1 / 49

Competitivit e innovazione Etichettatura dei prodotti agroalimentari

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Indicazioni per la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria. CONCETTI INTRODUTTIVI. Etichettatura prodotti alimentari. 4. Termini e definizioni. ETICHETTATURA: insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commerci

melanion
Télécharger la présentation

Competitivit e innovazione Etichettatura dei prodotti agroalimentari

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


    1. Competitivit e innovazione Etichettatura dei prodotti agroalimentari Palermo, 29 ottobre 2009

    2. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Indicazioni per la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria

    3. CONCETTI INTRODUTTIVI

    4. Etichettatura prodotti alimentari 4 Termini e definizioni ETICHETTATURA: insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sullimballaggio o su unetichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su carrelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (D. Lgs. 109/92). INDICAZIONE: qualunque messaggio o rappresentazione in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche (Reg. Ce 1924/06). PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO: forma o aspetto del prodotto, materiale utilizzato per il confezionamento, modalit di disposizione in banchi vendita, ambiente nel quale il prodotto viene esposto (D.Lgs.109/92).

    5. Etichettatura prodotti alimentari 5 Termini e definizioni ALIMENTO: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa lacqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. (Reg. Ce. 178/02). Non sono compresi: mangimi, animali vivi, vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti. INGREDIENTE: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella preparazione o produzione degli alimenti e presente nel prodotto finito anche se modificata (D. Lgs. 109/92). PRODOTTO ALIMENTARE PRECONFEZIONATO: unit di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettivit, costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio (D.Lgs. 109/92). CONSUMATORE FINALE: soggetto che non utilizza il prodotto nellambito di unoperazione o attivit di impresa (D.Lgs. 109/92).

    6. Etichettatura prodotti alimentari 6 Finalit delletichettatura fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto; non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche e/o propriet che il prodotto non possiede; aiutare a valutare correttamente il rapporto tra la qualit del prodotto e il prezzo di vendita; garantire la correttezza delle operazioni commerciali nonch la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali; promuovere commercialmente il prodotto.

    7. Etichettatura prodotti alimentari 7 Normativa di riferimento

    8. Etichettatura prodotti alimentari 8 Campo di applicazione PRODOTTI SFUSI: alimenti sui quali non possibile apporre letichetta in quanto privi della confezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.) o che vengono venduti previo frazionamento anche se in origine preconfezionati. PRODOTTI PREINCARTATI: alimenti confezionati sul luogo di vendita al momento della richiesta del cliente o antecedentemente ma ai fini della vendita immediata nello stesso locale dove sono stati preparati. PRODOTTI PRECONFEZIONATI (O PREIMBALLATI): alimenti confezionati in assenza dellacquirente ed avvolti, totalmente o in parte, in un imballaggio che deve essere mantenuto integro fino al momento del consumo.

    9. Etichettatura prodotti alimentari 9 Principi generali delletichettatura Chiarezza Leggibilit Facilit di lettura Indelebilit Campo visivo

    10. Etichettatura prodotti alimentari 10 Lingua delletichetta Occorre utilizzare la lingua ufficiale del Paese dove il prodotto venduto. Altre lingue ufficiali possono essere riportate, ma in aggiunta e non in sostituzione E consentito lutilizzo di altre lingue solo se: il termine diventato di uso talmente corrente e generalizzato da non richiedere traduzioni (es.: Croissant); le menzioni originali non hanno corrispondenti nei termini italiani (es. Brandy). Nei casi in cui i prodotti alimentari siano destinati al mercato italiano ma non al consumatore finale (es. operatori della ristorazione, ristoranti, catene di catering, ecc.) non vi lobbligo di utilizzo della lingua italiana e le informazioni possono essere riportate anche solo nella lingua del Paese dorigine

    11. INDICAZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

    12. Etichettatura prodotti alimentari 12 Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati (art. 3 D. Lgs. 109/92): Denominazione di vendita; Elenco degli ingredienti; Quantit netta o quantit nominale; Termine minimo di conservazione o data di scadenza; Nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella UE; Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico > a 1,2% in volume; Lotto di appartenenza del prodotto; Modalit di conservazione e/o utilizzazione, qualora sia necessaria ladozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; Origine o provenienza, nel caso in cui lomissione possa indurre in errore lacquirente circa lorigine o la provenienza del prodotto; Quantit di taluni ingredienti o categorie di ingredienti se presente un ingrediente caratterizzante o evidenziato.

