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La condizione giuridica dello straniero in Italia A cura di Marco Ferrero,

La condizione giuridica dello straniero in Italia A cura di Marco Ferrero, professore a contratto di diritto dell’immigrazione Università Ca’ Foscari Venezia. L’UE e il processo di integrazione europea (diritto primario) A.

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La condizione giuridica dello straniero in Italia A cura di Marco Ferrero,

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  1. La condizione giuridica dello straniero in ItaliaA cura di Marco Ferrero, professore a contratto di diritto dell’immigrazione Università Ca’ Foscari Venezia avv.ferrero@gmail.com

  2. L’UE e il processo di integrazione europea (diritto primario) A Trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE), e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), Roma 25 marzo 1950 Atto Unico europeo, Lussemburgo 17.2.1986 che modifica il Trattato e individua l'obiettivo di un uno spazio di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali" (art.8 A). Trattato di Maastricht (7.2.1992) distingue il passaggio da un’unione puramente economica a un’integrazione anche politica, infatti la CEE diventa CE (UE). Moneta unica, cittadinanza europea che si aggiunge alla nazionale. Nasce la struttura a pilastri: Le comunità europee (CE, CECA, Euratom) → metodo decisionale comunitario Politica estera e di sicurezza comune (PESC) → metodo decisionale intergovernativo Giustizia e affari interni (JAI)→ metodo decisionale intergovernativo Trattato di Amsterdam (1997)atto ad allargare le competenze dell’UE. Il metodo comunitario viene applicato ad ambiti precedentemente appartenenti al 3’pilastro (e.g. asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere). Introduzione titolo IV nel trattato CE: “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone”

  3. L’UE e il processo di integrazione europea (diritto primario) B Trattato di Nizza (2001) ha risolto problemi istituzionali legali all’allargamento dell’UE. Trattato di Lisbona (2009) ha risposto alla necessità di riformare la struttura dell’UE senza ricorrere ad una costituzione europea. Come Amsterdam e Nizza è un trattato di modifica di quelli istitutivi. Il trattato di Maastricht viene ribattezzato Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) Fortificato la dimensione democratica dell’UE (iniziativa dei cittadini) Aumentato gli ambiti di competenza dell’UE (includendo immigrazione, asilo, frontiere) attraverso eliminazione dei 3 pilastri e introducendo una ripartizione delle competenze UE. Il TFUE indica le competenze esclusive dell’UE (art.3), concorrenti (art.4) e di sostegno (art.6). L’UE acquista personalità giuridica internazionale e viene instituita la figura dell’Alto Rappresentante degli affari esteri e la politica di sicurezza. Modifica del sistema decisionale all’interno del Consiglio. (Sistema a doppia maggioranza)

  4. Il diritto derivato unilaterale dell’UE Atti legislativi: REGOLAMENTO → di carattere generale, obbligatorio nella sua interezza e direttamente applicabile in ciascuno SM dell’UE DIRETTIVA → di carattere generale, obbligatoria nella sua interezza, necessita il “recepimento” a livello nazionale (libertà nella forma e nei mezzi di applicazione) entro 6-24 mesi DECISIONE → di carattere individuale, obbligatoria nella sua interezza. (non ha carattere legislativo se adottata unilateralmente da una istituzione UE) Atti non legislativi: RACCOMANDAZIONI PARERI

  5. Caratteristiche del diritto europeo Primato: il diritto europeo, sia primario che derivato, è superiore al diritto nazionale. Non sarà quindi possibile applicare una norma nazionale in caso questa violi il diritto comunitario. Principio dell’efficacia diretta: permette ai singoli individui di fare appello ad una norma europea di fronte ai tribunali nazionali. L’efficacia è valida sia a livello orizzontale che a livello verticale, per i regolamenti; mentre per direttive e decisioni ci sono dei limiti. Sussidiarietà:L’UE legifererà soltanto negli ambiti i cui obiettivi sono raggiungibili più adeguatamente a livello comunitario. Le decisioni saranno quindi basate sul criterio di maggior vicinanza possibile ai cittadini. Proporzionalità:L’azione dell’UE deve essere limitata sia nella forma che nel contenuto a quanto è necessario per il raggiungimento degli obbiettivi preposti dal trattato.

