1 / 41

LE CONSEGUENZE FISCALI DELLE NUOVE NORME IN TEMA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEI RAPPORTI

Dott. Marco Perucci. LE INCERTEZZE INIZIALI . Le nuove norme sulla "direzione e coordinamento" e sul concetto fiscale di ?stabile organizzazione" hanno aumentato il rischio che la filiale italiana possa essere considerata una stabile organizzazione della controllante tedesca? In quali casi la fili

donkor
Télécharger la présentation

LE CONSEGUENZE FISCALI DELLE NUOVE NORME IN TEMA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEI RAPPORTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Dott. Marco Perucci LE CONSEGUENZE FISCALI DELLE NUOVE NORME IN TEMA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E DI STABILE ORGANIZZAZIONE NEI RAPPORTI SOCIETARI TRA ITALIA E GERMANIA

    2. Dott. Marco Perucci LE INCERTEZZE INIZIALI Le nuove norme sulla "direzione e coordinamento" e sul concetto fiscale di stabile organizzazione hanno aumentato il rischio che la filiale italiana possa essere considerata una stabile organizzazione della controllante tedesca? In quali casi la filiale Italiana potrebbe essere considerata stabile organizzazione della casa madre tedesca? Con quali conseguenze? La "casa madre" tedesca che esercita la direzione e coordinamento pu essere chiamata a rispondere dei debiti per gli accertamenti tributari subiti dalla controllata italiana? Questo rischio potrebbe essere maggiore in caso di transfer pricing errato imposto dalla casa madre? In caso di prezzi di trasferimento inadeguati possono esservi responsabilit civili e penali in capo agli amministratori in Italia?

    3. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA La normativa in esame stata introdotta con la riforma del diritto societario ed raccolta negli attuali articoli 2497-2497 sexies del Codice Civile. Non stata proprio una novit. Uno dei principi cardini del Codice Civile italiano contenuto nellart. 2043 che, al fine di rendere ognuno responsabile del proprio operato o mancato operato, prevede che: chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto tenuto a risarcirlo. Era quindi gi esistente una responsabilit per la societ controllante/dominante che impartisce direttive che arrecano pregiudizio agli interessi dei soci di minoranza o dei creditori delle societ controllate/dominate (c 18.12.1985 n. 6475 GI 1986, I, 1, 1650; Trib. Orvieto 4.11.1987 GI 1988, I,2,501; C App. Milano 10.3.1995).

    4. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA Nella relazione di accompagnamento al D. lgs. 6/2003 (riforma societaria) si legge che il legislatore ha ritenuto che il problema centrale del fenomeno del gruppo fosse quello di definire la responsabilit della dominante nei confronti dei soci e dei creditori sociali della dominata.

    5. Dott. Marco Perucci NON E STATA FORNITA UNA DEFINIZIONE DI GRUPPO 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    6. Dott. Marco Perucci ALCUNI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI GRUPPO Art. 2359 c.c., concetto di controllo (influenza dominante) e di collegamento; Testo Unico Bancario, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 60 ss.: disciplina speciale del gruppo creditizio e direzione unitaria della capogruppo; Art. 90 d.lg. 270/1999: responsabilit degli amministratori per abuso di direzione unitaria nellamministrazione straordinaria; Art. 80, c.1., n. 3 d.lg. 270/1999: laddove cita le imprese che, per la composizione degli organi amministrativo e sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggetti ad una direzione comune; D.lg. 127/1991: attuazione della VII direttive europea in materia di bilancio consolidato di gruppo; 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    7. Dott. Marco Perucci Il gruppo di societ considerato come ununica impresa anche per il diritto comunitario della concorrenza e questa posizione stata condivisa anche dallAutorit garante della concorrenza e del mercato (Relazione annuale per il 1990, Gcomm. 1992, I, 181). ALTRI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI GRUPPO 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    8. Dott. Marco Perucci ALTRI PRE-ESISTENTI RICHIAMI NORMATIVI AL CONCETTO DI GRUPPO

