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Il contratto intermittente

Artt. 33 - 40 D. Lgs. 276/2003; LEGGE 247/2007 art.1 c. 45; D.L. 112 DEL 2008- art 39 c.10 lett. m). Il contratto intermittente. Evoluzione dell’istituto. Fino al 1 gennaio del 2008- si possono stipulare contratti intermittenti;

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Il contratto intermittente

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  1. Artt. 33 - 40 D. Lgs. 276/2003; LEGGE 247/2007 art.1 c. 45; D.L. 112 DEL 2008- art 39 c.10 lett. m). Il contratto intermittente

  2. Evoluzione dell’istituto • Fino al 1 gennaio del 2008- si possono stipulare contratti intermittenti; • Dal 1 gennaio del 2008 al 24 giugno del 2008-abrogato il contratto intermittente ad opera della L.247/07 art.1 c.45 che abroga gli art. da 33 a 40 del D. Lgs. 276/03 . L’art. 1 C. 47-50 della L. 247/07 sancisce che la contrattazione collettiva prevede nel settore del turismo e dello spettacolo,le ipotesi di lavoro a chiamata, in relazione alle prestazioni discontinue da rendersi durante il fine settimana, le festività, periodi di vacanza scolastica + altri periodi previsti dalla contrattazione collettiva; • Dal 25 giugno del 2008- ripristinata la disciplina del contratto intermittente dal D.L.112/2008 articolo 39 c.10 lett. m) .

  3. Contratto intermittente • Nel contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge( ART 33 c.1 D. Lgs. 276/2003). • Finalità : • Il datore di lavoro utilizza il lavoratore solo quando è necessario(in relazione alle sue esigenze IMPROVVISE/ a incrementi di domanda non programmabili ), in riferimento a mansioni discontinue e intermittente di natura subordinata. • Contrasto al lavoro nero e grigio( collaborazioni fittizie).

  4. Contratto intermittente genuino • È stipulabile solo se sussistono le causali soggettive o oggettive o temporali(ART 34 c.1,c.2 D.lgs 276/03); • Al di fuori dei divieti( art 34 c.3 D. Lgs 276/03) ; • Il datore chiama il lavoratore in relazione ad una esigenza imprevedibile/ad un incremento di domanda non programmabile, per mansioni discontinue e intermittenti ; Il lavoratore deve /può rispondere alla chiamata; Nel contratto intermittente: • 1)e’ eventuale l’esecuzione della prestazione; • 2) Non è predeterminata la durata della prestazione e la collocazione della stessa.

  5. IL CONTRATTO INTERMITTENTE • Può essere stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 276/2003; • In caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, le ragioni che legittimano la stipula del contratto sono indicate dal D.Lgs. n. 276/2003 e/o dalla contrattazione collettiva, e non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001(Circ. 5 del 2005 M .lavoro); • In quanto speciale tipologia di rapporto di lavoro non trova ad esso applicazione, neanche per analogia, la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale(in cui è certa e predeterminata la prestazione, la durata , la collocazione della stessa);

  6. Interpello n. 72/09: • Dopo un contratto intermittente a termine di durata inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto intermittente a tempo determinato prima che siano spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione. • Dopo un contratto intermittente a termine di durata superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto intermittente a tempo determinato prima che siano spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione. • Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001.

  7. Interpello n. 72/09: • Dopo un contratto intermittente a termine di durata inferiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano spirati i 10 giorni dalla precedente cessazione. • Dopo un contratto intermittente a termine di durata superiore ai 6 mesi , si può stipulare un contratto a tempo determinato DLGS 368/2001, prima che siano spirati i 20 giorni dalla precedente cessazione. • Non si deve rispettare al cospetto di tale casistica la disciplina della riassunzione di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001.