  6. L’area di libertà, sicurezza e giustizia Con il Trattato di Amsterdam l’UE stabilisce che deve essere creata un’area di “libertà, sicurezza e giustizia” dove le persone possano liberamente circolare, ma che allo stesso ci siano appropriate misure in materie di asilo, controllo delle frontiere esterne dell’UE, immigrazione e lotta conto il crimine. Considerato che tutti paesi europei hanno vissuto il fenomeno dell’immigrazione (irregolare, regolare e forzata), l’UE ha riconosciuto il bisogno di una politica comunitaria per affrontare più efficacemente l’immigrazione e l’asilo. Sulla base dell’idea di rafforzare l’area di sicurezza, libertà e giustizia si sono prodotti 3 programmi: Tampere Programme (1999-2004) Hague Programme (2005- 2010) Stockholm Programme (2010- )

  7. Normativa comunitaria sull’immigrazione • Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, 19 giugno 1990 (L. 388/1990) • Regolamento CE n. 539/2001 elenco dei paesi terzi esenti da visto (modificato con Regolamento CE n. 453/2003 e n. 1932/2006 • Direttiva 2000/43/CE (“razza”) • Direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento familiare) • Direttiva 2003/109/CE (lungo-soggiornanti) • Direttiva 2004/38/CE (libera circolazione comunitari e loro familiari) • Direttiva 2004/114 (studenti/tirocinanti da stati 3°) • Direttiva 2005/71 (ricercatori) • Regolamento CE n. 2007/2004 (Agenzia Frontex) • Regolamento CE n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen, in vigore dal 13.10.2006), modificato con Regolamento CE n. 296/2008 e   Regolamento UE n. 265/2010 del 25.3.2010 • Regolamento CE n. 1987/2006 e n. 1988/2006 (SIS II) • Direttiva 2008/115/EC (ritorno immigrati irregolari provenienti da stati3°) avv.ferrero@gmail.com

  8. Lo spazio e la cooperazione Schengen • Accordi di Schengen del 14.6.1985 (Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) • Cooperazione intergovernativa • Convenzione, Schengen del 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995 • Abolizione dei controlli interni tra gli Stati firmatari • Creazione di una frontiera esterna con procedure di controllo uniformi • Adozione di norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo • Adozione di “misure compensative” di cooperazione di polizia (SIS) • In virtù della firma del trattato di Amsterdam, tale cooperazione intergovernativa è stata integrata nell’Unione europea (UE) il 1° maggio 1999. avv.ferrero@gmail.com

  9. Progressiva estensione dello Spazio Schengen (28 paesi UE e 3 paesi terzi) • Italia: 27 novembre 1990 • Spagna e Portogallo: 25 giugno 1991 • Grecia: 6 novembre 1992 • Austria: 28 aprile 1995 • Danimarca, Finlandia e Svezia: 19 dicembre 1996 • Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia: 21 dicembre 2007 • Bulgaria, Cipro e Romania(firmatari): resta il controllo di frontiera • Danimarca (firmataria) può scegliere se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo IV del trattato CE • Regno Unito e Irlanda, hanno chiesto e ottenuto di partecipare parzialmente alla cooperazione Schengen (clausola di opt-out): coop. giudiziaria e di polizia, lotta al narcotraffico e SIS (decisioni Consiglio 2000/365/CE e 2002/192/CE) • Paesi terzi: Norvegia e Islanda (asociate dal 19.12.1996), Svizzera (associata dal 12.12.2008), Lichtenstain (associato dal 20.2.2008) • S. Marino, Vaticano, Andorra, Principato di Monaco aderiscono di fatto avv.ferrero@gmail.com