    13. Etichettatura prodotti alimentari 13 Denominazione di vendita E lindicazione pi importante in quanto rappresenta il nome del prodotto. La denominazione di vendita pu essere a) legale (comunitaria o nazionale) es. Olio di oliva, Pasta di grano duro, Cioccolato al latte b) consuetudinaria es. Gelato, Torrone c) descrittiva, eventualmente seguita da informazioni sullutilizzazione o sulla natura del prodotto (es. Insalata russa ) La denominazione di vendita non pu essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia.

    14. Etichettatura prodotti alimentari 14 Denominazioni commerciali Le denominazioni commerciali sono di regola facoltative e servono unicamente a qualificare o identificare il prodotto.

    15. Etichettatura prodotti alimentari 15 Denominazioni protette Sono registrate (= protette) a livello comunitario e possono essere utilizzate dai produttori solo a determinate condizioni.

    16. Etichettatura prodotti alimentari 16 Elencazione degli ingredienti Le etichette devono riportare lelenco di tutti gli ingredienti utilizzati per la realizzazione dellalimento Sono esentati da tale obbligo i seguenti prodotti: vini, birra e distillati (quali grappa, rum, cognac, e via dicendo); prodotti costituiti da un solo ingrediente; ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione; acque che riportano leventuale aggiunta di un altro ingrediente nella denominazione di vendita; aceti provenienti da una sola materia prima; latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purch non contenenti prodotti di natura diversa dal latte, sale, enzimi, coltura di microrganismi necessari alla loro fabbricazione.

    17. Etichettatura prodotti alimentari 17 Modalit di indicazione degli ingredienti Gli ingredienti devono essere indicati in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della loro utilizzazione da parte del produttore (partendo dalla ricetta e non dallalimento pronto) Lelencazione degli ingredienti deve essere preceduta dalla parola ingredienti. Gli ingredienti devono essere menzionati con il loro nome effettivo (es. farina di grano duro, latte fresco pastorizzato) evitando termini impropri (es. cioccolato invece di cacao) Le sostanze volatili non sono considerate ingredienti, e quindi non devono essere dichiarate nellelenco Gli ingredienti contenenti allergeni vanno sempre considerati

    18. Etichettatura prodotti alimentari 18 Ingrediente evidenziato (QUID) Che cos: La Quantitative Ingredient Declaration sta a indicare la % di un ingrediente sul totale del prodotto finito, calcolata al momento della preparazione. Il QUID obbligatorio solo nei seguenti casi: se lingrediente figura nella denominazione di vendita o caratterizza il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo di arancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo); se lingrediente messo in risalto con parole, immagini o rappresentazioni grafiche riportate sulla confezione; se viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio nel caso della pasta alluovo). Modalit di indicazione: La quantit dellingrediente deve essere riportata in % e dopo il nome dellingrediente.

    19. Etichettatura prodotti alimentari 19 Modalit di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Additivi Tipologie di additivi ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria Sono considerati ingredienti:

    20. Etichettatura prodotti alimentari 20 Modalit di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Additivi Devono essere designati con il nome della categoria seguito: dal codice CE (Antiossidante E 300) o dal nome specifico (Antiossidante acido ascorbico). In caso di pi tipologie di additivi appartenenti alla stessa categoria si pu riportare una sola volta il nome della stessa seguita dal numero CE (Addensanti: E 1422, E 410, E 440) o dal nome (Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio).

