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Allevamento animale e riflessi ambientali

Allevamento animale e riflessi ambientali. QUADRO NORMATIVO. La sostenibilità ambientale non era tra gli scopi della PAC al momento della sua creazione, ma è stata gradatamente introdotta a partire dagli anni ’80.

thelma
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Allevamento animale e riflessi ambientali

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Presentation Transcript


  1. Allevamento animale e riflessi ambientali

  2. QUADRO NORMATIVO • La sostenibilità ambientale non era tra gli scopi della PAC al momento della sua creazione, ma è stata gradatamente introdotta a partire dagli anni ’80. • Il quadro normativo attuale volto al controllo delle emissioni inquinanti degli allevamenti riguarda principalmente la prevenzione dell’inquinamento delle acque da N (Nitrati di origine agricola). • Normativa complessa per la presenza di leggi comunitarie, nazionali e regionali.

  3. NORMATIVA COMUNITARIA • 1991 – Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. ↓ inquinamento da nitrati di origine agricola ↑ misure preventive per ulteriori fonti di inquinamento da nitrati di origine agricola

  4. Direttiva 91/676/CEE (D. Nitrati) • Controllo della qualità delle acque dolci superficiali e sotterranee; • Designazione delle zone vulnerabili (ZV) ai nitrati • Definizione dei Codici di Buona Pratica Agricola; • Definizione delle misure da attuare in specifici Programmi d’Azione delle ZV MAX 170 kg di N/ha • Delega ai singoli Stati per i criteri di calcolo dell’escrezione azotata (e quindi del PV corrispondente a un carico di 170 kg di N/ha.

  5. PAC • 1992 – Riforma Mc Sharry: Primo reale approccio della UE alle problematiche ambientali connesse all’agricoltura. • REG CEE 2078/92: Incentivi per l’adozione di tecniche agricole a basso impatto ambientale  Incoraggiare lo sviluppo di un’agricoltura più rispettosa dell’ambiente.

  6. PAC • 2000 – Pacchetto Riforme di Agenda 2000: Riconoscimento dell’agricoltura di 2 funzioni: produttiva e protezione dell’ambiente. • Riorganizzazione della PAC in 2 settori: Primo Pilastro: Politica di mercato. Secondo Pilastro: Sviluppo sostenibile delle zone rurali

  7. PAC • REG CE 1259/99: nell’applicazione delle misure del primo pilastro, necessità di tener conto di obiettivi ambientali. • REG CE 1257/99: integrazione delle misure ambientali esistenti con altre.

  8. PAC • 2003 – Riforma Fischler: introduzione del concetto di disaccoppiamento totale dei sostegni per cui i premi alla produzione e il sostegno al reddito sono sostituiti da un unico premio aziendale annuo TOTALMENTE DISACCOPPIATO: indipendente dalle produzioni e subordinato al rispetto di norme e obiettivi in termini di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali in azienda.

  9. NORMATIVA NAZIONALE • 1976 – LEGGE MERLI (L. 319/76): Primo pacchetto normativo Italiano riguardante la tutela delle acque con: • Norme sugli scarichi. • Limite di 4 t di PV allevabile per ha. • Norme per lo spargimento dei reflui di allevamento (pendenza, distanza minima dai centri abitati).

  10. NORMATIVA NAZIONALE • 1999 – DECRETO MINISTERIALE 19/04/1999: Pubblicazione del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA). Riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole, tramite una più attenta gestione del bilancio dell’N.

  11. CBPA • Definizione delle migliori pratiche cui attenersi per produrre in maniera attenta e sostenibile in funzione: • Delle caratteristiche del suolo; • Del clima; • Delle colture praticate; • Dei sistemi d’irrigazione; • Delle modalità di allevamento. • Adozione del Codice vincolante per le aziende poste in ZV e consigliata per tutte le altre.

  12. NORMATIVA NAZIONALE • 1999 – DECRETO LEGISLATIVO 152/1999: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (Supplemento Ordinario n. 101/L GU 124 29-05-1999). Articolo 38 - Utilizzazione agronomica

  13. 2006DECRETO LEGISLATIVO 152/2006:DECRETO MINISTERIALE 209 del 7 aprile 2006:

  14. NORMATIVA NAZIONALE • 2006 – DECRETO LEGISLATIVO 152/2006: Norme in materia ambientale. Di fatto viene abrogato il DLG 152/99, ma riproduce quanto già previsto da quest’ultimo, sia in linea generale per l’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e delle acque reflue delle aziende agricole, sia nello specifico per le ZV.

