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MERCATO ELETTRICO e del GAS NATURALE : dalla liberalizzazione alla concorrenza

MERCATO ELETTRICO e del GAS NATURALE : dalla liberalizzazione alla concorrenza. 7 dicembre 2009 Dott.ssa Margherita Salucci (margherita.salucci@unibo.it). MERCATO ELETTRICO. OUTLINE : FILIERA DEL SETTORE CONDIZIONI DI BASE PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE. FILIERA DEL SETTORE ELETTRICO. U

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MERCATO ELETTRICO e del GAS NATURALE : dalla liberalizzazione alla concorrenza

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  1. MERCATO ELETTRICO e del GAS NATURALE:dalla liberalizzazione alla concorrenza 7 dicembre 2009 Dott.ssa Margherita Salucci (margherita.salucci@unibo.it)

  2. MERCATO ELETTRICO OUTLINE: FILIERA DEL SETTORE CONDIZIONI DI BASE PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

  3. FILIERA DEL SETTORE ELETTRICO U P S T R E A M GENERAZIONE ELETTRICITA’ / IMPORTAZIONE • MERCATO ALL’INGROSSO: • BORSE ELETTRICHE • CONTRATTI BILATERALI M I D S T R E A M RETE DI TRASMISSIONE D O W N S T R E A M DISTRIBUTORE RETE DI DISTRIBUZIONE CONSUMATORE FINALE (INDUSTRIALE O DOMESTICO)

  4. 1. GENERAZIONE/ IMPORTAZIONE ELETTRICITA’ • Mix di fonti energetiche per la generazione (2007) • L’Italia è dipendente per l’86% dalle importazioni estere (II importatore mondiale dopo la Germania): in particolare importa energia elettrica nucleare da Francia, Svizzera e Slovenia

  5. FILIERA DEL SETTORE ELETTRICO GENERAZIONE ELETTRICITA’ / IMPORTAZIONE • MERCATO ALL’INGROSSO: • BORSE ELETTRICHE • CONTRATTI BILATERALI RETE DI TRASMISSIONE DISTRIBUTORE RETE DI DISTRIBUZIONE CONSUMATORE FINALE (INDUSTRIALE O DOMESTICO)

  6. 2. STRUMENTI CONTRATTUALI DELLA COMPRAVENDITA 1. CONTRATTI DI BORSA: - Borsa elettrica - GSE (ex GRTN) - GME - Acquirente Unico 2. CONTRATTI BILATERALI LIBERI: tra clienti idonei e fornitori 3. CONTRATTI BILATERALI VINCOLATI: tra clienti vincolati e fornitori

  7. FILIERA DEL SETTORE ELETTRICO GENERAZIONE ELETTRICITA’ / IMPORTAZIONE • MERCATO ALL’INGROSSO: • BORSE ELETTRICHE • CONTRATTI BILATERALI RETE DI TRASMISSIONE DISTRIBUTORE RETE DI DISTRIBUZIONE CONSUMATORE FINALE (INDUSTRIALE O DOMESTICO)

  8. 3. ATTIVITA’ DI TRASMISSIONE • Servizio di trasporto dell’elettricità del generatore fino ai nodi periferici prossimi all’utenza finale attraverso una rete di cavi ad alta tensione che copre l’intero territorio nazionale • TERNA S.p.A.(29.99% CDP, 5,1% ENEL,5,2 Pictet, 59,7 Altri investitori istituzionali) è il gestore e il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale Italiana • Accesso alla rete: - gli autoproduttori (coloro che consumano e producono energia elettrica in misura non inferiore al 70%) - le 3 GENCO • Segmento della filiera caratterizzato da monopolio naturale (impossibilità a replicare la rete e le infrastrutture)

  9. FILIERA DEL SETTORE ELETTRICO GENERAZIONE ELETTRICITA’ / IMPORTAZIONE • MERCATO ALL’INGROSSO: • BORSE ELETTRICHE • CONTRATTI BILATERALI RETE DI TRASMISSIONE DISTRIBUTORE RETE DI DISTRIBUZIONE CONSUMATORE FINALE (INDUSTRIALE O DOMESTICO)

  10. 4. DISTRIBUZIONE • Attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica su reti di distribuzione locale a media e bassa tensione per consegna ai clienti finali • Segmento caratterizzato da monopolio naturale ma con ambito territoriale più limitato: - continuazione fino al 2030 delle concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 (ex aziende municipalizzate, ENEL); - per le nuove concessioni: affidamento tramite GARA: CONCORRENZA PER IL MERCATO

  11. CONDIZIONI DI BASE DEL MERCATO ELETTRICO: LATO DELLA DOMANDA: - Bene omogeneo (indipendentemente da fonti produttive) e indispensabile - Rigidità della domanda (bassa elasticità al prezzo) - Non stoccabilità dell’energia elettrica - Variabilità della domanda nel tempo

