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Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Impugnazione delle sanzioni disciplinari. in mancanza di apposite procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite da c.c.n.l.; l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è devoluta la collegio di conciliazione (art.56)

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Impugnazione delle sanzioni disciplinari

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  1. Impugnazione delle sanzioni disciplinari • in mancanza di apposite procedure di conciliazione ed arbitrato stabilite da c.c.n.l.; • l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è devoluta la collegio di conciliazione (art.56) • dal prossimo c.c.n.l.sono abrogati i commi 7,8 e 9 dell’art. 55 che disciplinano l’attuale normativa sui collegi arbitrali; • modalità ed effetti dei commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge 300/70.(collegio di conciliazione ed arbitrato)

  2. articolo7 L. 300/70 comma 6 • assicura verifica in sede arbitrale delle sanzioni disciplinari pur in assenza di normativa contrattuale; • garantisce in ogni caso il ricorso all’autorità giudiziaria;( arbitrato irrituale) • sospende la sanzione fino alla conclusione della verifica; • garantisce la neutralità ed imparzialità del procedimento con l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro.

  3. articolo 7 comma7 L. 300/70 • Termine di 10 gg.dall’invito a nominare rappresentante arbitrale del Ufficio prov.Lavoro; • Inefficacia della sanzione in caso di inerzia del datore di lavoro; • sospensione della sanzione fino alla definizione del giudizio nei casi di omissione del procedimento di conciliazione arbitrale.

  4. Effetti del CCNQ • La P.A.è obbligata all’arbitrato in caso di sanzioni meno gravi del licenziamento • Dal31.1.2001 sono disciplinate forme arbitrali sostitutive che prevedono l’alternatività al processo giudiziario • Il dipendente può in via transitoria chiedere il ricorso agli arbitri previsti dall’art. 55 commi 7,8 e9. In tale caso non può poi ritornare alla procedura del CCNQ • La rinuncia alla scelta dell’arbitro è consentita al solo dipendente che perde la sospensiva della sanzione in caso di sanzioni meno gravi del licenziamento

  5. Comitato dei garanti • FUNZIONI:parere obbligatorio e vincolante nei casi di responsabilità grave <21 co.2> reso entro 30 gg.dalla richiesta a pena di decadenza; • nomina mediante atto del vertice di indirizzo politico entro 60gg anche in forma associata con altri enti. • Composto necessariamente da: • rappresentante eletto dai dirigenti; • composto eventualmente da: • Magistrato Corte Conti con funzioni di Presidente • esperto scelto dal Presidente nei settori dell’organizzazione e del lavoro pubblico

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