1 / 30

LE NOVITA’ DI INTERESSE DELLE IMPRESE ITALIANE PER OPERARE IN FRANCIA Avv. Chiara Poggi – Ferrero (Foro di Milano e di

LE NOVITA’ DI INTERESSE DELLE IMPRESE ITALIANE PER OPERARE IN FRANCIA Avv. Chiara Poggi – Ferrero (Foro di Milano e di Parigi) Treviso, 21 maggio 2009. LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI MODERNIZZAZIONE DELL’ECONOMIA e IN MATERIA DI DISTACCO DEI LAVORATORI.

beaumont
Télécharger la présentation

LE NOVITA’ DI INTERESSE DELLE IMPRESE ITALIANE PER OPERARE IN FRANCIA Avv. Chiara Poggi – Ferrero (Foro di Milano e di

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LE NOVITA’ DI INTERESSE DELLE IMPRESE ITALIANE PER OPERARE IN FRANCIA Avv. Chiara Poggi – Ferrero (Foro di Milano e di Parigi) Treviso, 21 maggio 2009

  2. LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI MODERNIZZAZIONE DELL’ECONOMIA e IN MATERIA DI DISTACCO DEI LAVORATORI LA LEGGE DI MODERNIZZAZIONE DELL’ECONOMIA « LME  » del 4 agosto 2008, n. 776 (Journal Officiel del 5 agosto 2008) • Una riforma strutturale trasversale per: • favorire l’attività di impresa e la concorrenza; • creare posti di lavoro e diminuire i prezzi ; • migliorare la competitività della Francia.

  3. LME : I PRINCIPI CARDINALI DELLA RIFORMA - Facilitare lo sviluppo delle PMI - Ridurre i termini di pagamento fra imprese - Favorire l’acquisizione e le cessione di imprese • Regolamentare il settore della grande distribuzione per aumentare la concorrenza e difendere il potere d’acquisto • Favorire l’arrivo di talenti dall’estero (…)

  4. LME : Le principali novità in materia commerciale: i termini di pagamento I termini di pagamento: un problema europeo: Termini medi di pagamento in Europa (da « fiche Loi de Modernisation de l’Economie, Ministero dell’Economia ») La riduzione dei termini favorisce lo sviluppo delle imprese

  5. I termini di pagamento: prima della LME • Il recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 lotta contro il ritardo nelle transazioni commerciali (legge francese 15 maggio 2001): il pagamento deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di consegna della merce o dell’esecuzione della prestazione, « salvo disposizioni contrarie nelle condizioni di vendita o convenute tra le parti » Italia : Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 • Interessi moratori : 1,5 il tasso di interesse legale, in mancanza di accordo, si applica il tasso della BCE (1%) maggiorato di 7 punti • Scarsi risultati nella pratica

  6. I termini di pagamento e la LME: dal 1 gennaio 2009: 60 giorni data fattura o 45 giorni fine mese • Articolo 441-6 Codice di Commercio : salvo disposizione contraria nelle condizioni generali di vendita o convenuta tra le parti, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di consegna delle merci o dall’esecuzione della prestazione. • Il termine di pagamento convenuto tra le parti non puo’ essere superiore a 45 giorni fine mese o 60 giorni data emissione fattura • La scelta tra 60 giorni calendario o 45 giorni fine mese è rimessa alla libertà delle parti

  7. I termini di pagamento continua • Come si calcolano i 45 giorni? • dalla data di emissione fattura (il pagamento deve avvenire alla fine del mese civile nel quale scadono i 45 giorni), ma anche • si aggiungono 45 giorni alla fine del mese di emissione della fattura • I nuovi termini si applicano a tutti i produttori, commercianti, industriali o artigiani, salvo certi settori con termini speciali di 30 giorni : es. trasporto di merci; prodotti alimentari deperibili (20 o 30 giorni), talune bibite alcooliche (da 75 a 60 o 45 giorni fine mese) (da « Les délais de paiement, DGCCRF, 29 dicembre 2008 »)

  8. I termini di pagamento: la possibilità di negoziare delle proroghe attraverso degli accordi di settore • Gli accordi di settore possono stabilire termini superiori a 45/60 giorni ma a talune precise condizioni di merito e di forma : • Le condizioni di merito degli accordi: 1)sono motivati da ragioni economiche oggettive e specifiche del settore (tenuto conto dei ritardi di pagamento nel settore nel 2007 o della situazione particolare della rotazione degli stocks); 2)devono prevedere la riduzione progressiva verso il termine legale e l’applicazione di interessi di ritardo; 3)non possono durare oltre al 2012.

