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Parere

Consiglio dell ’ Ordine degli Avvocati di Roma Scuola Forense V.E. Orlando Parere di diritto penale. 5.11.2012 Avv. Antonio Mazzone Avv. Luigi Panella Commissario della Polizia di Stato Noemi Riccio Avv. Margherita Saccà. Parere

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Presentation Transcript


  1. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di RomaScuola Forense V.E. OrlandoParere di diritto penale. 5.11.2012Avv. Antonio MazzoneAvv. Luigi PanellaCommissario della Polizia di Stato Noemi Riccio Avv. Margherita Saccà

  2. Parere I Presidenti dei Consigli di Amministrazione di importanti gruppi bancari italiani, nell’anno 2009, venivano iscritti nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Alfa in relazione ad alcune operazione di credito. In particolare, la pubblica accusa riteneva che il tasso soglia praticato nelle operazioni di credito intervenute con alcune imprese locali dai funzionari bancari preposti allo specifico settore dei finanziamenti dovesse considerarsi usurario. Nella valutazione circa l’eventuale superamento del tasso soglia, la pubblica accusa riteneva doversi tenere in considerazione, anche la c.d. commissione di massimo scoperto, ulteriore onere generalmente praticato dalle banche in occasione della stipulazione di un contratto di credito. Successivamente, con il D.L. n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011, era stata prevista una modifica migliorativa per le aperture di credito in conto corrente, sotto forma di aumento dei limiti oltre i quali i tassi d’interesse sono sempre usurari.

  3. Pertanto, gli stessi si rivolgevano ad un legale di fiducia per conoscere se, a seguito dell’emanazione della normativa che ha rideterminato la soglia del tasso d’interesse superata la quale si realizza il delitto di usura, si sarebbe prodotta una abolitio criminis parziale con riferimento a quei casi, assimilabili a quello di specie, in cui la remunerazione per il credito non oltrepassava i nuovi limiti stabiliti dalla legge. Il candidato, assunte le vesti del difensore dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Banche, rediga parere motivato in ordine alla ascrivibilità in capo agli stessi del delitto di usura per mancato esercizio dell’attività di controllo rispetto ai funzionari addetti al settore del credito. 3

  4. DELITTO DI USURA BANCARIA (art. 644 c.p.)

  5. “Chiunque, fuori dai casi previsti dall’art.643 c.p., si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con...”

  6. “Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o di altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.

  7. Il comma 3 dell’art. 644 puntualizza che:“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.”

  8. “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria”.

  9. “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

  10. ORIGINE DEL TERMINE“USURA” Risale al periodo in cui cominciò a diffondersi la necessità della corresponsione di un pagamento a fronte dell’USO del denaro. 10

  11. Il Cristianesimo stigmatizzò l’usura accentuando il disvalore del pagamento degli interessi a fronte del prestito di una somma di denaro.

  12. Il codice Zanardelli del 1889 non prevedeva l’usura quale reato;la concezione eticizzante dello Stato fascista portò all’introduzione di tale fattispecie nel codice Rocco.

  13. Testo precedente alla riforma introdotta dalla legge del 1996 n. 108.“Chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari”.

  14. Il precedente testo, inoltre, prevedeva:“Chiunque, fuori dai casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere a sé o ad altri , per la mediazione un compenso usuraio”.

  15. Tale disposizione al contrario di quella attualmente in vigore:non definiva la nozione di interesse usurario.

  16. Spostava sull’interprete il compito di individuare l’ambito applicativo della norma;ulteriori difficoltà sorgevano anche per la difficile interpretazione dei concetti normativi di “stato di bisogno” e “approfittamento”

  17. Per “stato di bisogno” si intendeva quella situazione di necessità o disagio conseguente alla mancanza dei mezzi per soddisfare le esigenze primarie non rientrandovi quelle economiche ed aziendali.

  18. Introduzione dell’art. 644 bis c.p.dalla legge del 1992 (art. abrogato dalla legge n. 108 del 1996).“Chiunque fuori dai casi previsti dall’art. 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica e finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere sotto qualsiasi forma per sé o per altri in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile interessi o altri vantaggi usurari è punito con …”

  19. Elemento oggettivo del delitto di usura:“Chiunque fuori dai casi previsti dall’art. 643c.p….”

  20. La norma rinvia al delitto di circonvenzione di incapace che si configura qualora:taluno, “per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito..”.

  21. Elemento oggettivo“Chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o vantaggi usurari …”

  22. INTERESSI:Si tratta dei frutti civili derivanti dal denaro. In specie, essi rappresentano il costo del denaro poiché integrano il corrispettivo per il suo godimento.ALTRI VANTAGGI:Si identificano con qualsiasi prestazione diversa dal denaro, economicamente valutabile.

  23. Il vantaggio può anche non avere carattere patrimoniale, ma deve essere economicamente valutabile altrimenti non sarebbe rapportabile ad una controprestazione.

  24. NATURA GIURIDICAREATO COMUNE: la norma non richiede una particolare qualifica soggettiva in capo all’agente;DI PERICOLOa c.d. consumazione anticipata;DI MERA CONDOTTApoichénon si richiede per il suo perfezionamento il verificarsi di un evento in senso naturalistico.

  25. Configurabilità del TENTATIVOnel delitto di usuraDIBATTITO:

  26. 1. TESI SFAVOREVOLERitiene non configurabile il tentativo del delitto di usura, poiché si tratta di un delitto a consumazione anticipata ed in quanto tale incompatibile con l’istituto giuridico del tentativo atteso, altrimenti opinando, l’eccessivo arretramento della soglia di rilevanza penale della fattispecie così strutturata.

