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Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto

Napoli - ottobre 2011. Sergio Auriemma. 2. Tre percorsi di riforma . La disciplina normativa del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dal 1992 in poi, ? stata interessata da tre interventi riformatori: la prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n.

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Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto

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    1. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 1 Poteri dirigenziali e contrattazione integrativa di istituto

    2. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 2 Tre percorsi di riforma La disciplina normativa del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dal 1992 in poi, stata interessata da tre interventi riformatori: la prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 421/1992 e sfociata nella normazione Cassese, attraverso il decreto legislativo n. 29/ 1993 e succ. modif. la seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega n. 59/1997 e sfociata nella normazione Bassanini , attraverso i decreti legislativi n. 59 e 80/1998 e succ. modif. la delega legislativa n. 15/2009 (a maglie strette) e relativi decreti attuativi: nella sequenza storica si colloca quale terzo intervento riformatore e si proposta anchessa di realizzare unampia ridefinizione della materia

    3. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 3 Due fonti normative di regolazione La disciplina normativa del lavoro pubblico a partire dalla prima privatizzazione - si basata su dosaggio e coesistenza di due tipologie di fonti che interagiscono tra di loro: fonti pubblicistiche : leggi e atti amministrativi fonti privatistiche : codice civile, contratti di lavoro collettivi e individuali Il rapporto tra le due fonti si concretizza in un riparto di materie affidate a ciascuna di esse, secondo previsioni confluite nel d.lgs. 165/2001

    4. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 4 La coesistenza delle fonti Il sistema di coesistenza delle fonti in vigore fino al 2009 prevedeva: La derogabilit della legge da parte di contratti o accordi sindacali successivi, salvo espresso divieto Lincidenza della contrattazione anche sullorganizzazione amministrativa = i contratti integrativi potevano intervenire in materia di cd. micro-organizzazione degli uffici

    5. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 5 la distinzione tra macro e micro-organizzazione In relazione alla duplicit delle fonti la giurisprudenza ha elaborato la distinzione tra : Atti di macro-organizzazione (organizzazione cd. alta) atti che, secondo princpi generali fissati da disposizioni di legge e secondo i vari ordinamenti di settore, definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarit dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive. Hanno natura autoritativa (atti amministrativi) e incidono su interessi legittimi Atti di micro-organizzazione (organizzazione cd. bassa)ORGANncidono su interessi legittimi determinazioni del dirigente per l'organizzazione dellufficio, nonch misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro. Hanno natura paritetica (atti di diritto privato) e incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) La contrattazione sindacale intervenuta anche sugli atti del secondo tipo (di micro-organizzazione) incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) incidono su diritti soggettivi sono atti di natura paritetica (non amministrativi) incidono su diritti soggettivi

    6. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 6 Le pregresse disfunzioni del Sistema sono stati scarsamente rispettati gli obiettivi affidati alla contrattazione integrativa (Corte dei conti, deliberazione n. 29/2008 sulla sequenza contrattuale ccnl 29.11.2007 personale ATA) la sequenza contrattuale ... si pone in assoluta controtendenza rispetto alla sempre pi avvertita esigenza di subordinare gli incrementi della retribuzione accessoria a reali e verificabili aumenti della produttivit del lavoro, dellimpegno degli interessati e ad un miglioramento del servizio reso alla collettivit...Ci a maggior ragione allorch le risorse utilizzate avevano una precisa finalizzazione in tal senso...

    7. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 7 la legge-delega n. 15/2009 Il Parlamento ha delegato il Governo a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di ...assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonch, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva In attuazione della delega, con il d.lgs. 150/2009 stata prevista la modifica del numero dei comparti (4) e delle aree dirigenziali (4) sono stati confermati i livelli territoriali di contrattazione stata prevista la modifica di efficacia temporale (durata) dei contratti: unica e triennale, per la disciplina giuridica e per la disciplina economica stato modificato il riparto delle materie tra legge e contratti sono state modificate le procedure e i tempi di svolgimento della contrattazione