  10. avv.ferrero@gmail.com

  11. avv.ferrero@gmail.com

  12. Il sistema d’informazione di Schengen della seconda generazione (SIS II) • il SIS è operativo dal 1995 • Regolamento (CE) n. 2424/2001 e decisione 2001/886/GAI del 6.12.2001 che delegano la Commissione a sviluppare SIS II basato su nuove tecnologie (attualmente in fase di test) • La Commissione ha presentato il 31 maggio 2005 tre proposte: Regolamenti CE n. 1987/2006, n.1986/2006 (adottati il 20.12.2006) e decisione 2007/533/GAI (adottato il 12.6.2007). • Intanto il Consiglio Giustizia e affari interni del dicembre 2006 ha approvato il progetto SISone4all (per collegare 9 paesi UE-2004 al SIS1+), • fine del 2007: soppressione dei controlli alle frontiere interne per quanto riguarda le frontiere terrestri e marittime, • marzo 2008: soppressione controlli alle frontiere aeree • Commissione ha presentato delle proposte per la migrazione al SIS II (adottate dal Consiglio il 24 ottobre 2008) avv.ferrero@gmail.com

  13. Nuove norme comunitarie sui visti • Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 • modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (limitatamente alla numerazione dei visti) • Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 • sullo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata • Codice Comunitario dei Visti (http://europa.eu/scadplus/leg/it/s17000.htm) avv.ferrero@gmail.com

  14. Sistema Visti Schengen avv.ferrero@gmail.com

  15. Visto Schengen Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com avv.ferrero@gmail.com 15

  16. La normativa nazionale e il T.U. sull’immigrazione D . Lgs 286/98 • Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini); • Legge 14 Febbraio 2003, n. 34; • Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE; • Legge 12 Novembre 2004, n. 271; • Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale); • Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  (lungo-residenti); • Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  (ricongiungimento); • Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  (comunitari); • Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e tirocinio); • Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE  (ricerca scientifica); • Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica); • Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”); • Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento); • Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. avv.ferrero@gmail.com

  17. Esonero dall’obbligo di visto • per soggiorni di durata < 90 gg., per cittadini di taluni Paesi: • Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Darussalam, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, San Marino, Stato del Vaticano, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Hong Kong, Macao • Se titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza • che dimostrino di aver risieduto in quello Stato membro in qualità di familiari dello straniero titolare del permesso CE slp (da D. Lgs. 3/2007) • Se straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro • se sitrasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/2007) • Esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE), in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, • in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea avv.ferrero@gmail.com

  18. Dal 19.12.2009 Bruxelles abolisce i visti per tre paesi balcanici • I cittadini di Serbia, Montenegro e Macedonia non hanno più bisogno di un visto turistico per entrare negli Stati dello spazio di Schengen. • Oggi anche l’Albania avv.ferrero@gmail.com

  19. Libera circolazione in Area Schengen • per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso • solo per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); • per "primo ingresso" si intende ogni primo ingresso successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere dalla data del precedente (Sent. Corte Giust. C-241-05), avv.ferrero@gmail.com

  20. 28.5.2007: aboliti i permessi di soggiorno brevi (max. 90 gg.) • l’ingresso con visto “VSU” non prevede la richiesta di permesso di soggiorno presso gli Uffici Postali: • per motivo di visita, affari, turismo,studio, • qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a 90 giorni, • onere, entro 8 giorni dall’ingresso, di presentare la dichiarazione di presenza all’autorità di frontiera o al questore. • Per i cittadini UE e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata inferiore a 90 giorni, non è richiesta alcuna formalità avv.ferrero@gmail.com

  21. Comunitari:Libera circolazione delle persone • rappresenta una delle finalità principali del TCE (art. 3). • I beneficiari della libera circolazione delle persone sono: • i lavoratori subordinati come previsto agli artt. da 39 a 42 TCE. • I lavoratori autonomi per i quali la libera circolazione si articola nel diritto di stabilimento (artt. 43-48 TCE) e la libera prestazione dei servizi (artt. 49-55 TCE) avv.ferrero@gmail.com

  22. Comunitari (2):Libera circolazione dei lavoratori • L’art. 39 TCE delinea il contenuto essenziale di tale libertà: • Viene assicurato ai lavoratori il diritto di svolgere una attività di lavoro subordinato in uno qualsiasi degli Stati membri • Viene previsto il principio del trattamento nazionale che implica “l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro” (art. 39, comma 2 TCE). avv.ferrero@gmail.com

  23. Comunitari (3): diritto di stabilimento e prestazione dei servizi • Per diritto di stabilimento si intende il caso del soggetto che intende esercitare stabilmente una attività autonoma in uno Stato membro nel quale egli non era stabilito precedentemente. • Per libera prestazione dei servizi si intende la possibilità che un soggetto presti temporaneamente la propria attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. avv.ferrero@gmail.com

