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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Principio di gerarchia delle fonti. FONTI PRIMARIE costituzione, leggi costituzionali, atti legislativi (decreti legge - leggi di conversione leggi delega - decreti legislativi ) Direttive e regolamenti comunitari FONTI SECONDARIE

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Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

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Presentation Transcript


  1. Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

  2. Principio di gerarchia delle fonti FONTI PRIMARIE costituzione, leggi costituzionali, atti legislativi (decreti legge - leggi di conversione leggi delega - decreti legislativi ) Direttive e regolamenti comunitari FONTI SECONDARIE (regolamenti, decreti, circolari)

  3. Principi costituzionali I ART. 32 : “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” Il diritto alla salute è un diritto indisponibile ed inalienabile; pertanto: - Diritto/Dovere del lavoratore di sottoporsi alle visite periodiche obbligatorie; - Obbligo del lavoratore di usare i dispositivi di protezione individuale.

  4. Principi costituzionali II ART. 41: “ L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana.” IL PRINCIPIO DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA HA COME LIMITI -CONTRASTO CON L’UTILITA’ SOCIALE, (dando fondamento a tutte le norme a protezione dell’ambiente) -LESIVITA’ PER L’INDIVIDUO : a) ALLA SICUREZZA, (norme che limitano talune lavorazioni) b) ALLA LIBERTA’, (norme che regolano, ad esempio, l’orario e le condizioni di lavoro) c) ALLA DIGNITA’ UMANA, norme che disciplinano, ad esempio, il trattamento dei dati personali e vietano le discriminazioni)

  5. Codice civile IIL CODICE CIVILE ( R.D. 262/42) REGOLA I RAPPORTI TRA I CITTADINI ART. 2087: “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il “DEBITO DI SICUREZZA” a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori implica un costante monitoraggio ed un aggiornamento del sistema ex art. 26 d.lgs. 81/08, nel quale - oggi – il lavoratore assume un ruolo proattivo ex art. 20 d. lgs. 81/08.

  6. Codice civile II PARTICOLARITA’ DEL LAVORO : Conoscenza specifica che l’imprenditore deve avere o comunque deve ricercare, anche in collaboratori esperti, dell’attività lavorativa che vuole intraprendere. L’obiettivo è quello di costruire l’azienda, predisponendo l’ambiente di lavoro, acquistando le attrezzature e selezionando i propri collaboratori nel modo più appropriato, non solo per l’ottimizzazione del risultato produttivo, ma anche per la tutela dei lavoratori e di tutti coloro che potrebbero trarre nocumento dell’esercizio dell’impresa.

  7. Codice civile III ESPERIENZA: Attenzione, da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, ai fatti che accadono nell’esercizio della attività lavorativa e nel proprio settore merceologico, con particolare riferimento agli incidenti, agli infortuni ed alle malattie professionali. TECNICA: Il datore di lavoro ed i suoi ausiliari, secondo criteri di prudenza, diligenza e perizia, oltre ad adottare inizialmente ogni accorgimento per garantire l’incolumità dei lavoratori, seguono l’evoluzione tecnico – scientifica del settore per garantire la sicurezza. La Giurisprudenza ha stabilito che per aggiornamento tecnico scientifico debba intendersi il massimo tecnologicamente possibile: non l’ultima Invenzione, ma la tecnologia ormai di uso comune in proporzione alla tipologia ed alla gravità dei rischi della propria attività.

  8. Statuto dei lavoratoriLEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 “ STATUTO DEI LAVORATORI “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. ART. 9 Accertamenti sanitari Conferisce al lavoratore il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché “di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” La norma ha modificato il contenuto dell’art. 2087 c.c, perché abbandona la prospettiva che vede l’imprenditore “come unico agente della politica prevenzionistica, e impegna direttamente in questi compiti i lavoratori nella loro azione collettiva, costituendo così una porta aperta verso la contrattazione”.