    8. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 8 notazioni alla riforma nella materia della contrattazione (Corte dei conti, deliberazione n. 15/2010) La riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni mira ad una riqualificazione della spesa attraverso un diverso riparto di competenza delle fonti regolatrici del rapporto, limitando l'area di intervento della contrattazione nazionale ed integrativa ritenute strumento non in grado di assicurare una effettiva correlazione tra l'erogazione dei trattamenti accessori ed accertati miglioramenti della performance delle amministrazioni e di prevedere adeguati meccanismi di premialit e selettivit nella distribuzione delle risorse presenti nei fondi unici

    9. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 9 le direttrici della riforma 2009 entrata in vigore : 15 novembre 2009

    10. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 10 le direttrici innovative in tema di contrattazione Viene ridefinito il ruolo della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, in relazione a: competenza della fonte negoziale e rapporto con la legge controlli (interni ed esterni) procedimento - soggetti - regole per la provvista risorse finanziarie Non modificata la qualificazione del rapporto di lavoro, che rimane di diritto privato (tanto vero che la tutela giudiziaria resta affidata al giudice del lavoro)

    11. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 11 I due livelli di contrattazione collettiva contrattazione nazionale di comparto = definisce il trattamento normativo ed economico per i lavoratori del comparto contrattazione integrativa = si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono tra i due livelli vi rapporto di derivazione: il contratto nazionale stabilisce limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie per i contratti integrativi (art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001)

    12. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 12 La finalizzazione della contrattazione integrativa art. 40 d.lgs. 165/2001 (vecchio testo) La contrattazione integrativa si svolge nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti nazionali e senza comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione art. 4, comma 1, ccnl 29 novembre 2007 La contrattazione integrativa finalizzata ad incrementare la qualit del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalit coinvolte

    13. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 13 La finalizzazione della contrattazione integrativa art. 45, commi 3 e 4, d.lgs. 165/2001 (vecchio testo) i contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: a) alla produttivit individuale b) alla produttivit collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente c) all'effettivo svolgimento di attivit particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo del dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori

    14. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 14 Le nuove regole del Sistema carattere imperativo delle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001 derogabilit della fonte-legge solo se ci espressamente previsto dalla legge eterointegrazione contrattuale : le clausole di contratto difformi da norme imperative sono nulle e vengono automaticamente sostituite dalle previsioni di legge restrizione delle materie oggetto di contrattazione : sono espressamente escluse alcune materie, tra cui lorganizzazione degli uffici

    15. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 15 le nuove regole del Sistema ripristino della competenza dirigenziale in tema di micro-organizzazione degli uffici due principi non derogabili per i trattamenti economici accessori : selettivit (non a pioggia) e corrispettivit (solo per prestazioni effettivamente rese, senza previsioni forfetarie astratte) effetti mancata stipula del contratto integrativo : qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione pu provvedere, in via provvisoria e unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (per evitare contrattazioni sine die e paralisi delle attivit)

    16. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 16 LE MATERIE lettura sinottica art. 40, comma 1, d. lgs. 165/2001 Vecchio testo La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali Nuovo testo La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonch le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilit e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge

    17. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 17 diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Lespressione si riferisce a situazioni giuridiche soggettive di debito e credito tra le due parti (parte datoriale e lavoratore) Detta situazioni hanno fondamento giuridico nel contratto individuale esempi : trattamento economico durata dellorario di lavoro inquadramento e mansioni riposi tutela della salute tutela della maternit ferie e festivit

    18. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 18 le materie escluse organizzazione degli uffici partecipazione sindacale prerogative dirigenziali (art. 5, 16 e 17 d. lgs. 165/2001) conferimento e revoca incarichi dirigenziali le sette materie di cui allart.2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421: responsabilit giuridiche nell'espletamento di procedure amministrative - organi, uffici, modi di conferimento della titolarit dei medesimi - principi fondamentali di organizzazione degli uffici - procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva - garanzia libert di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attivit didattica, scientifica e di ricerca - disciplina della responsabilit e delle incompatibilit tra l'impiego pubblico ed altre attivit e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici congedi, aspettative e permessi: da verificare, alla luce dellattuazione della delega di cui allart. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (collegato lavoro)

