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CAF - CNA. Cosa cambia? DL 102/2013 Saldo 2013 IMU 2014. Videocomunicazione 2 dicembre 2013. PROGRAMMA VIDEO ODIERNA. Conversione DL 102/2013. DL 102: abolizione definitiva prima rata 2013. INTERESSA GLI IMMOBILI PER I QUALI LA PRIMA RATA ERA STATA SOSPESA (DL 54/2013).

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Presentation Transcript


  1. CAF - CNA • Cosa cambia? • DL 102/2013 • Saldo 2013 • IMU 2014 Videocomunicazione 2 dicembre 2013

  2. PROGRAMMA VIDEO ODIERNA

  3. Conversione DL 102/2013

  4. DL 102: abolizione definitiva prima rata 2013 INTERESSA GLI IMMOBILI PER I QUALI LA PRIMA RATA ERA STATA SOSPESA (DL 54/2013) Conversione: CONFERMATA

  5. DL 102: trattamento «immobili merce» • ANNO 2013: • SUI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA NON E’ DOVUTA LA SECONDA RATA IMU FINO A CHE GLI STESSI • MANTENGONO LA LORO DESTINAZIONE ALLA VENDITA • NON SONO LOCATI • ANNO 2014: • I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA SONO ESENTI IMU FINO A CHE GLI STESSI • MANTENGONO LA LORO DESTINAZIONE ALLA VENDITA • NON SONO IN OGNI CASO LOCATI Conversione: CONFERMATA Per 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30/6

  6. DL 102: trattamento «immobili IACP» • GLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI: • DAGLI IACP • DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (DPR 616/1977) • NON SONO ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI • AGLI STESSI: • SPETTA • LA DETRAZIONE BASE DI 200 € • L’ABROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTA • NON SPETTANO: • L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA BASE – 0,4% • LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE BASE PER FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI Conversione: CONFERMATA

  7. DL 102: trattamento «immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa» GLI ALLOGGI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI ASSEGNATARI E LE RELATIVE PERTINENZE SONO ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI • AGLI STESSI SPETTA: • LA DETRAZIONE BASE DI 200 € • L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA BASE – 0,4% • LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE BASE PER FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI • L’ABROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN QUANTO ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DAL 1/1/2014 LA STESSA ASSIMILAZIONE OPERA ANCHE PER I FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI (DM 22/4/2008) Conversione: CONFERMATA Per 2013 la disposizione si applica dal 1 luglio

  8. DL 102: ampliamento equiparazione ad abitazione principale • I FABBRICATI NON LOCATI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DAL: • PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE • FORZE ARMATE • FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE • CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO • PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA • SONO ASSIMILATI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI • AGLI STESSI SPETTA: • LA DETRAZIONE BASE DI 200 € • L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA BASE – 0,4% • LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE BASE PER FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI NON SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DI DIMORA ABITUALE E DI RESIDENZA L’ASSIMILAZIONE OPERA IN RIFERIMENTO AD UN UNICO IMMOBILE Conversione: CONFERMATA Per 2013 l’IMU la disposizione si applica dal 1 luglio NO x fabbricati A/1- A/8 – A/9

  9. DL 102: ampliamento equiparazione ad abitazione principale • UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE: • CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO • E UTILILIZZATE DAGLI STESSI COME ABITAZIONE PRINCIPALE • FACOLTÀ DEI COMUNI: ASSIMILAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI N.B.: IN CASO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO L’AGEVOLAZIONE PUÒ ESSERE APPLICATA AD UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE N.B.: I COMUNI POSSONOSUBORDINARE L’AGEVOLAZIONE AD UN LIMITE ISEE Conversione: INSERITA Opera solo x 2013 e limitatamente alla seconda rata NO x fabbricati A/1- A/8 – A/9

  10. DL 102: ampliamento esenzioni SONO ESENTI IMU GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO CON MODALITA’ NON COMMERCIALEDI ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA • Per fruire dell’esenzione gli immobili devono essere posseduti e utilizzati dall’ente commerciale (Deroga per comodato ad altro ente non commerciale) • In caso di utilizzazione «mista» (istituzionale e commerciale) l’esenzione si applica solo in riferimento alla parte degli immobili riferibili alla all’attività non commerciale DECORRENZA: DAL PERIODO D’IMPOSTA 2014 Conversione: CONFERMATA