  12. CONDIZIONI DI BASE DEL MERCATO ELETTRICO: LATO DELL’OFFERTA: • Bene eterogeneo – tecnologie, fonti, diversi costi marginali • Supply function Model: prezzo minimo per data capacità: - Merit Order: funzioni non continue e non concave (rampe)

  13. FONDAMENTALI DEL SETTORE ELETTRICO • Alta specificità delle risorse e intensità del capitale nella generazione (sunk costs, lunghi tempi di recupero degli investimenti) • Alte barriere all’entrata • Economie di coordinamento e di integrazione • Excess-capacity • Forti economie di scala • Elevato costo del trasporto

  14. PRIMA DELLA LIBERALIZZAZIONE Generazione Trasmissione Distribuzione CLIENTI VINCOLATI

  15. ENEL NAZIONALIZZAZIONE (1962) • Istituzione ENEL: unico erogatore servizio pubblico (acquisizione 1270 imprese private) • Ragioni economiche: • Caratteri strutturali di monopolio naturale • Scarsa propensione privato a investimenti con ritorni di lungo periodo • Forte integrazione verticale ed economie di coordinamento • Le ragioni politiche • Monopolio pubblico preferito a monopolio privato regolato • Garantire servizio universale al di là di vincoli economici • Logica di benessere sociale superiore a logica di max profitto • Importanza strategica per lo sviluppo

  16. PROCESSI DI LIBERALIZZAZIONE • Liberalizzazione superamento del monopolio e passaggio alla concorrenza • Liberalizzazione normativa ordinamento comunitario (art. 86 T.CE) sancisce il superamento del monopolio legale (ex art. 43 Cost.) e il passaggio ad un regime di mercato

  17. PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE LIBERALIZZAZIONI UE • Creazione di un mercato unico dell’elettricità e del gas, come nel caso degli altri mercati di dimensione comunitaria (N.B. Paradosso) • Introdurre concorrenza nel settore dell’energia, secondo criteri di non discriminazione • Migliorare l’efficienza delle imprese e la competitività dell’economia • Ridurre i prezzi e i costi per i consumatori e le imprese

  18. PRINCIPALI MISURE • SEPARAZIONE VERTICALE dell’assetto organizzativo (nuovo modello organizzativo) • APERTURA AL MERCATO - fino al 1 luglio 2004 solo per i clienti idonei - a partire dal 1 luglio 2004 per tutti i clienti non civili - dal 1 luglio 2007 tutti i clienti • TRASPARENZA ED INTEGRAZIONE DEI MERCATI NAZIONALI (come conseguenza)

  19. Apertura al mercato: SWITCH • Dal 1 luglio 2007 al 1 ottobre 2008: - il 7% delle famiglie è passato al mercato libero nell’energia elettrica - il 2,9% se si considerano solo le famiglie che lo hanno fatto con un fornitore diverso da quello abituale - il 4,5 delle famiglie è passato al mercato libero del gas - il 3,5% con altro fornitore • Scarsa conoscenza delle offerte commerciali • Il fattore prezzo (prezzo fisso) è quello che incide di più nell’eventuale scelta di cambiare fornitore • Tassi di switch in linea con i valori europei

  20. PRINCIPALI CRITICHE AI PROCESSI DI LIBERALIZZAZIONE • Perdita del coordinamento (decisioni, gestione,responsabilità) • Riduzione drastica degli investimenti • Logiche finanziarie su quelle industriali • “Perdita della bandiera” • Aumento costi di transazione e diminuzione potere contrattuale importatori • Concentrazioni/Fusioni come risultato

  21. SETTORE ELETTRICO DOPO LA LIBERALIZZAZIONE Generatore A Generatore B Generatore C Rete di trasmissione Impresa Distribuzione A Impresa Distribuzione B Impresa Distribuzione C Vendita A Vendita B Vendita C Consumatore finale Consumatore finale Consumatore finale Consumatore finale Consumatore finale Consumatore finale

  22. Mercato elettrico italiano ENEL EDISON Import + altri Borsa elettrica (GME, GSE) – Contratti Bilaterali (AU) Rete di trasmissione (TERNA, già GRTN) Distribuzione (HERA, ENEL…) Vendita C Vendita A Vendita B PMI Italcementi Famiglie

  23. NORMATIVA SULLA LIBERALIZZAZIONE • ELETTRICITA’ - Direttiva 96/92/CE - D.lgs. n. 79/1999 - Direttiva 2003/54/CE • GAS NATURALE - Direttiva 98/30/CE - D.lgs. n. 164/2000 - Direttiva 2003/55/CE • TERZO PACCHETTO ENERGIA