    19. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 19 norme imperative e nullit la riforma 2009 ha attribuito il carattere di norme imperative (cio non derogabili in via negoziale) alle disposizioni dettate dal d.lgs. 165/2001 Per comprendere le conseguenze giuridiche di detta definizione occorre tener presenti due disposizioni del codice civile in materia di contratti : art. 1339 - Inserzione automatica di clausole Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti art. 1419 - Nullit parziale La nullit di singole clausole non importa la nullit del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative Il decreto legislativo 165/2001 prevede ora che : I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (art. 2, comma 2) Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (art. 40, comma 3-quinquies)

    20. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 20 tre norme in rilievo Contrattazione integrativa

    21. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 21 le determinazioni dirigenziali Lart. 5, comma 2, del d. lgs. 165/2001 prevede che : le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacit e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunit, nonch la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici Lart. 1 del ccnl 19 maggio 2010 per i dirigenti prevede che: La funzione dirigenziale nelle scuole e negli istituti AFAM si esplica con i compiti e le modalit previsti dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le modifiche e le integrazioni del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, nonch dal D. Lgs. n. 150/2009

    22. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 22 le altre due norme da considerare Art. 40, comma 1 (materie trattabili) occorre tenere conto dei diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e delle materie escluse Art. 40, comma 3-ter (atti unilaterali provvisori) qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo (nel corso della sessione negoziale) l'amministrazione pu provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione E da osservare che: lunilateralit soltanto provvisoria : permane lobbligo dirigenziale di giungere alla stipula di un contratto, perch la contrattazione doverosa (art. 40, comma 3-bis) il dirigente dovr valutare anche i rischi di un possibile conflitto a seguito della mancata stipulazione del contratto integrativo e delle determinazioni unilaterali adottate gli atti dirigenziali unilaterali, se comportano spesa, sono soggetti alle stesse procedure di controllo di compatibilit economico-finanziaria previste per i contratti integrativi

    23. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 23 prerogative e determinazioni dirigenziali articoli 5, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 I dirigenti possono adottare atti organizzativi cd. presupposti : hanno natura pubblicistica, autoritativa (sono atti o provvedimenti amministrativi) ed incidono su posizioni soggettive di interesse legittimo L'interesse legittimo va inteso come una posizione di vantaggio qualificata (riservata ad un soggetto) in relazione ad un bene della vita (interesse materiale) inciso dallesercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene (Consiglio di Stato - Ad Plen. 3/2011) Interessi oppositivi : vi una posizione di vantaggio gi consolidata (e quindi di per s, gi meritevole di tutela), illegittimamente rimossa dall'amministrazione, alla quale ci si pu opporre : il danno ingiusto consiste nel sacrificio conseguente all'illegittimo uso del potere Interessi pretensivi : vi una pretesa, unaspettativa al conseguimento del bene della vita, oggetto di un giudizio prognostico da parte del giudice: il danno ingiusto consiste nella insoddisfazione dellaspettativa conseguente all'illegittimo uso del potere

    24. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 24 prerogative e determinazioni dirigenziali articoli 5, 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 I dirigenti possono adottare Atti datoriali : costituiscono esercizio di poteri che il codice civile (artt. 2086, 2094 e 2104 c.c.) conferisce anche ai datori di lavoro privati Si tratta di atti gestionali per i quali: non valgono i tradizionali vizi ascrivibili agli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere), ma solo, nel caso di scelte discrezionali, la nullit per violazione di legge o per violazione delle regole di correttezza e di buona fede hanno come loro limite quello di dover essere adottati nellambito dei principi generali fissati dalla legge e degli atti di organizzazione generale degli uffici (art. 5 d. lgs. 165/2001) in quanto non espressivi di potere pubblicistico, il sindacato giurisdizionale su di essi spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo (TAR-Consiglio di Stato) ai sensi dellart. 63 del d. lgs. 165/2001