  8. Contratto intermittente • L’oggetto del contratto è la disponibilità del lavoratore(a tempo determinato o indeterminato); • L’elemento eventuale del contratto è la esecuzione dell’attività lavorativa; • Nel contratto intermittente si ha incertezza in merito: • 1) alla esecuzione della prestazione (an); • 2)alla durata della prestazione(quantum); • 3)alla collocazione temporale della prestazione. E’ la esigenza oggettiva futura e incerta, che induce il datore a chiamare il lavoratore,questo ultimo risponde facoltativamente(nel contratto intermittente senza obbligo) o obbligatoriamente nelle fasce di disponibilità(nel contratto intermittente con obbligo).

  9. Contratto intermittente Il datore stipula il contratto intermittente nella previsione di una esigenza oggettiva, tuttavia al momento della stipula non sa: • Se la stessa si verificherà: • Quando si verificherà; • La durata della stessa;

  10. Contratto intermittente Esistono due tipologie di contratto di lavoro intermittente: • lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata. In cambio del vincolo di disponibilità per un determinato periodo e nel caso in cui il lavoratore non venga chiamato ad esplicare attività lavorativa, lo stesso riceve una indennità di disponibilità ; E’ un contratto a causa complessa a efficacia condizionata.

  11. Contratto intermittente • Scambio disponibilità/ indennità di disponibilità(nelle fasce orarie di disponibilità); • Scambio attività lavorativa/retribuzione(quando ha luogo la esecuzione della attività lavorativa); Il passaggio dall’uno all’altro contratto, si ha laddove il datore di lavoro al cospetto di una esigenza oggettiva, chiama il lavoratore nelle fasce orarie di disponibilità. Il lavoratore ha un obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata .

  12. Esempio Il lavoratore intermittente di età inferiore ai 25 anni si obbliga a rispondere alla chiamata dalle 8 alle 12 di sabato 10 luglio del 2010. Nel caso in cui lo stesso non venga chiamato ad esplicare attività lavorativa matura la indennità di disponibilità. • (INDENNITA’ H DI DISPONIBILITA’) x 4 h;

  13. Contratto intermittente 2)Lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata . In questa fattispecie il prestatore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro, e dunque non matura il diritto all'indennità correlata all'impegno di disponibilità, bensì solo la retribuzione per il lavoro eventualmente prestato (INPS circ. n. 17/2006 ).

  14. Contratto intermittente Contratto normativo(contratto che regolamenta i contenuti/condizioni dei futuri contratti individuali); Laddove si verifica la esigenza oggettiva imprevedibile e il datore chiama il lavoratore per prestazioni discontinue e intermittenti(di natura subordinata),il lavoratore può rispondere alla chiamata. Il vero contratto richiede una proposta datoriale e una accettazione del lavoratore(scambio di consensi)

  15. Lavoro intermittente 4 tipi: • Lavoro intermittente a termine con obbligo di risposta alla chiamata; • Lavoro intermittente a termine senza obbligo di risposta alla chiamata; • Lavoro intermittente a tempo indeterminato con obbligo di risposta alla chiamata; • Lavoro intermittente a tempo indeterminato senza obbligo di risposta alla chiamata;

  16. AMBITO DI APPLICAZIONE • Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato da qualsiasi datore di lavoro; • Sono escluse unicamente le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;

  17. CASI DI UTILIZZO DEL LAVORO INTERMITTENTE-ART 34 C.1,C.2 D. LGS. 276/2003. • Utilizzo secondo le esigenze individuate dai Contratti collettivi (Ipotesi oggettiva)in riferimento a prestazioni discontinue o intermittenti(Ipotesi oggettiva); • Utilizzo in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno( ipotesi temporale); • Prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età, prestazioni rese da soggetti con più di 45 anni di età, anche pensionati (ipotesi-soggettiva)indipendentemente dal tipo di attività svolta;

  18. Esigenze individuatedai Contratti collettivi(hp oggettiva) • Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi(nazionali/territoriali/aziendali) stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale(ART 34 c.1 D.Lgs 276/2003); • Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 276/2003, in assenza di una regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha individuato in via provvisoria e con apposito decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6.12.1923, n. 2657 ( D.M. Lavoro 23.10.2004).

