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La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (DLgs

La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (DLgs 81/08) SEMINARIO Bologna, 19 Novembre 2009 Dott. Claudio Gaddoni AUSL di Imola.

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La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (DLgs

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  1. La sicurezza in edilizia. Effetti pratici delle modifiche apportate dal DLgs 106/09 al Testo Unico sulla sicurezza (DLgs 81/08) SEMINARIO Bologna, 19 Novembre 2009 Dott. Claudio Gaddoni AUSL di Imola

  2. Stato dell’arte sulla situazione nei cantieri edili nelle attività di vigilanza ordinaria effettuata dagli operatori dei Servizi di Prevenzionedelle AUSL. APPLICAZIONE DEL DLgs 81/08 NEI CANTIERI EDILI 2

  3. L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI • Le violazioni più frequenti sono sempre le stesse e sono riferite ad aspetti tecnico-antinfortunistici (cadute dall’alto, rischio elettrico, organizzazione di cantiere, utilizzo DPI, ecc.) • La documentazione riferita agli aspetti gestionali e di organizzazione del cantiere e delle lavorazioni (PSC, POS, PIMUS) è spesso un mero adempimento formale, che non tiene conto della realtà del cantiere e della sua effettiva gestione. 3

  4. L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI • Ancora scarsa percezione e consapevolezza dei rischi da parte dei lavoratori • Insoddisfacente assunzione di comportamenti sicuri, e tutela della propria salute e sicurezza da parte dei lavoratori • Ancora carente utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (soprattutto elmetti, occhiali, maschere antipolvere, otoprotettori) • Ancora carente formazione e addestramento dei lavoratori, soprattutto dibase, ma anche specifica (addestramento per DPI, uso attrezzature particolari, montaggio ponteggi, ecc.)

  5. ANNO 2008 AUSL IMOLAPROGETTO VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI IN 50 AZIENDE EDILI 5

  6. NOVITA’ del DLgs 106/09 in Edilizia • Maggior attenzione ai soggetti dell’organizzazione aziendale (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e preposti). • Individuazione dei soggetti di cantiere concompiti di gestione della sicurezza nelle imprese affidatarie (DL, dirigenti, preposti) • Completamento della formazione dei soggetti destinatari di obblighi sulla sicurezza (dirigenti) • Incremento delle attività di formazione e addestramento dei lavoratori nell’uso delle attrezzature. 6

  7. COMMITTENTE PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUZIONE RESPONSABILE DEI LAVORI SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE LAVORATORI AUTONOMI DATORI DI LAVORO Dirigenti Preposti IMPRESE AFFIDATARIE IMPRESE ESECUTRICI

  8. IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI Viene confermato e ampliato il ruolo centrale delle imprese affidatarie nella gestione della sicurezza nel processo edilizio. • Redige un proprio Piano Operativo di Sicurezza. • Verifica l’idoneità professionale imprese esecutrici • Trasmette il POS delle imprese esecutrici al CSE previa verifica di congruenza con il proprio. • Verifica la sicurezza lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC • Coordina le imprese esecutrici sulle misure di tutela e sicurezza del cantiere 8

  9. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE APPALTO GENERAL CONTRACTOR COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORI NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE IMPRESA AFFIDATARIA IMPRESA ESECUTRICE 1 IMPRESA ESECUTRICE 2 IMPRESA ESECUTRICE 3 LAVORATORE AUTONOMO 1 LAVORATORE AUTONOMO 2 LAVORATORE AUTONOMO 3

  10. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE APPALTO SCORPORATO COMMITTENTE RESPONSABILE DEI LAVORI COORDINATORI CSP - CSE IMPRESA AFFIDATARIA 1 IMPRESA AFFIDATARIA 2 IMPRESA ESECUTRICE 1 IMPRESA ESECUTRICE 2 LAVORATORE AUTONOMO 2 LAVORATORE AUTONOMO 3

  11. IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI All'art. 97 è previsto: • che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. • che l‘impresa affidataria deve possedere dirigenti e/o preposti adeguatamente formati a gestire il cantiere All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o preposti) dell’impresa affidataria con specifiche mansioni devono essere comunicati al committente. All'art. 100  è stato inserito il comma 6 bis che affida al committente il compito di assicurarsi che l‘impresa affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere e che trasferisca gli oneri  della sicurezza alle imprese in subappalto. 11

  12. CHIARIMENTI CAMPO APPLICAZIONE TITOLO IV (art. 88) E’ prevista l’esclusione dal campo di applicazione del TITOLO IV per i lavori relativi a: • Impianti elettrici • Reti informatiche • Gas • Acqua • Condizionamento e riscaldamento Impianti tecnologici che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X. 12

  13. Impresa affidatariaArticolo 89, DLgs. 81/2008 CONSORZIO DI IMPRESE CASO A UNA SOLA IMPRESA CONSORZIATA ASSEGNATARIA DEI LAVORI CASO B PIÙ IMPRESE CONSORZIATE ASSEGNATARIE DEI LAVORI È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IMPRESA AFFIDATARIA L’IMPRESA CONSORZIATA INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO, SEMPRE CHE VI SIA FORMALE ACCETTAZIONE

  14. LAVORI PRIVATI: COORDINATORI E PIANO DI SICUREZZA NOVITA’ ART. 90 C.11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. IN PRATICA, IN TUTTI I LAVORI PRIVATI CON DUE IMPRESE ESECUTRICI, E’ SEMPRE NECESSARIO ALMENO IL CSE E IL PSC La bozza condivisa anche in Conferenza Stato-Regioni prevedeva per lavori <200 u.o. e non rischi particolari di allegato XI il coordinamento del CSE senza PSC.

