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Lavoro autonomo e lavoro subordinato

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative . Lavoro autonomo e lavoro subordinato. ART. 2094 C.C.:

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Lavoro autonomo e lavoro subordinato

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Presentation Transcript


  1. Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi da lavoro autonomo : aspetti fiscali e previdenziali con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative

  2. Lavoro autonomo e lavoro subordinato • ART. 2094 C.C.: • E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

  3. Contratto d’opera • ART.2222 cod.civ.: • Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente , si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV

  4. Lavoro parasubordinatoart. 409 c.3 cpc • Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: • 1)omissis • 2)omissis • 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

  5. Indici di subordinazione • 1. Indici essenzialia. assoggettamento al datore di lavoro esplicantesi tra l’altro in un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza;b.inserimento in via continuativa e sistematica nell’organizzazione aziendale • 2.indici residuali riguardano l’orario di lavoro,l’oggetto della prestazione,l’esistenza o meno di un’organizzazione di impresa e incidenza del rischio

  6. Un contributo anglosassone per determinare se si è in presenza di lavoro autonomoWho, What, Where, When, How(The control Test, the integration test, the economic reality test, Oxford University Press, 2002, 17) • E’ il cosidetto principio dell’”ingerenza”: massima nel lavoro subordinato, minima in quello autonomo dove spesso si controlla solo il risultato dell’attività

  7. L’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali • Dal 1^ gennaio 2008 – a norma del D.lgs 314/1997 – il reddito imponibile individuato con le regole fiscali in base all’articolo 49 c.1 (ora 51) del DPR 917/86 è valido (modifica all’art. 12 della legge 30 aprile 1969 n.153) anche per calcolare i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (compresi i premi INAIL). • Principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile fiscale determinata ai sensi dell’art. 51 del TUIR salvo alcune tassative eccezioni.

  8. 8

  9. L’art. 49 del TUIR • 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro • Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: • a ) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati • b ) le somme di cui all’ art. 429, ultimo comma cpcp

  10. L’art. 51 TUIR comma 1 • “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.” • Concetto di onnicomprensività della retribuzione commentato con la circolare Ministero delle Finanze nr. 326 del 23.12.1997

  11. Contributi previdenziali ed assistenziali art. 51 2 comma lettera a) Non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali, sia se versati dal datore che dal lavoratore, a condizione che gli stessi contributi siano versati in ottemperanza a disposizioni di legge.Vengono, dunque, attratti a tassazione tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati solo in base a contratti, accordi e regolamenti aziendali.  Risultano, inoltre, come chiarisce la Circolare 326/E/1997, totalmente imponibili tutti i contributi di assistenza sociale facoltativa non richiamati dalla norma in esame.

  12. I contributi per assistenza sanitaria • I contributi per assistenza sanitaria versati dal lavoratore o dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento definiti con Decreto del Ministro della salute per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 sono oneri deducibili art. 10 e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ex-art. 51 2 comma lettera a) • Il decreto che ha stabilito gli ambiti di intervento è stato emanato con DM 31.03.2008 Ceidacococo2009 - Rolando Vivaldi - r.vivaldi@adm.unipi.it

  13. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile…art. 3 comma 3) TUIR • “b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di anullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria • d) gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare “ • Esclusione anche dalla base imponibile contributiva ai sensi dell’art. 12 c.4 lettera g) l.153/1969

  14. I redditi di lavoro dipendente Tipologie di emolumenti Correnti Arretrati anni precedenti Somme fine lavoro Normale Separata Separata Tassazione Tassazione Tassazione

  15. I Buoni pasto(art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR) Esclusi da imposizione fino a 5,29 euro Spettano anche se non vi è pausa pranzo ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera c) del DPCM 18 Novembre 2005 (in GU 17 gennaio 2006,) “i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto , nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato” Circolare Agenzia delle Entrate 118/E del 30 Ottobre 2006 Circolare Inps nr. 1 del 3 gennaio 2007 Circolare Agenzia delle Entrate 63/E del 17 Maggio 2005  completamente esenti le “card” elettroniche per fruire del pasto

