1 / 71

Donna e organizzazioni internazionali

Donna e organizzazioni internazionali. Alcune organizzazioni internazionali di donne. ICW - International Council of Women IAW - International Alliance of Women ICWG - International Coperative Women’s Guild IFBPW - International Federation of Business and Professional Women

woody
Télécharger la présentation

Donna e organizzazioni internazionali

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Donna e organizzazioni internazionali

  2. Alcune organizzazioni internazionali di donne • ICW - International Council of Women • IAW - International Alliance of Women • ICWG - International Coperative Women’s Guild • IFBPW - International Federation of Business and Professional Women • IFUW - International Federation of University Women • WYMCA - World Young Women’s Christian Association • WILPF - Women’s International League for Peace and Freedom

  3. L’impulso delle donne latino-americane 1933 - Convenzione di Montevideo sulla Nazionalità della Donna Sposata Non ci devono essere differenze fondate sul sesso con riferimento alla nazionalità nella legge o nella prassi Principio: Nè il matrimonio nè la sua dissoluzione possono incidere sulla nazionalità del marito, della moglie o dei figli 1938 - Dichiarazione di Lima in favore dei Diritti della Donna Afferma i diritti civili, politici ed economici delle donne e chiede agli Stati di riconoscerli legalmente

  4. 1937 Società delle Nazioni Committe of Experts on the Legal Status of Women 1946 Organizzazione delle Nazioni Unite Commission on the Status of Women (CSW) I comitati

  5. Il mandato della CSW 1946-1962 - rilevare lo status giuridico delle donne nei paesi membri ONU Elaborare bozze di testi legislativi e di convenzioni internazionali a sostegno della donna Dal 1987 ECOSOC ne accresce il mandato: • patrocinare eguaglianza, sviluppo e pace; • monitorare l’applicazione delle misure internazionali per il progresso della donna; • verificare e stimare i progressi a livello nazionale, regionale e internazionale

  6. Basi legali dell’eguaglianza 1949 Conv. sulla soppressione del traffico delle persone e sullo sfruttamento dell’altrui prostituzione 1951 Conv. sull’eguale retribuzione 1952 Conv. sui diritti politici della donna 1957 Conv. sulla nazionalità della donna sposata 1958 Conv. contro la discriminazione nell’impiego e nell’occupazione 1960 Conv. contro la discriminazione nell’educazione 1962 Conv. sul consenso al matrimonio, sull’età minima matrimoniale e sulla registrazione del matrimonio

  7. 1975-1985UN Decade for Women • Equality - Development -Peace

  8. Eguaglianza Non solo giuridica (eliminazione della discriminazione de jure), ma piena eguaglianza di diritti, responsabilità, opportunità per la partecipazione della donna allo sviluppo, sia come beneficiario che come soggetto attivo Eguaglianza è un obiettivo ma anche un mezzo

  9. sviluppo Sviluppo significa sviluppo totale: politico, economico, sociale, culturale come anche sviluppo delle risorse economiche e materiali e crescita fisica, morale, intellettuale e culturale degli esseri umani Lo sviluppo richiede una dimensione morale che ne assicuri la giustizia e la rispondenza ai bisogni e ai diritti degli individui e che guidi la scienza e la tecnologia nella creazione di un ambiente salubre per tutte le forme di vita esistenti

  10. pace Rispetto dei legittimi diritti di tutti i paesi, grandi e piccoli, e dei popoli all’autodeterminazione, indipendenza, sovranità, integrità territoriale e diritto di vivere in pace entro i confini nazionali Dipende dalla prevenzione dell’uso o della minaccia di uso di forza, aggressione, occupazione militare, ingerenza negli affari interni di altri, e dall’eliminazione di dominio, occupazione, oppressione, sfruttamento, violazione di diritti umani e libertà fondamentali

  11. pace Pace non è soloassenzadi guerra, violenza e ostilità a livello nazionale e internazionale Pace è godimento di giustizia sociale ed economica, dell’eguaglianza, e dell’intero insieme dei diritti umani e delle libertà fondamentali

