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Sicurezza nei Cantieri Edili

Sicurezza nei Cantieri Edili. "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 528/99 Prof.ssa Carmela De Vita. Dispositivi di Protezione individuale(DPI). NON SONO DA CONSIDERARSI DPI tutti i mezzi di seguito riportati:

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Sicurezza nei Cantieri Edili

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Presentation Transcript


  1. Sicurezza nei Cantieri Edili "Direttiva Cantieri" - 92/57/CEE D.Lgs. 494/96 D.Lgs.528/99 Prof.ssa Carmela De Vita

  2. Dispositivi di Protezione individuale(DPI) • NON SONO DA CONSIDERARSI DPI • tutti i mezzi di seguito riportati: • Tutti gli indumenti di lavoro ordinari o le uniformi che non assicurino una protezione specifica ai fini della sicurezza e la salute deilavoratori. • Inoltre tutti i mezzi personali di protezione progettati e costruiti esclusivamente per uso privato(cioè di uso civile) atti a proteggere contro le condizioni atmosferiche, l'umidità, l'acqua e il calore,quali ad esempio:copricapo,indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli ecc. ;

  3. Dispositivi di Protezione individuale(DPI) • Dispositivi atti a proteggere o salvare persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che vengono indossati in modo non continuativo; • Attrezzature e mezzi utilizzate dai servizi di soccorso e salvataggio; • Mezzi di protezione personale utilizzati dalle forze armate, di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico ad esempio : caschi , scudi, ecc. ; • Tutte le attrezzature per l'autodifesa o la dissuasione in caso di aggressione quali : generatori di aerosol,armi personali ecc.; • Attrezzature individuali specifiche dei mezzi di trasporto stradali; • Apparecchiature portatili per l'individuazione e la segnalazione di fattori nocivi e rischi quali i rilevatori di gas.

  4. Sicurezza nei Cantieri Edili • E' UNA NORMA CHE HA L'OBIETTIVO DI ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ DEL CANTIERE PER RIDURRE I RISCHI DI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSIDERANDO CHE LA SICUREZZA SI POSSA PROGETTARE A MONTE, PREVEDENDO I RISCHI PRESENTI E LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE DA APPLICARSI IN QUEL DETERMINATO CANTIERE

  5. Requisiti essenziali • Essere adeguati al rischio , scegliendo il DPI specifico sia come tipologia che come grado di efficienza; si ricorda che non è comunque consigliabile adottare sistemi protettivi adatti per rischi più elevati in quanto potrebbero essere meno confortevoli e meno fruibili; • non comportare un aumento del rischio , essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, (ad esempio le scarpe in certe condizioni devono essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami) • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità (ad esempio la regolazione di fibbie delle maschere o la larghezza dei caschi)

  6. Quando • "cantiere temporaneo e mobile" • nuove costruzioni • lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse, mobili o temporanee.

  7. Quando • Per opere si intende inoltre: • le linee e gli impianti elettrici, • le opere stradali e ferroviarie, • idrauliche, marittime, idroelettriche, • di bonifica e di sistemazione forestale, • di sterro.

  8. Quando • negli scavi, • nelle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, • in tutte le operazioni possibili che riguardino gli impianti e che comportino lavorazioni a rischio. • (ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino, il montaggio e lo smontaggio)

  9. Figure • Committente • Responsabile dei Lavori • Coordinatore per la Progettazione • Coordinatore per l'esecuzione • Datore di lavoro della ditta appaltatrice • Lavoratore autonomo

  10. Committente(Comm) • Il committente è il soggetto per conto del quale vengono realizzati lavori edili o di ingegneria civile

  11. Soggetti • Per i privati è il proprietario, • Per lavori condominiali è l'amministratore di condominio, • Per le aziende è il titolare della azienda o il legale rappresentante.

  12. Delega • In caso il Committente volesse delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, potrà farlo avvalendosi di una delega ad un Responsabile dei Lavori(RL).

  13. Obblighi del Comm o RL • Prevedere sempre la durata dei lavori, cosa che può risolversi nel determinare l'impresa che eseguirà i lavori o il tecnico incaricato della progettazione.

  14. Obblighi del Comm o RL • Inviare la notifica preliminare quando l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno

  15. Uomini giorno • La durata dei lavori viene definita in "uomini giorno", cioè la somma delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori per la realizzazione dei lavori (presunte giornate complessive); la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno.Esempio:10 lavoratori per 6 giorni e 3 lavoratori per 8 giorni danno: 10x6 + 3x8 = 84 U/ggConoscendo il preventivo dei lavori ed il genere di lavorazioni previste (nuova costruzione, ristrutturazione, finiture medie o di pregio) è possibile fare una valutazione degli Uomini/Giorno.

  16. Obblighi del Comm o RL • Inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d'opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l'entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno OPPUREsono presenti rischi particolarmente aggravati (es. caduta dall'alto, sprofondamento, elettrocuzione, rischio chimico - biologico)

  17. Obblighi del Comm o RL • Verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori

  18. Obblighi del Comm o RL • Inviare il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo; il preventivo dovrà comprendere i costi per la sicurezza

  19. Obblighi del Comm o RL • Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza.

  20. Altri Obblighi del Comm o RL Anche in caso non vi sia l'obbligo della nomina dei Coordinatori per la Sicurezza • verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato

  21. Altri Obblighi del Comm o RL • chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

  22. Altri Obblighi del Comm o RL • richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

  23. Coordinatore per la Progettazione • Il Coordinatore per la Progettazione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

  24. Coordinatore per la Progettazione • con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno • i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.Lgs: 528/99.