    21. Etichettatura prodotti alimentari 21 Modalit di indicazione di particolari tipologie di ingredienti Aromi Modalit di indicazione: nome generico: aroma (i); nome specifico: etilvanillina, essenza di limone; descrizione dellaroma: estratto di piante ed erbe alpine; Laggettivo naturale pu essere usato solo se la parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti Naturali o viene ottenuta esclusiv. con procedimenti naturali.

    22. Etichettatura prodotti alimentari 22 Responsabile commerciale In etichetta deve obbligatoriamente figurare il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) e la sede di almeno uno dei tre operatori sotto indicati: produttore; confezionatore; venditore (purch la sede sia allinterno di Paese comunitario). Queste indicazioni non sono sostituibili da numeri o sigle (es. riferimenti al registro imprese della CCIAA).

    23. Etichettatura prodotti alimentari 23 Sede dello stabilimento Indicazione non prescritta dalle norme UE ma consentita dalla UE ed obbligatoria solo per i prodotti confezionati in Italia e destinati al mercato nazionale, salvo i casi di esenzione. Lo stabilimento d indicare quello dove sono avvenute le ultime operazioni (confezionamento) e non quello della produzione, se diverso. La sede dello stabilimento va menzionata con lindirizzo quando manca il nome e la sede del produttore/confezionatore ma figura solo quella del venditore. Esenzioni: a) Sede della ditta e sede dello stabilimento coincidono; b) prodotti preconfezionati destinati ad altri Paesi.

    24. Etichettatura prodotti alimentari 24 Quantit netta e quantit nominale Sono esentati dallobbligo di indicare il valore della quantit: i prodotti singoli venduti sfusi o preincartati; i prodotti venduti a pezzo o a collo (es. la singola bottiglia dacqua inserita nella confezione da 6; in questo caso lindicazione della quantit obbligatoria sulla singola confezione ma non sullimballaggio globale); i prodotti la cui quantit inferiore a 5 g o 5 ml, salve le spezie e le piante aromatiche; i prodotti dolciari la cui quantit non supera i 30 g; i prodotti soggetti a notevole calo di peso o di volume (ad esempio farine, legumi) perch devono essere pesati davanti al consumatore

    25. Etichettatura prodotti alimentari 25 Modalit di indicazione della quantit I produttori possono scegliere due differenti modalit: Quantit netta, ovvero la quantit al netto della tara, dove per tara si intende tutto ci che contiene e avvolge lalimento o unito ad esso. Quantit nominale, ovvero la quantit media di un prodotto che si presume essere contenuta in un imballaggio confezionato a gamme unitarie costanti dove, per gamma unitaria costante si intende fabbricato secondo i valori di quantit o capacit stabiliti dalla legge. La quantit netta non consente tolleranze. Unit di misura: volume per i liquidi (l o L, cl, ml); massa per gli altri prodotti (kg, g). Devono essere precedute dal valore. .

    26. Etichettatura prodotti alimentari 26 Prodotti immersi nel liquido di governo Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono riportare in etichetta lindicazione relativa alla quantit totale ed alla quantit del prodotto sgocciolato. Liquido di governo: liquido accessorio che non entra a far parte dellalimento usato esclusivamente per facilitare la sua conservazione e per mantenere le caratteristiche organolettiche; tipologie di liquido di governo: acqua, salamoia, soluzioni acquose di sale; aceti, soluzioni acquose di acidi alimentari; soluzioni acquose di zuccheri e/o altre sostanze edulcoranti; succhi di frutta o di ortaggi utilizzati nelle conserve di frutta o di ortaggi.

    27. Etichettatura prodotti alimentari 27 Termine minimo di conservazione ortofrutticoli freschi, che non hanno subito alcuna manipolazione; vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini frizzanti, vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dalluva, nonch dalle bevande dei codici NC 2206 0091 e NC 2206 0093 ottenute da uva o da mosto duva; bevande con contenuto alcolico pari o maggiore al 10% in volume; bevande analcoliche, i succhi e nettari di frutta, le bevande con aggiunta di alcool etilico (sidri, birre, altro) poste in recipienti individuali di capacit superiore a 5 litri destinati alle collettivit (es. mense, attivit di ristorazione); prodotti della panetteria e della pasticceria consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; aceti; sale da cucina; zuccheri allo stato solido; prodotti di confetteria (caramelle, confetti, ecc.) composti quasi unicamente da zuccheri, aromi e coloranti; gomme da masticare; gelati monodose.

