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LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012. ERMANDO BOZZA. LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012. Effetti sul bilancio di problematiche fiscali: Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del DL 83/2012.

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LE NOVIT À DEL BILANCIO 2012

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Presentation Transcript


  1. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ERMANDO BOZZA

  2. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 • Effetti sul bilancio di problematiche fiscali: • Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del DL 83/2012. • Eliminazione del vincolo della durata del leasing. • Iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP. • Nuovi OIC (definitivi e in bozza).

  3. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 I CREDITI Valore di Iscrizione Presumibile valore di realizzo Il valore nominale deve essere rettificato per tenere conto di: • perdite per inesigibilità • resi e rettifiche di fatturazione • sconti ed abbuoni • interessi non maturati • altre cause di non realizzo • Valore nominale • Fondo svalutazione crediti • Valore di presumibile realizzo

  4. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio Nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto: delle perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi delle perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

  5. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Lo stanziamento del fondo svalutazione crediti può avvenire utilizzando diverse metodologie, ad esempio: analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi stima, in base all'esperienza ed ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio valutazionedell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti esamedelle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese

  6. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Metodo sintetico Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti

  7. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 ISCRIZIONE IN BILANCIO

  8. LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RIBA Le RIBA non costituiscono titoli di credito, bensì strumenti per l’incasso dei crediti. La loro cessione alle banche non costituisce sconto di titoli di credito e, pertanto, il credito non deve essere stornato fino al momento dell’incasso e, se il conto è ancora aperto, in sede di chiusura, alimenta i saldi di bilancio. OIC 15

  9. LA REVISIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTI I CREDITI IN VALUTA Quadro RV UNICO Devono essere valutati al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili/perdite su cambi devono incidere sul reddito del periodo ed essere imputati al conto economico civilistico. In caso di utili presunti su cambi c’è l’obbligo di accantonare l’importo degli stessi in una riserva non distribuibile sino al realizzo dei proventi. La disposizione riguarda l’eventuale utile netto (utili su cambi presunti - perdite su cambi presunte). Art. 2426 c.c.

  10. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 PROBLEMATICHE FISCALI Disciplina fiscale Fonte normativa 1. Base di calcolo della svalutazione deducibile Art. 106 TUIR Crediti verso clienti 2. Deducibilità delle perdite Art. 101 co. 5 TUIR N.B.: in caso di durata dell’esercizio inferiore ai 12 mesi la svalutazione dello 0,5% deve essere ragguagliata (art. 110 co. 5 TUIR).

  11. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 BASE DI CALCOLO PER LA SVALUTAZIONE • + Crediti verso clienti • + Cambiali attive all'incasso • + Ricevute bancarie • + Fatture da emettere • + Crediti da cessione di azioni, quote e titoli iscritti nell’att. Circolante • + Crediti da cessione di materie prime, semilavorati acquistati per la prod. • + Crediti verso società controllate e collegate (non derivanti da finanziamenti) • + Crediti assistiti da garanzia reale (pegno, ipoteca) • Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo, secondo l’amministrazione finanziaria, la giurisprudenza è contraria a tale tesi) • Note di accredito da emettere • Crediti per cessione di beni strumentali • TOTALE BASE

  12. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Art. 101 co. 5 TUIR risultano da elementi certi e precisi Le perdite (…) su crediti sono deducibili se in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti 182-bis, amministrazione straordinaria)

  13. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Art. 101 co. 5 TUIR risultano da elementi certi e precisi Le perdite (…) su crediti sono deducibili se Presenza di «perdite» per natura Presenza di «perdite» ex lege

  14. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Presenza di “elementi certi e precisi” ex lege Quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (art. 2946 c.c.) Credito di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27 co. 10 L. 2/2009 Non superiore a € 2.500 per le altre imprese Svalutazione = Perdita ???

  15. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012 senza rinuncia o prescrizione, esigibili. Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

  16. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio 2012, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili NO Perdita Svalutazione in Conto Economico Deducibile?