  24. Comunitari (4): La cittadinanza europea • venuta meno la connotazioneeconomica • Progressiva estensione • pensionati (direttiva 90/365) • studenti (direttiva 93/96) • altre categorie che non beneficiano ad altro titolo della libertà di circolazione (direttiva 90/364) • Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992: istituita la Cittadinanza dell’Unione (art. 17 TCE) • si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro. • art. 18 TCE: “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri…” avv.ferrero@gmail.com

  25. Ingresso dei cittadini comunitari • Riferimenti normativi • D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, e abroga il DPR 54/2002, • D. Lgs. 52/2002 • Art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (carta di soggiorno al familiare straniero ricongiunto a comunitario) • Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 (noncheé quelle del Testo Unico sull'immigrazione in materia di familiari stranieri) si applicano, se più favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani • Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005) • Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007) • Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalità, ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea) avv.ferrero@gmail.com

  26. Le fonti nazionali • Costituzione (art. 10, 3, 29, ecc.)‏ • Regolamenti e direttive comunitarie (CE/43/2000, ecc.)‏ • Diritto internazionale consuetudinario (Conv. Europea diritti Umani, 1950; Conv. ONU (OIL) n. 143/1975;Conv. New York, sui diritti del fanciullo, 1989); • Atti legislativi primari (l.39/90, l.40/98, l.189/02, l.271/04, ecc.)‏ • Atti di normazione secondaria • Leggi regionali (l.r.Veneto n. 9/90)‏ • Decreti legislativi (d.lgs. 286/98, 215/03, 3/07, 5/07, 30/07, ecc.)‏ • Regolamenti (dpR 394/99, 303/04, 334/04, ecc.)‏ • Circolari amministrative… avv.ferrero@gmail.com

  27. Riparto delle competenze legislative • Art. 117 Cost. “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … b) immigrazione”. • Sono materie di legislazione concorrente (potestà legislativa alle Regioni ma determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato, potestà regolamentare alle Regioni), quelle relative a: • Tutela e sicurezza del lavoro; • Istruzione; • Tutela della salute; • Potestà legislativa esclusiva alle Regioni“ogni altra materia non riservata alla legislazione dello Stato”: • Formazione professionale • Parte della Dottrina: nelle materie di competenza legislativa delle Regioni le norme del T.U. ’98 (art. 1, 4 co.) non più principi fondamentali ai sensi dell’art 117 Cost., ma “livelli minimi essenziali”. avv.ferrero@gmail.com

  28. Allo Stato spetta stabilire la disciplina dell’ingresso e soggiorno degli stranieri • Costituzione, art. 10, comma 2: riserva di legge “rinforzata”, (1948); • Norme e trattati internazionali: • Conv. Europea diritti Umani, 1950; • Conv. ONU (OIL) n. 143/1975; • Conv. New York, sui diritti del fanciullo, 1989; • Etc. • T.U. Immigrazione (D. Lgs. 286/1998): • Art. 1 • Art. 2 • Art. 3 avv.ferrero@gmail.com

  29. Alle Regioni ed Enti Locali va la competenza in materia di Servizi Sociali • Anche nelle materie di competenza legislativa (esclusiva o concorrente) delle Regioni, restando di competenza dello Stato le funzioni in materia di Servizi Sociali (L. 59/97), per: • Profughi per cui vanno predisposti interventi di assistenza e stranieri espellendi (d. lgs. 112/98); • Richiedenti asilo ai sensi della Conv. di Ginevra del 1951 (e ex Cost. 10, 3 co.)‏ avv.ferrero@gmail.com

  30. I principi • Un difficile contemperamento tra esigenze fondanti: • tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale • tutela dei diritti umani: paradigma democratico • Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, ordinamento e popolo • Limiti all’ingresso e al soggiorno • I diritti umani come contenuto dell’ordinamento democratico • Uguale trattamento? avv.ferrero@gmail.com

