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Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione

Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione. Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [ art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE ]. « qualsiasi meccanismo, ivi comprese l ’informazione , la consultazione e la

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Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione

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Presentation Transcript


  1. Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione

  2. Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE] «qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazionee la partecipazione mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito delle società» Il sistema di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: un sistema ad Y

  3. Il coinvolgimento dei lavoratori: definizione [art. 2, lett. h), Dir. 2001/86/CE] Si individua una nuova, ampia ed onnicomprensiva categoria che viene ricondotta alla locuzione “employee involvement”. In essa vengono compresi, tanto i diritti di informazione e di consultazione, quanto la partecipazione che, nell’accezione comunitaria (accolta dalle due direttive), è la partecipazione agli organi societari (cd. partecipazione “organica”, “integrativa” o “forte”, in contrapposizione alle forme cdd. “deboli”, “disgiuntive” o “esterne”)

  4. Esse sono per metà elemento della riforma e della armonizzazione del diritto societario e aspetto caratteristico della crescente dimensione transnazionale delle imprese … …per metà, espressione delle politiche sociali comunitarie volte al riconoscimento di diritti fondamentali (art. 27 Carta di Nizza; dir. 02/14/CE) Nelle politiche comunitarie, le iniziative sull’employee involvement, sono contraddistinte da una duplice prospettiva … già in questa prospettiva: La Carta comunitaria di diritti sociali fondamentali del 1989: punto 17; Gli artt. 21 e 29 della Carta sociale europea (revisionata a Strasburgo nel 1996) “L’inf, la consult e la part dei lavoratori devono essere sviluppate lungo linee adeguate, tenendo conto delle prassi in vigore nei diversi Stati membri” Dir. 94/45 sugli EWC; dir. 01/86/CE sull’employee involvement nella SE; dir. 03/72/CE sull’employeeinvolvement nella SCE

  5. Il diritto dell’U.E. sull’ employee involvement:“anello di congiunzione” tra la dimensione economica e quella sociale L’emersione di un corpus di direttive sul tema dell’employee involvement funge da anello di congiunzione tra la dimensione economica e quella sociale dell’U.E., quest’ultima più proiettata a preservare scelte di valore fondamentali come quella dello sviluppo equo e sostenibile Come qualcuno ha detto non vi è alcun dubbio che la promozione dell’employee involvement nelle imprese, nazionali e transnazionali, «sia divenuta una parte essenziale della strategia comunitaria in materia di politica sociale» (Weiss, 2004) La cd. economia sociale di mercato

  6. Le politiche comunitarie in materia di coinvolgimento: TRE FASI O TRE LINEE DI INTERVENTO La I fase: Dagli anni ’70 alla fine degli anni ‘80: direttiva 1989/391/CE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

  7. La I fase: due caratteristiche • 1) da una parte, la progettualità normativa è strettamente intrecciata all’idea della armonizzazione del diritto societario europeo e della “parificazione nel progresso” delle normative in materia sociale ; • in quest’ottica il modello di coinvolgimento assunto a base dei tentativi di armonizzazione è quello “forte” di matrice tedesca (struttura dualistica e partecipazione dei lavoratori ai consigli di sorveglianza) • 2) dall’altra, vengono adottate una serie di direttive cdd. settoriali che operano il primo riconoscimento dei diritti di informazione e di consultazione(Direttiva 1975/129/CE in materia di licenziamenti collettivi; Direttiva 1977/187/CE riguardante i trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; Direttiva1989/391/CE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro)

  8. Questi tentativi (I proposta di direttiva sulla Società europea del 1970) incontrarono forti resistenze, soprattutto da parte di quei Paesi (la maggior parte) nei quali il tipo di struttura societaria era di tipo monistico e la cui legislazione non prevedeva forme di rappresentanza organica dei lavoratori

  9. Anni ‘80 Versioni modificate delle due proposte: • di direttiva e regolamento sulla SE (1989) • di V direttiva (1983) Vi si propongono, in alternativa alla partecipazione, modelli diversi di coinvolgimento

  10. La II fase: Dalla Carta comunitaria del 1989, alle due direttive “gemelle” (dir. 86/2001/CE e 72/2003/CE) sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società – per azioni e cooperative - europee

