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Slides dell ’ incontro 21 settembre 2011 Studio Legale Daverio & Florio

Slides dell ’ incontro 21 settembre 2011 Studio Legale Daverio & Florio. Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Avv. Stefano Pavan Avv. Barbara Milillo. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO. Slides dell ’ incontro 21 settembre 2011 Studio Legale Daverio & Florio.

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Presentation Transcript


  1. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro Avv. Stefano Pavan Avv. Barbara Milillo S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  2. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il potere disciplinare, previsto dall'art. 2106 c.c., costituisce uno degli aspetti del potere direttivo del datore di lavoro, e si sostanzia nella facoltà di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà (artt. 2104, 2105 cc). • L'esercizio di tale potere è stato fortemente proceduralizzato e limitato con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (l. 20.5.1970, n.300), che ha introdotto regole molto precise sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello procedurale. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  3. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Nonostante l'articolo 2106 c.c. circoscriva la reazione disciplinare del datore di lavoro agli inadempimenti degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà, di massima escludendo la rilevanza dei comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei alla prestazione lavorativa, la giurisprudenza dà ad essi rilievo in particolare quando la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia esteso alla serietà dei comportamenti privati del lavoratore ( Cass. n. 11437 del 1995). S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  4. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Normativa codicistica di riferimento: • Art. 2086 cod. civ. • Direzione e gerarchia nell’impresa. L’imprenditore è ii capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. • Art. 2094 cod. civ. • Prestatore di lavoro subordinato. E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando ii proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. • Art. 2104 cod. civ. • Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura delia prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  5. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Art. 2105 cod. civ. • Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o fame uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. • Art. 2106 cod. civ. • Sanzioni disciplinari. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  6. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI • Statuto dei lavoratori • CCNL • "Sanzioni irrituali" S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  7. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • La comunicazione del provvedimento disciplinare Il provvedimento disciplinare deve essere tipico, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva (ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento) Non possono essere atipici/irrituali. La giurisprudenza più recente propende per la legittimità del trasferimento disciplinare, quando la condotta del lavoratore abbia prodotto conseguenze rilevanti di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, la c.d. sopravvenuta incompatibilità ambientale (Cass. 12 dicembre 2002 n. 17786; cfr. anche Cass. 6 luglio 2011, n. 14875) S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  8. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Le fasi dell’esercizio del potere disciplinare • Affissione del codice disciplinare • Contestazione • Diritto alla difesa • Comunicazione del provvedimento disciplinare • Applicazione del provvedimento disciplinare S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  9. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Art 7, 1° comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 • Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delie stesse, devono essere portate a conoscenza dci lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  10. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • L’affissione del codice disciplinare • Le norme disciplinari sono giuridicamente efficaci solo se portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, dovendosi escludere la possibilità di ricorrere a forme equipollenti di pubblicità. (Cass. S.U. 1988, n. 1208, Cass. 24 giugno 1991, n. 7082). • In difetto di valida affissione la sanzione eventualmente irrogata è nulla e non può essere rinnovata. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  11. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • L’affissione del codice disciplinare • Unica eccezione • Il licenziamento disciplinare intimato per violazione di norme di legge. Cass. 25 settembre 2004, n. 19306 La pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinati conservative, non ê necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinate, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria (collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro) S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  12. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • LA CONTESTAZIONE • Art. 7, 20 comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 • II datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  13. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • La contestazione Eventuali qualificazioni giuridiche e giudizi possono rappresentare già un rimprovero scritto Fatti S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  14. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • La contestazione La genericità preclude il diritto di difesa del lavoratore Specificità Cass. 30 giugno 2005, n. 13998 “Nell’esercizio del potere disciplinare la contestazione dell’addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l’immutabilità degli stessi fatti, anche ai fini del pieno svolgimento del contradditorio“ S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  15. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • La contestazione La tardività preclude il diritto alla difesa del lavoratore Immediatezza Cass. 11 novembre 2004, n. 8914 Il principio della immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l’esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nella attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del dipendente né la pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore impedisce al datore di lavoro la contestazione immediata dell’illecito disciplinare, con eventuale sospensione del relativo procedimento fino all’esito del giudizio penale. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  16. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • LE DIFESE DEL LAVORATORE • Art. 7, 3° comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 • Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. • Art. 7, 5° comma, legge 20 maggio 1970, n. 300 • In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  17. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il diritto alla difesa • Il datore di lavoro deve rispettare il termine previsto per l’esercizio del diritto di difesa prima di poter irrogare la sanzione • Possibile eccezione • Il lavoratore si difende prima della scadenza del termine Parte della giurisprudenza afferma che il termine è finalizzato a consentire delle difese, cosicché, realizzatosi lo scopo, il datore può irrogare la sanzione (Cass. n. 9682/20025) Parte della giurisprudenza afferma l’irriducibilità dello spatium deliberandi, a garanzia di una decisione datoriale più consapevole (Cass. n. 10972/2002) S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  18. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il diritto alla difesa • Il lavoratore ha diritto ad essere sentito • La sanzione disciplinare irrogata senza l’audizione orale eventualmente richiesta dal lavoratore è illegittima per violazione di norme imperative (art. 7, c. 2 e 3, Statuto dei Lavoratori) • Il lavoratore ha diritto a farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o conferisce mandato • Non è previsto il diritto di farsi assistere da un legale. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  19. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • MODALITA’ DI ADOZIONE • Forma scritta • Motivazione • Tempestività • Termini previsti dai CCNL • Modalità di comunicazione S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  20. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • La comunicazione del provvedimento disciplinare Deve essere tempestiva Oltre tale termine: a) Si presumono accettate le giustificazioni; b) Il datore di lavoro decade dall’esercizio del potere disciplinare. Termini previsti dal CCNL entro cui irrogare la sanzione S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  21. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • I Contatti Collettivi possono prevedere ulteriori limiti all’esercizio del potere disciplinare, per esempio: • CCNL Commercio: l’adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue controdeduzioni; per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni, il termine può essere prorogato di 30 giorni. • CCNL Industria chimica: il provvedimento non può essere emanato se non sono trascorsi 8 giorni dalla contestazione. Se il provvedimento disciplinare non viene emanato entro 8 giorni dalle giustificazioni, le stesse si ritengono accolte. • CCNL Industria metalmeccanica: il provvedimento non può essere comminato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione. Se il provvedimento disciplinare non viene comminato entro 6 giorni dalla giustificazioni prestate dal lavoratore, le stesse si ritengono accolte. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  22. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Principi di applicazione del provvedimento disciplinare • In applicazione dei principi generali, le eventuali eccezioni devono essere provate dal lavoratore. Sussistenza comportamento sanzionabile Onere della prova in capo al datore di lavoro Inutilizzabilità di prove illegittimamente accolte S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  23. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Principi di applicazione del provvedimento disciplinare • ● Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento del licenziamento. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  24. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Principi di applicazione del provvedimento disciplinare • NON REITERABILITA’ del provvedimento per lo stesso addebito. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  25. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Principi di applicazione del provvedimento disciplinare • ● GRADUALITA’ S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  26. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio Tra infrazione commessa dal lavoratore e sanzione irrogata La valutazione di proporzionalità di una sanzione prevista dal CCNL è comunque demandata dal giudice PROPORZIONALITA’ • Recidiva pluralità di addebiti, rilevanza dell’elemento soggettivo Cass. 24 ottobre 2000, n. 13983 In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, il principio per cui il giudice di merito deve accertare in concreto, in relazione a clausole della contrattazione collettiva che prevedano per specifiche inadempienze del lavoratore la sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente nonché il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, è a maggior ragione applicabile nel caso in cui manchi una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo, di cui il datore di lavoro faccia valere il valore meramente esemplificativo. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  27. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Principi di applicazione del provvedimento disciplinare • ● Parità di trattamento S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  28. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Esecuzione del provvedimento • disciplinare • Tempestività S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  29. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • L’impugnazione del provvedimento disciplinare • Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate Avanti il collegio di conciliazione ed arbitrato Avanti all’autorità giudiziaria S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  30. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • L’impugnazione del procedimento disciplinare • in sede arbitrale • Elementi caratterizzanti • L’attivazione della procedura arbitrale è facoltativa (anche se resa appetibile dal legislatore attraverso la sospensione dell’esecuzione della sanzione) • si tratta di arbitrato irrituale, con il conferimento agli arbitri del potere di decidere la controversia in via transattiva, attraverso una manifestazione di volontà negoziale e con la possibilità, oltre che di annullare la sanzione, anche di ridurla • Il lodo è impugnabile per vizi della volontà e per violazione delle disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  31. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • L’impugnazione del procedimento disciplinare • in sede arbitrale e in sede giudiziale • Procedura • Entro 20 giorni dalla comunicazione della sanzione • Il lavoratore promuove la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la DPL, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo tra le stesse (in difetto di accordo il terzo membro viene nominato dal Direttore della DPL). S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  32. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il datore può decidere Di nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, facendo così proseguire l’arbitrato Ricorrere all’autorità giudiziaria In tal caso la sanzione rimane sospesa sino alla pronuncia del collegio Se il datore di lavoro entro 10 giorni dall’invito rivoltogli dalla DPL, non provvede a nominare il proprio rappresentante ovvero non ricorre all’autorità giudiziaria, la sanzione si estingue automaticamente. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  33. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Impugnazione in sede giudiziale • Ricorso ex art. 414 c.p.c. • La sanzione non è sospesa • Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’azione giudiziaria non va esperita nel termine di decadenza di 20 giorni, ma nel normale termine prescrizionale. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  34. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Impugnazione in sede arbitrale • Vantaggi • No costi; • Celerità del procedimento; • Per il lavoratore sospensione della sanzione. • Svantaggi • Transazione; • Insindacabilità del lodo S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  35. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Impugnazione in sede giudiziale • Vantaggi • Applicazione rigorosa delle norme di diritto. • Svantaggi • Costi; • Tempi; • Per il lavoratore la sanzione non è sospesa. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  36. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei serviziInizio validità: 1.1.2007 - Scadenza normativa: 31.12.2010Sezione Quarta - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinariArticolo 220Obbligo del prestatore di lavoro • Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. • Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  37. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008Articolo 221Divieti • È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente Contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. • Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. • Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. • Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  38. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008 • Articolo 222 • Giustificazione delle assenze • Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. • Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  39. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008 • Articolo 222 • Giustificazione delle assenze • Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. • Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  40. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008Articolo 224Comunicazione mutamento di domicilio • È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi. • Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. • Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  41. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008 • Articolo 225Provvedimenti disciplinari • La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: • 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi; • 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1); • 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193; • 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; • 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  42. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: • ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; • esegua con negligenza il lavoro affidatogli; • si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; • non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi. • Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che: • arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; • si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; • commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata. • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  43. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: • assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; • recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; • grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma; • frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto; • l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; • la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. • L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  44. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008Articolo 226Codice disciplinare • Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. • Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente Contratto. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  45. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • COMMERCIO - CONFCOMMERCIOCCNL 18.7.2008Articolo 227Normativa provvedimenti disciplinari • L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. • Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  46. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • METALMECCANICI (INDUSTRIA)CCNL 20.1.2008Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e di installazione di impiantiInizio validità: 1.1.2008 - Scadenza economica: 31.12.2009 - Scadenza normativa: 31.12.2011Sezione quarta - Disciplina del rapporto individuale di lavoro - Titolo VII - Rapporti in aziendaArticolo 8Provvedimenti disciplinariL'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: • richiamo verbale; • ammonizione scritta; • multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; • licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10. • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  47. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. • Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. • Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. • Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. • La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. • I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. • Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. • Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  48. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • METALMECCANICI (INDUSTRIA)CCNL 20.1.2008Articolo 9Ammonizioni scritte, multe e sospensioni • Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: • a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato; • b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; • c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori; • d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; • e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione; • f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro; • g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa; • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  49. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello; • i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa; • l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. • L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. • L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia. S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  50. Slides dell’incontro 21 settembre 2011Studio Legale Daverio & Florio • METALMECCANICI (INDUSTRIA)CCNL 20.1.2008Articolo 10Licenziamenti per mancanzeA) Licenziamento con preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). • A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: • a) insubordinazione ai superiori; • b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; • c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda; • d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione; • - Segue - S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

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