  25. Coordinatore per la Progettazione Il Coordinatore per la Progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte: • redige il piano di sicurezza e di coordinamento • predispone il fascicolo tecnico dell'opera

  26. Coordinatore per la Progettazione • Anche il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti necessari, possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e sostituirlo in ogni momento.

  27. Coordinatore per l'esecuzione • Il Coordinatore per l'Esecuzione è designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea:

  28. Coordinatore per l'esecuzione • con entità presunta di almeno 200 uomini-giorno • i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato II del D.L. 528/99.

  29. Coordinatore per l'esecuzione • Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: • verificare l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

  30. Coordinatore per l'esecuzione • verificare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) complementare del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con eventuali proposte di modifica da parte delle imprese appaltatrici

  31. Coordinatore per l'esecuzione • organizzare la cooperazione, il coordinamento e l'informazione reciproca tra datori di lavoro e lavoratori autonomi

  32. Coordinatore per l'esecuzione • segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni di sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto

  33. Coordinatore per l'esecuzione • eventuale comunicazione dell'inadempienza ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro in caso di mancato intervento di committente/responsabile dei lavori

  34. Coordinatore per l'esecuzione • sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

  35. Corso d’opera • Se un cantiere non supera la soglia dei 200 uomini-giorno, l'impresa esecutrice redige il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed ha la piena responsabilità della sicurezza.

  36. Corso d’opera • Se invece il cantiere, a causa di modifiche successive, supera la soglia dei 200 uomini-giorno oppure le lavorazioni rientrano tra quelle a rischio previste nell'Allegato II del D.L. 528/99, il Committente sarà obbligato ad inviare la Notifica preliminare ad ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.

  37. Titolare di una impresa e Coordinatore della sicurezza • Situazione esclusa con le modifiche apportate dal D.L. 528/99, • viene esplicitamente negata la possibilità che il Datore di Lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore.

  38. Notifica preliminare • E' un documento che il committente deve trasmettere ad ASL competente e a Direzione Provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori per consentire all'organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. Il documento contiene tutti i dati relativi all'identificazione del cantiere e delle figure a tutela dei lavoratori.

  39. Notifica preliminare • L'adempimento è obbligatorio nei casi seguenti: • entità non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di un'impresa • cantiere con rischi particolari e vi operano più imprese anche se non contemporaneamente I contenuti sono definiti nell'Allegato III del D. Lgs. 494/96.

  40. Lavoratore autonomo • E' il soggetto che concorre con la propria attività professionale alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

  41. Lavoratore autonomo • E' obbligato ad utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni sulla sicurezza, ad usare i dispositivi di protezione individuale e ad adeguarsi alle indicazioni fornite in tema di sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o dal responsabile dell'impresa appaltatrice, qualora lavori in subappalto.

  42. Lavoratore autonomo • I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono in condizioni di rischio sono tenuti ai seguenti obblighi:• si devono adeguare alle disposizioni di sicurezza fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori • sono soggetti come i lavoratori subordinati, alle disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

  43. Lavoratore autonomo • Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

  44. Link Enti preposti www.ispesl.it www.inail.itwww.inps.it ORGANI ISTITUZIONALI www.parlamento.itwww.camera.itwww.minwelfare.itwww.anmic-italia.orgwww.anmil.it Altri www.sicurweb.comwww.sicurezzaonline.itwww.sicurezzapmi.itwww.seiduesei.comwww.aias-sicurezza.itwww.qec.it www.sic.ing.unifi.it/Sicurezzawww.cantieri-sicurezza.itwww.sicurezzaedile.it

  45. D.Lgs. 528/99 - Committente • Nell'ambito dell'attività di controllo, e' sempre piu' frequente imbattersi in cantieri con presenza contemporanea di piu' imprese e lavoratori autonomi, in regime di appalto a cascata, che sconfinano nella illegittimità del lavoro in affitto e del sub-appalto di prestazioni di lavoro.

  46. Continua • Contratti molto spesso verbali, all'insaputa talvolta dello stesso committente, che annullano l'azione di prevenzione a monte, generando situazioni di grave criticità con ripercussioni sulla sicurezza del lavoro e di sicurezza anche di altra natura per la stessa azienda committente e che spesso sono l'origine di infortuni gravi e mortali.

  47. continua • In questi casi spetta al committente autorizzare ogni impresa e lavoratori autonomi occupati nella realizzazione dell'opera e verificare che i contratti di appalto e sub-appalto non presentino aspetti di intermediazione di manodopera in contrasto con la legge 1369/60

  48. Diagramma x l’appalto

  49. Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice • Le figure coinvolte in questa fase oltre al committente, sono: il coordinatore per la progettazione, il datore di lavoro delle imprese esecutrici. • il committente deve fornire all'appaltatore:

  50. Informazioni da fornire alla ditta appaltatrice • rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, in particolare caratteristiche delle macchine/impianti, sostanze pericolose e lavorazioni incompatibili con i lavori da effettuare.

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