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La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011)

La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011). 29 febbraio 2012. 1. La manovra Monti-Fornero. Legge n. 214 del 22.12.2011 Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

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Presentation Transcript


  1. La manovra di dicembre 2011 le modifiche in materia pensionistica (legge n. 214 del 22.12.2011) 29 febbraio 2012 1 Area Previdenza e Assistenza

  2. La manovra Monti-Fornero Legge n. 214 del 22.12.2011 Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate Art. 21 – Soppressione Enti ed Organismi Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 2

  3. La manovra Monti-Fornero • Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011 • (Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici) Le finalità dichiarate dell'intervento sono: • equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, abbattimento dei privilegi e clausole derogative solo per i più deboli • flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici • incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa • adeguamento dei requisiti di età alla speranza di vita Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 3

  4. La manovra Monti-Fornero • Art. 24, legge n. 214 del 22.12.2011 • (Disposizioni in in materia di trattamenti pensionistici) • Pro-quota contributivo (comma 2) • Flessibilità ed incentivazione (commi 4 e 16) • Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5) • Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3) • Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6 , 7 e 15-bis) • Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis) • Lavoratori derogati (commi 3, 14, 15 e 18) • Pensione anticipata dei lavoratori “usurati” (commi 17 e 17-bis) • Armonizzazione (comma 18) • Pensione in totalizzazione di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19) • Nuovi requisiti anagrafici per l’assegno sociale (comma 8) • Aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23) • Decontribuzione (comma 28) • Casse dei liberi professionisti (comma 24) • Rivalutazione delle pensioni (comma 25) • Contributo solidarietà iscritti e pensionati ex Fondi e Fondo Volo (comma 21) Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 4

  5. Il pro-quota contributivo per tutti Quota A sui contributi maturati fino al 31.12.1992 sistema retributivo: pro-rata calcolato su contributi maturata fino al 31.12.2011 Quota B su contributi maturati dal 1.1.1993 al 31.12.2011 Lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 sistema contributivo: pro-rata calcolato su contributi maturati dopo il 31.12.2011 Quota C su contributi maturati dal 1.1.2012 alla cessazione L’importo della pensione è dato dalla somma delle tre quote A+B +C comma 2 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 5

  6. Flessibilità ed incentivazione La possibilità di recesso “ad nutum” (datori lavoro privati) viene differita fino al limite max di 70 anni Prosecuzione attività lavorativa Per i pubblici dipendenti resta fermo limite max rispettivi ordinamenti oppure possono proseguire fino a 70 anni ? comma 4 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 6

  7. Flessibilità ed incentivazione Il proseguimento dell’attività lavorativa viene incentivato con l’introduzione per tutti del pro-quota contributivo e con la definizione (prevista nel 2013) dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni* La quota di pensione contributiva sarà calcolata con l’applicazione del coefficiente corrispondente all’età del lavoratore al momento del pensionamento Attualmente in caso di pensionamento dopo i 65 anni si applica, comunque, il coefficiente dei 65 anni *Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita; è prevista la definizione dei coefficienti anche per età superiori a 70 anni (quando con l’adeguamento si arriverà all’unità intera ) comma 4 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 7

  8. L’adeguamento dell’età *I requisiti anagrafici effettivi saranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell’aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall’Istat **Dal 2029 l’incremento stimato è di due mesi per ogni biennio successivo Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 8

  9. I nuovi trattamenti pensionistici Lavoratori che maturano diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 Mantenimento dei vecchi requisiti d’accesso e del regime delle decorrenze Possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione La distinzione Lavoratori che maturano diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2011 Nuovi requisiti d’accesso e abolizione del regime delle decorrenze commi 3 e 5 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 9

  10. I nuovi trattamenti pensionistici Pensione vecchiaia Pensione vecchiaia Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione dopo il 31.12.2011 Pensione vecchiaia anticipata Pensione anticipata Pensione anzianità comma 3 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 10

  11. I nuovi trattamenti pensionistici Abolizione del regime delle decorrenze • Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal: • 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto • giorno successivo a quello di maturazione del diritto • Le “finestre” si continuano ad applicare per:  • coloro che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2011 • le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 • i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del Dlgs n. 67/2011 • i lavoratori derogati Comma 5 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 11