  16. NORMA A REGIME art. 2, co. 6, D.L. 93/2008 ABROGAZIONE art. 51 co. 2 lett. b) TUIR NON CONCORREVANO A FORMARE IL REDDITO … EROGAZIONI LIBERALI SUSSIDI OCCASIONALI Corrisposte alla generalità o a categorie di dipendenti Concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente In occasione di festività e ricorrenze Corrisposti alle vittime dell’usura Fino a € 258,23 per periodo di imposta Senza limiti di importo

  17. Rimane tuttavia la norma del comma 3 dell’art. 51 tuir “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro” Tale soglia è un limite di esenzione oltre il quale tutta l’erogazione diventa imponibile Quesito: si potrebbe interpretare così la normativa sui buoni pasto che sono erogazioni in natura? La Direzione regionale della Toscana ha risposto di NO!

  18. Circolare 59 del 22 Ottobre 2008 Agenzia delle Entrate • Nella previgente normativa le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (collaboratori) erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a 258,23 euro nel periodo di imposta. • Dal 29 Maggio 2008 la disposizione è abrogata (vedi slide precedente): l’Agenzia ritiene comunque che con l’abrogazione della disposizione relativa alle liberalità le stesse, se erogate in natura, possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro anche se erogate ad un solo dipendente.

  19. Servizi di trasporto collettivo art. 51 comma 2 lett. b) TUIR • Il servizio di trasporto messo a disposizione del datore di lavoro deve avere – per non concorrere alla determinazione del reddito – i seguenti requisiti: • Deve essere rivolto alla generalità o categorie di dipendenti • Il costo del servizio deve essere sostenuto direttamente dal datore di lavoro Risoluzione nr. 54/1999 Ministero delle Finanze: “e’ interamente assoggettato a tassazione l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere d’abbonamento per il trasporto, mancando il requisito dell’affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro”

  20. Altri “fringe benefit” dell’art. 51 TUIR • Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo: 30% di una percorrenza convenzionale di 15.000 km valorizzata alle tariffe ACI rapportato a periodo di utilizzazione (comma 4 lett .a) • Prestiti agevolati: 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi praticati dall’azienda (comma 4 lett. b) • Fabbricati concessi in locazione: differenza tra rendita catastale maggiorata delle spese inerenti e quanto pagato dal dipendente (imponibile ridotto al 30% se alloggio di servizio) (comma 4 lett. c)

  21. Oneri deducibili dal redditoart. 10 TUIR • Alcuni di questi oneri sono deducibili e non costituiscono reddito (ciò sarà importante per il calcolo delle detrazioni). • In sintesi e ricordando i più importanti: • Contributi a consorzi di bonifica • Spese medica ed assistenza medica specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 nr. 104 • Assegni al coniuge ad esclusione di quelli destinati ai figli per sentenza del giudice • Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza alla legge • Contributi alle forme pensionistiche complementari e individuali ai sensi del Dlgs 21 aprile 2003 n.124 nonché forme simili in paesi UE per importo non superiore al 12% del reddito complessivo non eccedente comunque 5.164,57 euro • Contributi integrativi del SSN fino a 3615,20 euro negli ambiti di intervento stabiliti con DM 31.3.2008 • Reddito dell’abitazione principale t

  22. I redditi assimilati al lavoro dipendenteart. 50 TUIR • Costituiscono un eterogeneo complesso di emolumenti le cui regole di determinazione sono simili a quelle del lavoro dipendente visto il rimando dell’art. 52 TUIR: • “Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51” in materia di “Determinazione del reddito di lavoro dipendente” per il rimando operato dall’articollo 52, salvo poche eccezioni. • Particolare importanza nella P.A. rivestono le co.co.co. la cui assimilazione al lavoro dipendente è disposta dall’articolo 50 c. 1 lettera c-bis) del TUIR

  23. Compensi a carico di terzi – comma 1 lettera b) dell’art. 50 TUIR • Riferimento di prassi fondamentale: Circolare 326 E del 22.12.1997 del ministero delle Finanze • “In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, va precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza. In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene”

  24. Borse di studio – comma 1 lettera c) dell’art. 50 TUIR • Circolare 326/E: • Per quanto riguarda poi l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, si osserva che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.. Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla lett. c) dell’articolo 47 del TUIR le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.” • il beneficiario delle stesse non deve essere legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante • Soggette ad IRAP

