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Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014

Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a. 2013-2014. Trasparenza dell’Informativa Finanziaria. Trasparenza e revisione legale. Introduzione alla revisione legale Francesco Ricucci. Introduzione L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi Aspetti generali

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Presentation Transcript


  1. Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria

  2. Trasparenza e revisionelegale Introduzione alla revisione legale Francesco Ricucci

  3. Introduzione L'attività di revisione legale e i suoi obiettivi Aspetti generali Principi di revisione Processo di revisione Percorso formativo

  4. Introduzione Nelmodello del FRSC, qual è la funzionedellarevisionelegale? Essacontribuiscein manieradeterminanteallatrasparenzadell’informativafinanziariaaziendale Ma in chemodo?

  5. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Aspettigenerali La revisione legale può essere definita come l’attività svolta da parte di professionisti indipendenti i quali applicano statuite procedure (definite da norme e regolamenti e standard professionali), al fine di accertare la conformità dl bilancio alla legge, interpretata ed integrata dai principi contabili di riferimento. Tale attività conduce alla formazione e all’espressione di un giudizio professionale in merito all’attendibilità sostanziale del bilancio.

  6. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Aspettigenerali Obiettivodellarevisionelegale, quindi, è quello di garantire la qualitàdell’informativaaziendale di bilancio. Ciòsiconcretizzanellatuteladell’applicazionedellenormecheregolanoilbilancio e nelcontrollochegliamministratoriforniscanoadeguatae correttainformativafinanziaria al mercato.

  7. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Aspettigenerali Gli stessi standard professionali, i cd. principi di revisione, definiscono quale deve essere considerato l'obiettivo della revisione legale: "L'obiettivo della revisione [contabile] è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento."* Lo stesso principio, peraltro, indica altri elementi fondamentali in un incarico di revisione. *par. 2 del Doc. 200 "Obiettivi e principi generali della revisione [contabile] del bilancio"

  8. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Aspettigenerali Secondo quantoprevisto dal par. 4 del citato Documento n. 200, "I principigeneralicheorientanoilcomportamentoprofessionale del revisore • Indipendenza • Integrità • Obiettività • Competenza e Diligenza • Riservatezza • Professionalità • Rispettodeiprincipitecnici" Inoltre (par. 5), "Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni emanate dalla Consob."

  9. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisione Prima di andareavanti, possonoessereutilialcuneprecisazionerelativamenteaiprincipi di revisione, ovveroiprincipitecnicicitatinel par. 4 del Documento n. 200. Questicostituiscono le regoletecniche per lo svolgimento dell’attività professionale che garantiscono uniformità, valore e contenuto, al giudizio professionale emesso dal revisore e all’attività sottostante svolta. Il revisore è tenuto allo svolgimento della sua attività professionale in conformità ai principi di revisione.

  10. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisione Esistono due set di principi di revisione: • Principi di revisione internazionali (ISA – International Standards on Audit) • Principi di revisione nazionali Ai principi di revisione è dedicato anche uno specifico articolo del D.Lgs. 39/2010.

  11. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisioneinternazionali Sonoemanatidall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Lo IAASB • è unodei Board checompongonol’International Federation of Accountants (IFAC) • è un organismocollegialefinanziatodallaprofessione, cheprevede la partecipazione di professionisti, revisori, accademici e soggetti con comprovataesperienzanell’area

  12. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisioneinternazionali Lo IAASB emette diverse tipologie di documenti: • International Standards on Auditing (ISAs) per l’audit di historical financial information • International Standards on Review Engagements (ISREs) per la review di historical financial information • International Standards on Assurance Engagements (ISAEs) per incarichi di assurance sualtreinformazioni diverse da historical financial information • International Standards on Related Services (ISRSs) per incarichi per attivitàcorrelate

  13. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisionenazionali Emanati dal ConsiglionazionaledeiDottoriCommercialisti e dal ConsiglionazionaledeiRagionieri, sonostatiraccomandatidallaConsobattraversounaspecificadelibera del 30 ottobre 2002, la Delibera n. 13809 "Raccomandazione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali"

  14. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – Principi di revisionenazionali • Si costruisconosullatraduzione/adattamentodeiprincipi di revisioneinternazionali (ISA) • Non è attualmanteprevisto un meccanismo di allineamentoautomatico o obbligatoriofraprincipinazionali e principiinternazionali, aspettochepuòprovocaredifferenzetrai due set di principi

  15. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – D. Lgs. 39/2010 L'art. 11 del D. Lgs 39/2010 prescriveche "1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea […]. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia […] e l'ISVAP […] può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 3. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob."

