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La legge di stabilità 2014 negli enti locali

La legge di stabilità 2014 negli enti locali. D.ssa Elisabetta Civetta. Legge di stabilità 2014 Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sul S.O. n. 87 della G.U. n. 302 del 27/12/2013. Decreto milleproroghe D.L. 150 del 30.12.2013 Decreto proroghe-bis D.L. 151 del 31.12.2013.

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La legge di stabilità 2014 negli enti locali

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Presentation Transcript


  1. La legge di stabilità 2014 negli enti locali D.ssa Elisabetta Civetta

  2. Legge di stabilità 2014 Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sul S.O. n. 87 della G.U. n. 302 del 27/12/2013 Decreto milleproroghe D.L. 150 del 30.12.2013 Decreto proroghe-bis D.L. 151 del 31.12.2013 Il quadro normativo

  3. Termine approvazione bilancio 2014

  4. Termine approvazione aliquote e tariffe tributi locali

  5. Controllo sull’approvazione del bilancio di previsione e provvedimenti salvaguardia equilibri

  6. Tributi comunali: cosa cambia? La legge 147/2013, rivoluziona nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali Viene istituita l’imposta unica comunale (IUC) L’IUC si basa su due presupposti impositivi: • uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore • l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali Art. 1 comma 639 e comma 714 lettera b) della Legge 147/2013

  7. Tributi comunali: cosa cambia? La IUC si compone: • dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; • e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore Art. 1 comma 639 Legge 147/2013

  8. Tributi comunali: cosa cambia? I U C

  9. IUC - Istituzione Con apposito regolamento viene determinata la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: • per quanto riguarda la TARI: • i criteri di determinazione delle tariffe • la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; • la disciplina delle riduzioni tariffarie; • la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; • l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta • per quanto riguarda la TASI: • la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; • l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta Comma 682 della Legge 147/2013

  10. IUC – FUNZIONARIO RESPONSABILE Nomina: spetta al comune designare un funzionario responsabile cui attribuire, tra l'altro, il potere di sottoscrivere i provvedimenti relativi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie sul tributo Poteri: il funzionario responsabile può inoltre inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici (in esenzione da spese e diritti), disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, con preavviso di almeno sette giorni e personale debitamente autorizzato Mancata collaborazione del contribuente: in caso di mancata collaborazione del contribuente (o altro impedimento alla diretta rilevazione), l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici Comma 692- 693- 694 della legge 147/2013

  11. IUC - VERSAMENTO Il versamento della TASI e TARI va effettuato  mediante il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno Comma 688 della legge 147/2013

  12. IUC - VERSAMENTO Si rimanda ad uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI - la definizione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti e prevedendo l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Comma 689 della legge 147/2013

  13. IUC - RISCOSSIONE L'applicazione e la riscossione della IUC sono attribuite al comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva applicata in luogo della TARI, che viene applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione: - della TARI tributo e della TARI corrispettivo ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti; - della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la TARI corrispettiva disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. Comma 690 e 691 della legge 147/2013

  14. IUC – SANZIONI Omesso o insufficiente versamento IUC: 30% per cento di ogni importo non versato Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100% al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Infedele dichiarazione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: da 100 a euro 500 Riduzione sanzioni: le sanzioni riguardanti l’omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte ad un terzose, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi Riduzione sanzioni: viene fatta salva la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale Commi da 695 a 700 della legge 147/2013

  15. IUC – Obblighi dichiarativi La dichiarazione relativa alla IUC: -  - deve essere presentata dai soggetti passivi dei tributi entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; qualora un’unità immobiliare sia occupata in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante; -  - deve essere redatta su modello messo a disposizione dal comune; - - ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; - deve obbligatoriamente indicare i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria) Commi 684 e 685 della legge 147/2013

  16. IUC – Obblighi dichiarativi IUC – Ulteriori disposizioni: per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti la IUC, si rimanda alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 161 a170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. mini testo univo tributi locali). Potestà regolamentare: resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni Commi 701 e 702 della legge 147/2013

  17. TARI - Presupposto Presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) – che sostituisce l’abrogata TARES – è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva Pertanto la TARI è dovuta da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria Comma 641 - 642 Legge 147/2013

  18. TARI - Presupposto Utilizzo temporaneo: escluso dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore Locali in multiproprietà e centri commerciali: il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati. Nei confronti dei singoli possessori o detentori restano a carico gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Comma 643 - 644 Legge 147/2013

  19. TARI – Addizionale provinciale Rimane confermata l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo Comma 666 della Legge 147/2013

  20. TARI- Superficie Fino all’attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria: la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile A regime sarà, invece, l’80% della superficie catastale Come già per la TARES, per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti Comma 645-646-647- 648 e 686 Legge 147/2013

  21. TARI - Superficie Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente Comma 649 Legge 147/2013

  22. TARI - Tariffa La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 In alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», è possibile commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti Comma 650, 651 e 652 della Legge 147/2013

  23. TARI – Copertura integrale Deve sempre essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard Comma 654 e 653 della Legge 147/2013

  24. TARI – Determinazione tariffe – Organo competente Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell’organo consiliare in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Comma 683 della Legge 147/2013

  25. TARI – Istituzioni scolastiche Per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007). Comma 655 della Legge 147/2013

  26. TARI – Determinazione tariffe - Riduzioni Riduzioni per servizio non reso o sospeso: se il servizio non viene svolto del tutto o viene interrotto per varie ragioni la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche Comma 656 – 657 - 658 della Legge 147/2013