    9. Dott. Marco Perucci IL LEGISLATORE HA SCELTO DI NON DEFINIRE IL CONCETTO DI GRUPPO 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    10. Dott. Marco Perucci LA NORMA NON FORNISCE UNA DEFINIZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    11. Dott. Marco Perucci LATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SI CONCRETIZZA IN: direttive impartite dalla societ dominante e trasmesse attraverso deliberazioni o altri mezzi formali alle singole societ dominate le quali sono tenute ad uniformarsi. 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    12. Dott. Marco Perucci VI E QUINDI UN POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI in cui potrebbero trovarsi gli amministratori delle societ dominate nelleseguire le direttive della societ dominante e di conseguenza sorge la necessit di tutelare i soci di minoranza e i creditori delle societ dominate 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    13. Dott. Marco Perucci GLI INTERESSI DA TUTELARE: sono individuati nellart. 2497: 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    14. Dott. Marco Perucci I SOGGETTI OBBLIGATI AD ASSICURARE LA TUTELA: Sono gli amministratori sotto il controllo del Collegio Sindacale o del Consiglio di Sorveglianza, ove esistenti. 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    15. Dott. Marco Perucci LE MODALITA DI ATTUAZIONE DELLA TUTELA: istituzione di nuovi obblighi di pubblicit al fine di individuare il soggetto che esercita la direzione e coordinamento e di soppesarne linfluenza avuta sui risultati economici, finanziari e patrimoniali della societ dominata (art. 2497 bis); presunzione relativa di esercizio dellattivit di direzione e coordinamento da parte della controllante ai sensi dellart. 2359 (art. 2497 sexies) e concetto di direzione e coordinamento sulla base di un contratto (art. 2497 septies) V. contratto di dominazione del diritto tedesco ( 291 AktG Beherschungsvertrag Gewinnabfuerungsvertrag) individuazione delle fattispecie di responsabilit della societ dominante e del relativo diritto del socio danneggiato o del creditore insoddisfatto di poter agire contro questultima (art. 2497); assegnazione di uno specifico diritto di recesso al socio di societ dominata (art. 2497 quater); postergazione dei rimborsi dei finanziamenti ricevuti dalla societ dominata o da altre societ da questa dominate (art. 2497 quinquies). 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    16. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA DELLA SOCIETA DOMINANTE: si verifica quando le direttive da questa impartite: 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    17. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA DELLA SOCIETA DOMINANTE Il legislatore ha ritenuto di tutelare gli interessi di gruppo, per via delle sinergie e della maggiore efficienza che questi possono apportare alle singole societ appartenenti al gruppo, stabilendo che: 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    18. Dott. Marco Perucci NECESSITA DI PROVARE IL NESSO CAUSALE Esiste la presunzione relativa che la societ controllante (ai sensi del 2359) esercita anche unattivit di direzione e coordinamento (art.2497 sexies), ma resta a carico dellattore in giudizio dover provare che: 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    19. Dott. Marco Perucci LA LEGGE NON DEFINISCE I PRINCIPI DI CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E IMPRENDITORIALE Questo un altro problema a carico dellattore in giudizio. Sempre nella relazione al D. lgs 6/2003, si legge che il richiamo a formule generali ineliminabile nella gestione commercialistica (alcuni esempi sono: i principi di correttezza professionale di cui allart. 2598 e i principi di corretta amministrazione di cui allart. 2403) e che spetter a dottrina e giurisprudenza individuare e costituire i principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo testo a tutela del bene partecipazione. 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    20. Dott. Marco Perucci RESPONSABILITA DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA DOMINATA Lart. 2497 prevede una responsabilit diretta degli amministratori che va ad aggiungersi alla tutela del socio di cui allart. 2395 e a quella dei creditori sociali di cui allart. 2394.

    21. Dott. Marco Perucci Gli amministratori devono esaminare e filtrare le direttive provenienti dalla societ dominante al fine di verificare:

    22. Dott. Marco Perucci 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    23. Dott. Marco Perucci LA NORMATIVA ESAMINATA HA AUMENTATO IL RISCHIO CHE LA CONTROLLATA ITALIANA POSSA ESSERE RICONOSCIUTA STABILE ORGANIZZAZIONE DELLA CONTROLLANTE TEDESCA? 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    24. Dott. Marco Perucci LA DOMINANTE TEDESCA PUO ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DEBITI TRIBUTARI DELLA DOMINATA ITALIANA DETERMINATI DALLE DIRETTIVE IMPARTITE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO? 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    25. Dott. Marco Perucci LA DOMINANTE TEDESCA PUO ESSERE CHIAMATA A RISPONDERE DEI DEBITI TRIBUTARI DELLA DOMINATA ITALIANA DETERMINATI DALLE DIRETTIVE IMPARTITE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO? Abbiamo appena visto che la risposta s. Aggiungiamo che: ai fini civilistici lamministrazione finanziaria un creditore sociale, ma col vantaggio di poter accedere a informazioni non facilmente accessibili agli altri creditori. Pu quindi pi facilmente dimostrare il nesso causale fra la direttiva eseguita e il danno creato.

    26. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PATRIMONIALI PER GLI AMMINISTRATORI 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    27. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PATRIMONIALI PER GLI AMMINISTRATORI 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    28. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione fraudolenta di cui allart. 2 D. lgs. 74/2000: presuppone luso di fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

    29. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione fraudolenta di cui allart. 3 D. lgs. 74/2000: presuppone una condotta fraudolenta, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si concretizzi nellutilizzo di false rappresentazioni nelle scritture contabili obbligatorie e di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne laccertamento. Il reato non sussiste se per ogni imposta evasa non si superano 77.468,33 euro o se lammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allimposizione non superiore al 5% dellammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o non supera 1.549.370,69 euro.