  12. Il decennio ONU per le donne:1976-1985 1975 - Anno Internazionale della Donna 1975 Città del Messico: I Conferenza mondiale 1980 Copenhagen: II Conferenza mondiale 1985 Nairobi: III Conferenza mondiale

  13. Equality – development -peace • Employment – health - education

  14. Dichiarazione sull’uguaglianza delle donne ed il loro contributo allo sviluppo e alla pace 2 piani regionali per l’integrazione delle donne al processo di sviluppo (commissioni economiche e sociali per l’Africa e per l’Asia e il Pacifico) Piano di azione mondiale in vista della realizzazione degli obiettivi dell’anno internazionale della donna Conferenza di Città del Messico 1975

  15. dalla Conferenza di Città del Messico 1975 nascono UNIFEM INSTRAW

  16. 1976 INSTRAWInternational Research and Training Institute for the Advancement of Women Dal 1983 a Santo Domingo Sviluppa GAINS: Gender Awareness Information and Networking System www.un-instraw-gains.org

  17. 1985 UNIFEMUN Development Fund for Women • Fornire supporto diretto ai progetti e ai programmi femminili • Promuovere la partecipazione femminile nel processo decisionale dei programmi di sviluppo • Sostenere gli obiettivi economici e sociali e l’uguaglianza delle donne nei PVS

  18. Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of Women (NFLS) 1985 Par. 16: “è necessario considerare la prospettiva femminile sullo sviluppo umano, poiché è nell’interesse dell’arricchimento e del progresso umano introdurre e imbastire nel tessuto sociale il concetto femminile di eguaglianza, le scelte femminili tra strategie di sviluppo alternative, l’approccio femminile alla pace, nel rispetto delle aspirazioni, interessi e talenti delle donne. Ciò non è solo desiderabile in sé, ma è anche essenziale al perseguimento degli scopi e degli obiettivi del Decennio”

  19. NFLS: non vi sono specifiche questioni femminili ma tutte le questioni del mondo sono anche questioni femminili

  20. Entro il 2000: eliminare l’analfabetismo, aumentare a 65 anni l’aspettativa di vita, offrire ampie opportunità di impiego, garantire l’eguaglianza della donna in tutte le sfere della vita privata e pubblica

  21. Pianificazione familiare: la donna ha il diritto di decidere il numero e l’intervallo di nascita dei figli? Cairo 1994: Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo (ICPD)

  22. [diritto] “di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti”. diritto alla pianificazione familiare riconosciuto dalla Dichiarazione di Teheran del 1968 art. 16 lett. e) della CEDAW

  23. Il Programma di Azione del Cairo fissa 4 obiettivi da raggiungere entro il 2015 • Educazione • Riduzione della mortalità neonatale e infantile • Riduzione della mortalità materna • Accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare

  24. Beijing Declaration and Platform for Action for Equality, Development and Peace (PFA) 1995

  25. “The Platform for Action is an agenda for women’s empowerement”

  26. Educazione e formazione delle donne Donna e povertà Meccanismi istituzionali per il progresso delle donne Potere e processi decisionali Donne e media Violenza contro le donne Donne e conflitti armati Donne e salute Diritti umani delle donne Donne e ambiente Donne ed economia Bambine I 12 Settori di attenzionedella Beijing Platform for Action

  27. Beijing+ 5 2000 UN General Assembly Special Session: Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century

  28. Fonti per Beijing +5 Dati nazionali: Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Platform of Action 1999 UN World Survey on the Role of Women in Development: Globalization, Gender and Work UNIFEM Progress of the World’s Women 2000 UN Statistic Division The World’s Women 2000: Trends and Statistics • Rapporti delle ONG nazionali e internazionali: 15 regionali, 80 nazionali (relativi a 57 paesi) e 14 tematici = NGO Alternative Report

  29. Beijing+ 5 Political Declaration Further Actions and Initiatives to Implement the Beijing Declaration and Platform for Action Contiene più di 200 raccomandazioni da sviluppare nel successivo quinquennio