  11. DL 102: dichiarazione • Per poter usufruire dei benefici relativi a: • Beni merce • Alloggi assegnati da IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica • Cooperative edilizie a proprietà indivisa • Immobili delle forze dell’ordine • Immobili destinati alla ricerca scientifica • va presentata una apposita DICHIARAZIONE • Per il 2013  entro il 30/06/2014 • Pena  decadenza dell’agevolazione! Un successivo decreto del MEF apporrà le opportune modifiche al modello di dichiarazione attuale Conversione: INSERITA

  12. DL 102: retroattività delle domande di ruralità Le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità hanno VALENZA RETROATTIVA. Pertanto producono gli effetti fiscali previsti ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale. EFFETTI: ESENZIONE ICI CONSEGUENZA: RIMBORSO R Conversione: INSERITA

  13. DL 102: aliquote applicabili per versamento seconda rata 2013 TERMINE DI APPROVAZIONE BILANCI PREVISIONALI 2013 ENTI LOCALI: PROROGATO AL 30/11/2013 PER l’ANNO 2013 DEROGA PER EFFICACIA DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI E DEI REGOLAMENTI LE STESSE HANNO EFFICACIA A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DI CIASCUN COMUNE • Conversione: • la pubblicazione deve avvenire ENTRO IL 9/12/2013 • in assenza: si applicano gli atti adottati per l’anno precedente TEMPISTICA MOLTO RISTRETTA

  14. Saldo 2013

  15. Chi deve pagare • E’ tenuto al versamento della seconda rata IMU 2013 chi possiede: • Abitazione principale e pertinenze classificate in A/1, A/8, A/9 • Altri immobili (comprese ulteriori pertinenze della stessa categoria) salvo specifiche deroghe • Aree edificabili • Terreni agricoli posseduti da soggetti che NON hanno qualifica di coltivatore diretto o IAP • Terreni incolti, orti, orticelli • Fabbricati rurali non strumentali NOVITA’ DL 133/2013

  16. Chi NON deve pagare NOVITA’ DL 133/2013 • Abitazione principale e pertinenze (no A/1-A/8-A/9) • Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie proprietà indivisa – IACP - ATER • Casa coniugale e relative pertinenze assegnati al coniuge • Fabbricato non locato e pertinenze posseduti da forze dell’ordine… Riferimento normativo: DL 133/2013 Art. 1, c. 1, lett. a) lett. b), lett. c)

  17. Chi NON deve pagare NOVITA’ DL 133/2013 Riferimento normativo: DL 133/2013 Art. 1, c. 1, lett. d), lett. e) • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13 c. 8 D.L. 201/2011

  18. Chi NON deve pagare NOVITA’ DL 133/2013 Riferimento normativo: DL 133/2013 Art. 1, c. 9 • Assimilazioni ad abitazione principale • di facoltà del Comune • Anziani e disabili • Non residenti in Italia • Comodato a parenti in linea retta 1° grado

  19. Chi NON deve pagare Beni merce Prima del DL 133/2013 era l’unica certezza su chi NON deve versare la seconda rata IMU 2013 Riferimento normativo: DL 102/2013 Art. 2, c. 2, lett. a)

  20. Chi NON deve pagare: attenzione! • Per: • Beni merce • Immobili delle forze dell’ordine • Immobili concessi in comodato a parenti 1’ grado • PARTICOLARITA’ EVENTUALE CONGUAGLIO 1° RATA • Il versamento della prima rata IMU 2013 è stato eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. • Pertanto è confermato l’obbligo di versamento del saldo IMU per conguagliare quanto ancora eventualmente dovuto per il primo semestre del 2013. • Ciò si verifica quando il Comune, rispetto al 2012, abbia variato le aliquote o decida di variarle entro il prossimo 30 novembre.

  21. Chi NON deve pagare: attenzione! ESEMPIO: unica abitazione di proprietà di un vigile del fuoco Aliquota 2012: 0,76% Aliquota 2013: 0,96% Conguaglio € 175,74

  22. NOVITA’ DL 133/2013 Chi NON deve pagare: attenzione! DL 133/2013 – art. 1 comma 5 “L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI IMMOBILE DI CUI AL COMMA 1 deliberate o confermate per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione DI BASE previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente in misura pari al 40% entro il 16 gennaio 2014.” Abitazione principale u.i. coop. edilizie proprietà indivisa - IACP – ATER Casa assegnata all’ex coniuge Immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP Assimilazioni facoltà comuni 0,4 % - 0,76%

  23. Modifiche nel Decreto IMU ??? NO !! Aliquote: efficacia saldo 2013 30/11/2013: Termine di approvazione bilanci previsionali 2013 enti locali 9/12/2013: Pubblicazione delibere sul sito istituzionale di ogni Comune. In assenza si applicano delibere 2012 16/12/2013: Versamento seconda rata IMU 2013 SOLO 5 GIORNI LAVORATIVI TRA PUBBLICAZIONE DELIBERE E VERSAMENTO!!!