  31. La “nuda titolarità” dei diritti fondamentali in capo allo straniero • Corte Cost. n. 120/67: l'art. 3 della Costituzione, che riferisce il principio di eguaglianza ai soli cittadini, va interpretato in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, Cost., • ciò non impedisce al legislatore di valutare se, nel caso concreto, sussistano delle differenze di fatto che legittimano l'adozione di una disciplina differenziata • Corte Cost. n. 104/69, la Corte distingue tra eguale titolarità dei diritti fondamentali, comunque garantita allo straniero in forza dei citati artt. 2 e 10, comma 2 Cost., e diverso godimento, giustificato da obiettive disparità di fatto • Corte Cost., sent. 62/94la differenza di trattamento si fondasulla "mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo stato italiano avv.ferrero@gmail.com

  32. La riserva di legge nella Costituzione • È nell’art. 10, tra i principi fondamentali • Non modificabile • 2° comma: “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge…” • “…in conformità delle norme e dei trattati internazionali” • riserva di legge rinforzata avv.ferrero@gmail.com

  33. Evoluzione storica delle politiche migratorie 1986 – l. n. 943 + 1^ sanatoria 1990 – l. n. 39 “Martelli” + 2^ sanatoria 1995 – d.l. “Dini” + 3^ sanatoria 1998 – l. n. 40 “Turco-Napolitano” + 4^ sanatoria il modello dell’integrazione subalterna D.lgs. 286/98 Testo Unico 2002 – l. n. 189 “Bossi-Fini” + 5 ^ sanatoria e modello “datoriale” 2008-2009 – “Pacchetto Sicurezza” + 6 ^ sanatoria il modello della criminalizzazione della non documented migration avv.ferrero@gmail.com

  34. Le principali modifiche al T.U. sull’immigrazione D . Lgs 286/98 • Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Bossi-Fini); • Legge 14 Febbraio 2003, n. 34; • Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE; • Legge 12 Novembre 2004, n. 271; • Legge 31 luglio 2005, n. 155 (contrasto del terrorismo internazionale); • Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione  della  direttiva  2003/109/CE  (lungo-residenti); • Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione  della  direttiva  2003/86/CE  (ricongiungimento); • Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione   della  direttiva  2004/38/CE  (comunitari); • Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, (studio e tirocinio); • Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE  (ricerca scientifica); • Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, (sicurezza pubblica); • Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, (“mille proroghe”); • Decreti legislativi 3 Ottobre 2008, n. 159 (asilo) e n. 160, (ricongiungimento); • Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com avv.ferrero@gmail.com 34

  35. Ambito di applicabilità del T.U. sull’immigrazione (d.lgs 286/98)‏ si applica: agli “stranieri”: cittadini extra-comunitari; apolidi; non si applica: ai cittadini di Stati membri della UE (cittadini europei): comunitari; neo-comunitari: cittadini dei 10 Paesi entrati nella UE il 1.5.04 - Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Rep. Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Cipro, Malta -, e dal 1.1.07 di Romania e Bulgaria). Le norme del T.U. si applicano ai cittadini comunitari qualora siano più favorevoli. avv.ferrero@gmail.com

  36. L’ingresso legale dello straniero (art. 4 t.u.)‏ • Requisiti • Visto d’ingresso • Passaporto (o equipollente)‏ • Attraversamento di un valico di frontiera autorizzato • Documentazione atta a provare scopo (“motivo”) e condizioni del soggiorno Motivi ostativi • Assenza di mezzi di sussistenza • Pericolosità per ordine pubblico e sicurezza nazionale • Espulsione o segnalazione Schengen • Condanna per reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2 c.p. • Serve visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana • in caso di ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg. • Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. validi anche visti o titoli di soggiorno rilasciati da Paesi Schengen N.B. Lo straniero privo di visto richiesto é respinto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale o di regime di protezione temporanea) Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com avv.ferrero@gmail.com 36

