1 / 23

La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

Direzione Regionale della Puglia. PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali. La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007. 4° Modulo. 3 maggio 2007. Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone COSAP.

carl-bonner
Télécharger la présentation

La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Direzione Regionale della Puglia PROVINCIA DI LECCE Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali La fiscalità locale a seguito della legge finanziaria 2007 4° Modulo 3 maggio 2007 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone COSAP Dott. Fabio Seclì – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia

  2. Presupposto della tassaEventi che determinano il sorgere dell’obbligazione tributaria(art.38) di strade, corsi e piazze Occupazioni di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province di beni privati sui quali si sia costituita una servitù di pubblico passaggio, nei modi e nei termini di legge di tratti di strade statali che attraversano i centri abitati di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti anche se l’occupazione riguarda esclusivamente il sottosuolo o il soprasuolo

  3. Condizioni di tassabilità BENEFICIO ECONOMICO DELL’OCCUPANTE SOTTRAZIONE DELL’AREA AL PUBBLICO CASSAZIONE 2002/3363 (cessione di area demaniale) Risoluzione n. 46 del 2.3.1995 (occupazioni con addobbi, festoni…) CASSAZIONE 2002/4124 (mercati pubblici situati in edifici ad hoc) TESI SOSTANZIALISTA • IRRILEVANZA: • AUTORIZZAZIONE • MOTIVI CASSAZIONE 2002/2555 – parte 1 CASSAZIONE 2004/238, parte 1°

  4. Mancanza del presupposto L’occupazione non è soggetta a TOSAP Beni del demanio statale (con l’eccezione delle strade statali che attraversano centri abitati di comuni con più di 10.000 ab.) Beni che per la loro peculiare funzionesono già sottratti alla disponibilità della collettività (fiere, impianti sportivi) CASI Beni del patrimonio disponibile del comune o della Provincia

  5. NATURA GIURICA TASSA ? IMPOSTA ? CTR Lombardia 2005/48 CASSAZIONE 2002/4124

  6. SOGGETTI ATTIVI (art.39) Beni del demanio e del patrimonio indisponibile del Comune COMUNE Tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato (solo per Comuni con più di 10.000 ab.) Beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia PROVINCIA

  7. SOGGETTI PASSIVI (art.39) ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE NO SI Titolare dell’atto di concessione o autorizzazione L’occupante “di fatto” (anche se abusivamente) obbligati al pagamento dell’imposta

  8. Definizioni giuridiche CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE Silenzio rifiuto Silenzio assenso DISCREZIONALITA’ limitata ampia

  9. Necessario! REGOLAMENTO (art. 40) ADOZIONE DI UN PROPRIO REGOLAMENTO che disciplini • richiesta – rilascio – revoca autorizzazione e concessioni • la ripartizione del territorio in almeno due categorie (42, c.3) facoltativo • esatta determinazione di alcune riduzioni (es. 45 c.1)(tra un minimo ed un massimo previsto dalla legge) • nel dettaglio, criteri, modalità e misura di determinate occupazioni, nonché altre riduzioni ed esenzioni (non espressamente fissate dalla legge)

  10. variabile Sistema tariffario DIMENSIONI DEL COMUNE Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Fin.’07 Validità delibere CATEGORIA DELLA ZONA OGGETTO DI OCCUPAZIONE Cat. 1 – Cat.2……. PERMANENTE DURATA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA OGGETTO DELL’OCCUPAZIONE Suolo soprasuolo sottosuolo SOGGETTO OCCUPANTE ad. es. spettacoli viaggianti, ambulanti, pubblici esercizi… tende, passi carrabili, reti di erogazione, autovetture trasporto pubblico, TIPOLOGIA DELL’OCCUPAZIONE

