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Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro

Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro. “Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Corato (BA) 19 giugno 2009. DOTT. ING. GIOVANNI MICUNCO. Perché siamo qui ?. Per parlare del tema

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Il ruolo dei Vigili del Fuoco nella nuova disciplina della sicurezza del lavoro

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Presentation Transcript


  1. Il ruolo dei Vigili del Fuoconella nuova disciplinadella sicurezza del lavoro “Il nuovo T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Corato (BA) 19 giugno 2009 DOTT. ING. GIOVANNI MICUNCO

  2. Perché siamo qui ? Per parlare del tema sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro più amministrazioni lavorano sul tema … … ma i lavoratori continuano a morire !!!

  3. la “nuova 626” news il "T.U." D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. [S.O. n. 108 G.U. n. 101 30 aprile 2008]

  4. VIGILI DEL FUOCO VIGILI DEL FUOCO e nuovo T.U. gettonatissimi

  5. 1° - Soggetti • … compreso il personale volontario [art. 2, 1° comma, lett. a) ] non computato ai fini particolari obblighi [art. 4, 1° comma, lett. g) ] • … tenendo conto delle effettive particolari esigenze

  6. 2° - informazione e assistenza • … art. 10

  7. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • art. 10 – Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • … anche mediante convenzioni …attività diinformazione, assistenza, consulenza, formazione, promozionein materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delleimprese agricolee dellepiccole e medie impresee delle rispettiveassociazioni dei datori di lavoro.

  8. 3° - Vigilanza • … art. 13 • …vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro … per quanto di specifica competenza … • …anche per le proprie aree riservate [art. 13, 3° comma]

  9. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • art. 13 – 5° comma • Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza

  10. 4° - Formazione • … art. 32, 4° comma • …per la parte di relativa competenza … • …agli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione [art. 32, 1° e 2° comma]

  11. 5° - Deroga • … vie di uscita e di emergenza [all.to IV, p.to 1.5.6]

  12. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • all.to IV – parte 1 – Ambienti di lavoro • 1.5. Vie e uscite di emergenza • 1.5.6. … l’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause,fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

  13. 6° - Controllo • Misure contro l’incendio e l’esplosione [all.to IV, p.ti 4.3.1 e 4.4]

  14. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro • 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione • 4.3.1. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che,per dimensioni, ubicazione ed altre ragionipresentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratorisono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco …  decreto [p.to 4.3.2]

  15. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • all.to IV – Requisiti dei luoghi di lavoro • 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione • 4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni … o di modifiche … devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale … al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell’inizio delle lavorazioni.

  16. … FIN QUI POCO DI NUOVO … D.L.vo 81/2008

  17. … vediamo ancora … • Art. 46 - Prevenzione incendi [Titolo I – Principi comuni Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione VI – Gestione delle emergenze]

  18. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • Definizione [1° comma] La prevenzione incendi è la funzione dipreminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, … • art. 46 – Prevenzione incendi ! … diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale … … gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente

  19. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • art. 46 – Prevenzione incendi • Obbligo [2° comma] Nei luoghi di lavoro soggetti … devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori

  20. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • Disposizioni normative • “Fermo restando quanto previsto dal D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139 [c.d. “Testo Unico” antincendi] e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto …”  decreto/i ministeriale/i Interno + Lavoro + Previdenza Sociale per definire … • art. 46 – Prevenzione incendi • a) criteri per misure di prevenzione, protezione, esercizio, controllo e manutenzione, criteri di gestione delle emergenze • b) caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendi [3° comma]

  21. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • Disposizioni normative • Nelle more “continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro”  D.M. 10 marzo 1998[4° comma] • art. 46 – Prevenzione incendi

  22. poco di nuovo … anche fino a qui ...

  23. … art. 46, 5° comma new ! nuclei specialistici regionali di assistenza

  24. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • Art. 46, 5° comma • “Al fine di favorire il miglioramento dei limiti di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro” ed ai sensi dell’art. 14, 2° comma, lett. h) D.L.vo 8 marzo 2006, n. 139  D.M.Interno “sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende” con le relative procedure

  25. … nuovo servizio … … tutto da pensare … … dall’esito incerto …

  26. … nuovo onere per l’utente … … mentre si parla di semplificazione … … aspettiamoci delle proteste …

  27. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” la prevenzione incendi non si tocca! • Art. 46, 6° comma • … ogni disposizionecontenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo,deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco …

  28. D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” • “Le maggiori risorse derivanti dall’espletamento delle funzioni di controllo di cui al presente articolo … • Art. 46, 7° comma nel senso di sedi di servizio VV.F. ? ma non era assistenza? • … sono assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

  29. In conclusione • 1. Vigili del Fuoco impegnatissimi anche nel nuovo T.U. • 2. … dall’assistenza alla repressione … • 3. … aspettiamo i decreti applicativi (ma allora che T.U. cosa è ?) • 4. … nuovi adempimenti … e pensare che si parlava di semplificazione … • 5. … confermata l’ “esclusività” nella prevenzione incendi (il CPI è salvo?)

  30. Il nuovo servizio di assistenza • 1. Obbligatorio, facoltativo, “consigliabile” ? • 2. Nuovo personale o solo nuovi compiti? • 3. Come conviveranno “assistenza regionale” e “controllo provinciale”? • 4. Quale “valore aggiunto” alla sicurezza?

  31. Conseguenze probabili … • 1. … scarso accesso al servizio • 2. … miglioramento delle situazioni già buone, dove il management è sensibile • 3. … difficoltà di cogliere le differenze tra i diversi servizi (assistenza e controllo) • 4. … rischio di situazioni imbarazzanti” tra Uffici, Funzionari e procedure …

  32. Qualche ipotesi … • 1. … valutazione del rischio d’incendio riferito alla posizione di lavoro • 2. … studio delle misure di facilitazione ed integrazione dei servizi di emergenza interni ed esterni • 3. … audizioni e simulazioni per verificare le misure di sicurezza e la cultura della sicurezza nei lavoratori • 4. … “Bollino rosso” della sicurezza antincendi

  33. Perché … la causa principale degli infortuni … Gli infortuni dovuti a comportamenti inadeguati dei lavoratori, in un enorme numero dei casi, sono dovuti quindi a “Human factors” L’oggettiva difficoltà di gestire il fattore umano ed il relativo errore umano impedisce, in genere, una previsione ed un controllo dei comportamenti lavorativi inerenti la sicurezza Una buona percentuale degli eventi infortunistici è determinata NON già da condizioni o dispositivi di sicurezza carenti ma da… “COMPORTAMENTI INADEGUATI DEI LAVORATORI”

  34. Perché … l’elemento per la riduzione degli infortuni è il benessere organizzativo L’organizzazione è composta da due parti: • una parte emersa, visibile (fattori formali e razionali come la struttura, i ruoli, la tecnologia, le risorse finanziarie, i prodotti). • una parte sommersa, non visibile (aspetti informali come norme di gruppo, abitudini, atteggiamenti, valori, identità, cultura). Come un iceberg … dove è l’area sommersa, non visibile, che condiziona la direzione e ne determina il galleggiamento

  35. In ogni caso … … CE LA METTEREMOTUTTA … … COME SEMPRE per contribuire alla riduzione degli infortuni e del rischio nei luoghi di lavoro

  36. grazie

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