  27. TARI – Potestà regolamentare Con norma regolamentare è possibile prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: • abitazioni con unico occupante; • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; • fabbricati rurali ad uso abitativo Rispetto alla TARES è stato eliminato la misura massima della riduzione che era fissata nella misura del trenta per cento Comma 659 Legge 147/2013

  28. TARI – Potestà regolamentare E’ possibile deliberare, sempre con norma regolamentare, ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio In tale caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso Comma 660 della Legge 147/2013

  29. TARI – Tariffa giornaliera Tariffa giornaliera per utilizzo temporaneo di locali o aree pubbliche: nel caso di locali o aree pubbliche temporaneamente occupate (esempio i mercati) il regolamento dovrà prevedere l’applicazione della TARI in base alla tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento L’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità previsti per la TOSAP ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011 quando questa entrerà in vigore Comma 662 – 663 – 664 - 665 della Legge 147/2013

  30. TARI CORRISPETTIVA E’ previsto che, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, vengono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. In questo caso la TARI è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Comma 667 – 668 della Legge 147/2013

  31. TASI Presupposto impositivo della tassa sui servizi (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di: • fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, • aree scoperte • nonché di quelle edificabili, Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva Comma 669 - 670 della Legge 147/2013

  32. TASI - Presupposti La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari imponibile In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Comma 671 – 673 e 672 della Legge 147/2013

  33. TASI - Presupposti Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare Comma 681 della Legge 147/2013

  34. TASI - Presupposti Locali in multiproprietà e centri commerciali: il responsabile del versamento della TASI, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, relativamente al tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori è il soggetto che gestisce i servizi comuni Rimangono fermi, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo Comma 674 della Legge 147/2013

  35. TASI – Base imponibile e aliquota La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille I comuni, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, possono ridurre l’aliquota fino all’azzeramento Comma 675 – 676 della Legge 147/2013

  36. TASI -Aliquote L’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di natura regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli: - la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di immobile • per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille • per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è del 1 per mille Comma 640- 677 e 678 della Legge 147/2013

  37. TASI – Determinazione aliquote Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili, appositamente individuati e ai relativi costi Tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili Comma 683 della Legge 147/2013

  38. TASI – Potestà regolamentare Con l’apposito regolamento è possibile prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: • abitazioni con unico occupante; • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; • locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente; • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; • fabbricati rurali a uso abitativo; • superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa Comma 679 della Legge 147/2013

  39. Contributo statale per detrazioni TAS Per l’anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il contributo può essere utilizzato per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani residente all’estero. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della TASI, relativi all’abitazione principale e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014 Comma 731 della Legge 147/2013

  40. TASI – Obblighi dichiarativi Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU Comma 687 della Legge 147/2013

  41. IMU 2013 Mini IMU e Maggiorazione TARES: il versamento da parte dei contribuenti della mini-IMU è posticipato al 24 gennaio. Il versamento da parte dei contribuenti della maggiorazione dei servizi indivisibili anno 2013 è posticipato al 24 gennaio 2014 qualora non sia avvenuto entro il 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. IMU 2013 – Seconda rata: non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2014 Comma 680 e 728 della legge 147/2013

  42. IMU 2014 Mediante modifica testuale dell’articolo 13 del decreto-legge 201/2011, viene stabilito che: • l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • l’IMU non è più applicata in via sperimentale • Si introducono le assimilazione alle abitazioni principali • Le detrazioni per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200 euro • la detrazione di 200 si applica agli alloggi assegnati dagli IACP o enti similari ma l’aliquota è quella che delibera il comune Comma 707 lettera a), b), e d) della legge 147/2013

  43. IMU 2014 Resta confermata la possibilità per i comuni di incrementare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 del decreto-legge 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Comma 730 della Legge 147/2013

  44. IMU 2014 AGRICOLTURA Terreni agricoli: modificato per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore IMU che passa da 110 a 75. Fabbricati rurali: a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Rimborso ai comuni: attribuito a decorrere dal 2014 il rimborso ai comuni per il minor gettito dell’IMU derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, (110,7 milioni di euro). Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da IMU allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Comma 707 lettera c), 708 e 711 Legge 147/2013

  45. Fondo solidarietà comunale Modificato il comma 380 della legge 228/2012 disciplinante il fondo di solidarietà comunale. Con le modifiche apportate si toglie ogni riferimento all’anno 2014 in modo che il comma 380 rimane di fatto applicato per il solo anno 2013 Aggiunto alla legge 228/2012 un nuovo comma 380-ter che di fatto disciplina il fondo di solidarietà comunale dell’anno 2014 disciplinandone l’ammontare e la destinazione. Comma 729 e 730 della Legge 147/2013

  46. 2014 2015 e successivi Alimentazione da parte dei comuni con gettito IMU (comma 380-ter legge 228/2012 come introdotto dal comma 730 della legge di stabilità) 4.717,90 4.717,90 Risorse a carico del bilancio dello Stato derivante dalla necessità di ristoro ai comuni dei minori introiti conseguenti alla soppressione della maggiorazione TARES quale reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi. 943 943 Risorse statali 986,1 886,10 Totale 6.647 6.547 Entità F.S.C.

  47. Fondo solidarietà comunale La dotazione del FSC è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso il riversamento di una quota dell’IMU di spettanza comunale; si tratta del medesimo importo del 2013 Sono previste variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del FSC per tenere conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D Comma 730 della Legge 147/2013

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