    25. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 25 le prerogative dirigenziali nellordinamento scolastico Evitare la confusione tra due piani profondamente diversi: quello delle relazioni sindacali e quello delle modalit di esercizio della funzione dirigenziale e dei poteri decisionali nella scuola (secondo il vigente ordinamento giuridico) Nellambito delle relazioni sindacali: il DS non contratta con le rappresentanze sindacali lorganizzazione, ma soltanto le ricadute che detta organizzazione pu avere sullo svolgimento dei rapporti di lavoro individuali (essenzialmente: trattamento economico; orari di lavoro; mansioni...) Nellambito dellesercizio dei poteri decisionali : Moltissime decisioni organizzative devono essere assunte dal DS tenendo conto delle attribuzioni spettanti al collegio dei docenti e al consiglio di circolo o istituto (lesempio dellassegnazione alle classi ed ai plessi)

    26. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 26 lintreccio delle competenze nella scuola il Dirigente scolastico ha la competenza della gestione unitaria della scuola, che esercita nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici (art. 25 d.lgs. 165/2001 e art. 16 dpr 275/1999)

    27. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 27 disposizioni generali per la negoziazione la contrattazione destina al trattamento economico accessorio (collegato alla performance individuale) una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato per assicurare continuit e migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, l'amministrazione pu provvedere, in via provvisoria ed unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo previste dall'articolo 40-bis le clausole difformi da limiti e vincoli del contratto nazionale sono nulle e sostituite automaticamente ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. linosservanza di disposizioni dettate in tema di contrattazione integrativa comporta il divieto di procedere a qualsiasi successivo adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa

    28. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 28 Le materie oggetto di negoziazione sono oggi escluse dalla contrattazione : materie attinenti all'organizzazione degli uffici materie afferenti alle prerogative dirigenziali responsabilit giuridiche attinenti ai singoli operatori organi, uffici, modi di conferimento della titolarit dei medesimi procedimenti di selezione per l'accesso e avviamento al lavoro ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva garanzia libert di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell'attivit didattica, scientifica e di ricerca disciplina della responsabilit e delle incompatibilit

    29. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 29 Le delegazioni trattanti Accordo quadro 7 agosto 1998 - accordi interpretazione 2001 e 2004 nota ARAN n. 1702/2002 - art. 7 ccnl 29.11.2007 - nota Aran 17770/2010 Per la parte pubblica: dirigente scolastico (titolarit non delegabile) Per le organizzazioni sindacali: R.S.U. e oo.ss.provinciali Validit della sottoscrizione : principio del raggiungimento del maggior consenso possibile (la valutazione rientra nella discrezionalit dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentativit locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse)

    30. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 30 Gli aspetti procedurali e formali Secondo le previsioni del vigente ccnl (art. 6) : il dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, andrebbero attivate apposite procedure di raffreddamento in sede regionale Il contratto integrativo deve essere corredato da: relazione tecnico-finanziaria (a cura del DSGA) relazione illustrativa (a cura del DS), nella quale si esplicita il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma contrattuale, con riferimento alla natura premiale e selettiva cui connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttivit individuale e collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l'interesse specifico della collettivit le due relazioni dovrebbero essere redatte sulla base di schemi che saranno allestiti dalla Funzione Pubblica; in attesa, la circolare n. 7/2010 precisa che le due relazioni sono comunque obbligatorie (quindi libert di forma)

    31. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 31 il trattamento economico accessorio e la responsabilit dirigenziale il contratto integrativo assicura adeguati livelli di efficienza e produttivit dei servizi pubblici, incentiva l'impegno e la qualit della performance, destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (art. 40, comma 3 bis, d. lgs. 165/2001) i trattamenti economici accessori devono essere collegati alla performance individuale, a quella organizzativa alleffettivo svolgimento di attivit particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 45, comma 3) il dirigente effettua la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonch della corresponsione di indennit e premi incentivanti (art. 16, comma 1, lett. e.bis) il dirigente responsabile dellattribuzione dei trattamenti economici accessori (art. 45, comma 4)