  15. NORMATIVA NAZIONALE 2006 – DECRETO MINISTERIALE 209 del 7 aprile 2006: Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Conferma dei limiti di N per le ZNV e le ZV (340 e 170 kg N/ha), ma modifiche sostanziali per i valori di escrezione azotata per tonnellata di PV delle diverse categorie di animali.

  16. DECRETO MINISTERIALE SULL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE REFLUEDELLE PICCOLE INDUSTRIE AGROALIMENTARI (ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 152/2006)

  17. Ambito di applicazione • Disciplinare l’uso agronomico di: • effluenti di allevamento; • acque reflue delle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 152/99 • acque reflue delle piccole industrie agroalimentari

  18. Finalità Recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti per fini agronomici

  19. L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti • Tutela dei corpi idrici • Produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata al suolo • Rispettodelle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche

  20. Il 30% è prodotto in provincia di Salerno; Il 26% in provincia di Caserta Il 75% è prodotto in provincia di Caserta; Il 23% in provincia di Salerno Il 38% è prodotto in provincia di Benevento; Il 30% in provincia di Salerno

  21. Il 46% è prodotto in provincia di Napoli; Il 18% in provincia di Salerno Il 33% è prodotto in provincia di Salerno; Il 27% in provincia di Benevento

  22. Il Decreto disciplina l’intero ciclo degli effluenti Produzione Raccolta Stoccaggio Fermentazione e maturazione Trasporto e spandimento

  23. Ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE 1774/02 l’utilizzazione agronomica dello stallatico non necessita di • documento commerciale • autorizzazione sanitaria • identificazione specifica • riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio Qualora non si effettui utilizzazione agronomica dello stallatico, resta fermo quanto previsto dal Reg. CE 1774/02 per i materiali di categoria 2)

  24. Definizioni • Stallatico: escrementi e/o urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, trattati o non trattati. • Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita. • Liquami: effluenti di allevamento non palabili.

  25. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento • liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio • liquidi di sgrondo di accumuli di letame • le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera • le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivate da trattamenti di effluenti zootecnici • liquidi di sgrondo dei foraggi insilati • le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami di cui sopra e qualora destinati ad utilizzazione agronomica (in caso contrario sono assoggettate al Titolo III). • Allevamenti di piccole dimensioni • Allevamenti con produzioni di azoto al campo per anno inferiore a 3000 kg

  26. Divieto di utilizzazione dei letami • In aree non agricole (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino aziendale) • Nei boschi (fatta eccezione per gli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado) • Entro 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua (fatte salve disposizioni diverse che le Regioni possono prevedere) • Entro 5 m di distanza dall’arenile (per le acque marino costiere e lacuali) • Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua • In tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emanare specifici provvedimenti di divieto o di prescrizionein ordine alla prevenzione di malattie infettive, diffusive per gli animali, l’uomo e per la difesa dei corpi idrici

  27. Divieto di utilizzazione dei liquami • In aree non agricole(fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino aziendale) • Nei boschi(fatta eccezione per gli effluenti rilasciati dagli animali allo stato brado) • Entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua(fatte salve disposizioni diverse che le Regioni possono prevedere) • Entro 10 m di distanza dall’arenile (per le acque marino costiere e lacuali)

  28. Sui terreni con pendenza media superiore al 10% (salvo deroghe previste dalla disciplina regionale) • In prossimità di strade e centri abitati (a distanze definite dalla disciplina regionale) • Nei casi in cui possano venire a contatto diretto con i prodotti destinati al consumo umano • In orticoltura, a coltura presente, e su colture da frutto (a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare la parte area delle piante) • Su colture foraggiere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento

  29. Trattamenti e contenitori per lo stoccaggio – FINALITA’ • Messa in sicurezza igienico sanitaria • Garanzia di protezione dell’ambiente • Garanzia di una corretta gestione agronomica degli effluenti • Disponibilità all’utilizzo nei periodi più idonei dal punto di vista agronomico e nelle condizioni adatte per l’utilizzazione

  30. Stoccaggio dei materiali palabili • Su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio (pozzettoni) dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea . • La capacità di stoccaggio, calcolata sulla base della consistenza dell’allevamento e al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, fatti salvi specifici provvedimenti di natura igienico sanitaria, non deve essere inferiore a 90 giorni. • Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie

  31. art. 38 del Decreto Legislativo 152/99 Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio dei letami sono considerate utili: • Le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate; • Nel caso delle ovaiole e riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell’allevamento a terra. L’accumulo su suolo agricolo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli (esclusi gli altri materiali assimilati e fatta salva la disposizione per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; l’uso agronomico deve riguardare i terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al loro fabbisogno di letame.