  24. Modifiche nel Decreto IMU ??? NO !! Aliquote: efficacia saldo 2013 Aliquote per Saldo 2013

  25. Aliquote applicabili per il saldo Pubblicazione delibere sul sito istituzionale di ogni Comune. In assenza si applicano delibere 2012 NOVITA’ DL 133/2013

  26. Potestà regolamentare dei Comuni • Rientra tra la potestà regolamentare dei Comuni: • La definizione di aliquote tra il minimo e il massimo consentito • L’individuazione delle tipologie e sottotipologie degli immobili • Esempi: • unità immobiliari locate  locazione a canone convenzionale •  locazione a canone libero • L’assimilazione all’abitazione principale per: • immobili concessi in godimento a parenti di primo grado in presenza di determinate condizioni • anziani, disabili, non residenti • La richiesta di una documentazione alternativa al modello di dichiarazione (NON per le agevolazioni di cui DL 102/2012)

  27. Come pagare / modalità • MODALITA’: • F24 • Bollettino postale • F24 semplificato CONGUAGLIO

  28. Codici tributo * 3918 utilizzato anche per versamenti relativi a immobili di coop. ed. a propr. indivisa e IACP ** 3930 Solo incremento aliquote rispetto a quella base 0,76 *** 3925 utilizzato anche per fabbricati rurali ad uso strumentale gruppo D

  29. Dichiarazione Si ricorda: • Per poter usufruire dei benefici relativi a: • Beni merce • Alloggi assegnati da IACP e ATER • e da enti di edilizia resid. pubblica • Cooperative edilizie a proprietà indivisa • Immobili delle forze dell’ordine • Esenzione immobili destinati alla ricerca scientifica • va presentata una apposita DICHIARAZIONEattestante: • possesso dei requisiti • identificativi catastali degli immobili • Per il 2013  entro il 30/6/2014 (termine ordinario) • Pena  decadenza dell’ agevolazione! Modello di dichiarazione? Un successivo decreto del MEF apporrà le opportune modifiche al modello di dichiarazione attuale

  30. IMU 2014

  31. Recenti interventi normativi: D.L. 102/2013 • Art. 1  Abolizione 1°rata per immobili sospesi con DL 54/2013 • Art. 2  Altre disposizioni in materia di IMU: • Beni merce • Alloggi assegnati da IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica • Ampliamento esenzioni IMU • Cooperative edilizie a proprietà indivisa • Equiparazioni ad abitazione principale (forze dell’ordine) • Dichiarazione per usufruire delle agevolazioni • Retroattività delle domande di ruralità • Concessione in comodato a parenti • Art. 8  Bilanci di previsione degli enti locali

  32. Recenti interventi normativi: DDL Stabilità 2014 • Art. 23  Disposizioni in materia di IMU • Modifiche sostanziali alla normativa IMU previgente: • Abitazione principale • Concessione in comodato a parenti • Fabbricati di civile abitazione • Immobili appartenenti a forze dell’ordine • Deducibilità immobili strumentali • IRPEF su immobili non locati stesso Comune… 3.100 emendamenti?!

  33. Modifiche alla normativa IMU IMU 504/1992 23/2011 201/2011 • Art. 13 • c. 1 • c. 2 • c. 9 bis • c.10 • Artt. • 7 • 8 • 9 c.9 • 11 • 14 c.1 Art. 7 c. 1 lett. i) .. e sono solo le ultimissime modifiche!!!

  34. IMU 2014 COME SARA’ LA NUOVA IMU ??

  35. IMU 2014: Presupposto dell’imposta Possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze • Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992: • Fabbricati: unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte in catasto ad esclusione dell’abitazione principale e relative pertinenze (eccezione A/1 – A/8 – A/9) • Aree fabbricabili:aree utilizzabili a scopo edificatorio sulla base di strumenti urbanistici generali o attuativi • Terreni agricoli: terreni adibiti all’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del c.c.