  11. «Occorre sviluppare l’informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori secondo modalità adeguate, tenendo conto della prassi in vigore nei diversi Stati membri» (Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori: punto 17)

  12. La II fase: Tre direttive: Direttiva 1994/45/CE, sulla istituzione dei Comitati aziendali europei o di procedure per l’informazione e la consultazione dei lavoratori Direttiva 86/2001/CE , sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società per azioni europea Direttiva72/2003/CE , sul coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperativa europea

  13. La II fase: 3 caratteristiche 1) La considerazione della informazione e della consultazione come prassi generali e costanti nelle relazioni impresa-dipendenti e l’emersione di nozioni generali di informazione e di consultazione La consultazione: “l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere – circa le misure previste dall’organo competente – un parere di cui si può tenere conto nel processo decisionale” (Direttiva 86/2001/CE )

  14. La II fase: 3 caratteristiche 2) L’attenzione rivolta al fenomeno delle imprese transnazionali (precedente proposta di direttiva Vredeling: anni ’80) transnazionali (anche se soltanto comunitarie) sono, infatti, tanto le imprese e i gruppi di imprese di cui si occupa la Dir.94/45/CE, quanto la SE e la SCE, le cui forme di coinvolgimento dei lavoratori sono, rispettivamente, disciplinate dalla Dir. 86/2001/CE e dalla Dir. 72/2003/CE.

  15. La Dir. 94/45/CE • 8° considerando: …il funzionamento del mercato interno comporta un processo di concentrazione di imprese, di fusioni transfrontaliere, di acquisizioni di controllo e di associazioni e, di conseguenza, una transnazionalizzazione delle imprese e dei gruppi di imprese… …se si vuole che le attività economiche si sviluppino armoniosamente, occorre che le imprese e i gruppi di imprese che operano in più di uno Stato membro informino e consultino i rappresentanti dei lavoratori interessati dalle loro decisioni

  16. La II fase: 3 caratteristiche 3) La tecnica di regolazione nelle 3 direttive: il rinvio al negoziato tra le parti sociali: le delegazioni speciali di negoziazione (DSN) e le direzioni delle imprese il principio di sussidiarietà orizzontale in carenza di accordi si applicano le disposizioni degli allegati (le cdd. “prescrizioni accessorie” o “disposizioni di riferimento” applicabili anche se l’accordo stesso lo prevede) a) stallo o fallimento del negoziato; b) rifiuto datoriale

  17. Le indicazioni delle direttive sono soltanto di tipo procedurale; da questo metodo è dipeso il successo politico di una normativa in un’area così delicata come quella dell’employee involvement nelle imprese (Weiss, 2004, p. 122)

  18. Direttiva 94/45/CE riguardante la costituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura per l’informazione e la consultazione …e successiva Dir. 97/74/CE (estensione Regno Unito ed Irlanda) (ultima) proposta di revisione del 2/7/2008

  19. La costituzione di un CAE è prevista IN ALTERNATIVA alla istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione …ma le parti possono anche decidere di non istituire né l’uno né l’altra

  20. almeno 1000 dipendenti negli Stati membri con stabilimenti situati in almeno 2 Stati membri occupanti, ciascuno, almeno 50 lavoratori almeno 1000 dipendenti negli Stati membri con imprese situate in almeno 2 Stati membri occupanti, ciascuno, almeno 50 lavoratori Imprese di dimensioni comunitarie Gruppi di imprese di dimensioni comunitarie In quali imprese vanno costituiti i CAE?

  21. l’obbligo di negoziazione della direzione centrale dell’impresa o dell’impresa controllante il gruppo con la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) Come si giunge alla costituzione del CAE?

  22. NO, se con la maggioranza qualificata di due terzi dei voti, la DSN decide di non costituirlo Si deve sempre giungere alla costituzione di un CAE?