  32. Stoccaggio dei materiali non palabili La capacità di stoccaggio deve tener conto • del volume degli effluenti • delle acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, se destinate all’utilizzazione agronomica (fatta eccezione per le trattrici agricole) • del volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici Non dovranno essere convogliate nei contenitori • Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie • Le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all’allevamento

  33. Capacità dei contenitori La capacità di stoccaggio, in relazione al tipo di allevamento ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in: • 90 giorni per allevamenti bovini, bufalini, equini ed ovicaprini che presentano terreni che prevedono la presenza di prati di media e lunga durata e cereali autunno vernini • 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui sopra Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l’acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco di sicurezza di 10 cm.

  34. Modalità di utilizzazione agronomica Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono tener conto: • delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; • delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo; • del tipo di effluente; • delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

  35. Modalità di utilizzazione agronomica Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono assicurare: • Il contenimento della formazione e diffusione di aerosol verso aree non interessate dall’attività agricola; • l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e la riduzione di perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; • l’elevata utilizzazione dei nutrienti; • l’uniformità di applicazione dell’effluente; • la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

  36. DOSI di APPLICAZIONE Zone non vulnerabili La quantità totale di N totale al campo apportato da effluenti zootecnici non deve superare i 340 kg per ettaro all’anno Zone vulnerabili La quantità totale di N totale al campo apportato da effluenti zootecnici non deve superare i 170 kg per ettaro all’anno

  37. Numero di capi corrispondenti alla produzione di 340 kg di azoto all’anno • Suini • Scrofe con suinetti (180 kg) 12 • Suini in accrescimento/ingrasso 30 • Bovini • Vacche in produzione (600 kg) 4 • Rimonta vacche da latte (300 kg) 9 • Bovini all’ingrasso (400 kg) 10 • Avicoli • Ovaiole (2 kg) 738 • Pollastre (0,7 kg) 1.478 • Broilers (1 kg) 1.360 • Tacchini • Maschi (9 kg) 228 • Femmine (4,5 kg) 447 • Conigli (ingrasso) 1.394

  38. Aspetti generali Per ogni specie allevata, e per ogni tipo di stabulazione sono indicati: • coefficienti che, moltiplicati per il peso allevato, forniscono la quantità di effluente prodotta (al netto delle perdite durante lo stoccaggio); • coefficienti che, moltiplicati per il peso allevato, forniscono la quantità di azoto prodotta.

  39. Numero di capi corrispondenti a 3000 kg di azoto al campo per anno Suini Scrofe con suinetti (180 kg) 114 Suini in accrescimento/ingrasso 270 Bovini Vacche in produzione (600 kg) 36 Rimonta vacche da latte (300 kg) 83 Bovini all’ingrasso (400 kg) 90 Avicunicoli Ovaiole (2 kg) 6.520 Pollastre (0,7 kg) 13.043 Broilers (1 kg) 12.000 Tacchini Maschi (9 kg) 2.013 Femmine (4,5 kg) 3.947 Conigli (ingrasso) 12.300

  40. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Art 28 comma 7 a) acque provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura b) acque provenienti da imprese dedite all’allevamento del bestiame che dispongono almeno di un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo c) acque provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi dall’attività di coltivazione dei fondi

  41. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 FINALITA’ Recuperare l’acqua e le sostanze nutritive ed ammendanti in essa contenute

  42. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 L’utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti a) Tutela dei corpi idrici b) Produzione di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata al suolo rispetto al fabbisogno delle colture c) Rispettodelle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche Regione Campania – Ass. Agricoltura e Attività Produttive

  43. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Divieti di utilizzazione Si applicano le disposizioni relative ai divieti di utilizzazione dei liquami

  44. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Esclusioni • acque di lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo • per il settore vitivinicolo, acque derivanti da processi enologici speciali (ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, prodotti di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati • per il settore lattiero caseario (nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 10.000 litri all’anno) del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate

  45. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Stoccaggio delle acque reflue • Per le caratteristiche per lo stoccaggio si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti non palabili • I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell’azienda che li utilizza purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti • Si prevede un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni

  46. Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 28, comma 7, lettere a), b) e c) del D.L. 152/99 Dosi di applicazione • Le dosi non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture • Le epoche di distribuzione devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture • Le Regioni possono fissare ulteriori limiti o divieti all’utilizzo dei reflui qualora si verifichino particolari condizioni di incompatibilità del suolo a ricevere gli stessi (elevata salinità, eccessiva drenabilità)

  47. Utilizzazione agronomica delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari Si possono utilizzare acque reflue, se non contengono sostanze pericolose, provenienti da aziende appartenenti ai seguenti settori: • lattiero caseario • vitivinicolo • ortofrutticolo

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