  17. VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DI MODESTO IMPORTO Crediti scaduti da sei mesi, senza rinuncia o prescrizione, esigibili NO Perdita NO Svalutazione in Conto Economico NO deducibilità

  18. VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 Crediti prescritti o rinuncia «Perdita» su crediti SI deducibilità

  19. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 1 • Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: • Crediti scaduti da oltre sei mesi • credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • credito D: 2.400 (non esigibile) • Crediti prescritti: 10.000. • Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a zero.

  20. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 1 DEDUCIBILE Rilevazione della perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia) SI Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al credito D (non esigibile) SI Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito C) SI, ENTRO LIMITI 0,50% Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti SI

  21. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ALTRE PROBLEMATICHE OPERATIVE • Crediti scaduti da oltre sei mesi in esercizi precedenti il 2012. • Svalutazione parziale dei crediti scaduti da oltre sei mesi nell’esercizio 2012 e ulteriore svalutazione nei successivi esercizi. • Relazioni tra tale disciplina della deducibilità delle perdite su crediti e la svalutazione forfettaria dello 0,5% di cui all’art. 106 del TUIR. • 4. Presenza del fondo svalutazioni crediti pregresso.

  22. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO A) • Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: • Crediti scaduti da oltre sei mesi: • credito A: 2.000 (non esigibile) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • credito D: 2.400 (non esigibile) • Crediti prescritti: 10.000. • Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a€30.000 di cui tassato € 27.000.

  23. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO A) Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti Variazione in diminuzione di € 7.000 (€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto) Adeguamento del fondo svalutazione crediti • Di cui: • € 4.400 interamente deducibile • € 3.100 deducibile entro i limiti

  24. VALUTAZIONE CIVILISTICA E FISCALE DEI CREDITI IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO B) • Una impresa di modeste dimensioni al 31/12/2012 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti • Crediti scaduti da oltre sei mesi: • credito A: 2.000 (non esigibile) • credito B: 1.500 (esigibile) • credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile) • credito D: 2.400 (non esigibile) • Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio presenta un saldo pari a€8.000 di cui tassato € 5.000.

  25. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE NUOVE IPOTESI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI ALLA LUCE DEL DL 83/2012 ESEMPIO 2 – CASO B) Adeguamento del fondo svalutazione crediti • Di cui: • € 1.400 interamente deducibile poiché si utilizza il fondo • (€ 4.400 – fondo dedotto € 3.000 = € 1.400) • € 15.100 deducibile entro i limiti dello 0,50%

  26. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING Novità introdotta dall’art 4-bis co. 1 lett b) DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 che modifica l’art. 102 co. 7 del TUIR […] Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa […]

  27. CONTRATTI STIPULATI DAL 29.04.2012 • Possono essere dedotti a prescindere dalla durata del contratto. • E’ previsto però ai fini fiscali un periodo minimo entro il quale ripartire i canoni deducibili ai soli fini fiscali

  28. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 EFFETTI SUL BILANCIO DI PROBLEMATICHE FISCALI: ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA DEI LEASING Contratto di durata corrispondente al periodo di deducibilità fiscale NO FISCALITÀ DIFFERITA Contratto di durata superiore al periodo di deducibilità fiscale FISCALITÀ ANTICIPATA Contratto di durata inferioreal periodo di deducibilità fiscale

  29. Deducibilità extracontabile dopo il riscatto ASSILEA Costo fiscale pari al prezzo di riscatto RECUPERO QUOTE CANONI NON DEDOTTE Capitalizzazione all’atto del riscatto dell’eccedenza ASSONIME Costo fiscale pari a prezzo di riscatto + eccedenza

  30. TESI ASSONIME CIRC. n. 14/2012

  31. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 • ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP Data di chiusuradell’esercizio(31/12) Progetto di bilancio(30/03) Deposito presso la sede sociale(15/04) Assemblea di approvazione(30/04) Tempo REGOLA GENERALE: periodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio CASI PARTICOLARIPeriodo di riferimento al fine di individuare fatti intervenuti che devono essere recepiti in bilancio in caso di eventi tali da pregiudicare l’attendibilità del bilancio nel suo complesso

