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La mediazione e la responsabilità medica

La mediazione e la responsabilità medica. Exposanità – Bologna 23.05.2014 Avvocato Laura Nissolino. Il conflitto. Situazione di contrasto fra divergenti interessi

giulia
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La mediazione e la responsabilità medica

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Presentation Transcript


  1. La mediazione e la responsabilità medica Exposanità – Bologna 23.05.2014 Avvocato Laura Nissolino

  2. Il conflitto • Situazione di contrasto fra divergentiinteressi • Può trovare una diversa modalità di componimento a seconda della complessità e/o del sistema "flessibile" di controllo che le parti intendono esercitare sul medesimo • Può essere insufficiente ad appianare il conflitto la mera risoluzione di una questione giuridica • Può essere necessario risolvere problematiche di natura diversa: economiche, psicologiche, relazionali… • Può essere gestito anche tramite l'utilizzo di procedure informali, attraverso soluzioni condivise e spontaneamente osservate dalle parti

  3. KT M CL AS CA Il diagramma della delega Ovvero: quanto potere decisionale si è disposti a delegare a terzi? KT = (Kitchen Table) TAVOLO DELLA CUCINA M = (Mediation) MEDIAZIONE CL = (Collaborative Law) DIRITTO COLLABORATIVO AS = (Attorney Settlement) TRANSAZIONE TRA AVVOCATI CA = (Court’s Adjudication) SENTENZA

  4. KitchenT Mediation Collab.Law Attorney S. Court Adj. M A A P G P P P P P A A A P A P P P A A A A C Ψ C Ψ C C Ψ Ψ C Ψ ETC... Forme di comunicazione P = PARTI A = AVVOCATI C = CONSULENTI AREA TECNICA (es.COMMERCIALISTI, INGEGNERI) Ψ = CONSULENTI AREA PSICOLOGICA G = GIUDICE

  5. La scelta tra giudizio e A.D.R. Il ricorso alla tutela giurisdizionale rappresenta il risultato di un'iniziativa unilaterale assunta da un soggetto a tutela dei propri diritti garantiti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost. L'elemento unificatore delle A.D.R. consiste invece nella volontà comune delle parti liberamente manifestata.

  6. ADR (Alternative Dispute Resolution) Forme alternative di risoluzione questioni giudiziali / stragiudiziali L’esigenza di creare un sistema alternativo di definizione delle controversie ha portato anche in Italia alla nascita di strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, esterni al sistema giudiziario

  7. ADR (Alternative Dispute Resolution)In America • Il Governo Federale americano ha promosso la mediazione in ambito commerciale già con la Intestate Commerce Act del 1887, legge sul commercio tra Stati che istituì un meccanismo per la volontaria sottoposizione delle controversie sindacali tra le compagnie ferroviarie e i loro dipendenti. • Nel 1925 il Congresso ha approvato la Federal Arbitration Act, legge sull'arbitrato federale, che disciplina l'arbitrato di controversie su contratti commerciali • A partire dagli anni '60 in America si è assistito al fiorire di varie forme di mediazione e arbitrato. • Nel 1998, è stato modificato il Titolo 28° della Carta dei Diritti (riguardante la risoluzione dei conflitti), stabilendo che gli strumenti A.D.R. devono essere prevalenti - e spesso obbligatori – rispetto alle procedure contenziose.

  8. ADR (Alternative Dispute Resolution)Forme alternative di risoluzione delle controversie in Europa • Tali procedimenti, si sono storicamente sviluppati in conseguenza: • da un lato, della crisi endemica raggiunta dalla giustizia statale • dall'altro, a seguito del sensibile incremento dei processi di internazionalizzazione e di deregulation dei rapporti

  9. ADR (Alternative Dispute Resolution)Forme alternative di risoluzione delle controversie in Europa Le ADR sono la conseguenza della globalizzazione intesa come aspetto prodromico alla rinascita dell'originaria lex mercatoria - diritto comune volto alla regolazione dei traffici internazionali - Infatti, la necessità di uniformità nella tutela degli scambi di “persone e merci” ha provocato un fenomeno di progressiva "contrattualizzazione" degli ordinamenti giuridici, sempre meno fondati su norme imperative e cogenti ed improntati, invece, su modelli di legislazione scaturenti da regole condivise e derogabili dall'autonomia privata. Tale complesso fenomeno, quindi, costituisce il substrato culturale favorevole allo sviluppo di norme regolamentari di derivazione pattizia.