  27. 2. TESI FAVOREVOLE Ritiene configurabile il tentativo del delitto di usura qualora alla richiesta di interessi o vantaggi usurari non segua l’accettazione del soggetto passivo. 27

  28. MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITTO DI USURA:DIBATTITO

  29. 1. TESI REATO A CONDOTTA FRAZIONATA (Cass. n. 41045 del 2005),Si valorizza l’art. 644 ter a tenore del quale “la prescrizione decorre dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”. Si ritiene si tratti di una norma applicativa di quella di cui all’art. 158 c.p. secondo la quale la prescrizione decorre dalla consumazione.Pertanto, l’ultima riscossione segna il momento consumativo del delitto ed il termine di decorrenza della prescrizione.

  30. 2. TESI PREVALENTE DELITTO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI.“L’usura è un delitto istantaneo che si consuma nel momento in cui l’agente si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, con effetti permanenti se questi vengono corrisposti in proseguo di tempo in esecuzione della iniziale promessa”. (Cass. sentenza del 1991, n. 3672).

  31. OGGETTO GIURIDICO INVIOLABILITA’ DEL PATRIMONIO;LIBERTA’ DI DETERMINAZIONE NEGOZIALE DELL’INDIVIDUO;

  32. In particolare, con la fattispecie dell’ USURA BANCARIA il legislatore avrebbe inteso tutelare:L’ORDINE ECONOMICO ,poiché attraverso l’introduzione del tasso limite il legislatore avrebbe voluto controllare il corretto esercizio del credito quale strumento dell’economia nazionale.

  33. Le tre forme di usura previste dall’art. 644 c.p.:USURA PRESUNTA;USURA CONCRETA;MEDIAZIONE USURARIA.

  34. Prima forma di USURA c.d. “PRESUNTA”Si configura qualora gli interessi dati o promessi superino il limite massimo fissato dallo Stato.

  35. Il superamento oggettivo di una certa soglia determina la rilevanza penale del fatto

  36. Ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione del credito”.

  37. Determinazione del limite di usurarietà degli interessi:art. 2 e 3 della legge 7 marzo 1996 n. 108, come modificati dal d.l. 13 maggio del 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106.

  38. “Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura…”

  39. “Il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c. p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.

  40. Natura giuridica della norma che prevede la fattispecie dell’usura presunta:Norma penale in bianco

  41. Le norme penali in bianco sono anche dette norme dal precetto incompleto o indeterminato in relazione al quale rinviano ad altra fonte.

  42. Problema di compatibilità con la riserva di legge in materia penaleposta a livello costituzionale dall’art. 25 Cost. nella parte in cui l’art. 644 rinvia ad altra fonte subordinata, vale a dire il decreto ministeriale, per determinare un elemento fondamentale della fattispecie criminosa.

  43. Al riguardo, la Cassazione (sentenza del 2003 n. 20148) ha giudicato la questione di legittimità costituzionale infondata in quanto ha optato per la teoria ormai prevalente in dottrina secondo la quale il principio della riserva di legge, in materia penale, non è da intendersi in senso assoluto ma solo “tendenzialmente assoluto” .

  44. Il principio, in tal caso, è sicuramente rispettato posto che è lo stesso legislatore ad indicare il procedimento per la determinazione dei tassi soglia affidando al Ministero il compito di monitorare, secondo criteri e dati tecnici l’andamento dei tassi finanziari; nulla viene rimandato a scelte di opportunità e valutazioni non fondate su criteri tecnici.La fonte non legislativa ha dunque natura di atto meramente ricognitivo

  45. Critiche da parte della Dottrina più attenta Si sostiene, infatti, che la rilevazione trimestrale del Tasso Effettivo globale medio non è assistita da alcuna garanzia perché non è operata dal Ministero competente ma si basa su una raccolta di dati da parte di operatori non terzi come le banche e gli intermediari finanziari; inoltre si sostiene l’adozione di criteri di calcolo diversi comporta soluzioni diverse cioè soglie differenti. Ne consegue che le classificazioni delle operazioni sono demandate alla scelta discrezionale dell’autorità amministrativa.

  46. La descrizione formale e astratta dei requisiti strutturali dell’usura presunta, data la complessità tecnica della materia e la necessità di continui aggiornamenti viene di fatto rimessa alle istruzioni operative della Banca d’Italia ed all’interprete la definizione in concreto della loro portata applicativa.

  47. USURA IN CONCRETO(art. 644, comma 3, c.p.)Si configura nel caso in cui gli interessi, i vantaggi o i compensi, pur inferiori ai limiti di legge, risultino per le concrete modalità del fatto o in considerazione del tasso medio praticato per operazioni similari, comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Deve, inoltre, considerarsi la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui deve trovarsi il soggetto che ha dato o promesso gli interessi.

  48. RATIO LEGISIntende evitare che attraverso la previsione della corresponsione di interessi di poco inferiori al limite legale si possa sostanzialmente eludere la norma.In tal modo, potranno essere sanzionate anche quelle forme di usura che sfuggirebbero dall’ambito di applicazione del delitto di usura presunta pur essendo meritevoli di sanzione penale atteso lo sfruttamento da parte dell’agente della situazione di difficoltà della vittima e quindi di minore resistenza della stessa.

  49. Ipotesi sussidiaria rispetto alla fattispecie principale dell’ usura presunta.Si pone in linea di continuità rispetto al delitto di usura ante riforma ex lege del 1996 n. 108 poiché ricalca i criteri già previsti delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima e della sproporzione tra le prestazioni dedotte in contratto. Elimina l’elemento che dava adito a maggiori dubbi ermeneutici : lo sfruttamento dello stato di bisogno.

  50. MEDIAZIONE USURARIA(art. 644,comma 2, e 3 c.p.)“Chi … Fuori dai casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma… procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione un compenso usurario”.

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