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Interventi introduttivi di Pietro Ichino al Convegno promosso dalla Camera Civile

NUOVO CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO E “STATUTO DEI LAVORI” Quali prospettive di riforma per il diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Interventi introduttivi di Pietro Ichino al Convegno promosso dalla Camera Civile di Cremona, 9 maggio 2011. PIANO DELL’ESPOSIZIONE.

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Interventi introduttivi di Pietro Ichino al Convegno promosso dalla Camera Civile

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Presentation Transcript


  1. NUOVO CODICE DEL LAVORO SEMPLIFICATO E “STATUTO DEI LAVORI”Quali prospettive di riformaper il diritto del lavoroe delle relazioni industriali Interventi introduttivi di Pietro Ichino al Convegno promosso dalla Camera Civile di Cremona, 9 maggio 2011

  2. PIANO DELL’ESPOSIZIONE Prologo – Una chiave unitaria di lettura delle piaghe del nostro Paese Parte I - Riforma del sistema dellerelazioni industriali Parte II -Partecipazione dei lavoratori nell’impresa Parte III - Riforma della disciplina dei rapporti individuali di lavoro Parte IV - L’ipotesi di riforma dei licenziamenti ispirata al modello della flexsecurity

  3. PROLOGOUna possibile chiave di lettura unitariadelle piaghe del nostro Paese

  4. Italia fanalino di coda in Europa per capacità di attirare investimenti stranieri:il quinquennio 2004-2008

  5. Quegli altri 29 “Marchionne”che si tengono alla larga dall’Italia • Se recuperassimo la differenza rispetto alla media EU: maggior flusso di investimenti annuo in ingresso pari a (circa) il 3,6% del Pil • Il Pil italiano: circa € 1600 mld 3,6% del Pil = 57,6 mld in più all’anno • È l’equivalente di 29 volte l’investimento proposto da Marchionne (20 mld in 10 anni)

  6. Che cosa “chiude” il nostro sistema agli investimenti stranieri • le inefficienze delle amministrazioni pubbliche • i costi più alti dei servizi alle imprese e dell’energia • l’arretratezza delle infrastrutture • il difetto di civicness diffusa e di effettività della legge ma anche, non ultimi per importanza, • il nostro sistema di relazioni industriali:una sorta di accordo protezionistico tacito? • l’inconoscibilità del nostro diritto del lavoro

  7. L’intesa protezionistica tacita La difesa dell’“italianità” delle grandi imprese, anche quando l’imprenditore straniero è migliore • Antonveneta (contro l’olandese Abn Amro) • Telecom (contro la statunitense AT&T) • Autostrade (contro la spagnola Abertis) • Alitalia (contro la franco-olandese Air France-Klm) • Poste e Ferrovie dello Stato (contro tutti) • e ora Parmalat (contro la francese Lactalis)

  8. UK: un approccio molto diversoHire your best employer! • Siamo l’1% della popolazione mondiale • il discorso di Tony Blair: “se limitiamo alla sola platea dei britannici la nostra scelta, abbiamo la prospettiva di perdere il 99% della migliore imprenditoria disponibile al mondo” • anche noi dobbiamo puntare ad avere molte più imprese radicate in Italia, ma con capitale straniero e management d’avanguardia • invece l’Italia è chiusa agli investimenti esteri

  9. PARTE IRiforma del sistemadelle relazioni industriali

  10. Due esempi di chiusura ai piani industriali stranieri e di innovazione“vietata” dal contratto nazionale • il caso della Ticino-Lombardia(2005) • un contratto svizzero ricchissimo, ma con: • macchinista unico • 40 ore invece di 36 • clausola no strike e soluzione arbitrale controversie • Arese e l’occasione persa della Nissan(2000)

  11. Come ci si apre all’innovazione:il caso della Nissan a Sunderland • 1985: la proposta dei giapponesi - un modello nuovo di organizzazione del lavoro - di struttura della retribuzione (riduzione del minimo garantito, aumenta la parte variabile)… - di relazioni sindacali (clausola di tregua e arbitrato) • la negoziazione con 5 sindacati • il contratto aziendale con l’AUEW • il ruolo del Governo - ferrovia e “università dell’automobile”

  12. categoria operaia unica degli staff manufacturers analisi della prestazione dell’ultimo anno svolta congiuntamente dall’appraisor con l’appraisee, secondo una griglia composta da 17 voci → nel caso (meno del 5% delle appraisal interviews) di dissenso tra appraisor e appraisee la valutazione è discussa da quest’ultimo con un reviewer di livello superiore job knowledge quality of work performance against objectives communication (written and verbal) safety and housekeeping decision making/problem solving organisational skills development of others (incluso il job training) attitude/motivation ability to work under pressure attendance/timekeeping flexibility creativity/initiative teamworking leadership ability to comprehend influencing skills L’assegnazione del ratingindividuale alla Nissan di Sunderland