  19. Esigenze individuatedai CCNL • Le attività discontinue di cui al RD 2657 del 1923 è da intendersi come parametro di riferimento oggettivo per sopperire alla mancata individuazione da parte della contrattazione collettiva delle esigenze di carattere discontinuo ed intermittente specifiche di ogni settore( circolare 4 del 2005 del M. L.); • Non operano, quindi, le limitazioni specifiche e i requisiti dimensionali posti dal citato Rd quali l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, il numero di abitanti ecc. • figure più comuni del RD 2657 del 1923- commesso/cameriere/barbiere/magazziniere/ interprete/pompista.

  20. CCNL-ALIMENTARI PMI • Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.

  21. Chiarimenti del ministero • Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il contratto di lavoro intermittente, non è stipulabile in relazione alla causale oggettiva, in difetto di regolamentazione del contratto collettivo, ai lavoratori da occupare nell’ambito delle strutture residenziali - assistenziali per anziani (int. Min. Lav. 1566 /2006) (attività non compresa nella Tabella del RD 2657/23-punti 13 e 21). • è applicabile, alle attività di pulizia di stabilimenti industriali – punto 20 Tab. RD 2657/23 (Int. Min. Lav. 3252/2006); • è ammissibile con altre e differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra di loro compatibili e che non risultino di ostacolo con gli impegni negoziali assunti dalle parti (Circolare. M. Lav.4/2005);

  22. Periodipredeterminati( ART 34 C1, ART 37C1 E C2). Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso: per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ( ART 34 C1 D. LGS 276 del 2003); Ovvero: -Per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali(ART 37 C1 D. LGS 276 del 2003); -Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (ART 37 C2 D. LGS 276 del 2003);.

  23. Periodipredeterminati(Circ. 4/ 2005 ML) • Week-end: periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì mattina; • Vacanze natalizie: periodo che va dal 1.12 al 10.01; • Vacanze pasquali: periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell’Angelo; • Ferie estive: giorni compresi dal 1.06 al 30.09.

  24. Periodipredeterminati • Ulteriori periodi predeterminati potranno essere individuati dalla contrattazione collettiva secondo esigenze specifiche proprie per ciascun settore. • I periodi così individuati potranno essere a loro volta modificati da eventuali interventi dell’autonomia collettiva per adeguarli alle effettive necessità di ogni comparto produttivo( possibilità di ampliare o restringere tali periodi- vedi circolare M. L. n. 4 del 2005 ). • Il contratto collettivo non può precludere, l’utilizzo del contratto intermittente in relazione alla causale dei periodi predeterminati(ha un potere integrativo, ampliativo , ma non preclusivo)

  25. chiarificazione • Se il CCNL non regolamenta la figura del lavoro intermittente e se la prestazione non rientra tra quelle previste dal RD 2657/1923,si può in ogni caso stipulare il contratto intermittente in relazione alle causale soggettiva o temporale(che sono causali previste dal legislatore);

  26. Ipotesi soggettiva • Prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età(24 anni e 364 giorni), prestazioni rese da soggetti con più di 45 anni di età, anche pensionati( ipotesi soggettiva),(art. 34, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003); • Il contratto collettivo non può precludere, l’utilizzo del contratto intermittente in relazione alla causale soggettiva

  27. FORMA DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi ( art. 35 c.1 D. Lgs. 276 del 2003): a) indicazione della durata( a termine o a tempo indeterminato) e delle ipotesi, oggettive o soggettive o temporali, che consentono la stipulazione del contratto; b) Luogo di effettuazione della prestazione e modalità della disponibilità(esempio: obbligo o meno a rispondere alla chiamata/fasce orarie in cui si articola la disponibilità), eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a 1 giorno lavorativo; c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione e laddove il lavoratore si obblighi a rispondere alla chiamata la relativa indennità di disponibilità.