  10. NORMATIVA EUROPEA • - 1993, COM (1993) 576 Comunicazione riguardante l’accesso dei consumatori alla giustizia e soluzioni dei litigi e delle controversie dei consumatori nel mercato unico • 1998, COM (1998) 198 Comunicazione riguardante i principi applicabili alle procedure extragiudiziali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo • 2002, COM (2002) 196 Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale • - 2004, European Code of Conduct for Mediators • 2008,Direttiva 21.5.2008, n.2008/52/CE il cui scopo era quello di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale • 2013 Direttiva Parlamento e Consiglio del 21 maggio 2013 n. 2013/11/UE controversie sia nazionali che transfrontaliere concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori.

  11. NORMATIVE EUROPEE IN TEMA DI SANITA’: Da sistema sanitario nazionale a sistema sanitario europeo Direttiva 2011/24/EU che formalizza l’assistenza sanitaria transfrontaliera cioè il dirittodei pazienti di curarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza cd.”Schengen sanitaria” Direttiva 2012/52/EU che agevola il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membroriconoscendo il diritto dei pazienti europei di ottenere i farmaci ad essi prescritti in qualsiasi Paese della Comunità cd. “ricette transfrontaliere”

  12. NORMATIVA ITALIANA DI RECEPIMENTO: Da sistema sanitario nazionale a sistema sanitario europeo DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 38 in Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2014) In vigore dal 05/04/2014

  13. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico • La farraginosità e lunghezza dei procedimenti civili italiani ci vale la maglia nera tra i paesi dell’OCSE: • i tempi del primo grado di giudizio siano quasi il doppio della media degli altri paesi. • si sfiorano gli otto anni per passare dai tre gradi di giudizio, circa il quadruplo della media degli altri paesi. • Il rapporto sulla giustizia civile presentato dall'OCSE lo scorso mese di giugno, valuta su due piani i sistemi europei: • la domanda di giustizia (livello di litigiosità) • l'offerta di giustizia (organizzazione del servizio: struttura e gestione dei tribunali, risorse disponibili, informatizzazione) • Nel rapporto si evidenzia come il sistema italiano sia del tutto carente su entrambi i fronti seppure con importanti differenze sul territorio.

  14. TUTELA ALTERNATIVA IN ITALIA • Attività di controllo delle Camere di Commercio (L. n. 580 del 29/12/93): possibilità di predisporre e promuovere contratti tipo tra le imprese, associazioni di consumatori, promuovere forme di controllo nonché facoltà di istituire servizi per la gestione di procedimenti di conciliazione e di arbitrato. • La conciliazione: istituto volto ad ottenere il componimento non conflittuale delle controversie, attraverso l’ausilio di in terzo estraneo, imparziale e che le aiuti a raggiungere un risultato condiviso e soddisfacente. Può essere: • - Giudiziaria / Extragiudiziaria Es. Art. 322 C.P.C.: il Giudice di Pace tenta la conciliazione in un momento precedente l’azione giudiziaria Prevede la pendenza di un giudizio, all’interno del quale il magistrato tenta di far addivenire le parti ad una risoluzione bonaria (es. 320 C.P.C., 708 – 711 C.P.C., 350 C.P.C.)