  23. In altri casi (3) si può giungere all’applicazione delle disposizioni dell’allegato (“prescrizioni accessorie”): • 1) accordo (quando le parti lo concordino) • 2)rifiuto del negoziato (la direzione centrale rifiuta l’apertura dei negoziati) • 3)stallo del negoziato (entro 3 anni dalla richiesta le parti non raggiungono alcun accordo)

  24. La composizione del CAE: è rimessa all’accordo istitutivo che, tra gli altri elementi, deve determinare: “la composizione del CAE, il numero di membri, la distribuzione dei seggi e la durata del mandato“ (art. 6) • I CAE come comitati misti paritetici (rappresentanti • dei lavoratori e delle imprese) • I CAE come sedi di rappresentanza dei soli lavoratori

  25. I prodotti dell’attività negoziale: “dichiarazioni di intenti” “avvisi comuni” “testi congiunti” “carte di principi generali” CAE e svolgimento di funzioni negoziali un ruolo negoziale “di fatto” frequente superamento del problema della incerta legittimazione contrattuale dei CAE attraverso lafirma congiuntadegli accordi da parte dei CAE e delle federazioni sindacali europee di settore

  26. La trasposizione della Dir. 94/45/CE nell’ordinamento italiano • L’accordo interconfederale del 6.11.1996... • …il d. lgs. n. 74 del 2002 • La definizione dell’informazione (“fornitura di dati, elementi e notizie”) • Il controllo sindacale della DSN e della nomina dei componenti dei CAE (nomina di un terzo dei membri)

  27. I CAE nella prassi Alcuni dati: • alla fine del 2002: 739 CAE • 2008: 833 CAE …tuttavia: ancora il 64% delle imprese o gruppi coperti dalla direttiva è privo di CAE (Rapporto della Fondazione Europea di Dublino per il miglioramento delle condizioni di lavoro, 2008)

  28. L’art. 15 della Direttiva Il processo di revisione (ancora in atto) • prima consultazione parti sociali: 2004 • II: 2005 • III: febbraio 2008 in questa prima fase il processo di revisione è stato ostacolato dall’allargamento ai Paesi dell’Est

  29. Dir. 2001/86/CE : la partecipazione • La Dir. 2001/86/CE segna l’ingresso della partecipazione nel diritto comunitario. • l’implementazione della partecipazione non è, tuttavia, condizione necessaria alla registrazione della SE.

  30. Breve storia della dir. 2001/86/CE(base giuridica: art. 308 TCE) • Inizio del dibattito sulla SE: metà anni ’60 • I proposta di regolamento: 1970 (prevedeva un “modello unico”: in ciascuna SE doveva essere importato il modello tedesco di partecipazione organica”) • II proposta di regolamento: 1975 • Il Libro Verde della Commissione del 1975 sulla partecipazione dei dipendenti e sulla struttura delle societànella CE (rese evidente l’eterogeneità dei sistemi nazionali di relazioni industriali ed inevitabile l’abbandono dell’idea del modello unico di involvement nella SE) • I progetto di V direttiva (1972) sull’armonizzazione dei diritti commerciali nazionali • II progetto di V direttiva (1983) (sistema monista-sistema dualista; 4 modelli di partecipazione) • Nella II metà degli anni ’90 la ripresa del progetto di SE è dipesa, in larga misura, dal successo della direttiva sugli EWC • 1996: nomina del Gruppo Davignon sui “Sistemi europei di partecipazione dei lavoratori” – 1997 relazione

  31. Cos’è e come si può costituire una SE?Le 4 possibilità: La trasformazione La creazione di una holding (tra preesistenti spa e srl) si crea un gruppo di società con una capogruppo o società-madre La creazione di una filiale comune La fusione (fenomeno delle fusioni trasfrontaliere) La SE è una sorta di modello tipo dell’impresa comunitaria, protagonista naturale della cd. economia sociale di mercato. E’ una società di capitali di 2° grado costituita da società preesistenti

  32. La direttiva sugli EWC è il precedente al quale si rifà, per quanto riguarda il metodo della regolazione, la dir. 01/86/CE Le decisioni sulle modalità di employee involvement non sono prese direttamente dal legislatore comunitario ma demandate alla negoziazione. Anche qui è prevista una DSN ed ogni aspetto è lasciato alla regolamentazione (attraverso accordo) delle parti