  32. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 • ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP • la definizione di unacausalegale in esserealla data di bilancio; • fattida cui emergacheattivitàalla data dibilancioavevanosubìtoriduzionidurevolidivalore o riduzioni del valoredimercato o evidenzinosituazioni, esistentialla data dibilanciocheincidanosullevalutazioni: • ildeterioramentodellasituazionefinanziariadi un debitore, confermatadalfallimentodellostessodopo la data dichiusura; • la vendita di prodottigiacenti a magazzino a fine anno a prezziinferioririspetto al costo; • iscrizione del credito d’imposta per il rimborso IRAP. Richiedono variazioni nei valori di bilancio:

  33. LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2012 • ISCRIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIMBORSO IRAP Non richiedonovariazionineivalori di bilancio: • la diminuzionenelvaloredimercatoditalunititolinelperiodosuccessivorispettoallachiusuradell’esercizio, in quanto tale riduzioneriflettecondizionidimercatointervenutedopo la chiusuradell’esercizio; • la distruzione di impianti di produzionecausata da calamità.

  34. I NUOVI OIC

  35. I NUOVI OIC OBIETTIVO DEL PROGETTO • Nel corso del 2010 l’OIC ha deciso di avviare un progetto finalizzato alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali (OIC). • Necessità di considerare: • evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale; • evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale. • Obiettivo è quello di aggiornare i principi nazionali anche tenendo conto degli effettivi utilizzatori  prevalentemente piccole e medie imprese.

  36. I NUOVI OIC DOCUMENTI DEFINITIVI A febbraio 2013 sonostatipubblicati in via definitiva: • OIC 7 - icertificativerdi; • OIC 8 - le quote di emissione di gas ad effettoserra.

  37. I NUOVI OIC DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE Da dicembre 2011 sonostatimessi in consultazioneiseguentidocumenti: • OIC 13 Le rimanenze di magazzino. • OIC 14 Disponibilitàliquide. • OIC 15 I crediti. • OIC 16 Immobilizzazionimateriali. • OIC 18 Ratei e risconti. • OIC 19 parte Debiti. • OIC 19 parte Fondi per rischi e oneri e TFR.

  38. I NUOVI OIC DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE Da dicembre 2011 sono stati messi in consultazione i seguenti documenti: • OIC 20 Titoli di debito. • OIC 21 Partecipazioni. • OIC 22 Conti d’ordine. • OIC 23 Lavori in corso su ordinazione. • OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, ecc.

  39. I NUOVI OIC OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI • Riformulazione disposizioni in materia di perdita durevole. • Rivisitazione disciplina oneri finanziari capitalizzabili. • Chiarimenti sull’ammortamento. • Iscrizione in bilancio del terreno sul quale insiste un fabbricato. • Iscrizione in bilancio immobilizzazioni destinate alla vendita.

  40. I NUOVI OIC OIC 16 – PERDITA DUREVOLE DI VALORE OIC 16 in consultazionechiarisceche: • Valore in uso: riferimento alla CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO  DIFFERENZA TRA RICAVI (A. VALORE PRODUZIONE) E COSTI (B. COSTI DELLA PRODUZIONE) FUTURI ATTESI NON ATTUALIZZATI. • Esistecapacità di ammortamento se icostifuturi (inclusigliammortamenti) trovanonegliesercizisuccessiviadeguatacoperturaattraversoiricavifuturiattesicorrelati al relativoutilizzo EBIT (Redditooperativo); • non devonoessereconsideratifuturiinvestimentiincrementativi. • È ammessol’utilizzo di altretecniche (es.: attualizzazioneflussi di cassafuturi). • Spesso, la verificadeveessereeffettuata con riferimentoallelinee di produzione/rami d’azienda. • Aziende di piccoledimensioni la verificapuòessereeffettuata a livello di interasocietà.