    28. Etichettatura prodotti alimentari 28 Modalit di indicazione del Tmc

    29. Etichettatura prodotti alimentari 29 Data di scadenza Sostituisce il TMC sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana. Si applica solo per i prodotti con durabilit inferiore o pari a 30 giorni e rappresenta il termine ultimo per la commercializzazione del prodotto. Modalit di indicazione: da consumarsi entro gg/mm. La data di scadenza pu sostituire il lotto

    30. Etichettatura prodotti alimentari 30 Titolo alcolometrico volumico Indica la quantit totale di alcool che un alimento contiene. E unindicazione obbligatoria solo per le bevande aventi un contenuto di alcool superiore a 1,2% vol. Modalit di indicazione: % vol.; lindicazione pu essere preceduta da termine alcool o alc. Lindicazione del titolo alcolometrico volumico deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita o della quantit o, ove previsto, del Tmc.

    31. Etichettatura prodotti alimentari 31 Il lotto Definizione: insieme di unit di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Il lotto determinato dal produttore, dal confezionatore o dal primo venditore UE ed apposto sotto la sua responsabilit. Esclusioni: prodotti etichettati con la data di scadenza o TMC con gg/mm; prodotti agricoli destinati non al commercio ma alla manipolazione; prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata; prodotti confezionati in recipienti il cui lato pi grande abbia una superficie inferiore a 10 cm quadrati; i gelati monodose (la dicitura del lotto deve essere tuttavia riportata sullimballaggio globale).

    32. Etichettatura prodotti alimentari 32 Altre diciture obbligatorie con modalit libere (I) Istruzioni per luso (preparazione e consumo) non disciplinate; scelta del produttore Modalit di conservazione (Conservare ad una temperatura non superiore a 4C; tenere lontano da fonti di calore; tenere lontano dalla luce). Bollo sanitario (prodotti di origine animale)

    33. Etichettatura prodotti alimentari 33 Altre diciture obbligatorie con modalit libere (II) Origine e provenienza geografica

    34. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI SFUSI E PREINCARTATI

    35. Etichettatura prodotti alimentari 35 Indicazioni obbligatorie Le indicazioni obbligatorie per questa categoria di prodotti sono: denominazione di vendita; elencazione degli ingredienti, salvo i casi in cui il prodotto ne esente alle quali vanno poi aggiunte: per le paste fresche: la data di scadenza; per i prodotti ortofrutticoli: la variet, lorigine e il calibro/categoria; per i prodotti della pesca: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine; per le bevande contenenti alcool in quantit > a 1,2% vol: il titolo alcolometrico volumico; per i prodotti particolarmente deperibili: le modalit di conservazione.

    36. ETICHETTA NUTRIZIONALE E CLAIMS

    37. Etichettatura prodotti alimentari 37 Fonti normative D. Lgs. del 16 febbraio 1993 n. 77 attuazione della Direttiva 90/496/CEE, relativa alletichetta nutrizionale dei prodotti alimentari Reg. Ce. 1924/06 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

    38. Etichettatura prodotti alimentari 38 Etichetta nutrizionale: alcune indicazioni Lapposizione delletichetta nutrizionale facoltativa, ma diventa obbligatoria quando uninformazione nutrizionale figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicit dei prodotti alimentari.