  33. All’accordo, cioè a questa forma di negoziato transnazionale – già prevista dalla direttiva sugli EWC – viene, così, affidata la realizzazione, in via prioritaria, delle modalità di involvement dei lavoratori nella SE, in applicazione del principio di sussidiarietà

  34. 1) Perché la DSN decide a maggioranza (qualificata) di non aprire negoziati o di sospendere i negoziati in corsoe di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori (art. 3, par. 6) 2) Perché il periodo di tempo massimo previsto (1 anno) dalla direttiva per i negoziati trascorre inutilmente senza che si pervenga ad un accordo …tuttavia l’accordo può anche mancare… …ma quel che non può mancare è, comunque, un qualche sistema di involvement

  35. Si applicheranno, inoltre, alla SE le dir. 94/45/CE e 97/74/CE sugli EWC (la cui applicazione alle SE è, invece, normalmente esclusa). E’ verosimile che, per es., in caso di costituzione di SE tramite trasf. le parti decidano in tal senso se era già applicabile alla società che si trasforma un accordo sugli EWC Nel 1° caso si applicheranno le norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori e non si applicherà nessuna delle disposizioni dell’allegato (cd. potere di contracting out) Nel 2°si applicheranno le “disposizioni di riferimento” dell’allegato. E’ l’ipotesi in cui scattano le norme sussidiarie: il cd. “safety net” (la rete di sicurezza) previsto in caso di fallimento delle negoziazioni (rinvio) tali disposizioni si applicheranno anche nel caso in cui le parti abbiano deciso in tal senso

  36. Qual è la specificità di queste due direttive? 1) Esse riguardano, ancora, l’employee involvementnelle società transnazionali (SE e SCE sono società transfrontaliere) 2) Affiancano allo statuto della SE e della SCE – contenuto nei due regolamenti (reg. 2157/2001 e 1435/2003) –”disposizioni specifiche… nel settore del coinvolgimento dei lavoratori” e, soprattutto, 2) Intendono “salvaguardare l’esistente” in tema di coinvolgimento l’applicazione della dir. 94/45/CE sugli EWC è espressamente esclusa dall’art. 13, par. 1 della dir. 01/86/CE tranne nei casi in cui la DSN si sia avvalsa del cd. potere di contracting out (art. 3, par. 6).

  37. considerando n° 18 (e n° 3): “la garanzia dei diritti acquisiti dei lavoratori in materia di coinvolgimento nel processo decisionale delle società è un principio fondamentale e l’obiettivo esplicito della presente direttiva” principio del prima/dopo

  38. Sin dall’origine la SE nasce strutturalmente vincolata e meccanismi di involvement dei lavoratori se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori non ci può essere Società europea L’entrata in vigore del regolamento è subordinata all’attuazione della direttiva; la sua mancata attuazione impedisce la costituzione e l’iscrizione di una SE nello Stato membro inadempiente (considerando n° 22 del reg.) Le norme della direttiva costituiscono un completamento indissociabile del regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente (considerando n° 19 del reg.)

  39. Art. 12, par. 3, reg. 2157/2001: Il principio è che l’accordo (che deve intercorrere tra gli organi competenti delle società partecipanti e la DSN) sulle modalità di involvement dei lavoratori nella SE è requisito necessarioper la registrazione di una SE in uno Stato membro (ogni SE è soggetta ad un obbligo di iscrizione nello Stato membro della sede sociale che deve essere situata nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale) Sin dall’origine la SE nasce strutturalmente vincolata e meccanismi di involvement dei lavoratori se non esistono garanzie di involvement dei lavoratori non ci può essere Società europea

  40. Dir. 2001/86/CE : principio del prima-dopo in linea con questo principio, la direttiva contiene importanti «disposizioni di tenuta» della partecipazionepreesistente Occorre «garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti» (3° considerando)

  41. 1) nei casi di costituzione attraverso trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione si applicavano anteriormente all’iscrizione, tutti gli elementidella partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE 2) Nei casi di costituzione di una SE attraverso fusione se due diversi sistemi erano prima presenti nelle società partecipanti – uno più avanzato dell’altro – quello più avanzato dovrà tendenzialmente trovare applicazione nella SE Se un sistema di partecipazione esisteva nelle società promotrici, quest’ultimo deve essere, in linea di principio, travasato nella SE. Dalle disposizioni dell’allegato, due esempi: si scongiura il “rischio di fuga” dal diritto nazionale soluzione frutto del compromesso politico con la Spagna: gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni dell’allegato sulla partecipazione non si applichino nel loro territorio in caso di fusione