  15. LA CONCILIAZIONE PARITETICA Esperienze di conciliazione privata basate su protocolli di intesa tra aziende ed associazioni dei consumatori: Settori di intervento: Telecomunicazioni Trasporti Bancario e creditizio Energia Poste Sanità

  16. LA CONCILIAZIONE PARITETICA Gli organismi che svolgono tali tipologia di conciliazione sono detti “paritetici” o “paritari” in quanto sono composti da due conciliatori, uno in rappresentanza dell’azienda e l’altro - indicato dalle associazioni dei consumatori - in rappresentanza dell’utente, che può comunque partecipare in prima persona agli incontri o farsi affiancare da un legale. Può svolgersi anche “on line”. La UE è intervenuta con Risoluzione n. 211/2117(INI)P

  17. TUTELA ALTERNATIVA IN ITALIA • In Italia ci sono circa oltre 20 normative che prevedono forme di mediazione o conciliazione obbligatorie o facoltative: • Diritto agrario • Codice del consumo • Diritto d’autore • Franchising • Controversie sportive • Controversie con la P.A. (gas, energia…) • Poste Italiane • Assicurazioni (Ania) • Banche (Ombudsman bancario) • Controversie di lavoro • Telecom – Co.RE.Com. • D. Lgs. 28/2010 e L. 98/13 Mediazione civile e commerciale

  18. GIUSTIZIA E PROBLEMI • Le forme alternative di tutela costituiscono una modalità di gestione delle controversie in cui le parti vengono garantite da organismi terzi es. camere di conciliazione, associazioni dei consumatori, camere di commercio, organismi di conciliazione… • La finalità è il raggiungimento di obiettivi di maggior tutela: • 1. Congruità dei tempi • 2. Maggiore soddisfazione delle parti • 3. Riduzione dei costi • 4. Deflazione delle aule giudiziarie • 5. Tutela del mercato (europeo)

  19. Cos’è la Mediazione • La mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono “liberamente” ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto • La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti • L’obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale

  20. La Mediazione commerciale • L’art. 3 della Direttiva 52/2008 definisce la mediazione come “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro” • Secondo la normativa italiana vigente (D.Lgs. 4.3.2010, n.28, D.M. 18.10.2010, n.180, D.Lgs.6.7.2011 n. 145, D.L. 21.6.2013 n. 69 sent. n. 272/2012 della Corte costituzionale e L. 9.8.2013 n. 98)la mediazione è “l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”

  21. Tipologie In base al ruolo svolto dal mediatore: • facilitativa: il mediatore, con un’appropriata tecnica di gestione della relazione, facilita il raggiungimento dell’accordo ad opera delle parti stesse; • valutativa: il mediatore, su richiesta delle parti o di sua iniziativa, esprime una valutazione sulla possibile soluzione del contrasto; • aggiudicativa: se le parti non raggiungono un accordo il mediatore, su richiesta delle parti o di sua inziativa, formula una proposta di conciliazione, che può essere accettata o meno dalle parti. In base ai rapporti con il processo : • volontaria : le parti avviano la procedura di loro spontanea volontà; • obbligatoria: la legge impone ai soggetti in lite di rivolgersi al mediatore, per esempio, prima di rivolgersi al magistrato (condizione obbligatoria di procedibilità); • delegata: demandata dal magistrato ad un soggetto che opera fuori del processo; • endoprocessuale: gestita dal magistrato stesso nell’ambito del processo. In base alle modalità : • libera: è gestita da un qualsivoglia soggetto senza regole procedurali prefissate; • amministrata: è gestita da un organismo pubblico o privato con requisiti prestabiliti dall’ordinamento, da mediatori accreditati presso quell’organismo, secondo modalità e tariffe prestabilite dalla legge e/o dal regolamento dell’organismo stesso, al quale sia stata data preventiva pubblicità