    32. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 32 Le certificazioni e i controlli art. 40 bis d. lgs. 165/2001 Revisori dei conti: controllano la compatibilit dei costi della ipotesi di contratto con i vincoli derivanti dal bilancio, dal contratto nazionale, dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (vedi anche art. 20 d.lgs. 123/2011) Funzione pubblica e MEF: devono ricevere trasmessa lipotesi di contratto da parte delle strutture con organico superiore a duecento unit; si pronunciano entro 30 trenta giorni dal ricevimento ARAN e CNEL: devono ricevere trasmessa (per via telematica) copia del contratto stipulato e delle relazioni allegate entro 5 gg. dalla sottoscrizione Corte dei conti (Sezione regionale): pu chiedere linvio del contratto stipulato e della documentazione

    33. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 33 Gli adempimenti correlati art. 40 bis d. lgs. 165/2001 tutte le strutture: trasmettono in via telematica il testo del contratto stipulato allARAN (per monitoraggi) e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione tutte le strutture: pubblicano in modo permanente sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo

    34. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 34 lefficacia temporale delle nuove norme art. 65 d.lgs. 150/2009 (1.) Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti al 15 novembre 2009 alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonch a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto (2.) In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili ....... (5.) Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale si applicano dalla tornata successiva a quella in corso al 15 novembre 2009

    35. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 35 ladeguamento dei contratti collettivi nazionali Ai sensi dellart. 65, comma 5, d.lgs. 150/2009 le nuove disposizioni aventi natura di norme imperative - si applicano dalla nuova tornata contrattuale, che per i dirigenti scolastici si svolta con la stipula del ccnl 19 maggio 2010, mentre per il restante personale ha avuto inizio con le trattative per la definizione del contratto quadro sui comparti (da tener presente, tuttavia, che il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha di fatto bloccato la contrattazione collettiva fino al 2013) Il ccnl 19 maggio 2010 per i dirigenti stato adeguato alle nuove regole (es. non pi oggetto di contrattazione la materia del conferimento e mutamento degli incarichi)

    36. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 36 ladeguamento dei contratti integrativi I contratti integrativi aventi effetti negoziali che si producano anche dopo il 31 dicembre 2010 (quindi i contratti di istituto che saranno stipulati ex novo per la.s. 2010/2011) sono soggetti ad adeguamento alle nuove norme; in mancanza, dal 1 gennaio 2011 scatter leterointegrazione (sostituzione automatica di clausole nulle) Ladeguamento investe, in particolare, il riparto delle materie tra legge e contratti (art. 40, comma 1, d. lgs. 165/01). Pertanto: non produrranno pi effetto giuridico le clausole di un contratto integrativo che eventualmente investano materie attinenti all'organizzazione o afferenti alle autonome determinazioni dirigenziali (per queste materie cessa la contrattazione e le relazioni sindacali degradano dalla concertazione alla informazione) Ladeguamento investe parzialmente anche la distribuzione in via contrattuale di trattamenti economici accessori (finch non sar attivato il sistema di valutazione della performance): lerogazione deve comunque avvenire in maniera selettiva e nel rispetto del principio di corrispettivit (le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese - quindi verifiche - (artt. 7, 40 e 45 d. lgs. 165/01)

    37. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 37 ladeguamento dei contratti integrativi Lobbligo di adeguamento comporta altres: La redazione obbligatoria delle due relazioni (tecnico-finanziaria ed illustrativa) Ladempimento di nuovi obblighi comunicazionali (art. 40 bis d. lgs. 165/2001) In particolare = nelle strutture con organico superiore a 200 unit: trasmettere lipotesi di accordo sottoscritta alla Funzione pubblica e al MEF; procedere alla stipula decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della Funzione pubblica; in tutte le strutture: trasmettere in via telematica il testo del contratto stipulato allARAN (per monitoraggi) e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione; in tutte le strutture: pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalit che garantiscano piena visibilit e accessibilit delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo Il funzionamento di un nuovo sistema di controllo In particolare: i revisori dei conti ricevono lipotesi (entro cinque giorni: art. 6 ccnl) e verificano la compatibilit dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, con i vincoli e limiti fissati dal contratto nazionale, con i vincoli derivanti dallapplicazione delle norme di legge Il funzionamento di un nuovo meccanismo sanzionatorio Linosservanza di disposizioni in tema di contrattazione integrativa comporta il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione stessa