  11. CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI (art.43) fino a 10.000 abitanti classe V da 10.001 a 30.000 abitanti classe IV da 30.001 a 100.000 abitanti classe III da 100.001 a 500.000 abitanti classe II oltre 500.000 abitanti classe I L’appartenenza ad una classe determina la tariffa massima applicabile La classificazione è automatica sulla base dei dati ISTAT relativi all’anno precedente i capoluoghi di provincia mai al di sotto della terza classe ricordare

  12. TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PERMANENTE • Stabile • Concessione • 356 giorni • Anche ad intervalli • Anche senza concessione • inferiore a 356 giorni ABUSIVA Le occupazione che si protraggono oltre il termine autorizzato vengono tassate con la tariffa delle occupazioni temporanee, aumentata del 20% ADEMPIMENTI FORMALI – ART. 50 PERMANENTI TEMPORANEE

  13. Superficie calcolata in ragione del 50% di quella reale Sino a 100 mq RIDUZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI Da 101 a 1000 mq Superficie calcolata in ragione del 25% di quella reale Oltre 1000 mq Superficie calcolata in ragione del 10% di quella reale SPEFICIFICAZIONI GENERALI DI TASSAZIONE Non vengono tassate le superfici inferiori al mezzo metro quadro o lineare Nel caso di decimali, arrotondamento al metro quadro o lineare superiore Oltre 1000 metri quadrati o lineari, facoltà, 10 %

  14. Le categorie (art. 42) Obbligo di almeno due categorie La tariffa dell’ultima categoria non può essere inferiore al 30% della prima Suddivisione del territorio per importanza Necessario il parere della Commissione edilizia Pubblicazione per almeno 15 gg

  15. possibile riduzione sino ad 1/3 Spazi soprastanti e sottostanti riduzione al 30% Tende fisse o retrattili Passi carrabili Riduzione al 50% Larghezza X 1 mt. profondità (convenzionale) possibile riduzione sino al 30% Distributori di carburanti Le occupazioni permanenti (art.44) Imposta per anno solare Modulazione tariffa Tipologia

  16. Passi a raso Riduzione al 10% per max 10mq Se eccedono i 9 mq. l’eccedenza va calcolata al 10% Passi carrabili costruiti dall’ente Se non utilizzati calcolati al 10% Codice della Strada Passi carrabili Disposizioni di attuazione Definizione (art. 44, comma 4): Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Circolare 43/1996 L.549/95 Art.3, c.59…67 Gli smussi

  17. Occupazioni sottosuolo soprasuolo Art. 63 D.Lgs.446/97 Numero utenze Comma 3. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Circolare 32 / 2000 Cavi passanti sui muri degli edifici Gli innesti privati alle reti di erogazione

  18. Durata inferiore a 365 gg. Misurazione = tempo effettivo Il Comune deve deliberare: La tariffa giornaliera Tariffa oraria o fasce orarie per tipologie Esempi di tipologie: altre utilizzazioni non occasionali parcheggi edilizia mercati Valori minimi della tariffa ma 13 cent (al giorno per mq.) Comuni classi I-II-III Comuni classi IV-V Spettacoli viaggianti 8 cent (al giorno per mq.) Manifestazioni politiche culturali, sportive Le occupazioni temporanee (art.45) Comulabilità delle riduzioni

  19. Superiore a 14 gg. dal 20% al 50% tempo al 50% (con convenzione) Superiore o uguale a 30 gg Ambulanti – Agricoltori – Pubblici esercizi al 50% soggetti dell’80% Spettacolo viaggiante fino a 1/3 (facoltativo) Sottosuolo e soprasuolo minimo 70% Tende natura al 50% Cavi, condutture, impianti.. dell’80% Manifestazioni culturali… RIDUZIONI

  20. Esclusioni ed esenzioni – art. 49 1. Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

  21. Esclusioni ed esenzioni – art. 49 d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; f) le occupazioni di aree cimiteriali; g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

  22. Sanzioni – art. 53 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila. 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. 4. (abrogato dal 1.1.2007- dalla Finanziaria 2007) Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

  23. fine

More Related