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RAPINA IN ALBERGO E FORZA MAGGIORE : UN'ANALOGIA COL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE

RAPINA IN ALBERGO E FORZA MAGGIORE : UN'ANALOGIA COL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE. Jacopo Fumagalli Jacopo Vanelli Alice Rodolico. LA MASSIMA.

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RAPINA IN ALBERGO E FORZA MAGGIORE : UN'ANALOGIA COL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE

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Presentation Transcript


  1. RAPINA IN ALBERGO E FORZA MAGGIORE:UN'ANALOGIA COL TRASPORTO TERRESTRE DI COSE Jacopo Fumagalli Jacopo Vanelli Alice Rodolico

  2. LA MASSIMA In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell’albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano stati tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

  3. I SOGGETTI COINVOLTI • CH (albergo) • BC (cliente dell’albergo)

  4. DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO 1/2 Una signora ben vestita si presenta verso le tre di notte all'ingresso di un noto hotel milanese; un facchino, che si trovava nei pressi della hall, notata la presenza della donna le apre la porta (chiusa per la tarda ora) senza tuttavia accertarsi della sua identità, né tantomeno della stanza ove fosse alloggiata.Alle spalle della donna si nascondono quattro malviventi, i quali, approfittando dell'accesso consentito a quest'ultima, entrano a loro volta nella hall.Il loro intento è inizialmente quello di svaligiare la cassaforte dell'albergo, ma un fatto accidentale fa loro mutare improvvisamente obiettivo: una telefonata pervenuta al portiere da parte di un cliente, infatti, fornisce ai rapinatori l'occasione per accedere alla stanza di quest'ultimo con la scusa di portare il cibo richiesto telefonicamente..

  5. DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO 2/2 Il cliente viene così legato, imbavagliato e derubato di gioielli e valori personali per un valore alquanto cospicuo. Egli agisce pertanto in giudizio per sentire condannare l'albergatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1785 bis Codice civile o, in subordine, al pagamento di una somma pari a cento volte il prezzo della camera, ai sensi dell'articolo 1783 Codice civile. La società convenuta invece, replicando che la rapina doveva ascriversi a causa di forza maggiore, chiede il rigetto della domanda.

  6. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1/2 Il tribunale, con sentenza non definitiva del 18 aprile 1996, accertava la responsabilità illimitata della CH, ai sensi dell'articolo 1785 bis Codice civile, osservando come la porta dell'albergo, in piena notte, fosse stata aperta non dal portiere notturno, bensì dal facchino che occasionalmente si trovava nei pressi dell'ingresso. Il tribunale rilevò questa negligenza, aggravata dall’omissione, da parte del facchino, di qualsiasi cautela volta ad accertare l'identità del soggetto che si era presentato alla porta. Poiché l'uso della normale diligenza avrebbe impedito l'ingresso dei malviventi, la sottrazione doveva farsi risalire alla colpa dell'albergatore e dei suoi ausiliari. Successivamente con sentenza del 27 aprile 1999, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame della soccombente (albergatore) ha stabilito che la rapina è stata causata da forza maggiore (art. 1785 secondo comma)

  7. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2/2 La cliente dell’albergo ricorre quindi in Cassazione e denunciando la violazione dell’articolo 1785 Codice civile, censura l’errore commesso dalla Corte d’Appello nell’applicare tale norma alla fattispecie in esame, che non ha nulla a che vedere con l’istituto giuridico della forza maggiore. Ritiene inoltre che la variazione della ragione sociale della CH sia invalidante per il processo d’appello. Art.1785 codice civile. Limiti di responsabilità- L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: • Al cliente o alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita. • A forza maggiore • Alla natura della cosa.

  8. CONCLUSIONI 1/3 La Corte esclude anzitutto che possa essere un comportamento colpevole l'apertura della porta ad opera di un semplice facchino, anziché del portiere notturno poiché in ogni caso, non sarebbe stato in grado di negare l'ingresso alla donna, di rassicurante presenza, perché elegantemente vestita, e soprattutto agli uomini che erano con lei e che si erano tenuti accuratamente nascosti per non destare sospetti. Nemmeno un comportamento più diligente, quale l'osservazione attraverso la porta, della persona che chiedeva di entrare, peraltro in un esercizio aperto al pubblico, non avrebbe cambiato lo sviluppo degli eventi, visto che la donna poteva essere scambiata per una cliente e sarebbe bastato far aprire la porta e far sì che i rapinatori entrassero in camera. Escluso pertanto che aver aperto la porta senza porre domande e senza eseguire controlli sulla persona che si presentava all'ingresso possa costituire colpa dell'albergatore, la Corte reputa che anche il successivo corso degli eventi concreti sia un'ipotesi di forza maggiore svincolata da un suo comportamento negligente.

  9. CONCLUSIONI 2/3 Infatti i rapinatori, diretti a svaligiare la cassaforte dell'albergo, cambiarono l'obiettivo per un fatto occasionale, ovvero una telefonata pervenuta al portiere da parte dei due clienti poi rapinati, che diedero ai malviventi il destro per accedere alle loro stanze con la scusa di portare loro il cibo richiesto telefonicamente. Nell'affermare l'esonero dell'albergatore da responsabilità ai sensi dell'art 1785 Codice civile, la Corte osserva che non solo lo sviluppo dell'azione criminale è iniziato con l'astuto ricorso all'espediente di presentare una donna all'ingresso, ma è poi continuato con l'uso delle armi per cui i dipendenti dell'albergo non potevano fare altrimenti. Il Collegio rileva che la sottrazione, compiuta con violenza o minaccia, delle cose portate dal cliente nell'albergo può qualificarsi come forza maggiore, non imputabile all'albergatore e idonea ad escludere la sua responsabilità, ai sensi dell'art 1785, n. 2 Codice civile, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.

  10. CONCLUSIONI 3/3 Non essendoci motivi di sospetto, nessuna speciale cautela era necessaria e che comunque, in una maniera o nell'altra, anche se si fossero adottate maggiori cautele nell'apertura della porta d'ingresso o nell'identificazione della donna che chiedeva di entrare, i malviventi armati al suo seguito, determinati a compiere una rapina, non si sarebbero lasciati scoraggiare e si sarebbero comunque introdotti nell'albergo, anche, se del caso, con mezzi più persuasivi. A questa ineccepibile conclusione, di aperto riconoscimento dell'imprevedibilità e comunque dell'inevitabilità della rapina subita dalla B.C., e dunque della causa esimente di forza maggiore. Inoltre per quanto riguarda il cambio di ragione sociale, la Corte ritiene che non essendosi mai estinto l’ente, non si è mai estinta la procura da esso, anche per l’appello, rilasciata a mezzo di chi la rappresentava. (Cassazione civile sez.III 5 dicembre 2003)

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