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ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE

mahlah
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ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE

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Presentation Transcript


    1. 1

    2. 2 IMPOSTE DIRETTE

    3. 3 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 1/7

    4. 4 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 2/7

    5. 5 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 3/7

    6. 6 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 4/7 1] Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria. 1] Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria.

    7. 7 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 5/7

    8. 8 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 6/7 Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria. Non vi è alcuna norma che impone al curatore fallimentare di redigere e presentare la dichiarazione dei redditi dell’impresa fallita relativa al periodo d’imposta antecedente a quello in cui è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i relativi termini risultino pendenti. In conformità, la maggior parte della dottrina non ritiene che il curatore debba compilare siffatta dichiarazione. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa per l’obbligo del curatore di presentare le dichiarazioni i cui termini siano ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento e ciò sul presupposto che lo spossessamento dei beni e la privazione del potere di disposizione ed amministrazione degli stessi impedisca al fallito anche la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con C.M. n.5 del 7/11/1988, confortata da un parere dell’Avvocatura della Stato, l’Amministrazione Finanziaria propende per l’obbligo a carico del curatore, ma lo fa in forma dubitativa e sollecita interventi legislativi in materia. Da un punto di vista esclusivamente teorico si può concordare con chi, in dottrina, esclude l’obbligo specifico del curatore. Tuttavia egli, per effetto degli artt. 14 e 16 L.F., si trova in possesso delle scritture contabili dell’impresa fallita e ne deve predisporre il bilancio ex art. 89 L.F. . Pertanto, in attesa degli auspicati interventi del legislatore, bisogna riconoscere che il medesimo curatore appare, in effetti, il soggetto in grado di compilare e presentare questa dichiarazione poiché è l’unico a disporre della documentazione necessaria.

    9. 9 IMPOSTE DIRETTE: adempimenti iniziali - 7/7

    10. 10 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 1/9

    11. 11 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 2/9

    12. 12 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 3/9

    13. 13 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 4/9

    14. 14 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 5/9

    15. 15 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 6/9

    16. 16 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 7/9

    17. 17 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 8/9

    18. 18 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale - 9/9

    19. 19 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 1/2

    20. 20 IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 2/2

    21. 21 IVA: al momento della dichiarazione di fallimento

    22. 22 IVA: dichiarazione ex art. 35

    23. 23 IVA: dichiarazione dell’anno precedente a quello della dichiarazione di fallimento

    24. 24 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 1/5

    25. 25 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 2/5

    26. 26 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 3/5

    27. 27 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 4/5

    28. 28 IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento - 5/5

    29. 29 IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4 DPR 322/98

    30. 30 IVA: fatturazione e annotazione delle operazioni precedenti la dichiarazione di fallimento

    31. 31 IVA: durante la procedura

    32. 32 IVA: fatturazione e liquidazione periodica della procedura

    33. 33 IVA: comunicazione annuale dati

    34. 34 IVA: dichiarazioni annuali

    35. 35 IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione dati)

    36. 36 IVA: altre questioni

    37. 37 IVA: casi di rimborso – 1/3

    38. 38 IVA: casi di rimborso (tratti comuni) – 2/3

    39. 39 IVA: casi di rimborso (credito iva finale) – 3/3

    40. 40 IVA: trattamento delle note di credito – 1/3

    41. 41 IVA: trattamento delle note di credito – 2/3

    42. 42 IVA: trattamento delle note di credito – 3/3

    43. 43 I.C.I.: aspetti generali 1/6

    44. 44 I.C.I.: aspetti generali 2/6

    45. 45 I.C.I.: aspetti generali 3/6

    46. 46 I.C.I.: aspetti generali 4/6

    47. 47 I.C.I.: aspetti generali 5/6

    48. 48 I.C.I.: aspetti generali 6/6

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