    39. CLAIMS

    40. Etichettatura prodotti alimentari 40 Condizioni generali dutilizzo dei claims non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti; non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo; non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori; devono essere comprensibili per il consumatore medio (ovvero normalmente informato, ragionevolmente attento e cauto); devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accettate, rese disponibili alle Autorit competenti, se richieste, tenendo conto di tutti i dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova

    41. Etichettatura prodotti alimentari 41 Claim salutistici: condizioni duso Oltre alle condizioni generali i claims salutistici devono riportare: una dicitura relativa allimportanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantit dellalimento e le modalit di consumo necessarie per ottenere leffetto benefico indicato; ove necessario, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare il consumo dellalimento; unavvertenza per i prodotti che, se consumati in dosi eccessive, potrebbero avere controindicazioni.

    42. Etichettatura prodotti alimentari 42 Autorizzazione per lutilizzo di un claim Le domande di autorizzazione devono essere presentate allEFSA che valuter, sulla base del dossier presentato, la possibilit o meno del suo utilizzo.

    43. ALTRE TIPOLOGIE DI CLAIMS

    44. Etichettatura prodotti alimentari 44 I Claims di natura commerciale EXTRA: pu essere utilizzato solo se il prodotto presenta caratteristiche qualitative superiori rispetto alla media dei prodotti analoghi (DPR 428/75 per i pomodori pelati; D. Lgs. 50/2004 per le conserve di frutta) PURO: sta ad indicare lesclusivo utilizzo di uno o pi ingredienti, e viene usato in luogo di solamente o esclusivamente; FRESCO: utilizzato per indicare quei prodotti lavorati da poco tempo e serve per distinguerli da quelli destinati alla medio-lunga conservazione; il suo uso riservato a specifiche categorie di alimenti e sulla base di norme nazionali o comunitarie: paste alimentari (DPR 187/01), latte (L. 169/89), prodotti della pesca (Reg. Ce. 853/04), uova (Reg. Ce. 1907/90); ALTA QUALIT: attribuibile solo in riferimento alla produzione di latte fresco (L. 169/89) e di prosciutto cotto (DM 21/09/2005). Tutti gli altri casi non espressamente previsti da specifica normativa, nazionale o comunitaria, lutilizzo di questi termine senza una reale motivazione da ritenersi vietato e quindi oggetto di possibile sanzione.

    45. ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI

    46. Etichettatura prodotti alimentari 46 Normativa di riferimento Direttiva 2003/89/CE e Direttiva 2007/68/CE le quali individuano le sostante ritenute allergeniche e istituiscono lobbligo di menzionarle chiaramente in etichetta; D. Lgs. n. 114 del 8 febbraio 2006 e il D. Lgs. n. 178 del 27 settembre 2007 a recepimento delle direttive

    47. Etichettatura prodotti alimentari 47 Elenco degli allergeni cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati, inclusi i loro prodotti derivati) tranne: sciroppi di glucosio a base di grano incluso destrosio, maltodestrine a base di grano, sciroppi di glucosio a base dorzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti derivati di tutte le specie di animali ovipari; pesce e prodotti a base di pesce tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi, gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia tranne: olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, estratto di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia; latte e prodotti derivati, incluso il lattosio, tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche, lattitolo; frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagi, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland, inclusi i loro prodotti derivati tranne: frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10/mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2; lupini e prodotti a base di lupini; molluschi e prodotti a base di molluschi.

    48. Etichettatura prodotti alimentari 48 Gli adempimenti a carico delloperatore Gli operatori devono dichiarare sempre e comunque lingrediente allergenico contenuto nellalimento Modalit operative:

    49. Etichettatura prodotti alimentari 49 Prodotti senza glutine Reg. CE 41/09 D. Lgs. 111/1992 concernente i prodotti destinati ad una alimentazione particolare Circolare Ministero Salute 06/03/08 Il contenuto in glutine non deve superare i 100 mg/Kg (con contenuto di glutine molto basso) Il contenuto in glutine non deve superare i 20 mg/Kg (senza glutine) I prodotti senza glutine o a basso contenuto di glutine devono essere notificati al Ministero della Salute(circolare 4075/08) I prodotti autorizzati possono richiedere allAIC lautorizzazione ad apporre il marchio gluten free

More Related