  28. FORMA DEL CONTRATTO d)indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro(esempio:in forma scritta/ via e-mail ),nonché delle modalità di rilevazione della prestazione adottate in azienda( esempio : la prestazione rilevata con il badge); e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione(per la prestazione resa) e della indennità di disponibilità; f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nell’indicare tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste( art. 35 c. 2 D. Lgs. 276 del 2003).

  29. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE • Poiché il D. Lgs. 276/2003, relativamente al contratto di lavoro intermittente, non ha operato alcun riferimento all’applicabilità di specifiche agevolazioni contributive, ne consegue che per detta tipologia contrattuale non è possibile accedere ad alcuna misura agevolata all’atto dell’assunzione del lavoratore(Circ 17 del 2006 INPS). • IL DATORE che assume un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, con contratto intermittente a tempo indeterminato, non ha diritto alla agevolazione contributiva di cui all’ art. 8 c.9 L.407 del 1990 (interp. 3147 M.L. del 2005);

  30. COMPUTO • Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge(vedi normativa sui licenziamenti/ diritti sindacali / collocamento obbligatorio), in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 c.1 D.Lgs. 276 del 2003) .

  31. ESEMPIO • PERIODO: 1GENNAIO DEL 2009 / 30 GIUGNO DEL 2009. • ORE DI LAVORO EFFETTIVE ( CHIAMATE): 80 H. • ORE TEORICAMENTE LAVORABILI DAL TEMPO PIENO NEL SEMESTRE: 1032 H. • 80/ 1032= 0,07 UNITA’ (SENZA ARROTONDAMENTI).

  32. DIVIETI DI RICORSO AL LAVOROINTERMITTENTE(art. 34 c.3 D. Lgs. 276/03) • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. • Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali. • Presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione di rapporti di lavoro o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di cassa integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto intermittente.

  33. DIVIETI DI RICORSO AL LAVORO INTERMITTENTE • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994;

  34. Sanzioni. Nel caso in cui il contratto intermittente venga stipulato al di fuori delle tre ipotesi alternative previste(soggettiva/ oggettiva/temporale) o contravvenendo ad uno dei divieti legali, la legge non prevede che il contratto di lavoro intermittente si converta in un’altra tipologia di contratto di lavoro subordinato. 2 tesi: • Nullità totale (nullità totale) – se si accerta la volontà di non conservare il contratto in assenza di clausola di intermittenza • Trasformazione nel tipo negoziale di fatto realizzato tra le parti;

  35. Contratto intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata • Il lavoratore può garantire la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. • Per i periodi per i quali garantisce la disponibilità( in cui si obbliga a rispondere alla chiamata), è prevista per il lavoratore la corresponsione di un’indennità mensile di disponibilità. • L'obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente

  36. Contratto int. con obbligo di rispondere alla chiamata:indennità di disponibilità-(ART 37 C.1 D.LGS 276 DEL 2003) • Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, nell’ipotesi in cui si obblighi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. • Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, in tali casi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'indennità di disponibilità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa, indennità calcolata secondo le modalità previste dal D.M. 10 marzo 2004 (ML circ. n. 4/2005) • Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto non è tenuto a corrispondere lavoratore alcuna indennità.

  37. Esempio Contratto a termine intermittente, con obbligo di rispondere alla chiamata, dal 1 agosto al 31 agosto del 2009. Causale di stipula: (Week-end). Definizione di Week-end( Circ 4/05ML) - periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13:00, fino alle ore 6:00 del lunedì mattina. Il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata in tali giorni: 1 sabato- dalle ore 8 alle ore 12. 8 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. 15 sabato- dalle ore 8 alle ore 12. 22 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. 29 sabato-dalle ore 8 alle ore 12. • Il lavoratore non viene mai chiamato , di conseguenza non va lui corrisposta la indennità di disponibilità.

  38. Misura della Indennità di disponibilità • La misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore a quanto previsto con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale(articolo 36 c1 D.lgs 276 del 2003).