  12. I nuovi trattamenti pensionistici Con anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore o superiore a 18 anni: Regime misto Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 Con primo accredito contributivo successivo al 1.1.1996: Regime contributivo Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 12

  13. Lavoratori e lavoratrici assicurati prima del 1.1.1996 Area Previdenza e Assistenza

  14. I nuovi trattamenti pensionistici * Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni. commi 6, 7 e 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 14

  15. I nuovi trattamenti pensionistici * Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni. commi 6, 7 e 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 15

  16. I nuovi trattamenti pensionistici L’innalzamento dell’età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato edelle autonome ed iscritte alla gestione separata * più l’attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto ** dal 2021 l’età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 16

  17. La pensione di vecchiaia Gli uomini lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, con l’incorporazione della finestra nel diritto, anticipano di 6 mesi il pensionamento comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 17

  18. La pensione di vecchiaia comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 18

  19. La pensione di vecchiaia *attesa per la finestra mobile (12/18 mesi) ** dal 2021 l’età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni comma 6 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 19

  20. La pensione di vecchiaia Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953 *le nate entro il 31.12.1952 possono anticipare il pensionamento a 64 anni Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 20

  21. La pensione di vecchiaia • In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano nel 2012 i requisiti per il diritto a pensione: • 60 anni di età • 20 anni di contribuzione • possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 64* anni di età (se più favorevole) *adeguati all’incremento della speranza di vita? comma 15-bis Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 21

  22. La pensione di vecchiaia Lavoratrici dipendenti private nate negli anni 1952, 1953 e 1954 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 22

  23. La pensione di vecchiaia Lavoratrici autonome e gest. separata nate nel 1952 e nel 1953 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 23

  24. La pensione di vecchiaia Il requisito contributivo fissato dal decreto Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni • Il requisito contributivo per i derogati dall’innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ... • lavoratori con 15 anni al 31.12.1992; • autorizzati alla prosecuzione volontaria al 31.12.1992; • lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; • lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell’età non raggiungono il requisito contributivo (requisito personalizzato); • i lavoratori non vedenti che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10 anni di anzianità contributiva … Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 24

  25. La pensione di vecchiaia Il requisito contributivo fissato dal decreto Dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni Secondo il ministero del lavoro, la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione non può essere ancora assicurata….. una lettura sistematica del combinato disposto di cui ai commi 6 e 7 del d.l. 201/2011, porta a ritenere definitivamente superato il regime delle deroghe ai requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia …… Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 25

  26. La pensione di vecchiaia Opzione per il sistema contributivo I lavoratori e le lavoratrici che avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 possono continuare ad optare per il sistema di calcolo contributivo se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 31.12.1995 Possono accedere al pensionamento di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi all’età minima prevista per i lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 indipendentemente dall’importo di pensione (Art. 24, comma 7) 26 Area Previdenza e Assistenza

  27. La pensione anticipata Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla legge n. 214/2011 Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2. Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc. comma 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 27

  28. La pensione anticipata Il requisito contributivo viene adeguato a incremento speranza di vita (art. 24, c. 12) 28 Area Previdenza e Assistenza

  29. La pensione anticipata Riduzione quota pensione relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011: 1% ** per i primi due anni mancanti a raggiungimento 62 anni età; 2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 62 se superiore a 2 anni. Se in pensione anticipata ad età inferiore a 62 anni * • Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni, 3 anni e 6 mesi. Riduzione: • per i primi due anni mancanti a 62 (da 60 a 62) = 1% x 2 = 2% • per l’ulteriore anno mancante a 62 (da 59 a 60) = 2% x 1 = 2% • per la frazione di anno (da 58 e 6 mesi a 59) = 2% x 6/12 = 1% • Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del5% * Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato alle attese di vita; ** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d’anno. comma 10 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 29

  30. La pensione anticipata • La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da: • prestazione effettiva di lavoro, • periodi di astensione obbligatoria per maternità, • assolvimento degli obblighi di leva, • infortunio, • malattia • cassa integrazione guadagni ordinaria. Previsto nel milleproroghe: non ancora legge Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 30