  24. 1° DIRETTIVA ELETTRICITA’ (Dir. 96/92/CE) • ACCOUNT UNBUNDLING: le imprese elettriche integrate devono tenere conti separati per ogni attività della filiera come se fossero entità indipendenti • GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE: gestore responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo della rete di distribuzione per ciascuna area identificata;

  25. LIVELLI DI UNBUNDLING • ACCOUNT UNBUNDLING (SEPARAZIONE CONTABILE): obbligo di predisporre contabilità separate per le diverse attività • MANAGERIAL UNBUNDLING (SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA): identificazione delle diverse attività operative dell’impresa integrata e attribuzione relative responsabilità di gestione a soggetti distinti • LEGAL UNBUNDLING (SEPARAZIONE SOCIETARIA): gestione separata delle attività filiera in diverse società di capitali • OWNERSHIP UNBUNDLING (SEPARAZIONE PROPRIETARIA): non solo esistono società diverse per ciascuna attività, ma appartengono anche a soggetti diversi

  26. 1° DIRETTIVA ELETTRICITA’GRTN • GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE (GRTN): - S.p.A. governativa, indipendente almeno sul piano gestionale (MANAGERIAL UNBUNDLING) dalle altre attività della filiera elettrica; - Attività di trasmissione, dispacciamento e gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; - Connette alla rete di trasmissione nazionale chiunque ne faccia richiesta nel rispetto delle regole tecniche e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall’Autorità di regolazione; - Gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; - Garantisce la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti di energia; - Delibera gli interventi di manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale.

  27. D.LGS. N. 79/99 (DECRETO BERSANI) • Fine al monopolio di ENEL: si autorizzano nuovi soggetti a partecipare alle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita • UNBUNGLING SOCIETARIO per i segmenti infrastrutturali “essential facilities”: - rete di trasmissione ad alta tensione - dispacciamento - distribuzione locale • Creazione della Borsa Elettrica (IPEX)

  28. 2° DIRETTIVA ELETTRICITA’ (Dir. 2003/54/CE) • Indizione di GARE (o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza, non discriminazione sulla base di criteri pubblicati) per nuova capacità • ACCOUNT UNBUNDLING per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, per tutte le attività della filiera e per la fornitura di clienti idonei e non idonei • LEGAL UNBUNDLING del gestore del sistema di trasmissione e del gestore del sistema di distribuzione • Apertura del mercato - fino al 1 luglio 2004: clienti idonei (criteri fissati dagli stati membri) - a partire dal 1 luglio 2004: clienti non civili (persone fisiche/giurdiche che acquistano energia per uso non domestico – inclusi produttori e clienti grossisti) - dal 1 luglio 2007: tutti i clienti • Introduzione delle Autorità di Regolamentazione

  29. MERCATO DEL GAS NATURALE OUTLINE: FILIERA DEL SETTORE CONDIZIONI DI BASE PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE

  30. FILIERA DEL SETTORE GAS DISTRIBUZIONE FINALE

  31. PRODUZIONE Esplorazione Sviluppo Giacimento Estrazione Stoccaggio Trattamento/Separazione

  32. GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) Liquefazione Trasporto via nave Stoccaggio Rigassificazione

  33. TRASMISSIONE Miscelazione Stoccaggio Trasmissione ad alta pressione

  34. DISTRIBUZIONE FINALE Stoccaggio Trasmissione a bassa pressione (reti locali) Consegne dirette

  35. FONDAMENTALI DEL MERCATO DEL GAS NATURALE • Alta intensità del capitale in ogni fase della filiera • Investimenti idiosincratici (sunk costs) e risorse specifiche • “Mercato” internazionale “regionale” • Mercato rigido e vincolato • Contratti di lungo periodo e alti costi di transizione • Rischi politici • Rischi geopolitici

  36. NORMATIVA SULLA LIBERALIZZAZIONE • ELETTRICITA’ - Direttiva 96/92/CE - D.lgs. n. 79/1999 - Direttiva 2003/54/CE • GAS NATURALE - Direttiva 98/30/CE - D.lgs. n. 164/2000 - Direttiva 2003/55/CE • TERZO PACCHETTO ENERGIA

  37. 1° DIRETTIVA GAS (Dir. 98/30/CE) • ACCOUNT UNBUNDLING: separazione e trasparenza della contabilità delle imprese integrate • Apertura del mercato: per i clienti idonei: - impianti a gas per la produzione di energia elettrica; - clienti finali con consumo annuale superiore a 25 mln.mc