  30. Beijing+ 10 2005 49ma sessione CSW: Dichiarazione in occasione del decimo anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulla Donna

  31. Generedefinizione UN Significato sociale attribuito alle differenze biologiche. È una costruzione ideologica e culturale … e influenza la distribuzione di risorse, benessere, lavoro, potere decisionale e politico, nonché il godimento e la titolarità di diritti in seno alla famiglia e alla società. È uno stratificatore sociale, in questo senso simile a razza, classe, etnia, sessualità, età. 1999 World Survey on the Role of Women in Development, par. 16.

  32. Approcci alla questione femminile WID: Women in Development– l’accento è sulla sola donna e non si indagano le ragioni della diseguaglianza GAD: Gender and Development–cambiano la percezione e la comprensione delle relazioni tra uomo e donna

  33. Approccio GAD • L’attenzione è spostata dalla donna al genere e alle ineguali relazioni di potere tra uomo e donna • Tutte le strutture sociali, politiche ed economiche nonché le politiche di sviluppo sono riesaminate sotto la lente dei differenziali di genere • Il raggiungimento dell’eguaglianza di genere richiede dei cambiamenti sostanziali, delle trasformazioni

  34. GEM Gender Empowerment Measure • - Partecipazione al processo decisionale politico • - Accesso alle opportunità professionali • - Potere salariale

  35. link Consiglio dei diritti umani

  36. Violenza contro le donne

  37. definizione Violenza di genere: percosse e violenza domestica, violenza e abusi sessuali, schiavitù e sfruttamento sessuale, traffico internazionale di donne e bambini, prostituzione forzata, molestie sessuali Violenza derivante da pregiudizi culturali, razzismo e discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica, conflitti armati, occupazione straniera, estremismi religiosi e antireligiosi, terrorismo

  38. Quale tutela? • La CEDAW tace • 1993 - Dichiarazione sull’Eliminazione della violenza nei confronti le donne • 1994 - Convenzione di Belém do Para Inter-american convention on the prevention, punishment and eradication of violence against women • 1995 - Beijing Platform for Action • Violenza contro le donne • Conflitti armati • Bambine

  39. Segue… Beijing +5 condanna • Il delitto d’onore • Il matrimonio di coazione Richiede agli Stati interventi decisi per - eliminare le violenze connesse al sistema della dote • eliminare le mutilazioni genitali femminili • disciplinare rigidamente la violenza domestica (incluso lo stupro coniugale) e gli abusi sessuali su donne e bambine

  40. Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Consiglio d’Europa, Istanbul 2011 Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

  41. Convenzione di Istanbul – art. 3 con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendente-mente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

  42. Convenzione di Istanbul – art. 4, co. 3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione. L'INCREDIBILE SENTENZA DI UN TRIBUNALE DI HANNOVER, IN GERMANIA Violenta fidanzata: sconto di pena, è sardo Sei anni a un italiano, ma il giudice concede «attenuanti etniche e culturali». Il difensore: «Sentenza razzista»

  43. Convenzione di Istanbul - art. 12 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

  44. Convenzione di Istanbul – art. 12 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

  45. Convenzione di Istanbul - art. 14 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti inter-personali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

  46. Convenzione di Istanbul – matrimonio forzato Art. 32 - Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima. Art. 36 - 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre Matrimonio.

  47. I principali documenti internazionali 1979 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna 1999 - Protocollo Opzionale alla Convenzione

  48. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l’uomo e la donna. Art.1 Cedaw

  49. Art. 2 CEDAW • Gli Stati Parte ….. si impegnano a: • a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell’uguaglianza tra uomo e donna …, e garantire ….l’applicazione effettiva del suddetto principio; • b) adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato,…. tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne; • c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piano di parità con gli uomini ….; • d) astenersida qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna …;

  50. Art. 2 CEDAW…segue • e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo; • f) prendere ogni misura adeguata, …., per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna; • g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

More Related