  9. I termini di pagamento: gli accordi di categoria • Le condizioni di forma degli accordi: • devono essere stati conclusi entro il 1 marzo 2009; • devono essere riconosciuti conformi alle condizioni di merito citate attraverso un decreto, previo avviso del Consiglio della Concorrenza;

  10. Gli accordi di categoria al 1 marzo 2009: i settori • La DGCCRF (Direzione Generale della Concorrenza, del Consumo e della Repressione delle Frodi) ha trasmesso all’Autorità dellla concorrenza 14 accordi (27.02.2009) di settore sottoscritti dalle organizzazioni di categoria dei seguenti settori : • Giochi • Bricolage • Orologeria, bigiotteria, oreficeria, gioielleria • Carta • Costruzione e lavori pubblici • Sanitario-riscaldamento e materiale elettrico • Editoria (libri) • Pneumatici • Conserve alimentari • Medicinali con prescrizione medica facoltativa non rimborsabili • Commercio degli animali da compagnia, prodotti e accessori per animali da compagnia • Due ruote • Nautica • Distribuzione di prodotti di giardinaggio non professionale

  11. Gli accordi al 18 maggio 2009 • Previo Avviso dell’Autorità della Concorrenza: • 3 Decreti del 2 aprile 2009: 1) Nel settore del gioco, ai sensi del decreto n°2009-372, mod. con d. 2009-491 del 29 aprile, sono previsti i seguenti periodi annuali e tre termini: - periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009: 180 gg. - 1 luglio 2009 - 30 settembre: 160 gg. nel 2009; - periodo 01/01/10- 30/09/10: 140/2010; 100/2011 - periodo ottobre – dicembre: 120 gg. nel 2009; 100/2010; 80/2011 2) Nel settore orologeria, gioielli, gioielleria, oreficeria, ai sensi del decreto n°2009-373, mod. dal d. 2009-242 del 29 aprile 2009 sono previsti: 90 gg. f.m. o 105 giorni netti d.f. dal 01/07/2009; 60 gg. f.m. o 75 d.f. dal 1/07/2010; 45 gg f.m. o 60 gg. d.f. dal 31/12/2011 • 3) Nel settore del bricolage e arredo casa, ai sensi del decreto n°2009-374, mod. dal d. 2009-490 del 29 aprile 2009 sono previsti: 75 gg. fmdf per il 2009; 65 gg fmdt dal 01/2010; 55 gg. fmdf dal 01/01/2011; 45 gg. fmdf 45 o 60

  12. Termini di pagamento/ accordi derogatori (continua) • 2 Decreti del 29 aprile 2009, n. 449 - Nel settore dei prodotti, legno, materiali, e servizi per la costruzione e la decorazione nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici, sono previsti: - dal 1 gennaio 2009: 70 gg.fm; dal 1 gennaio 2010:60 gg.fm. - dal 1 gennaio 2011: 50 gg.fm; dal 1 gennaio 2012: 45 gg fm - Nel settore sanitari, riscaldamento e materiale elettrico, sono previsti: - dal 1 gennaio 2009: 70 gg.fm.;dal 1 gennaio 2010:60 gg.fm. - dal 1 gennaio 2011: 50 gg.fm.; dal 1 gennaio 2012: 45 gg fm - 1 Avviso dell’Autorità della Concorrenza del 9 aprile 2009 per il settore del libro

  13. In mancanza di accordo tra le parti, il tasso di interesse è pari al 10% + tasso di rifinanziamento della BCE (1%). Le parti possono tuttavia negoziare un altro tasso che non potrà essere inferiore a 3 volte il tasso di interesse legale francese. Le penalità sono direttamente esigibili. I termini di pagamento: penalità per pagamento oltre ai termini

  14. I termini di pagamento: le sanzioni • Sanzioni penali (ammenda di €15.000) • la violazione dei termini di pagamento da parte dell’acquirente quando le parti non hanno negoziato un termine o dei termini imperativi c.d. speciali (es. in materia di trasporti); 2) Il fatto di non indicare nelle condizioni di pagamento le c.d. « menzioni obbligatorie »: condizioni di applicazione e tasso di interesse delle penalità di ritardo che sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate dopo detta data • Sanzione civile: art.442-6 Codice di Commercio, decorso dei termini