  41. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Macchinario X Costo storico 100.000 Fondo ammortamento 40.000 Valore netto contabile 60.000 Vita utile residua: 3 anni Macchinario Y Costo storico 80.000 Fondo ammortamento 60.000 Valore netto contabile 20.000 Vita utile residua: 2 anni Tornio parallelo Costo storico 20.000 Fondo ammortamento 6.000 Valore netto contabile 14.000 Vita utile residua: 7 anni Nastro trasportatore Costo storico 10.000 Fondo ammortamento 4.000 Valore netto contabile 6.000 Vita utile residua: 3 anni Fresatrice universale Costo storico 15.000 Fondo ammortamento 5.000 Valore netto contabile 10.000 Vita utile residua: 5 anni

  42. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al macchinario X

  43. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al macchinario Y

  44. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Capacità di ammortamento relativa al complesso di beni Gamma

  45. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE Macchinario X Valore contabile 60.000 Valore recuperabile 40.000 Svalutazione 20.000 Macchinario Y Valore contabile 20.000 Valore recuperabile 40.000 Svalutazione 0 Complesso di beni Gamma Valore contabile 30.000 Valore recuperabile 20.000 Svalutazione 10.000

  46. I NUOVI OIC OIC 16 – LA SVALUTAZIONE PER PERDITE

  47. I NUOVI OIC OIC 16 – ONERI FINANZIARI CAPITALIZZABILI • Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti. • Limite = valore recuperabile. • Solo per periodo di costruzione significativo. • Distinzione tra oneri su: • finanziamenti di scopo; • ulteriori finanziamenti.

  48. ISCRIZIONE INIZIALE: GLI ONERI FINANZIARI Trattamento contabile degli oneri finanziari • In genere tali oneri costituiscono spese dell’esercizio e sono imputati a conto economico. • Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione/realizzazione dei beni materiali possono essere capitalizzati ad incremento del valore del bene alle seguenti condizioni: • se si tratta di oneri su capitali presi a prestito specificatamente per l’acquisizione dell’immobilizzazione (finanziamenti di scopo); • solo quelli maturati nel “periodo di costruzione” (compreso tra l’esborso finanziario ai fornitori dei beni e il momento in cui il cespite è pronto per l’uso se significativo); • il finanziamento deve essere realmente utilizzato per l'acquisizione dei cespiti. A tal proposito se il pagamento avviene tramite accensione di finanziamenti a breve termine, l'impresa deve determinare, tramite appositi strumenti amministrativi come i prospetti finanziari dei flussi, l'ammontare di tali finanziamenti utilizzate per il pagamento dei cespiti. Nel caso si utilizzino sia finanziamenti a breve che a medio-lungo termine, si deve assumere che l'acquisizione sia stata effettuata in via prioritaria con i finanziamenti a medio -lungo termine; • il tasso di interesse da capitalizzare deve essere quello realmente sostenuto e nel caso si siano utilizzate più fonti di finanziamento con tassi differenti è opportuno far riferimento alla media ponderata dei tassi utilizzati.

  49. Esempio di capitalizzazione di oneri finanziari tratto con adattamenti dalla bozza di OIC 16 Il 2 gennaio 2012 la società A da in appalto la costruzione di un fabbricato per un valore complessivo di 1.500. Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati, in base allo stato di avanzamento dei lavori, i seguenti pagamenti a favore dell'appaltatore: 31.01.2012 120 31.03.2012 80 30.09.2012 400 31.12.2012 200 TOTALE 800 Si assume che non vi siano altri beni in corso di costruzione. I finanziamenti della società sono, a fine esercizio, i seguenti: - Finanziamento di scopo assunto all'inizio del mese di gennaio a fronte della realizzazione del fabbricato di importo pari a 150 con un tasso di interesse del 6%; - finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca B per un importo di 100 con un tasso del 7%; - finanziamento ottenuto all'inizio del mese di gennaio dalla banca C per un importo di 300 con un tasso dell'8%. Occorre stabilire l'importo del costo di costruzione oggetto di capitalizzazione. A tal fine occorre calcolare la media ponderata dei costi sostenuti alla luce dei pagamenti effettuati: Ne consegue che il costo medio ponderato in base ai mesi su cui applicare la capitalizzazione degli oneri finanziari (al tasso di interesse annuo) nell'esercizio 2012 è pari a 270.

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