  37. Condanne ostative • 380 comma 1 e 2 anche sentenza non definitiva: già orientamento prevalente della giurisprudenza – (TAR EMILIA ROMAGNA 944/2003: TAR PIEMONTE 3977/2005; CONS. STATO (6^) 359/2007)‏ • l’illegittimità del diniego fondato sulla mera denuncia penale oppure su un mero provvedimento restrittivo della libertà personale non seguito da condanna (C. STATO (6^) 3414/2006)‏ • l’art. 1 comma 22, lett. a) n. 2della legge n. 94 del 2009: nuova causa ostativa: • uno dei reati previsti in materiadi violazione deldiritto d’autore nel titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, • ovvero per i reati in materia di proprietà industriale dagli artt. 473 e 474 cod. pen. “con sentenza irrevocabile” (ordinanze di rimessione alla C. Cost. – Tr. Viterbo 113/2005)‏ • al Tr Viterbo risponde la C. Cost. ord. 378/2008 (in d.i.c. 1/2009): con d.lgs. 5/2007 è cambiato il quadro normativo, non c’è più automatismo espulsivo: di fronte alle esigenze di tutela dell’unità familiare viene meno la natura vincolata dell’espulsione (anche Tr. Torino decr. 9.10.2008 e GdP Torino decr. 18.12.2008 (d.i.c. 1/2009); avv.ferrero@gmail.com

  38. Problema dell’automaticità dell’effetto ostativo della condanna • dapprima la giurisprudenza ha affermato l’obbligo della P.A. di esaminare l’attuale e complessiva situazione di vita (per tutti C. Stato 6^ 4375/2005)‏ • successivamente: automaticità effetto ostativo della condanna (per tutti tre le più recenti TAR Veneto (3^) 1300/2008 e C. Stato 415/2008)‏ • questa giurisprudenza ormai prevalente ha sollevato la questione di legittimità cost. per contrasto con gli artt. 3 e 13 e 2, 4, 16 e 29 Cost. (per primo Tar Brescia ord. 25.8.2003) – assimilando questa ipotesi a quelle analoghe nei loro effetti concreti dell’espulsione come misura di sicurezza che invece si fonda sull’accertamento della pericolosità in concreto. • C.Cost. ord di rimessione 9/2005 (in d.i.c. 1/2005): irrilevanza rispetto alla disciplina del soggiorno, piuttosto rileva l’automatismo dell’espulsione connessa alla decisione sul permesso, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario • Successivamente C.Cost. 143/2007 nuova ord. di rimessione: alla luce del d.lgs. 5/2007 che modifica art. 5, comma 5 ult. periodo e art. 13, comma 2bis – obbligo per la p.a. di valutare “durata del soggiorno, natura d effettività dei vincoli familiari, esistenza o meno di legami sociali col paese d’origine” = no automaticità ostativa della condanna (si allinea il Cons. Stato 6^ 415/2008)‏ avv.ferrero@gmail.com

  39. Principio di stretta corrispondenza tra visto d’ingresso e permesso di soggiorno avv.ferrero@gmail.com

  40. Rilascio del permesso di sogiorno • art. 5, co. 2 ter La richiesta di rilascio (e di rinnovo) del permesso di soggiorno (con esclusione di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari) e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009); il gettito e' destinato, per meta', al Fondo rimpatri e, per l'altra meta', al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno • Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. avv.ferrero@gmail.com

  41. Rinnovo del permesso • Art. 5, co. 4: Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. • RESTA TERMINE ORDINATORIO: il termine perentorio è il solito: 60 giorni dopo la scadenza • N.B. da intendersi in termini estensivi, come è noto, alla luce di Cons. Stato 6^ 2594/07: se la domanda è presentata oltre il termine essa va istruita non potendosi dare luogo all’espulsione = (verifica di seri motivi o forza maggiore + com. art. 10bis l. 241/90) avv.ferrero@gmail.com

  42. Ricevuta della richiesta di rinnovo Lo straniero mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006), se: • ha chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, • è in possesso di ricevuta dell'istanza completa della documentazione prescritta • e dell'originale del permesso in scadenza. • In particolare, • puo' essergli rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; • gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, solo da frontiera esterna, purche' esibisca il permesso scaduto e la ricevuta di richiesta di rinnovo; • puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); • puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006); avv.ferrero@gmail.com

  43. Conversione e utilizazione multifunzionale del permesso di soggiorno • Vicenda successiva al rilascio • CONVERSIONE: lo straniero viene autorizzato a soggiornare per un motivo (e quindi una durata) diversi da quelli per i quali è stato autorizzato ad entrare: deroga al principio della corrispondenza tra visto e permesso di soggiorno. • Dal p.d.v. socio-giuridico comporta un “incremento di status”. • Distinzione tra conversione del p.s. e utilizzazione del p.s. per altri motivi. UTILIZZAZIONEanche per le altre attività consentite, “anche senza conversione o rettifica del documento” (art. 14, 1 co. Reg.att.), riservata ai permessi c.d. multifunzionali. avv.ferrero@gmail.com