  13. La scommessa vinta • la fabbrica di automobili più produttiva del mondo: VETTURE PRODOTTE PER DIPENDENTE NEL 2000 1° Nissan Sunderland (UK) 101 2° Toyota Burnaston (UK) 86 3° Ford Saarlouis (RFT) 81 4° General Motors Eisenach (RFT) 77 5° Renault Valladolid (ES) 77 6° General Motors Anversa (NL) 77 7° Fiat Melfi (IT) 76 (Fonte: World Markets Research Centre, 2002) • Le retribuzioni più alte nel settore automotive

  14. Le retribuzioni dei metalmeccanici a Sunderland e in Italia

  15. Gli altri scelgono. Noi no • Ottobre 2000: - la Fiat annuncia la chiusura di Arese - la Nissan annuncia che cerca un sito per un nuovo stabilimento nell’area dell’euro • Per l’insediamento della Nissan si candidano Barcellona, Flins (Fr), Erfurt • Candidare Arese nonèneppure pensabile. Perché?

  16. Perché in Italia il progetto Nissanera improponibile Perché avrebbe comportato una deroga al ccnl in materia di • inquadramento professionale • struttura della retribuzione NB: La minuziosa disciplina collettiva dell’organizzazione del lavoro nel settore metalmeccanico è immutata da 35 anni

  17. L’inderogabilità di fatto del ccnl Il ccnl non sarebbe oggi inderogabile, per norma generale, ma lo diventa per effetto • dello St. lav., art. 36, che fa riferimento ai “... contratti collettivi della categoria o della zona” (non solo per la retribuzione) • della L. n. 389/1989, art. 1, fa riferimento ai “... contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale”

  18. Il lento tramonto dell’inderogabilitàdel ccnl al livello aziendale • in dottrina prevale l’interpretazione più possibilista… • … ma fino al 2008 nel sistema delle relazioni sindacali è indiscusso il principio della inderogabilità del contratto nazionale • una deroga limitata è consentita, purché negoziata unitariamente: • nel ccnl agricolo • nel ccnl per l’artigianato • nel ccnl per il settore chimico (qui con meccanismo di autorizzazione centrale) • nei “patti territoriali”, ma con altissimi costi trans. e soltanto per deroga transitoria

  19. Una svolta più annunciata che reale: l’accordo interconf. del 2009 • dopo una trattativa tormentata si raggiunge un accordo senza la Cgil • l’accordo è annunciato come riforma incisiva, nel senso del decentramento della contrattazione… • … ma in realtà la struttura della contrattazione resta quella definita dal protocollo Giugni 1993 • è prevista una possibilità molto limitata di deroga in sede aziendale, con filtro nazionale paritetico, sul modello del ccnl dei chimici • e già un anno dopo il sistema entra in grave crisi

  20. Pomigliano e Mirafiori:il problema non è la legge, ma il ccnl • siètentatodibloccareildiscorso denunciando violazioni della legge e della Costituzione • ma il vero problema sono le modifiche rispetto al contratto collettivo nazionale • le questioni, in concreto, sono queste: • l’investimento vale le 80 ore di straordinario in più, la disposizione anti-assenteismo e la riduzione delle pause? • chi decide il SÌ o il NO? e con quali effetti?

  21. Un esempio di come la deroga sulla struttura retributiva può consentire di guadagnare di più • se la rinuncia al 20% in retribuzione fissa consentisse di puntare a ottenere il 40% in più sotto forma retribuzione variabile … (ad es.: Saturn-GM, 1985, o Sunderland-Nissan 1986) • … perché non consentire ai lavoratori di compiere questa scelta?

  22. Occorre un veropluralismo sindacale • Scommettere su di un progetto è ciò che il sindacato ha fatto anche in Italia, al livello aziendale (Melfi) e nazionale (Maastricht) • ma è stato possibile solo in quanto Cgil Cisl e Uil erano d’accordo • occorre un sistema che consenta, a tutti i livelli, la possibilità di confronto tra modelli di sindacalismo e la scelta tra di essi

  23. Due modelli di sindacato

  24. A che cosa serveil pluralismo sindacale • Se con il contratto aziendale si potesse scegliere il modello di rapporto, i lavoratori potrebbero essere protagonisti nel mercato mondiale dei capitali (scegliere l’imprenditore e il suo progetto)… • … a condizione che essi potessero anche scegliere il tipo di sindacato da cui farsi rappresentare

  25. Struttura della contrattazionee pluralismo sindacale • Il sistema della contrattazione articolatacome garanzia di invarianza del modello (funzionale alla politica della difesa dei “campioni nazionali” • Quello della contrattazione decentratacome espressione del pluralismo dei modelli: • strumento con cui gli imprenditori possono scegliere il modello di rapporto di lavoro e di relazioni sindacali • ma anche i lavoratori possono scegliersi, sul piano collettivo, l’imprenditore e il progetto industriale