  25. Esercizio di pubbliche funzioni – comma 1 lettera f) dell’art. 50 TUIR • Circolare 326/E, recentemente ribadita dalla Risoluzione 11 Aprile 2008 nr.150/E dell’Agenzia delle EntrateF: • “Si tratta di quei compensi e indennità più comunemente denominati gettoni di presenza, a chiunque corrisposti dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali sopra menzionati per l’esercizio di pubbliche funzioni, come quelli di componenti di seggi elettorali, di giudici popolari, giudici conciliatori, testimoni, richiamati alle armi, etc.E’ opportuno ricordare, per quanto riguarda gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, che l’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che detti onorari costituiscono rimborso spese, fisso, non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile. • E’ dovuta l’’IRAP su questi emolumenti • Non spettano le derazioni per lavoro dipendente

  26. Una importante risoluzione sull’esercizio di pubbliche funzioni • Nella Risoluzione del 10 maggio 2004, n. 68/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dopo le modifiche apportate dal 2004 dalla Finanziaria 2004, «i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle pubbliche funzioni svolte da soggetti che esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir (…) saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che, poiché in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attivitàprofessionale (o artistica) abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risulterà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, il soggetto titolare della funzione sarà obbligato ad emettere, in relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella misura ordinaria», vale a dire del 20%.

  27. E se la commissione non è istituita per legge? • Si tratterà allora di una partecipazione a collegi e commissioni sotto forma di co.co.co. “tipica” di cui al primo periodo dell’articolo 50 1 comma lettera c-bis del TUIR, sempre che l’oggetto non rientri nella professione abituale del contribuente . • Spetteranno le detrazioni per lavoro dipendente.

  28. Indennità per cariche elettive– comma 1 lettera g) dell’art. 50 TUIR • Sono redditi assimilati anche i compensi, cd.gettoni di presenza o indennità, dei componenti i consigli comunali e le Giunte , le commissioni consiliari previste dall’articolo 82 , secondo comma, del Tuel nonché l’indennità di fine mandato dei sindaci prevista dall’articolo 23 della legge 265/1999. • Vedi novità decreto Ministro degli Interno 12 Febbraio 2009 Gazzetta 67 del 21 Marzo 2009 che reintroduce una indennità onnicomprensiva di missione per fini istituzionali; E’ dovuta l’IRAP su questi emolumenti

  29. La nuova indennità di missione per gli amministratori locali • L’art. 84 Tuel , modificato dall’art. 2 comma 27 della 244/2997 prevede che agli amministratori in missione , in ragione del loro mandato, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute , nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fisssata dal DM 19 febbraio 2oo9 del Ministero dell’Interno.

  30. Le misure della nuova indennità All’estero gli imporio possono essere aumentati del 15% con delibera ad hoc ma non per enti non in regola con il patto di stabilità o, dissestati ed in condizione deficitaria. Riduzione obbligatoria di queste indennità in misura non inferiore al 5% per gli enti in dissesto e quelli in condizione defiicitaria.

  31. La tassazione della nuova indennità • La circolare 224/E del 13 Agosto 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale di questa nuova indennità: • “ Sulla base della finalità e dei criteri applicativi previsti dalla disciplina richiamata si deve ritenere che i rimborsi forfetari erogati ai sensi dell’articolo 84 del TUEL non concorrono alla determinazione del reddito degli amministratori locali potendo essere ricondotti nell’ambito applicativo dell’art.52 del TUIR”.

  32. LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI

  33. Legge “Biagi” riformulata dalla legge Fornero (l.92/2012) • La legge Biagi, attuata con D.lgs 276/2003, prevedeva all’ di articolo 61 co.2 che“dalle disposizioni di cui al comma 1 (cioè dal progetto) sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con il medesimo committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000,00 euro” • Queste “prestaziono occasionali” sono però sempre mini-co.co.co. E devono avere i requisiti di coordinamento e continuità: la loro minimalità implica solo come beneficio l’assenza del progetto. • Inoltre la legge Biagi non si applica alla P.a. ma anche se si applicasse vale quello detto sopra • La legge “Fornero”, che non si applica alla Pa, ha stretto ancora le maglie prevedendo che si debba individuare nelle co.co.co.un risultato finale e non step intermedi

