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La tutela della maternità

Aggiornamento del 28.1.2012 Promotori sociali. La tutela della maternità. sede provinciale di Varese. Testo unico – d.lgs. 151/00. La tutela della maternità è disciplinata dal D.LGS. 151/00 entrato in vigore il 27 aprile 2001. ambiti di tutela. Diritto sindacale

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La tutela della maternità

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Presentation Transcript


  1. Aggiornamento del 28.1.2012Promotori sociali La tutela della maternità sede provinciale di Varese

  2. Testo unico – d.lgs. 151/00 La tutela della maternità è disciplinata dal D.LGS. 151/00 entrato in vigore il 27 aprile 2001

  3. ambiti di tutela • Diritto sindacale • Astensione dal lavoro ed indennità sostitutive della retribuzione • Assegno riconosciuto dallo Stato e dai Comuni

  4. Diritto sindacale • Assunzione, licenziamento e dimissioni • Permessi per visite • Rientro al lavoro

  5. Assunzione La gravidanza non può costituire una discriminante nell’assunzione di manodopera Se l’assunzione decorre durante l’astensione obbligatoria, la prestazione lavorativa potrà essere svolta solo successivamente alla scadenza dell’astensione stessa (in questo caso non spetta l’indennità di maternità) Se l’assunzione interviene prima del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice entrerà in servizio e poi godrà del periodo di astensione

  6. Divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione (che si presume intervenire 300 giorni prima la data presunta del parto) al compimento del primo anno di età del figlio la lavoratrice non può: essere licenziata essere sospesa subire una riduzione dell’orario di lavoro essere collocata in mobilità con l’eccezione che in caso di collocazione in mobilità a seguito di cessazione dell’azienda la lavoratrice può essere licenziata, al fine del mantenimento dell’indennità può però rifiutare le eventuali offerte di impiego Il divieto sussiste anche quando il datore di lavoro non è stato informato dello stato di gravidanza, in questo caso ci sarà il ripristino della situazione antecedente il licenziamento

  7. Il divieto di licenziamento sussiste a favore della madre naturale, del padre lavoratore che accudisce il neonato al posto della madre o che fruisce dell’astensione obbligatoria, dei genitori adottivi/affidatari che fruiscono del relativo congedo (per un anno dall’ingresso del bambino in famiglia)

  8. Possibilità di licenziamento • per colpa grave • per cessazione dell’attività aziendale o del reparto che abbia autonomia funzionale (con l’impossibilità di reinserimento in altri reparti) • a seguito di esito negativo della prova (con spiegazioni idonee a giustificare il giudizio negativo) • per scadenza del contratto a termine • della lavoratrice domestica, ma solo al termine del periodo di astensione obbligatoria

  9. Le dimissioni La lavoratrice in stato interessante è libera di dimettersi, tuttavia le sue dimissioni devono essere convalidate dalla Direzione provinciale del lavoro Anche le dimissioni rassegnate entro il primo anno di vita del bambino sono sottoposte alla convalida della DPL In caso di dimissioni alla lavoratrice spetta l’indennità di disoccupazione

  10. Permessi retribuiti per visite ed accertamenti la lavoratrice gestante, previa presentazione diapposita richiesta, ha diritto a dei permessi per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche che devono essere effettuati durante l’orario di lavoro

  11. Il rientro dopo la gravidanza Al rientro dalla maternità sussiste il diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte od equivalenti ed ad essere collocati nella stessa unità produttiva od in un’altra sita nel medesimo comune e di rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del figlio

  12. Astensione dal lavoro ed indennità Il d. lgs. 151 ha innovato la terminologia ed ampliato il ventaglio degli aventi diritto, quindi oggi parliamo di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale per le lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate e di congedi che possono essere usufruiti anche dal padre

  13. Il congedo di maternità/paternità (astensione obbligatoria) A chi spetta: Lavoratori/trici dipendenti anche se sospesi Lavoratori/trici disoccupati Colf e badanti Iscritti/e alla gestione separata Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette)

  14. Lavoratori/trici dipendenti sospesi Il congedo spetta a condizione che inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione

  15. Lavoratori/trici disoccupati • se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico • se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità

  16. Colf e badanti Il congedo spetta se nel biennio precedente il suo inizio si possono far valere 52 settimane di contributi versati o dovuti anche in settori diversi da quello domestico ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità

  17. Iscritti/e alla gestione separata Il congedo spetta quando ci sono almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità (purché il richiedente non sia titolare di pensione od iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie)

  18. Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette) Il congedo spetta purché la lavoratrice sia iscritta nella rispettiva gestione previdenziale e sia in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità

  19. Periodo di astensione obbligatoria lavoratrici dipendenti, colf/badanti e iscritte alla gestione separate Le lavoratrici appartenenti a queste categorie devono obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa nei seguenti periodi: • 2 mesi prima della data presunta del parto • 3 mesi dopo la data effettiva del parto • nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se posteriore • nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro • per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro • fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore

  20. interdizione anticipata Ricorre nelle seguenti ipotesi: • Svolgimento di lavori gravosi o pregiudizievoli l’astensione obbligatoria è anticipata di un mese • Per motivi di salute della gestante o per condizioni di lavoro pregiudizievoli la Direzione provinciale del Lavoro concede dei periodi di tempo determinati, variabili e rinnovabili

  21. flessibilità Si intende l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e fino ad 1 mese prima la data presunta del parto Il periodo non usufruito prima del parto si aggiunge a quello successivo La domanda va presentata prima dell’inizio del 7^ mese di gestazione

  22. Il congedo di maternitàpadri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo spetta per il periodo postpartum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre

  23. Il congedo di maternità lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti la data del parto e 3 mesi successivi

  24. Adozioni/affidamentoLavoratrici/lavoratori dipendenti • nel caso di adozione/affidamento preadottivonazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia; • nel caso di adozione /affidamento preadottivointernazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore; • nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento

  25. Adozioni/affidamentoLavoratrici/lavoratori parasubordinati • nel caso di adozione o affidamentonazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età; • nel caso di adozione o affidamentointernazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.

  26. Adozioni/affidamentopadre adottivo o affidatario L’indennità del congedo di paternità è riconosciuta al padre lavoratore parasubordinato qualora la madre non ne faccia richiesta

  27. Adozioni/affidamentoLavoratrici autonome sono indennizzati i 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani o i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri

  28. congedo di maternità indennizzo per lavoratrici dipendenti • L’indennità giornaliera è pari all’ 80% della retribuzione giornaliera media globale percepita nelle 4 settimane precedenti l’inizio del congedo • Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione che assicuri lo stesso trattamento economico percepito durante l’attività lavorativa

  29. Indennità Colf e Badanti è pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo

  30. Indennità lavoratori sospesi e disoccupati spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione

  31. indennità lavoratrici parasubordinate è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

  32. indennità lavoratrici autonome è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzione convenzionale

  33. Congedo parentale (astensione facoltativa) permessi retribuiti per astensione dall’attività lavorativa concessi alle madri e ai padri, anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere

  34. Congedo parentaleLavoratrici iscritti alla gestione separata possono richiedere il congedo parentale a condizione che: • siano iscritte alla gestione separata come lavoratrici a progetto e categorie assimilate (gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale) e non siano contemporaneamente titolari di pensione ed iscritte ad altra forma di previdenza obbligatoria; • possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

  35. Lavoratori iscritti alla gestione separata Il congedo parentale è riconosciuto in caso di: • morte o grave infermità della madre • abbandono del figlio • affidamento esclusivo del bambino al padre • adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle ipotesi summenzionate

  36. Lavoratrici autonome Occorre che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

  37. Lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi, colf e badanti e lavoratrici a domicilio non hanno diritto al congedo parentale indennizzato

  38. astensione facoltativaLavoratrici/lavoratori dipendenti il congedo parentale compete: • ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino • alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi • al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi

  39. lavoratori dipendentigenitori adottivi o affidatari il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso

  40. Lavoratrici/lavoratori parasubordinati ai lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati spetta una indennità per congedo parentale per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età

  41. Lavoratrici autonome • il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino • In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età

  42. Importo indennità Lavoratrici/lavoratori dipendenti • Il periodo di congedo usufruito entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile • dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo In caso di genitori adottivi/affidatari il termine dei 3/8 anno decorre dalla data di ingresso in famiglia del figlio

  43. Importo indennità Lavoratrici/lavoratori parasubordinate L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

  44. Importo indennità Lavoratrici autonome l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo

  45. riposi per allattamento Ne hanno diritto solo le lavoratrici dipendenti (escluse colf/badanti e lavoratrici a domicilio) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso Il lavoratore padre può richiedere l’allattamento se la madre lavoratrice dipendente non si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, inoltre non può richiederlo se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale)

  46. Riposi per allattamento • I riposi ammontano a 2 permessi giornalieri di un’ora cumulabili • In caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore sono solo di un’ora al giorno • Spettano indipendentemente dall’allattamento e vanno concordati col datore di lavoro • Se non goduti nell’arco della giornata vanno persi

  47. Assegno di maternità dello Stato Può essere richiesto: • dalla madre o dal padre anche adottanti • dal genitore affidatario preadottivo • dall’affidatario/a non preadottivo/a nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori naturali

  48. I requisiti generali • residenza in Italia • cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero possesso della permesso di soggiorno di lungo periodo se cittadini extracomunitari

  49. requisitiper la madre • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione • se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto

  50. requisitiper il padre I requisiti contributivi sono come quelli richiesti alla madre, il padre però ha diritto all’assegno in subordine alla madre nei casi di abbandono, affidamento esclusivo e decesso della madre

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