  26. Il problema del rapporto organicotra rappresentanza az. e sindacato • il modello preferito dalla Cgil prevede l’investitura dal basso (elettorale) di un organismo unitario • il modello preferito dalla Cisl salvaguarda il rapporto organico tra r.s.a. e sindacato esterno • la piattaforma unitaria del 2008 non indica la scelta tra questi due modelli

  27. La soluzione propostanel ddl n. 1872/2009 (Ichino et al.) A – SULLA RAPPRESENTANZA • ripartizione dei rappresentanti sindacali in ogni u.p. in proporzione ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione • ogni sindacato decide poi i modi di scelta dei rappresentanti secondo il proprio statuto (si salvaguarda così il rapporto organico) • dove i sindacati si accordano, le r.s.u. sono elette nei modi definiti dall’accordo

  28. La soluzione propostanel ddl n. 1872/2009 (Ichino et al.) B - SULLA CONTRATTAZIONE • Contratto collettivo nazionale come disciplina di default • in caso di contrasto, si applica il contratto di livello inferiore, se firmato da sindacato magg. rappresentativo a quel livello… • (erga omnes se sindacato magg. rappres.) • … e comunque da sindacato radicato in almeno 4 regioni

  29. PARTE IILa partecipazionedei lavoratori nell’impresa

  30. Partecipazione nell’impresa:i ddl presentati al Senato • ddl Castro e altri (PdL) 19 giugno 2008, n. 803 • ddl Treu e altri (Pd) 30 luglio 2008 n. 964 • ddl Bonfrisco e Casoli (PdL) 30 giugno 2009 n.1307 • ddl Adragna (Pd) 30 giugno 2009 n. 1531 • Testo unificato a cura del relatore Ichino (maggio 2009)

  31. Contenuto essenziale del testo unificato • L’accordo aziendale - contratto istitutivo- è passaggio obbligato in ogni caso (art. 1) • si elencano nove forme possibili di partecipazione (art. 1) • per alcune di esse è necessario un contratto istitutivo qualificato (req. di rappresentatività: art.2) • sgravi fiscali per partecipaz. azionaria (art. 4) • disciplina della ”scommessa comune”su piano industriale innovativo (art. 5)

  32. Le nove forme possibili di partecipazione a) informazione o consultazionedei sindacati o di organi creati ad hoc b) procedure o organi congiunti di verifica dell’attuazione di singoli piani o decisioni concordate c) organi paritetici o misti permanenti con poteri di indirizzo o controllo in materia di sicurezza, formazione, ecc. d) partecipazione di rappresentanti dei lav. in organi di controllo sull’attuazione di determinate scelte aziendali e) forme di partecipazione dei lavoratori agli utili f) forme di partecipazione dei lavoratori al capitale societario g) trasformazione di quote t.f.r. in capitale societario (col consenso del singolo interessato) h) partecipazione di rappres. lav. in Consiglio di Sorveglianza i) partecipazione al capitale soc. mediante fondazioni o holding

  33. Il blocco dell’iter parlamentaredel testo unificato • giugno 2009: la Commissione, rilevato il consenso bi-partisan sul testo elaborato dal relatore, rinvia a settembre la sua discussione e approvazione • settembre 2009: il ministro del Lavoro convoca le Parti suggerendo una sospensione dell’iter del provvedimento per ulteriore istruttoria • 14 dicembre 2009: avviso comune di Confindustria, Cisl, Uil e Ugl chiede un anno di sospensione • 7 luglio 2010: il ministro presenta il Codice della partecipazione (raccolta di documenti) • 14 dicembre 2010: scade l’anno di sospensione, ma l’iter parlamentare del ddl non riprende

  34. Le prospettive legislative a breve • accordo inconfederale (forse senza Cgil) su • rappresentanza • contrattazione e suoi effetti… • compresa la clausola di tregua • poi (se il Parlamento riprenderà a occuparsi dei problemi del Paese), recezione dell’accordo in legge • più incerte le prospettive del testo unificato in tema di partecipazione

  35. PARTE IIIRiforma della disciplinadel rapporto individuale di lavoro

  36. L’inconoscibilità del nostro diritto del lavoro • Oggi il codice del lavoro italiano richiede più di duemila pagine;ed è illeggibile senza il consulente • E’ possibile ridurre il cuore del diritto del lavoro a una settantina di articoli, a condizione che: • si cerchi la semplicità e la leggibilità: ogni riga di testo in più è un costo per il Paese • si rinunci a regolare tutto: in molti casi il mercato del lavoro endo-aziendale funziona bene da solo