  15. LAVORI PRIVATI: COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE Circolare N°30/09 del 29/10/2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Oggetto: Applicazione art. 90 comma 11 del DLgs 81/08 Precisazioni: Il legislatore persegue la finalità di consentire la nomina del solo CSE nei lavori non particolarmente complessi affidando allo stesso anche gli obblighi in capo al CSP. Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera affinché possa svolgere anche i compiti connessi al ruolo del Coordinatore per la Progettazione (CSP).

  16. CHIARIMENTI ESCLUSIONE DI REDAZIONE POS (art. 96 1-bis) • Il POS non è richiesto per le “mere”forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni dell’art. 26 (contratti d’appalto, d’opera o somministrazione) • Anche nell’art. 26 è esclusa la previsione del DUVRI per le mere forniture di materiali e attrezzature. • Rimane comunque l’obbligo, in capo al DL committente e alle imprese di fornitura materiali e attrezzature di: • Informazione reciproca sui rischi specifici…… • Cooperazione sull’attuazione delle misure preventive… • Coordinamento sugli interventi di protezione …..

  17. ESCLUSIONE DI REDAZIONE POS (art. 96 c.1-bis) “MERE FORNITURE” Fornitura di attrezzature senza installazione Fornitura di materiali senza posa in opera

  18. CHIARIMENTI ESCLUSIONE DI REDAZIONE PSC (art. 100 c.6) Il PSC non è previsto nei lavori attivati per garantire la continuitàin condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione Opportuna questa modifica in quanto la vecchia formulazione limitava l’esclusione ai lavori per “prevenire incidenti imminenti o perurgenti misure di salvataggio”

  19. CAPO II DEL TITOLO IV DEL DLgs 81/08 • SEZIONE I CAMPO DI APPLICAZIONE • art. 106 Attività escluse • Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: • a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; • b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; • c) ai lavori svolti in mare

  20. Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota • .....omissis.. • Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

  21. Art. 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto • Nei lavori in quota ...omissis.. , é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: • ...omissis.. • Nel comma 1il legislatore inserisce le parole “idonei per l’uso specifico “ rafforza il concetto che il datore di lavoro, non attuando prioritariamente misure di protezione collettiva, nell’ utilizzo di un sistema di protezione anticaduta deve specificatamente descrivere ed elencare tutti gli elementi da cui questo è composto definendo precisamente anche il luogo di lavoro. Inoltre inserendo le parole “conformi alle norme tecniche” si richiama in modo evidente che l’obbligo legislativo viene soddisfatto dalla applicazione delle specifiche norme tecniche di settore (EN 795 ed altre).

  22. SEZIONE III SCAVI E FONDAZIONI • art. 118 Splateamento e sbancamento • Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. • …omissis… • AL comma 1 il legislatore, con il Dlgs 106/09, ha sostituito le parole “eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici” con le parole “se previsto l’accesso di lavoratori” evidenziando un innalzamento del sicurezza nell’ambito della fase degli scavi. Infatti si evidenzia che le precauzioni che il legislatore, nella prima stesura del Dlgs 81/08, richiedeva solo negli scavi effettuati senza l’impiego di mezzi meccanici (manuali) oggi, con le integrazioni del Dlgs 106/09, il legislatore li richiede sempre ed in ogni caso nel momento in cui un lavoratore (a piedi o su di un mezzo) accede all’interno dello scavo. L’adempimento della disposizione, di cui al comma 1 del art. 118 prima parte, non viene attuata solo nel caso lo scavo venga effettuato da fuori.

  23. Art. 125 Disposizione dei montanti • …omissis.. • L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. • …omissis..

  24. art. 137 Manutenzione e revisione • Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. • …omissis.. • Sono sostituite le parole “Il responsabile del cantiere” con le parole “Il preposto” definendo con esattezza ciò che era nel pensiero del legislatore fin dalla prima stesura del Dlgs 81/08. Il problema è che le sanzioni a carico del preposto contenute nel titolo IV non sono più presenti, e l’unica possibilità prescrittiva per richiamare il preposto ai disposti contenuti all’articolo in questione è di applicare l’art. 18 3-bis. In connessione all’art. 19.

  25. art. 138 Norme particolari • …omissis.. • È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. • …omissis..

  26. SEZIONE VI • Ponteggi movibili • art. 148 Lavori speciali • Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. • ..omissis.. • Il Dlgs 106/09 sostituisce tutto il comma 1. La particolarità che questo rimane pressoché identico a quello presente nella prima stesura del Dlgs 81/08 ma con una precisa indicazione che consiste nell’evidenziare e ribadire che il datore di lavoro deve anche in questo caso privilegiare l’adozione di sistemi di protezione di tipo collettivo.

  27. Grazie per l’attenzione!

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