  36. 2014: Abitazione principale e relative pertinenze IUC?? (IMU-TASI-TARI) DDL STABILITA’ MXE DDL STABILITA’

  37. IMU 2014: Soggetti passivi - puntualizzazioni • Sono confermate le tipologie di soggetti passivi: • Proprietari • Titolari di diritti reali di godimento • (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) • Concessionario di aree demaniali • Locatari (dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata)

  38. IMU 2014: Esenzioni nuove/modificate • Immobili «beni merce» invenduti e non locati • Decorrenza: 1/1/2014 - (Art. 2, comma 2, lett. a, DL 102/2013) • Immobili richiamati dalle lett. b), c), d), e), f), h), i) art. 7 D.Lgs. 504/1992: • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9 (lett. b) • fabbricati con destinazione ad usi culturali Art. 5 bis DPR 601/1973 (lett. c) • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze (lett. d) • fabbricati della Santa Sede (Artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense) (lett. e) • fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali (lett. f) • terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’Art. 15 della L. 984/1977 (lett. h) (apposito decreto per individuazione comuni) • immobili utilizzati da “Enti non commerciali” (Art 73 lett. c) TUIR) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e delle attività art. 16 lett. a) L. 222/1985 (lett. i) di ricerca scientifica Decorrenza: 1/1/2014 - (Art. 2, comma 3, DL 102/2013)

  39. IMU 2014: Esenzioni confermate • Immobili posseduti dallo Stato e immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, da enti del SSN, destinati esclusivamente a compiti istituzionali • Fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati in comuni montani o parzialmente montani • Fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6/4/2009 (Abruzzo): • esenzione temporanea  fino a ricostruzione / agibilità • Fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29/5/2012 • (Emilia, Lombardia e Veneto)… • esenzione temporanea  fino a ricostruzione / agibilità, NON oltre il 31/12/2014

  40. 2014: Non applicazione IMU • Abitazione principale e pertinenze (NO A/1 – A/8 – A/9) • Unità immobiliari e pertinenze di coop. edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari • Casa coniugale e pertinenze assegnata al coniuge assegnatario… • Fabbricati di civile abitazione e pertinenze destinate ad alloggi sociali • Immobile non locato e pertinenze posseduti da forze dell’ordine… • (Art. 23, c.1, lett. b, DDL STABILITA’)

  41. 2014: Non applicazione IMU • ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI FACOLTA’ DEI COMUNI: • Unità immobiliare e pertinenze non locate di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari • Unità immobiliare e pertinenze non locate di cittadini italiani non residenti • Unità immobiliare e pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. • Eventuali limitazioni demandate ai Comuni • ES: ISEE comodatario (?), rendita < 500€ (Art. 23, c.1, lett. b, DDL STABILITA’)

  42. IMU 2014: applicazione dell’imposta • NON SONO PIU’ ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE: • Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP • Alloggi regolarmente assegnati da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP • Ad essi SPETTA: • DETRAZIONE BASE DI 200 € • NON SPETTANO: • L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA BASE – 0,4% • LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE BASE PER FIGLI DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI • RIMANGONO ASSOGGETTATI AD IMU O CONFLUISCONO NELLE NUOVE IMPOSTE ?

  43. IMU 2014: Abitazione principale e pertinenze Definizioni ABITAZIONE PRINCIPALE: Immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente PERTINENZE: immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ogni categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione

  44. IMU 2014: Abitazione principale e pertinenze Ambito di applicazione ApplicazioneIMU SOLO per immobili classificati in A/1 – A/8 – A/9 Aliquota Non cambia  0,4% Facoltà dei Comuni sempre +/- 0,2 punti

  45. IMU 2014: Abitazione principale e pertinenze Detrazioni Detrazione base euro 200 NO detraz. aggiuntiva per i figli < 26 anni I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Il Comune che adotta tale deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Disposizione abrogata nella nuova versione dell'art. 13, c.10, DL 201/2011 (DDL Stabilità, art. 23, comma 1, lett. c)

  46. IMU 2014: Rapporto IMU - IRPEF Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune dove si trova l’abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali nella misura del50%. Decorrenza: 2013 (DDL Stabilità, art. 23, comma 7)

  47. IMU 2014: Deducibilità Art. 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011 «L’IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive» Art. 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011 (comma sostituito da DDL Stabilità art 23 c. 5) «L’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive». PERTANTO  IRPEF e IRES deducibilità SI  IRAP deducibilità NO Decorrenza: 2013 MXE DDL STABILITA’ 30%

  48. Base imponibile Base Imponibile • E’ costituita dal valore dell’immobile: • determinato ai fini ICI (art. 5 c. 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 504/1992) • determinato in base ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011

  49. EmendamentiRETE IMPRESE ITALIA al DDL Stabilità: Riduzione dell’aliquota base al 50% applicabile in riferimento agli immobili strumentali per destinazione Deducibilità dell’IMU al 100% sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP Estensione esenzione beni merce anche agli immobili ristrutturati dalle imprese edili

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