  15. Violazione dei termini di pagamento, sanzione penale (30 giorni) • L’acquirente stabilito in Francia deve rispettare i termini anche se compera all’estero (in forza della natura delle norme penali) • L’acquirente stabilito all’estero - Le note della DGCCRF e dell’Amministrazione - I contratti internazionali e la legge applicabile

  16. Violazione della norma relativa all’indicazione delle condizioni di pagamento • Il venditore sito in Francia deve indicare al suo cliente straniero le sue tariffe, le condizioni generali di vendita e particolarmente le condizioni di pagamento conformi all’art.L441-6. La predisposizione di condizioni di pagamento non conformi è elemento costitutivo dell’infrazione e, se compiuto in Francia, il diritto penale francese trova applicazione.

  17. I termini di pagamento: le sanzioni civili, art. L 442-6 del Codice di Commercio • … Determina la responsabilità del suo autore e l’obbliga a riparare il danno, il fatto per ogni produttore, commerciante, industriale ecc. di « sottomettere ad un partner commerciale delle condizioni di pagamento che non rispettino i limiti del 9^ comma dell’art; L 441-6 (ovvero 45 giorni fine mese o 60 giorni data fattura)o che sono manifestamente abusive, tenuto conto delle buone pratiche e degli usi commerciali e che impediscano l’applicazione , senza ragione oggettiva, a sfavore del creditore, dei termini di cui all’8 comma dell’art.L 441-6 (ovvero 30 giorni). E’ abusivo notamente il fatto del debitore di domandare al creditore, senza ragione oggettiva, di differire la data di emissione della fattura »

  18. Sanzioni civili • violazione del termine convenzionale (45/60 giorni) e • violazione del termine convenzionale che figura nelle condizioni generali di vendita (violazione art. L442-6, sanzione civile, condanna al pagamento di penalità, eventualmente al tasso BCE maggiorato di 10 punti).

  19. I termini di pagamento: le sanzioni civili e contratti internazionali • Le nuove disposizioni dei termini di pagamento si applicano ai contratti internazionali? • « La giurisprudenza ha riconosciuto il carattere d’ordine pubblico dell’art.L 442-6 (sanzione civile) » La DGCCRF, che interviene a titolo di tutela dell’ordine pubblico economico, veglierà affinché i creditori francesi non si vedano imporre dei termini di pagamento anormalmente lunghi dai loro debitori, in particolare coloro che si servirebbero di centrali di pagamento site all’estero al solo fine di non essere soggetti alle disposizioni nazionali. • Inoltre, la DGCCRF vigilerà sul fatto che i debitori stabiliti in Francia paghino i loro creditori residenti all'estero senza originare distorsioni di concorrenza nei confronti degli operatori che risiedono in Francia  » (da: Les délais de paiement, DGCCRF, 9 aprile 2009)

  20. La LME e le relazioni contrattuali tra fornitore e distributore prima della LME • Legge Galland (1 luglio 1996), divieto di vendita sottoscosto, divieto di negoziabilità del prezzo proposto dal fornitore; • Legge 15 maggio 2001, definizione di comportamenti abusivi che determinano la responsabilità civile del loro autore e obbligo di risarcimento del danno, nozione di vantaggio discriminatorio e black list delle pratiche abusive più diffuse; • legge Dutreil del 2005: il fornitore deve comunicare al distributore le sue Condizioni Generali di Vendita, « base della negoziazione commerciale », il distributore puo’ impegnarsi a fornire servizi che non rientrano negli obblighi di acquisto e vendita per favorire la commercializzazione dei prodotti (contratti di cooperazione commerciale o altri fini, (servizi distinti).

  21. Le relazioni commerciali tra fornitore e distributore prima della LME • Legge Chatel del 3 gennaio 2008: nuovo abbassamento della soglia della rivendita sottocosto e introduzione dell’obbligo di concludere un contratto unico e scritto che disciplina l’insieme delle relazioni commerciali (ovvero le condizioni dell’operazione di vendita, tariffario,riduzione di prezzo, condizioni di pagamento, i contratti di cooperazione commerciale, e quelli relativi ai c.d. « servizi distinti » (es. Messa a disposizione di statistiche di vendita dei prodotti); • E’ la prima tappa di una riforma legislativa più importante per stabilizzare l’equilibrio di una relazione commerciale in un quadro annuale, per dare visibilità ai partner, attraverso un unico documento; per facilitare il controllo degli abusi.