  44. Conversione nell’ambito delle quote avv.ferrero@gmail.com

  45. Conversione extra quote • Art. 27 t.u. • Ipotesi diversificate • Titoli di soggiorno a validità max biennale • Non convertibilità • Unica ipotesi lett.f) avv.ferrero@gmail.com

  46. Utilizzabilità dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio (art. 14 reg. att.)‏ • motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio; • lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio; • lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio; • motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato; • integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio; • affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio; • minore eta': perstudio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; • motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione. avv.ferrero@gmail.com

  47. Segue: Utilizzabilità dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio (2)‏ • per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio; • asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio; • richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente • attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi)‏ • adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena)‏ • assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)‏ avv.ferrero@gmail.com

  48. In caso di rifiuto di rilascio o di rinnovo o revoca devono essere presi in considerazione: • nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U); • la sanabilita’ di eventuali irregolarita’ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); • l’esistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.); • l’esistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.); • per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia i vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine; • per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, la durata del suo soggiorno in Italia (da D. Lgs. 5/2007); • ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com avv.ferrero@gmail.com 48

  49. Permesso CE per s.l.p., requisiti: • titolarita' di permesso in corso di validita', per motivi diversi da studio o formazione professionale, asilo, richiesta asilo, protezione umanitaria, motivi umanitari, quelli relativi a soggiorni di breve durata • 5 anni continuativi di possesso di permesso di soggiorno (da D. Lgs. 3/2007); • non rilevano, nel computo, i periodi trascorsi per soggiorni di breve durata • rilevano invece i periodi trascorsi con permessi per studio o formazione professionale, asilo, motivi umanitari, protezione umanitaria • assenze di durata inferiore a 6 mesiconsecutivi e a 10 mesi complessivi, o anche piu' lunghe se causate da gravi e comprovati motivi, inclusi motivi di salute e la necessita' di adempiere agli obblighi militari, non interrompono la durata del periodo • reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per il 2007, 5.062 euro), • in caso di richiesta per i familiari, all'importo previsto per il ricongiungimento • disponibilita', solo in caso di richiesta per i familiari, di alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per l'edilizia popolare o la cui idoneita' igienico-sanitaria sia certificata dalla ASL avv.ferrero@gmail.com

  50. Norme di “sanatoria permanente” connesse all’unità familiare • Art. 19, co. 2, lett. a): il minore di diciotto anni privo dell'assistenza dei genitori, anche clandestino, ha diritto a un permesso per “affidamento” o per “integrazione del minore”; • Art. 19, co. 2, lett. c), T.U.: lo straniero, anche clandestino, parente entro il 2° grado di cittadino italiano (genitori, figli, fratelli), con esso convivente, ha diritto a un permesso per “famiglia”; • Art. 19, co. 2, lett. d): la straniera in gravidanza e nei 6 mesi dalla nascita del figlio e, nello stesso periodo, il marito convivente (C.Cost. n. 376/2000), hanno diritto a un permesso per “salute” o “cure mediche” (alcune questure appongono la dicitura “valido per lavoro”); • Art. 31, co. 3, T.U.: il Tribunale per i minorenni può autorizzare il genitore straniero, anche clandestino, a stare in Italia nel superiore interesse del minore: permesso per “integrazione minore (precedentemente “salute”); • Art. 30, co. 2, lett. c): il familiare straniero di coniuge, figlio o genitore che ha i requisiti per il ricongiungimnto, con permesso temporaneo (es. turismo, affari, cure mediche), anche scaduto, purchè non sia trascorso più di 1 anno dalla scadenza: permesso per famiglia; • Art. 30, co. 2, lett. d): il genitore straniero, anche clandestino, di figlio minore italiano (in virtù della cittadinanza italiana dell'altro genitore), ha diritto a un permesso pe famiglia. Marco Ferrero avv.ferrero@gmail.com avv.ferrero@gmail.com 50

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