    38. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 38 la circolare Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010 Il punto n.4 della circolare fornisce una lettura imprecisa delle disposizioni di legge concernenti ladeguamento dei contratti collettivi (adeguamento che la legge ha espressamente distinto tra contratti nazionali e contratti integrativi) Troppo sommariamente la circolare ipotizza che tutte le nuove disposizioni operano dal 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009) ed afferma che da tale data sarebbe gi scattato anche per le relazioni sindacali previste a livello nazionale - il meccanismo di eterointegrazione di clausole nulle per difformit rispetto a norme imperative

    39. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 39 le posizioni giurisprudenziali I giudici ordinari (del lavoro) hanno reso numerose pronunce (Tribunali di Torino, Pesaro, Cassino, Salerno, Trieste, Lamezia, Bari, Roma, Catanzaro,Frosinone, Messina, Oristano, Lucca, Cagliari, Genova, Verbania, Tivoli) Sono state assunte due posizioni contrapposte quanto allinterpretazione dellart. 65 d. lgs. 150/2009: immediata e integrale applicabilit delle nuove regole di riparto delle materie perdurante vigenza del ccnl di comparto circa le materie assegnate alla contrattazione integrativa e possibilit di adattamento dellart. 6

    40. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 40 le prime prese di posizione dellamministrazione scolastica nota ministeriale n. 8578/2010 = ha segnalato di aver prospettato la complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione pubblica, al fine di dipanare le problematiche concernenti il riparto di competenze fra la fonte legale e quella negoziale, aventi riflessi sul versante della organizzazione e gestione del personale scolastico circolare USR Veneto 23 gennaio 2011 = ha rammentato l'esistenza dell'obbligo di adeguamento dei contratti integrativi circolare USR Veneto 27 gennaio 2011 e circolare USR Toscana 31 gennaio 2011 = hanno ritenuto essere salvi gli effetti delle contrattazioni integrative gi intervenute e possibile fare ancora riferimento all'intero testo dell'art. 6 del ccnl 29.11.2007, fino alla prossima tornata contrattuale nazionale nota ministeriale n. 1042/2011 = ha ribadito essere tuttora pienamente applicabili le norme contrattuali di cui all'art. 6 del ccnl 29.11.2007 "nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica"

    41. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 41 la circolare Funzione Pubblica n. 1 del 2011 come nella circolare n. 7/2010, ribadisce genericamente che "...tutti i contratti integrativi vigenti alla data del 15 novembre 2009 e non adeguati alla nuova ripartizione di competenza fra fonte unilaterale e fonte collettiva...hanno cessato la loro efficacia e non sono pi applicabili"

    42. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 42 le pi recenti indicazioni in sede amministrativa i rilievi della Funzione Pubblica : non si ammettono a certificazione positiva le disposizioni del ccni afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali e con nota prot. n. 0040466 p-4.17.1.14 del 15.7.2011 si lascia alla P.I. l'opportunit di procedere alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie lordinanza n. 64/2011 sulle utilizzazioni A.S. 2011/2012 : non reca pi disposizioni concernenti lassegnazione ai plessi o alle succursali la nota prot. n. 6900 del 1 settembre 2011 : il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o di istituto e conformemente al piano annuale delle attivit deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali, con informativa sindacale resa ai sensi dellart. 6 del CCNL comparto scuola

    43. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 43 il decreto legislativo correttivo/interpretativo n. 141/2011 procede alla "interpretazione autentica" dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 statuendo : i commi 1, 2 e 4 si interpretano nel senso che ladeguamento dei contratti collettivi integrativi necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto il comma 5 si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dellentrata in vigore del decreto 150/2009 sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali

    44. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 44 cos linterpretazione autentica La giurisprudenza costituzionale ha pi volte affermato che il legislatore pu adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nellapplicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario

    45. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 45 le criticit molte contrapposizioni derivano da confusioni concettuali sinora verificatesi quanto alle diverse competenze del DS, dei singoli organi collegiali (collegio docenti e consiglio di istituto), delle rappresentanze sindacali e RSU nel tempo confusioni sono maturate anche in ordine ai diversi contenuti che devono avere il POF, il programma finanziario annuale, il piano annuale delle attivit, il contratto integrativo organizzazioni sindacali e associazioni professionali continuano a dividersi su posizioni divaricate e contrapposte: il DS contratta soltanto la distribuzione del FIS il DS contratta anche lorganizzazione del lavoro

    46. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 46 le criticit la principale diversit di vedute investe lo spazio negoziale della contrattazione integrativa, che alcuni ritengono tuttora definito dal ccnl 29.11.2007 e immutato fino al prossimo contratto nazionale Non esiste un criterio risolutore semplice e generale Si devono analizzare nel dettaglio - per ciascuna determinazione da assumere - le competenze di legge, verificando se ed in qual misura la contrattazione pu intervenire al riguardo e tenendo conto che dal 1 gennaio 2011 i contratti integrativi hanno visto restringersi il loro ambito di applicazione oggettivo (i contenuti)

    47. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 47 ladeguamento delle materie Gli ambiti materiali essenzialmente interessati al cd. adeguamento, tra quelli elencati nellart. 6 del ccnl 29.11.2007, sono : h) modalit di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attivit e modalit di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attivit formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi - ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unit didattica - ritorni pomeridiani m) criteri e modalit relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonch i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attivit retribuite con il fondo di istituto

    48. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 48 la sagra dei vocaboli ufficio misure organizzative determinazioni dirigenziali poteri dirigenziali tutte le interpretazioni giuridiche devono essere sistematiche (la norma inserita nellordinamento giuridico) e teleologiche (va ricostruito lo scopo oggettivo della norma) le scuole : fanno parte a pieno titolo delle PPAA (art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001 - nuova legge di contabilit dello Stato 31 dicembre 2009, n. 196 - comunicato 24 luglio 2010, pubblicato nella G.U. 24 luglio 2010, n. 171: nellelenco ricognitivo le istituzioni scolastiche e AFAM sono considerate, a fini statistici, come Unit Locali del Ministero dell'Istruzione, Universit e Ricerca) rientrano nella nozione oggettiva di Pubblica Amministrazione

    49. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 49 i due vocaboli dellart. 6 = criteri e modalit la genericit dei due vocaboli adoperati nellart. 6 del contratto nazionale ha determinato in passato, e comporta tuttora, rischi di sconfinamento della contrattazione integrativa nellambito materiale della micro-organizzazione, ora esplicitamente assegnato alla competenza dirigenziale un adeguamento risolutivo dei contratti integrativi dovrebbe saper declinare il significato dei due vocaboli nella loro concreta accezione semantica si dovrebbero, pertanto, negoziare soltanto in ordine ai principi generali (per le ricadute che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario di lavoro), lasciando invece riservato alle determinazioni amministrative (che il dirigente assume avendo, a sua volta, lobbligo di tenere conto delle competenze degli organi collegiali della scuola: collegio docenti e consiglio di istituto) la concreta attuazione dei principi generali

    50. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 50 che cosa si negozia ? il trattamento accessorio, in rapporto allorganizzazione interna alla scuola definita in altre sedi di concordamento (dirigente e organi collegiali interni) alcuni dei criteri generali (per le ricadute o riflessi che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro: es. in termini di orario di lavoro) si dovrebbe lasciare alle determinazioni amministrative la concreta attuazione dei criteri generali

    51. Napoli - ottobre 2011 Sergio Auriemma 51 tre riflessioni finali saper riconoscere i valori e gli effetti positivi (interni agli uffici) delle relazioni sindacali e della contrattazione evitare letture radicalizzate delle norme e contrapposizioni esasperate considerare che il fallimento della contrattazione integrativa provocherebbe la contemporanea vanificazione sostanziale del principio meritocratico (finalit premiali) e del miglioramento della qualit del lavoro pubblico (obiettivi dichiarati dalla riforma e ribaditi nella Relazione 2009 sullo stato della PA presentata al Parlamento il 21 ottobre 2010)

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