  34. 5000 euro non è un tetto automatico per definire il lavoro autonomo occasionale • La circ. 1/2004 del Ministero del lavoro ha stabilito chiaramente che “l’introduzione nel nostro ordinamento ..della collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale..non hanno certamente comportato l’abrogazione delle disposizioni del contratto d’opera di cui all’art. 2222 e seg. Codice civile”…ciò vuol dire che la “prestazione occasionale” ex art.2222 cc non ha limiti né di tempo né di importo ma va valutata in base al complesso degli elementi tra cui il tempo ristretto e l’esiguità del compenso con solo “sintomi”.

  35. Uno spiraglio, ma solo uno spiraglio per dare maggiore rilevanza ai 5000,00 euro • Parlando di un’altra categoria soggetta all’ Inps-gestione Separata, gli “Incaricati alla vendita a domicilio”, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 27 gennaio 2006 nr.18 ha confermato che per essi non deve provvedersi all’apertura della Partita IVA sono al raggiungimento di “un reddito annuo pari a 5.000,00 euro”, cioè significa che fino a quel limite – essendo l’apertura della PI sintomo di abitualità – l’attività può essere ritenuta occasionale…DIREIDI UTILIZZARE QUESTO CONCETTO SOLO IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI ELEMENTI DI VERA OCCASIONALITA’

  36. Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 1 …..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni…….” 37

  37. Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 2 • “…nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita..” 38

  38. Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera c-bis) TUIR - 3 • “…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo esercitato dal contribuente.” 39

  39. La tassazione dei compensi è la medesima per tutte queste tipologie di redditi • La Finanziaria per il 2007 ha abolito le modalità di tassazione basate sulle deduzioni (no-tax area e family-area) ripristinando un sistema di tassazione basato sulle detrazioni dall’imposta lorda • Analisi delle nuove norme fornita dall’Agenzia delle Entrate con Circolare nr.15 del 16 Marzo 2007

  40. Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 1 • Meno • Uguale Retribuzione lorda Contributi previdenziali/assistenziali a carico lavoratore e oneri deducibili ex art. 10 Imponibile fiscale

  41. Il percorso della tassazione da parte del sostituto - 2 Meno Uguale • Uguale Determinazione imposta lorda tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote Detrazioni articolo 13 TUIR (per lavoro) e Detrazioni articolo 12 TUIR (carichi di famiglia) Imposta netta

  42. Principio di cassa per i co.co.co. • Come per tutti gli emolumenti stipendiali vale il principio di cassa secondo cui la ritenuta da parte del sostituto di imposta viene effettuata al momento del pagamento del corrispettivo. • Vige anche il principio di cassa allargato in base al quale i compensi da co.co.co. Pagati entro il 12 gennaio e riferiti all’anno precedente sono di competenza di questo ultimo anno. Andranno in F24EP entro il 16 febbraio con anno indicato il precedente.

  43. Riconoscimento periodo di lavoro per i co.co.co. • Le co.co.co./pro non hanno determinazione oraria e quindi le detrazioni sono attribuite in base al periodo contrattuale . • La circolare 58 del 18 giugno 2011 ha precisato inoltre che se un rapporto di co.co.co./pro viene svolto a cavallo di due anni con pagamento l’anno successivo in ogni caso spettano le detrazioni per lavoro anche per il periodo precedente (con le condizioni dell’anno precedente) purchè non si superino i 365 giorn. • Ad es, contratto 1 novembre 2012/28 febbraio 2013 pagato il 1 marzo 2013: vengono riconosciuti 120 gg.

  44. NEL 2012

  45. NEL 2013

  46. Finanziaria 2008: ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico – art. 1 comma 15 lettera a) n.3 l.244/2007 • L’ulteriore detrazione ammonta a 1.200,00 euro attribuita al 50% tra genitori non separati o in proporzione agli affidamenti disposti dal giudice se separati.Non vigono altre regole di ripartizione ed in caso di incapienza (imposta lorda-detr.carichi di famiglia “ordinari”-per lavoro-oneri) viene restituita la differenza (credito di imposta).

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