  22. Elementi caratteristici della procedura • La presenza di un terzo “neutrale” e, per quanto superfluo, autorevole, che non impone una soluzione, non dà ragione ad uno o torto all’altro, bensì gestisce la comunicazione tra le parti; terzo che non è equidistante come il giudice, che decide, ma equiprossimo, in quanto si deve calare nei panni di ciascuna delle parti, capire i loro punti di vista ed aiutare entrambe a trovare il “loro” accordo • un percorso di analisi basato sugli interessi e non sulle posizioni • il raggiungimento di una soluzione comune, individuata dalle parti stesse, per tale caratteristica e quindi con una forte probabilità di permanere nel tempo

  23. Punti di forza della procedura • E’ volontaria • Le parti mantengono il controllo della controversia • E’ riservata. • Più rapida di un giudizio e meno costosa • Dà la possibilitàdi raggiungere una soluzione innovativa rispetto alla iniziale materia del contendere “cd. allargamento della torta” cioè risultato non “a somma zero”

  24. Ipotesi di ricorsoex D.Lgsl. 28/2010 • Ricorso su istanza di parte • Ricorso su invito del giudice • Ricorso per clausola contrattuale • Ricorso come condizione di procedibilità

  25. Ricorso su istanza di parte Prima di dare avvio a un giudizio o in pendenza di causa (anche quelle già in corso al 20 marzo 2010) una parte può in qualsiasi momento depositare l’istanza di avvio di una procedura di mediazione

  26. Ricorso su invito del giudice Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, il giudice può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa

  27. Ricorso per clausola contrattuale Se il contratto o lo statuto prevedono clausola di mediazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, assegna il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione davanti a un organismo accreditato

  28. Ricorso come condizione di procedibilità Dal 20 marzo 2011, il tentativo di conciliazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie: • Condominio • Diritti reali • Divisione • Successioni ereditarie • Patti di famiglia • Locazione • Comodato • Affitto di azienda • Risarcimento del danno derivante: • Dalla circolazione di veicoli e natanti • Da responsabilità medica/sanitaria • Da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

  29. Esclusioni Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applica all’azione civile nel processo penale e ai procedimenti: • Per ingiunzione (fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione) • Per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito) • Possessoria fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c.p.c. ) • Di opposizione o incidentali di cognizione nell’esecuzione forzata • In camera di consiglio

  30. Avvio della procedura • Presentazione dell’istanza • Scelta dell’organismo • Obbligo di informazione dell’avvocato al cliente • Mancata partecipazione senza giustificato motivo (il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.)

  31. Le modificheex L. 9 agosto 2013 n. 98 • È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda • La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione  • Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti  • Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo • Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria • Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione • La durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi • Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale • Gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione • Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione

  32. La responsabilità professionale

  33. Adempimento obbligazioni Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Art. 1218 c.c.)

  34. Diligenza nell’adempimento Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (Art. 1176 c.c.)

  35. RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE ( o culpa in contrahendo) La misura dei danni risarcibili è limitata al SOLO interesse negativo, rappresentato dai vantaggi che si sarebbero conseguiti, dai danni che si sarebbero evitati e dimostrabili al Giudicante Vi incorre chi non rispetta il dovere di correttezza imposto nella fase precedente la stipula del contratto (art. 1337 c.c.) Danno emergente Lucro cessante Il cui rimborso è finalizzato a porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima dell’evento lesivo Rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento

  36. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE (si verifica nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da precedente vincolo obbligatorio) Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno Art. 1453 c.c. DANNO: qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dal nostro ordinamento

  37. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE (si verifica nel caso di violazione del dovere generico del neminem laedere, cioè del dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica) Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Art. 2043 c.c.

  38. RISARCIMENTO DEL DANNO ( ART. 1223 c.c.) “ Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” • Volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato • È circoscritto dal criterio della regolarità causale (danni diretti ed immediati, nonché danni indiretti e mediati che rientrano tra le conseguenze normali del fatto); • Comprende perdita subita e mancato guadagno; • In tema di quantum deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal danneggiato. “Se l’inadempimento non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione” (Art. 1225 c.c.)