  38. D.LGS. N. 164/2000 (DECRETO LETTA) • Il monopolio di ENI è stato colpito ponendo un duplice tetto alla quota di mercato: 1) A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010 (nuovo tetto al 2015) nessuna impresa di gas può vendere ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas annuali 2) A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010 (2015) nessuna impresa del gas può vantare una quota d’immissione (produzione + importazione) superiore al 75% (tetto che si riduce di 2 punti percentuali ogni anno fino a scendere al 61%) dei consumi totali (esclusi gli autoconsumi) • A decorrere dal 1 gennaio 2002 UNBUNDLING SOCIETARIO per le attività di trasporto e di dispacciamento da tutte le altre attività della filiera, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di UNBUNDLING CONTABILE E GESTIONALE dall’attività di trasporto e di dispacciamento e di UNBUNDLING SOCIETARIO da tutte le altre attività • A decorrere dal 1 gennaio 2003 la vendita può essere esercitata unicamente da società che non svolgono altra attività salvo importazione, esportazione, coltivazione, cliente grossista

  39. 2° DIRETTIVA GAS (Dir. 2003/55/CE) • LEGAL UNBUNDLING: - del gestore del sistema di trasporto - del gestore del sistema di distribuzione • ACCOUNT UNBUNDLING • TPA: non discriminatorio, trasparente, accesso negoziato o regolato • TPA EXEMPTION: nel caso in cui l’impresa importatrice costruisca nuove infrastrutture: - se rafforzano concorrenza e sicurezza; - se vi è LEGAL UNBUNDLING; - se investimento è tale per cui è necessaria l’esenzione - se concorrenza non pregiudicata chi ha costruito l’infrastruttura può esserne il fruitore esclusivo • Apertura del mercato - fino al 1 luglio 2004: clienti idonei (fissati criteri ogni anno dagli stati membri) - a partire dal 1 luglio 2004: clienti non civili - a partire dal 1 luglio 2007: tutti i clienti • Obbliga gli stati membri a creare un’Autorità di Regolazione

  40. TERZO PACCHETTO ENERGIA

  41. TERZO PACCHETTO ENERGIA 1. Direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE 2. Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE 3. Regolamento n. 713/2009 che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia 4. Regolamento n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il Regolamento n. 1228/2003 5. Regolamento n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento n. 1775/2005

  42. ITER DI APPROVAZIONETERZO PACCHETTO ENERGIA • Presentazione da parte della Commissione Europea il 19 settembre 2007 • Approvazione del Parlamento e del Consiglio il 13 luglio 2009 • Pubblicazione sulla Gazzetta UE il 14 agosto 2009 • Entrata in vigore il 3 settembre 2009 • Le disposizioni devono essere recepite negli ordinamenti degli Stati membri entro il 3 marzo 2011 • Un diverso termine è previsto, invece, per le disposizioni di tali Direttive in materia di unbundling: 3 marzo 2013

  43. DIRETTIVA ELETTRICITA’ 2009 • Adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni • Stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica • Disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea • Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi • Definisce gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza.

  44. DIRETTIVA GAS 2009 • Adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni • Stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale • Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi • Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

  45. MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE/CLIENTE (1/5) 1) PIU’ TRASPARENZA: • Più chiara rendicontazione degli effettivi consumi di gas ed energia • Prezzi trasparenti e facilmente paragonabili tra i vari fornitori • Informazioni nero su bianco sui siti delle compagnie fornitrici o direttamente in bolletta.

  46. MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE/CLIENTE (2/5) 2) PIU’ ASSISTENZA: - Risarcimenti in caso di servizio inefficiente (ES. caso di un conto in bolletta non ben giustificato) - Sistema di gestione delle lamentele (ES. creazione di un "difensore civico energetico" o di una specifica associazione di tutela dei consumatori.

  47. MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE/CLIENTE (3/5) 3) PIU’ LIBERTA’ DI SCELTA PER IL CONSUMATORE: - Possibilità di cambiare il proprio fornitore di energia senza alcun costo entro tre settimane - Ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore - Almeno l’80% dei consumatori europei dovrà disporre di contatori elettronici entro il 2020

  48. MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE/CLIENTE (4/5) 4) TUTELA DEL CONSUMATORE PIU’ DEBOLE Gli Stati membri dovranno prendere misure concrete per contrastare la “povertà energetica” dei clienti vulnerabili (divieto di interruzione ai clienti vulnerabili nei periodi critici) ES. attraverso un Piano Nazionale per l'energia o un sistema sociale ad hoc per garantire sufficiente rifornimento a tutti.

  49. MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE/CLIENTE (5/5) 5) GARANZIA DEL SERVIZIO UNIVERSALE - Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale - A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete.

  50. MISURE PER I FORNITORI 1) PIU’ CONCORRENZA: Separazione tra la rete e l’erogazione del servizio Le aziende che forniscono energia non potranno più anche produrla. - Consentirà alle compagnie più piccole di entrare e competere sul mercato europeo utilizzando le reti esistenti, consentendo un vantaggio finale per le tasche dei cittadini.

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