  16. L'attività di revisionelegale e isuoiobiettivi – D. Lgs. 39/2010 In attesa che la Commissione Europea adotti principi di revisione propri (che altro non saranno che gli ISA), è in corso, da parte di MEF, Consob e associazioni e ordini professionali (Assirevi, CNDCEC e INRL), ai sensi dell’art. 11, c. 3 D.Lgs. 39/2010, l'attività relativa alla predisposizione di principi di revisione da adottare. I principi, anche in questo caso, saranno una traduzione dei principi internazionali, opportunamente adattata alla realtà nazionale con integrazioni, disapplicazioni e sostituzioni parti/ paragrafi dei principi di revisione internazionali. L'attività dovrebbe permettere di svolgere la revisione dei bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2014 con i nuovi principi di revisione.

  17. Processo di revisione Secondo quantoprevisto dal par. 6 del già citato Documento n. 200 "Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto che possono esistere circostanze tali da causare errori significativi nel bilancio." Inoltre, il par. 15 prevedeche "Il revisore deve pianificare e svolgere il lavoro di revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi della revisione."

  18. Processo di revisione Conclusione Espressionedel giudizioprofessionale Esecuzione del lavoro Pianificazione Strategia di Revisione Aggiustamenti proposti allaDirezione Relazione di Revisione Piano di Revisione Procedure di Validità Discussione Aggiustamenti Lettera di attestazione Analisi Società Analisi Bilancio Procedure di Conformità Valutazione significatività aggiustamenti Analisi del SCI

  19. Processo di revisione Il revisore deve determinare le procedure necessarie per svolgere la revisione secondo quanto stabilito dai principi di revisione (par. 7). Un revisore che svolge la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ottiene una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Al fine di ottenere tale ragionevole sicurezza, il revisore acquisisce ogni elemento probativo ritenuto necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. La ragionevole sicurezza attiene dunque all'intero processo di revisione. (par. 8)

  20. Processo di revisione Il citato concetto di ragionevole sicurezza (reasonableassurance), intrinseco all’attività di revisione, implica l’esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato; tale rischio è insito nel processo di revisione, in quanto lo stesso si basa sul concetto di analisi/verifica campionaria (si veda par. 9). Il rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato è definito rischio di revisione.

  21. Processo di revisione Tale rischio può concretizzarsi nell'emissione di un giudizio positivo in caso di bilancio non redatto correttamente, ma anche nell'emissione di un giudizio non positivo nel caso in cui il bilancio sia redatto conformemente alla normativa di riferimento. Il revisore deve quindi pianificare e svolgere il lavoro di revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso e coerente con gli obiettivi di revisione.

  22. Processo di revisione Il revisore è quindi responsabile relativamente all’esercizio della sua attività professionalee del giudizio emesso sul bilancio oggetto della propria attività. Gli amministratori della società sono invece responsabili della redazione e della presentazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento. La revisione contabile del bilancio non solleva gli amministratori dalle loro responsabilità– esiste uno specifico riferimento a tale aspetto nella relazione di revisione.

  23. Processo di revisione Nell’analisidel concorsodell’attività di revisioneallatrasparenzadell’informativafinanziariaaziendale, ci soffermeremosullevariefasi del processo di revisione e in particolaresuquelle conclusive dell’incarico, dove assume significativarilevanzal’engagement leader. Infatti, in fase di conclusionedell'incarico e conseguenteemissionedellarelazione di revisione, l'engagement leader, supportatodaimembri del team di revisione, pone in essereunospecificoprocessodecisionalechepermette di valutaretuttiglielementiprobativiraccoltinelcorso del processo di revisione al fine di formulareilgiudizioprofessionalesulbilanciooggetto di attività.

  24. Processo di revisione L’attività conclusiva del processo di revisione è infatti quella nella quale si fanno valutazioni relative al bilancio nel suo complesso e alla sua capacità informativa. Si tratta quindi del momento di sintesi di tutta l’attività effettuata in cui il revisore si pone nella prospettiva della valutazione della trasparenza dell’informativa di bilancio.

  25. Università degli studi di PaviaFacoltà di Economiaa.a. 2013-2014 Trasparenza dell’Informativa Finanziaria

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