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OPERATORE SANITARIO e RESPONSABILITA’

OPERATORE SANITARIO e RESPONSABILITA’. OPERATORE SANITARIO E RESPONSABILITA ’ ((Orientamento al tirocinio – I anno). RESPONSABILITA’. TERMINE MOLTO UTILIZZATO GOOGLE: 27.300.000 link YAHOO: 96.800.000 link ALTAVISTA: 93.800.000 link. SIGNIFICATO. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA CIVILE

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OPERATORE SANITARIO e RESPONSABILITA’

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Presentation Transcript


  1. OPERATORE SANITARIO e RESPONSABILITA’ OPERATORE SANITARIO E RESPONSABILITA’ ((Orientamento al tirocinio – I anno)

  2. RESPONSABILITA’ • TERMINE MOLTO UTILIZZATO • GOOGLE: 27.300.000 link • YAHOO: 96.800.000 link • ALTAVISTA: 93.800.000 link

  3. SIGNIFICATO • PROFESSIONALE • AMMINISTRATIVA • CIVILE • PENALE • DISCIPLINARE • ETICA

  4. RESPONSABILITA’ e INFERMIERE • INFERMIERE E’ RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA • RISPONDE DI PROPRIE AZIONI • RISARCISCE DANNO • RISPONDE DEI PROPRI COMPORTAMENTI • DATORE DI LAVORO • COLLEGIO-ORDINE DI APPARTENENZA

  5. Norme giuridiche e operatore sanitario • Aspetti legati a: • SEGRETO PROFESSIONALE • SEGRETO D’UFFICIO • TUTELA DELLA PRIVATEZZA • Rappresentano alcuni dei doveri dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui fanno parte gli operatori sanitari del S.S.N.) • Codice di comportamento dei dipendenti P.A. (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 + L. 190/2012)

  6. SEGRETO PROFESSIONALE • PROBLEMA CONSIDERATO FIN DALL’ANTICHITA’ • “…tutto quello che durante la cura e anche al di fuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra..” (Giuramento di Ippocrate, 400 a.c. ca)

  7. SEGRETO PROFESSIONALE • La sua rivelazione è sanzionata dal codice penale (art.622) • “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione…o con la multa. Il danno è punibile a querela della persona offesa.”

  8. SEGRETO PROFESSIONALE • SEGRETO “TUTTI QUEI FATTI E QUELLE CIRCOSTANZE CHE L’ASSISTITO HA INTERESSE A NON FAR CONOSCERE, PERCHE’ LA LORO CONOSCENZA RAPPRESENTA O POTREBBE RAPPRESENTARE UN DANNO”

  9. SEGRETO PROFESSIONALE • QUALI SEGRETI SONO TUTELATI? • QUELLI CHE VENGONO RIVELATI SENZA UNA GIUSTA CAUSA!!!

  10. GIUSTA CAUSA • OBBLIGO DI DENUNCIA (fatti illeciti, referto, malattie infettive,…) • “CASO FORTUITO” (smarrimento dei documenti) • “FORZA MAGGIORE” o “VIOLENZA ALLA RIVELAZIONE” • Presenza di uno “STATO DI NECESSITA’” • Quando viene fatta una TRASMISSIONE di un segreto (consegna)

  11. SEGRETO PROFESSIONALE • Altre situazioni in cui la rivelazione del segreto non viene punita • Se viene divulgato un fatto noto • Se la persona assistita autorizza la comunicazione • Di quali dati? • A chi? • …

  12. SEGRETO D’UFFICIO • Anche la rivelazione del segreto d’ufficio è sanzionata dal codice penale (ar.326) • “il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, rivela notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o ne agevola in qualche modo la conoscenza, è punito con la reclusione…”

  13. SEGRETO D’UFFICIO • La sua violazione non è un reato contro “la persona” ma contro la “pubblica amministrazione” (più grave della violazione del segreto professionale) • Il reato viene commesso anche in assenza di danno dimostrato • Se la rivelazione viene fatta per procurare (a sé o ad altri) indebito profitto la pena viene aumentata

  14. SEGRETO D’UFFICIO • Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 1991, n. 2266 • Sospensione dal servizio di operatore che comunicava decessi pazienti a impresa di pompe funebri

  15. TUTELA PRIVATEZZA DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali.

  16. PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali) Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Art. 2 (Finalità) Il “codice in materia di protezione dei dati”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

  17. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E DEI DATI PERSONALI I dati personali e sensibili oggetto di trattamento devono essere: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per gli scopiconnessi con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico/odontoiatra/titolare struttura sanitaria; c) raccolti, registrati, aggiornati e verificati unicamente per le attività istituzionali svolte dall’Ente.

  18. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI • Art. 22 • I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. • I soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili nonché la loro pertinenza e completezza. • I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

  19. CARTELLE CLINICHE Art. 92 Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati; Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: • di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; • di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato.

  20. DIVULGAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA • L’illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica può condurre a conseguenze di ordine penale per la violazione del segreto professionale o di quello d’ufficio e, a censure a carico del proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale.

  21. Codice comportamento dipendenti P.A. • DPR 62/2013 • Pubblicato G.U. 4 giugno 2013, n. 129 • Legge anticorruzione (190/2012) • Raccomandazioni OCSE • Indica doveri di comportamento • La violazione può essere fonte di responsabilità disciplinare

  22. Principali norme DPR 62/2013 • Divieto di richiedere regali, compensi, altre utilità • No conflitti di interesse (anche non patrimoniali) • Attenzione nell’utilizzo di materiali e attrezzature assegnati, anche con riferimento alle linee telematiche e telefoniche • Evitare diffusione di notizie su organizzazione, attività, altri dipendenti

  23. Etica – norma - persona • …..i tuoi bandi io non credei che tanta forza avessero da far sí che le leggi dei Celesti, non scritte, ed incrollabili, potesse soverchiare un mortal: ché non adesso furon sancite, o ieri: eterne vivono esse; e niuno conosce il dí che nacquero. E vïolarle e renderne ragione ai Numi, non potevo io, per timore d'alcun superbo. Ch'io morir dovessi, ben lo sapevo, e come no?, pur senza l'annuncio tuo. Ma se prima del tempo morrò, guadagno questo io lo considero….. (Antigone, Sofocle)

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