  39. Il Danno La lesione di un interesse ritenuto meritevole di tutela (suscettibile di valutazione patrimoniale) o la distruzione di un bene cui consegue l’obbligo per il responsabile al risarcimento Danno Patrimoniale: risarcibile ex art. 2043 c.c. Danno non Patrimoniale: risarcibile ex art. 2059 c.c.

  40. Art. 2043 codice civile TITOLO IX Dei fatti illeciti 2043.Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

  41. Art. 2059 codice civile LIBRO IV – TITOLO IX Dei fatti illeciti 2059 - Danni non patrimoniali Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge Sent. Corte Costituzionale n. 233 del 2003 (Cass. 8827 e 8828 del 2003 - S.U. 4712/2008) Interpretazione costituzionalmente orientata della norma per cui è risarcibile ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti la persona - non “bagatellari”

  42. DANNO PATRIMONIALE • - Caratterizzato dall’Atipicità riguarda sia l’illecito extra-contrattuale (art. 2043 c.c.) che l’inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) • - Si concretizza nelle voci del Danno emergente: effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato • Lucro cessante: perdita di utilità che sarebbero state acquisite al patrimonio del danneggiato se non si fosse verificato il fatto dannoso • Condotta colposa e dolosa dell’agente • Nesso di causalità tra condotta ed evento tale da configurare l’evento quale conseguenza immediata e diretta del danno • Onere della prova: Incombe sul danneggiato • Prescrizione: si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.) 2 anni in caso di danno prodotto da circolazione di veicoli

  43. DANNO NON PATRIMONIALE • Vi rientrano tutti i casi di lesione: • * di valori della persona costituzionalmente garantiti • di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. • Duplice orientamento: • Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge. E’ dunque “Tipico” ;non è concepibile una categoria omnicomprensiva quale il danno esistenziale • Il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi di tipo diverso:biologico, morale, esistenziale (conferisce al danno non patrimoniale il carattere dell’Atipicità) Sentenze Cass. 8827/03; 8828/03; 9801/05; Sez. Un. 26972/08 e 3677/09

  44. Danno Biologico La definizione di tale danno è stata recepita dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private: La lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito

  45. Danno Morale • Attiene unicamente alla sfera interiore del soggetto • Si sostanzia nell’insieme delle sofferenze psichiche derivanti al soggetto dalla lesione subita • La Suprema Corte con le tre sentenze del 2003 (nn. 7281, 7282, 7283) ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da reato anche a prescindere dall’accertamento penalistico del fatto criminoso

  46. Danno Esistenziale • Attiene alla sfera del fare areddituale del soggetto • Si sostanzia nella lesione di un valore costituzionalmente protetto • Presuppone un pregiudizio grave e durevole del bene protetto quale conseguenza dell’illecito • E’ risarcibile solo se ed in quanto il danneggiato fornisca la prova dello stesso

  47. Danno Esistenziale(2) Si tratta di una categoria generalizzante che teorizza l’atipicità del danno non patrimoniale. La configurabilità del danno esistenziale quale tertium genus distinto dal danno biologico è stata oggetto di numerose pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite (n. 7713/2000, n. 6732/2005 n. 6572/2006, n. 2311/2007)

  48. Profili inerenti alla liquidazione del danno • La liquidazione del danno non patrimoniale dovrà avvenire in modo unitario e tenendo conto delle seguenti componenti: • il danno biologico assume una valenza omnicomprensiva • la sofferenza morale integra pregiudizio non patrimoniale • costituisce duplicazione risarcitoria la liquidazione autonoma del danno morale in misura percentuale del danno biologico

  49. Oneri probatori • Il danno non patrimoniale dovrà essere sempreallegato e provato: • quando derivi da una espressa previsione normativa • quando trovi la sua ragione giustificatrice nella lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti • è escluso ogni automatismo nella liquidazione (personalizzazione)

  50. Responsabilità contrattuale e danno non patrimoniale 1 • Se l'inadempimento di un'obbligazione determina: • la violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto e • la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore • la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere inserita nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni

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