese (NB non solo PMI) di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi: a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (agricoli);
Reg.to CE 69\01 “de minimis” b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
Reg.to CE 69\01 “de minimis” Si ritiene che gli aiuti de minimis non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino determinate condizioni.
Reg.to CE 69\01 “de minimis” L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Reg.to CE 69\01 “de minimis” • Gli aiuti de minimis si considerano concessi quando al beneficiario è accordato il diritto di riceve gli aiuti (atto di concessione, non di liquidazione)
Reg.to CE 69\01 “de minimis” Il di € 100.000 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.
Reg.to CE 69\01 “de minimis” Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
Reg.to CE 69\01 “de minimis” Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale.
BOZZA NUOVO DE MINIMIS • Esigenza di tenere conto dell’andamento dell’inflazione e del PIL della Comunità • Massimale aumentato a € 150.000 • Applicazione dal 01/01/2007 • Probabile estensione, a certe condizioni, al settore trasporti (oggi escluso)
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese NB Recentemente modificato dal Regolamento CE 364\2004 relativo agli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo precompetitivo.
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese in tutti i settori, fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori.
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Il presente regolamento non si applica: • a) alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato; • b) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; • c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Il regolamento stabilisce: • cosa si intende per aiuto (def. ex art. 87 Trattato) • cosa si intende per PMI • cosa si intende per investimento in immobilizzazione materiale e immateriale • in generale tutte le condizioni affinché un regime d’aiuto risulti esentato dall’obbligo di notifica alla Commissione CE
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 In particolare, fissa l’intensità d’aiuto: • in relazione ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare: • a) il 15 % per le piccole imprese; • b) il 7,5 % per le medie imprese.
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 nel caso di servizi forniti da consulenti esterni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50 % dei costi dei servizi stessi
REGOLAMENTO (CE) N. 70/2001 DELLA COMMISSIONEdel 12 gennaio 2001 Quando l'investimento è effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale, l'intensità dell'aiuto può essere maggiorata in misura variabile. Nelle Marche ciò significa che il predetto limite del 15% può diventare il 20% e quello del 7,5% può diventare il 15%
REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 DELLA COMMISSIONEdel 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campod'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppoL'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base deicosti ammissibili del progetto, non deve superare:a) il 100 % per la ricerca fondamentale;b) il 60 % per la ricerca industriale;c) il 35 % per l'attività di sviluppo precompetitivo.
REGOLAMENTO (CE) N. 448/2004 DELLA COMMISSIONEdel 10 marzo 2004 Modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003
REGOLAMENTO (CE) N. 448/2004 DELLA COMMISSIONEdel 10 marzo 2004 Stabilisce norme sull'ammissibilità delle spese: • Norma n. 1: Spese effettivamente sostenute • Norma n. 2: Contabilizzazione delle entrate • Norma n. 3: Oneri finanziari e di altro genere e spese legali • Norma n. 4: Acquisto di materiale usato • Norma n. 5: Acquisto di terreni
REGOLAMENTO (CE) N. 448/2004 DELLA COMMISSIONEdel 10 marzo 2004 • Norma n. 6: Acquisto di beni immobili • Norma n. 7: IVA e altre imposte e tasse • Norma n. 8: Fondi per mutui e capitali di rischio • Norma n. 9: Fondi di garanzia • Norma n. 10: Locazione finanziaria («Leasing») • Norma n. 11: Spese sostenute nella gestione ed esecuzione dei Fondi strutturali • Norma n. 12: Ammissibilità delle spese in funzione del luogo di svolgimento dell'operazione