  42. Nascita di una SE per “trasformazione” e principio del prima/dopo In questo caso l’accordo deve prevedere che l’ employee involvement sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare (art. 4, par. 4) di una preesistente società di diritto nazionale Gli standard partecipativi preesistenti vanno, cioè, “travasati” nella SE. Infatti – ai sensi dell’art. 3, par. 6, ult. periodo – non è neanche possibile, in questo caso, l’esercizio del cd. potere di contracting out daparte della DSN

  43. Una possibile conclusione sulla versione “forte” dell’ employee involvement (cioè sulla partecipazione organica) nella SE Se è vero che nelle SE può non essere introdotta nuova partecipazione, è anche vero che non sarà agevole sradicare quella esistente, se gli Stati membri non lo consentiranno. Non sarà facile eliminare la partecipazione là dove la SE sarà frutto di una fusione riguardante uno dei paesi “storici” con modelli partecipativi (Zoppoli, 2005)

  44. La Direttiva quadro sull’informazione e la consultazione (Dir. 2002/14/CE) L’art. 27 della Carta di Nizza La III fase (dalla Carta di Nizza alla direttiva quadro sull’informazione e la consultazione): direttive “di seconda generazione” strumenti di regolazione formalmente hard con effetti soft la funzione di armonizzazione è ridotta al minimo a favore della previsione di norme quadro e di principi generali

  45. Tre fasi ma anche tre diverse aree di incidenza delle politiche comunitarie sul coinvolgimento • imprese TRASNAZIONALI (imprese e gruppi di dimensioni comunitarie e società – per azioni e cooperative - europee. E’ la sola area in cui ha trovato spazio il riconoscimento della partecipazione) • imprese e stabilimenti NAZIONALI MEDIO-GRANDI (cioè con un organico di una certa consistenza) destinatari della Dir. 2002/14/CE. Vengono garantiti i soli diritti di informazione e di consultazione (pur non essendo, ovviamente, escluso che si pratichi la partecipazione). • IMPRESE CHE SI COLLOCANO AL DI SOTTO DELLE SOGLIE NUMERICHE PREVISTE DALLA DIR. 2002/14/CE. In quest’ambito esiste una sola prescrizione di principio sul riconoscimento del diritto di informazione e di consultazione (l’art. 27 della Carta di Nizza), con ampio rinvio alle prassi e alle legislazioni nazionali degli Stati membri

  46. L’art. 27 della Carta di Nizza: problema della titolarità (individuale o collettiva) Ai lavoratori oai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione intempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali Imp: i diritti di informazione e di consultazione vengono costituzionalizzati al pari del diritto di contrattazione e di azione collettiva (art. II-88) Non tutti gli Stati membri costituzionalizzano tali diritti: solo il Belgio e l’Olanda

  47. IL RINVIO ALLE PARTl SOCIALI (NAZIONALI)) Gli artt. 4 e 5 Il ruolo sussidiario delle disposizioni della direttiva sulle modalità dell’informazione e delle consultazione (art. 4) rispetto alle disposizioni negoziali art. 5: Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali il compito di «definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori», anche secondo modalità diverse da quelle stabilite dall’art. 4. La direttiva quadro sull’informazione e la consultazione può essere operato dagli Stati membri

  48. Le definizioni……di informazione e di consultazione(art. 2, lett. f e g): minimaliste e meno stringenti rispetto a quelle contenute nella Dir. 2001/86/CE : Informazione: «la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prender conoscenza della questione trattata ed esaminarla». Consultazione: « lo scambio di opinioni e l’instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro»

  49. Le definizioni……di rappresentanti dei lavoratori(art. 2, lett. e): • massima neutralità del legislatore comunitario • totale rinvio alle leggi e alle prassi nazionali sul profilo del carattere – elettivo o sindacale – della rappresentanza “rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o dalle prassi nazionali”

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