  39. Misura • Il D.M. 10.03.2004 ha determinato la misura minima dell’indennità mensile di disponibilità nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro. • Gli elementi della retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità sono: • minimo tabellare; • indennità di contingenza; • E.D.R.; • ratei di mensilità aggiuntive. • Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del contratto collettivo applicato(ad esempio nel terziario confcommercio-168).

  40. CCNL ALIMENTARI PMI • Nel caso in cui il lavoratore si obblighi a rispondere alla chiamata dell'azienda, nel contratto è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie (utilizzando il divisore 173), che deve essere corrisposta per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la disponibilità. • L'indennità, il cui importo è determinato nel 25% della retribuzione (costituita da minimo tabellare, indennità di contingenza, E.d.r., ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità), è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale.

  41. esempio CCNL alimentari PMI - operaio 4 livello a paga oraria, di età inferiore ai 25 anni che si obbliga a rispondere alla chiamata il sabato 22 agosto del 2009, dalle ore 8 alle 12 (4 ore) . Lo stesso non viene chiamato. Misura indennità mensile di disponibilità: • 1055,10 + ( PAGA BASE) • 525,02 + ( CONTINGENZA) • 10,33 ( EDR CONFEDERALE) = 1590,45 ( TOTALE) -- (1590,45 X2 / 12 = 265,07) ( RATEI MENSILI DI MENS. AGG.); Totale = 1590,45+265,07 = 1855,52 1855,52 al 25% = 463,88 ( quota mensile I. D. ). 463,88/ 173= 2,68 ( quota oraria I. D. ). 2,68 x 4 h = 10,72 (misura indennità di disponibilità- imponibile previdenziale e fiscale)

  42. Momento di corresponsione della indennità di disponibilità. • Corresponsione • L’indennità di disponibilità non è anticipata alla stipulazione del contratto, ma è corrisposta a consuntivo alla fine del mese(Circ. 4 / 05 M.L) .

  43. Imponibilità CONTRIBUTIVA • Sull’indennità di disponibilità i contributi previdenziali sono versati per il loro effettivo ammontare; • In deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo; • le somme corrisposte a titolo di indennità di disponibilità sono soggette a contribuzione obbligatoria sia ai fini IVS che ai fini delle prestazioni di malattia e maternità;

  44. Imponibilità fiscale • L’indennità di disponibilità, in quanto somma percepita in relazione al rapporto di lavoro, è considerata reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Tuir. • Conseguentemente l'indennità, come anche la retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente, costituisce reddito imponibile ai fini dell'assolvimento del disposto previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (obbligo del datore di lavoro di operare la ritenuta alla fonte come sostituto d'imposta).

  45. Computo(art 36 c.3 D. Lgs 276 del 2003). • L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo . • Nel periodo a cui si riferisce la indennità di disponibilità non maturano : 1)il trattamento di fine rapporto; 2) la tredicesima mensilità; 3)la quattordicesima mensilità; 4) le ferie/ Rol / ex festività; 5)eventuali scatti di anzianità;

  46. IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA • In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento(art.36 c 4 D. Lgs. 276/2003). • Durante il periodo di temporanea indisponibilità, non matura il diritto all’indennità di disponibilità.

  47. IMPOSSIBILITÀ O RIFIUTO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA • Ove il lavoratore non provveda a tale adempimento, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale (art. 36 c.5 D. Lgs. 276/2003).

  48. Rifiuto- (art. 36 c.6 D.Lgs. 276/03). • Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l’indennità di disponibilità, può comportare la risoluzione del contratto,la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

  49. Trattamento economico Ai fini del trattamento economico occorre distinguere i periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività. • Periodi lavorati (ART. 38 C.1 D. Lgs 276/2003); Si applica il principio di non discriminazione, in base al quale il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte;

  50. Riproporzionamento del trattamento economico Il trattamento.economico,normativo,previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda (art 38 c.2 D. Lgs 276/2003): • Retribuzione globale e singole componenti di essa, • Ferie; • Maternità,congedi parentali; • Malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

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