  37. Il “Decaloguefor Smart Regulation”e l’idea del nuovo Codice del lavoro • Il Decalogue approvato dal “Gruppo di alto livello sugli oneri amministrativi” a Stoccolma il 12 novembre 2009: semplicità, concisione e proporzionalità del volume normativo alla materia trattata • Il principio per cui ogni atto legislativo necessita non solo di copertura finanziaria (e amministrativa) ma anche di una copertura conoscitiva • I due gruppi di lavoro per la semplificazione del diritto del lavoro italiano e la nascita del “Codice del lavoro” in 75 articoli (disegni di legge 11.11.09 n. 1872 e 1873)

  38. Un esempio di semplificazione:la nuova Cassa integrazione LA DISCIPLINA VECCHIA • sparsa in 34 leggi diverse • solo per le imprese medio-grandi, nel settore industr., editoria e grande distribuz. • nasce come risposta alla precarietà dei salariati: cioè assicura il lavoratore • prevede delle “cause integrabili” incontrollabili • consente il ricorso alla Cig per ritardare i licenziamenti LA DISCIPLINA NUOVA • 1 solo articolo, 5 commi • tutti i lavoratori hanno diritto all’80% retr. se il lavoro è sospeso dall’impr. • la c.i.g. assicura le imprese;col bonus/malus il premio medio calerà dal 3 allo 0,5% • adottaduefiltriautomatici costo az. e rientro al lavoro • obbliga ad affrontare subito (e meglio) il problema, se c’è

  39. La nuova disciplina dei licenziamenti e la flexsecurity LA DISCIPLINA VECCHIA • Quattro leggi: • codice civile, artt. 2118-9 • legge n. 604/1966 • Statuto dei Lav., art. 18 • legge n. 108/1990 LA DISCIPLINA NUOVA • Tre articoli del codice: • 2118: lic. disciplinare • 2119: lic. permotivoogg. preavvisolungoeindenn. • 2120: sostegno forte nel mercato, a carico in parte dello Stato, in parte dell’impresa >15dip.

  40. La mozione approvata dal Senatoil 10 novembre 2010 • 255 voti favorevoli, 14 contrari, 10 astenuti • [...]  La competitività da ritrovare e la coesione nazionale dipendono da vari fattori principali: 1) il contrasto della corruzione; 2) la crescita della produttività, che è anche condizione per attrarre investimenti esteri; modelli contrattuali che sviluppino la contrattazione decentrata di secondo livello e coinvolgano i lavoratori nei risultati dell’impresa; l’effettiva premialità per la responsabilità e il merito anche nelle amministrazioni pubbliche; un nuovo codice del lavoro semplificato, anche sulla base delle proposte del disegno di legge  Atto Senato n. 1873. [...]

  41. La risposta del ministro del Lavoro:lo “Statuto dei lavori” • Invito alle parti sociali affinché esprimano entro 3 mesi un avviso comune su di unTesto unificato e semplificato della legislazione sul lavoro... • ... ispirato all’idea dello Statuto dei lavori: • nocciolo di tutele universali per tutti i tipi di lavori • specificazione delle tutele “a cerchi concentrici” • massima aderenza agli standard europei e O.I.L. • al si sopra degli standard, derogabilità in sede collettiva (e per certi aspetti anche individuale)

  42. PARTE IVL’ipotesi di riforma dei licenziamentiispirata al modello della flexsecurity

  43. Che cosa manca all’Italiaper poter sperimentare la flexsecurity • La qualità dei servizi nel mercato del lavoro • la capacità di condizionare un forte sostegno del reddito • le risorse pubbliche per un forte sostegno del reddito • le civic attitudes DOBBIAMO DOTARCI DELLA CULTURA MATERIALE NECESSARIA PER SPERIMENTARE UN EQUILIBRIO PIU’ EFFICIENTE

  44. Una strategia in due tempi(d.d.l. n. 1481 en. 1873)e una tecnica normativa nuova • La riforma non è imposta a tutti, ma è posta a disposizione di chi è interessato (ad es.: start up) • Non la palingenesi istantanea e universale, ma il metodo del try and go • Il Centro-nord non è obbligato ad aspettare il Sud, ma può sperimentare nell’interesse di tutti • Il costo (negoziabile) a carico delle imprese è utilizzato come incentivo alla (e garanzia della) efficienzadeinuovi servizinel m.d.l. • Se e quando poi lo Stato vorrà e potrà...

  45. Una nuova nozione della “condizionalità” del sostegno del reddito • La ricollocazione avviene sulla base di un rapporto diverso dal rapporto originario di lavoro… • … di cui è titolare l’Agenzia • E’ l’Agenzia a regolare la disponibilità del lavoratore richiesta, secondo le condizioni del mercato del lavoro

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