    30. Dott. Marco Perucci PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI Dichiarazione infedele di cui allart. 4 D. lgs. 74/2000: presuppone lindicazione nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di evadere dette imposte, di elementi passivi fittizi o di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Il reato non sussiste se per ogni imposta evasa non si supera limporto di 103.291,37 euro o se lammontare complessivo degli elementi attivi sottratti allimposizione non superiore al 10% dellammontare complessivo degli elementi attivi indicato in dichiarazione o non supera limporto di 2.065.827,59 euro.

    31. Dott. Marco Perucci Vi infine il reato di infedelt patrimoniale di cui al 2634 c.c. Questo reato si verifica quando ricorrono gli stessi presupposti prima esaminati affinch sorga una responsabilit patrimoniale. Vi per una profonda differenza: affinch si configuri il reato di cui al 2634 c.c. occorre anche che vi sia un dolo specifico degli amministratori; di conseguenza il reato non sussiste se a fronte dellesecuzione della direttiva che ha causato il danno vi erano, o sono sorti o erano anche soltanto fondatamente prevedibili vantaggi derivanti dal collegamento o dallappartenenza al gruppo. PREZZI DI TRASFERIMENTO: I RISCHI PENALI PER GLI AMMINISTRATORI

    32. Dott. Marco Perucci QUANDO LA FILIALE ITALIANA RISCHIA DAVVERO DI POTERE ESSERE CONSIDERATA STABILE ORGANIZZAZIONE DELLA CASA MADRE TEDESCA? 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    33. Dott. Marco Perucci NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    34. Dott. Marco Perucci PREVALENZA DELLART. 5 DELLA CONVENZIONE 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    35. Dott. Marco Perucci RIFERIMENTO SPECIFICO NELLART. 5 DELLA CONVENZIONE 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    36. Dott. Marco Perucci GLI ELEMENTI RILEVANTI 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    37. Dott. Marco Perucci 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    38. Dott. Marco Perucci DOVE RICERCARE GLI ELEMENTI RILEVANTI: nella contrattualistica infragruppo (es. contratti di agenzia) nella struttura di governance (organi amministrativi e struttura decisionale) nella funzione della societ allinterno del gruppo (es. solo produzione senza gestione degli acquisti e delle vendite, solo distribuzione esclusiva con impossibilit di trattare le condizioni economiche, ecc.). 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

    39. Dott. Marco Perucci EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE Se la filiale italiana fosse riconosciuta stabile organizzazione della casa madre tedesca le conseguenze sarebbero gravi. Per via del principio dell arms lenght, caso per caso potrebbero esservi rilevanti effetti: sulle imposte dirette sulle imposte indirette sulle ritenute alla fonte

    40. Dott. Marco Perucci IN CONCLUSIONE, LA NORMATIVA SULLA DIREZIONE E COORDINAMENTO: Non influisce sulle problematiche di individuazione della stabile organizzazione. Aumenta le responsabilit patrimoniali degli amministratori e della societ dominante facilitandone lindividuazione. Aumenta il rischio, in particolare per i prezzi di trasferimento, che la casa madre tedesca possa essere chiamata a rispondere dei debiti per gli accertamenti tributari subiti dalla filiale italiana.

    41. Dott. Marco Perucci PG & Partners 1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.1) Forma societaria Sia i soggetti che eseguono il pagamento sia i soggetti beneficiari devono rivestire una delle forme previste dallallegato A introdotto dal decreto stesso. In pratica devono essere societ equiparate alle societ di capitale italiane. 2) Partecipazione al capitale Tra i soggetti interessati vi deve essere una partecipazione diretta non inferiore al 25% dei diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria oppure una terza societ deve detenere direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nellerogante, sia nel beneficiario. Queste partecipazioni devono essere detenute ininterrottamente da almeno un anno. 3) Residenza Le societ beneficiarie dei redditi e le societ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie di redditi devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro. E stata inoltre introdotta una norma antielusione che prevede lesclusione dallesenzione prevista dal presente decreto, qualora la societ beneficiaria sia controllata, anche indirettamente, da unaltra societ avente residenza fiscale fuori dallUnione Europea. 4) Assoggettamento della societ beneficiaria allimposta sulle societ La societ beneficiaria deve essere assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate allelenco, allegato B, al Decreto Legislativo, ovvero ad un imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di una delle imposte elencate. In pratica la societ beneficiaria deve essere assoggettata allimposta sul reddito delle societ, prevista nel paese di residenza. 5) Assoggettamento allimposta degli interessi e delle royalties Qualora lo stato membro preveda particolari metodi di applicazione dellimposta sulle societ, rimane vincolante il fatto che gli interessi e le royalties pagati alla societ beneficiaria devono essere assoggettate ad una delle imposte previste nellallegato B. 6) Qualit di effettivo beneficiario Le societ che ricevono gli interessi e le royalties, devono essere i beneficiari finali di tali redditi e non intermediari, quali agenti, delegati o fiduciari di altre persone.

More Related