  22. Le relazioni commerciali tra produttore e distributore e la LME • L’accordo unico o il contratto quadro annuali sulle relazioni tariffarie restano ma il contenuto è modificato(es. i servizi distinti vengono meno ecc.); • Essi devono essere conclusi entro il 1 marzo di ogni anno; • I fornitori possono negoziare liberamente le condizioni tariffarie con i distributori (il divieto comportava infatti una negoziazione « a ritroso » sulla base di servizi più o meno reali, fatturati dal distributore al produttore), vengono meno quindi i cd « marges arrières » • Il venditore non è tenuto ad accordare le stesse Condizioni particolari di Vendita ad altro partner suscettibile di offrire gli stessi servizi.

  23. Le relazioni commerciali tra produttore e distributore e la LME, ambito di applicazione • Sono tenuti alle norme in materia di accordo unico il fornitore ed il distributore o prestatore di servizi (con esclusione dei prodotti/ servizi destinati ad essere trasformati da questi ultimi); relativamente al prestatore di servizi, la norma si riferisce alle prestazioni di servizi effettuate a titolo di cooperazione commerciale o le altre obbligazioni rese direttamente o indirettamente dal distributore • E nei contratti internazionali? • Le disposizioni relative all’obbligo di predisporre l’accordo unico sono penalmente sanzionate, relativamente ai contratti e servizi di cui all’art. 441-7 Codice di Commercio, si nota che ogni contratto che ha un effetto sulla rivendita di prodotti o la fornitura dei servizi in Francia è soggetto all’articolo (Communiqué DGCCRF, 28 novembre 2008).

  24. Altre misure in materia di distribuzione • E’ vietato rifiutare di menzionare sull’etichetta di un prodotto venduto con il marchio del distributore / grande superficie il nome e l’indirizzo del produttore • Ancora una volta è chiara la ratio della LME: favorire l’attività delle PMI.

  25. Le principali novità introdotte dalla LME in materia di diritto societario Prima della LME: • Società a responsabilità limitata: « SARL » 2)La Società per Azioni Semplificata: « SAS » 3)La Società anonima: « SA » • Le società italiane in Francia: SARL e SAS • Con la LME, è semplificata la disciplina della EURL e fortemente incoraggiata la costituzione della SAS

  26. Le principali novità per la EURL, la SARL e la SAS • SAS: abrogazione dell’obbligazione di un capitale minimo pari a €37.000 e del revisore (sotto certe soglie). • la cessione di azioni soggiace a un diritto di trasferimento a titolo oneroso pari al 3% (invece che dell’1,1%) con plafond a €5000,00 (invece che €4000,00) • SARL: introduzione della videoconferenza, i diritti di registrazione nel caso di cessione di quote sono pari al 3% (invece che il 5%); resta l’abbattimento di €23.000,00 proporzionale al numero di quote detenuto • EURL : applicazione di diritto di uno statuto tipo di società fissato con decreto, salvo decisione contraria del socio.

  27. LE NOVITA’ IN MATERIA DI INVIO DEI LAVORATORI IN FRANCIA Perché si inviano i propri dipendentitemporaneamente in Francia? ad esempio: • 1) per effettuare le prestazioni dei propri servizi presso i propri Clienti di diritto privato; • 2)ma anche di diritto pubblico in occasione degli appalti pubblici, una buona opportunità per le imprese italiane.

  28. LE NOVITA’ IN MATERIA DI DISTACCO DEI LAVORATORI: le fonti • L’articolo 49 del Trattato di Roma, il Regolamento 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno dell’UE • La direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (In Italia, Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72) • La circolare DGT 17-2008 del 5 ottobre 2008 • Gli articoli R1261-1 e seguenti del Codice del Lavoro francese

  29. IL DISTACCO DEI LAVORATORI in FRANCIA • Il datore di lavoro straniero deve essere legalmente stabilito in un Paese membro • Deve già svolgervi un’attività significativa, stabile e continua • Il rispetto delle norme imperative « nocciolo duro » da rispettare nel Paese di accoglienza (durata del lavoro, riposo settimanale, ferie, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ecc.) • La previdenza sociale, i formulari E 101 • La déclaration préalable du détachement da inviare in francese alla Direzione Dipartimentale del Lavoro competente

  30. Grazie dell’attenzione Avv. Chiara Poggi – Ferrero Foro di Milano e di Parigi DS AVOCATS PARIS . LYON . BRUXELLES . BARCELONE. MILAN . TUNIS . BUENOS AIRES. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR

More Related