  31. La pensione anticipata • I lavoratori del settore privato che nel 2012 maturano i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con: • Almeno 60 anni di età • Almeno 35 anni di contribuzione • Quota 96 • Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64* anni *adeguati all’incremento della speranza di vita? comma 15-bis Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 31

  32. Lavoratori e lavoratrici della scuola e dell’Afam Area Previdenza e Assistenza

  33. Personale scolastico e AFAM La pensione del personale del comparto scuola ed Afam decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre) dell’anno in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata (Art. 24, comma 5) 33 Area Previdenza e Assistenza

  34. La pensione di vecchiaia

  35. La pensione anticipata *Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima dl 2012 viene ridotta dell’1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62

  36. Personale scolastico e AFAM Le lavoratrici del comparto scuola ed Afam che in via sperimentale (fino al 2015*) optano per il calcolo contributivo possono andare in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico (1° settembre o 1° novembre) successivo** a quello in cui maturano i requisiti di 35 anni di contributi e 57*** anni di età * il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015; ** trova applicazione la legge 148/2011 anche se disapplicata; *** l’età va adeguata all’incremento della speranza di vita (57 anni e 3 mesi nel 2013) (Art. 24, comma 5) 36 Area Previdenza e Assistenza

  37. Lavoratori e lavoratrici assicurati dal 1.1.1996 Area Previdenza e Assistenza

  38. La pensione di vecchiaia • La pensione di vecchiaia per i lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al raggiungimento: • della stessa età prevista per gli assicurati prima del 1.1.1996 • di almeno 20 anni di anzianità contributiva • a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (circa 643,50 euro mensili nel 2012). • All’età di 70 anni si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva. (Art. 24, commi 6 e 7) 38 Area Previdenza e Assistenza

  39. La pensione di vecchiaia * Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l’importo dell’AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l’importo dell’AS dell’anno di pensionamento. 39 Area Previdenza e Assistenza

  40. La pensione di vecchiaia

  41. La pensione anticipata La pensioneanticipata si consegue al raggiungimento della anzianità contributiva prevista per gli assicurati prima del 1° gennaio 1996, adeguata alla speranza di vita (art. 24, comma 12). (Art. 24, commi 10 e 12) 41 Area Previdenza e Assistenza

  42. La pensione anticipata Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita 42 Area Previdenza e Assistenza

  43. La pensione anticipata • I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la pensioneanticipata con almeno: • 63 anni di età • 20 anni di contribuzione effettiva* • a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (circa euro 1.201,20 mensili nel 2012) * Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni (Art. 24, comma 11) 43 Area Previdenza e Assistenza

  44. La pensione anticipata

  45. La pensione anticipata

  46. Lavoratrici e lavoratori derogati dai nuovi requisiti Area Previdenza e Assistenza

  47. I derogati Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012 Le lavoratrici che in via sperimentale (fino al 2015) optano per il calcolo contributivo • Continuano a maturare i requisiti ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 con: • 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti • 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 47

  48. I derogati Lavoratrici che in via sperimentale optano per il calcolo contributivo Il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 48

  49. I derogati Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012 Nel limite di determinate risorse i lavoratori • In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione della mobilità; • In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011; • titolari, al 4.12. 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4.12.2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59*anni di età); • autorizzati prima del 4.12. 2011 alla prosecuzione volontaria; • dipendenti pubblici in esonero al 4.12. 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011 È previsto un decreto interministeriale (entro 3 mesi dal 27.12.2011**) che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari *nel milleproghe è prevista modifica a 60 anni **nel milleproroghe il decreto è previsto entro il 30 giugno 2012 comma 14 Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 49

  50. I derogati Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012 Nel limite di determinate risorse i lavoratori • Lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011, in base ad accordi individuali , o per accordi collettivi di incentivo all'esodo, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: • la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi,(comunicazioni agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel decreto ministeriale); • possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza della pensione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. • lavoratori che al 31.10.2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 42, c. 5, Dlgs n. 151/200) che maturino, entro 24 mesi dall’inizio del congedo, il requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6, lettera a), della legge 243/2004) Il decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari è prorogato al 30.6.2012 Aggiunti dal milleproroghe: non ancora legge Manovra Monti-Fornero: legge n. 214 del 22.12.2011 50

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