  9. Statuto dei lavoratori II ART. 5 Accertamenti sanitari Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  10. Statuto dei lavoratori III ART. 37 Applicazione ai dipendenti da enti pubblici Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economiche. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

  11. ART. 118 Trattato istitutivo CEETrattato di Amsterdam ratificato con L.16.06.98 n.209: Art. 136 - La Comunità e gli Stati membri … hanno come obiettivi… il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta … una protezione sociale adeguata; Art. 137 - Per conseguire gli obiettivi previsti nell’art. 136, la Comunità sostiene l’azione degli Stati membri nei seguenti settori: - miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.A Tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Art. 140 - Per conseguire gli obiettivi dell’art. 136, la Commissione incoraggia la cooperazione degli Stati membri, in particolare nelle materie riguardanti…la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali

  12. D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

  13. Cass. Pen. Sez. III 21 novembre 1997 . Con l’introduzione del D. Lgs. 626/94 non si è prodotta alcuna cesura con la disciplina precedente ma si sono ampliati e potenziati gli obblighi precedenti in una mutata impostazione del modo con cui affrontare le tematiche della sicurezza e della prevenzione sul lavoro

  14. Il soggetto responsabile Per il combinato disposto dell’art. 2087 c.c, dell’art. 4 D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e dell’art. 9 della L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), ricade sul datore di lavoro l’obbligo giuridico di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti mediante l’adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla mancata attuazione dei presidi e delle disposizioni, vigilando, quindi, con prudente e continua attenzione affinché i mezzi di tutela siano effettivamente attuati.

  15. Datore di lavoro Nozione che privilegia l’effettività delle funzioni esercitate e dei poteri rivestiti, e non i criteri che solo formalmente attribuiscono ad un soggetto la qualifica di datore. Il criterio dell’effettività per l’applicazione del quale è necessario valutare la suddivisione dei poteri e degli obblighi all’interno dell’organizzazione produttiva, è particolarmente efficace in tutti quei casi in cui, essendo civilisticamente datore di lavoro un soggetto collettivo e stante il principio che la responsabilità penale è personale, esso consente d’individuare la persona fisica responsabile in primis della sicurezza in azienda. Nelle pubbliche amministrazioni (art.1, co. 2, D.Lgs. 165/2001), si intende per datore di lavoro “ il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale” (art. 2, co. 1 lett.b). Con particolare riferimento alla nozione di datore di lavoro privato, in base all’art.2, co.1, lett a D.Lgs. 626/1994, rilevano due parametri: la titolarità del rapporto di lavoro e l’effettivo esercizio dei poteri direttivi all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva.

  16. Datore di lavoro II L’attribuzione dei poteri gestionali e di spesa a soggetti diversi dal titolare del rapporto di lavoro rileva, se è riferita all’intera impresa ed anche soltanto ad una parte di essa (unità produttiva). Nell’ipotesi di impresa organizzata in modo individuale, i due criteri concorrono e si sovrappongono, in quanto la titolarità formale del rapporto coincide, di regola, con il pieno esercizio delle prerogative della posizione datoriale. In tutti i casi, invece, di dissociazione tra proprietà dell’impresa, e quindi titolarità del rapporto di lavoro, ed effettivo esercizio dei poteri direttivi e gestionali, il criterio prevalente e costituito proprio da quest’ultimo: è pertanto il dirigente o comunque la figura di vertice, dotata dei poteri direttivi e di spesa, che ha l’obbligo (e la conseguente responsabilità) di garantire l’obbligo di sicurezza.

  17. La responsabilità del datore di lavoro Ai sensi del’art.2 D.Lgs. 626/1994, dell’obbligo di sicurezza è responsabile il datore di lavoro, privato o pubblico che sia. Il suo compito non è limitato all’adozione delle misure di sicurezza, ma si estende anche al controllo, alla sorveglianza e all’accertamento che tali misure vengano, in concreto, osservate, in pratica, il datore di lavoro “deve controllare che gli strumenti adeguati vengano concretamente utilizzati e che le modalità del processo di lavorazione vengano rispettate” (Cass. pen., IV sez.12-4-2005, n. 13251). Ciò premesso occorre verificare se il datore di lavoro possa ritenersi responsabile anche dell’infortunio derivato al lavoratore per sua stessa colpa. In proposito, vanno ricordati alcuni casi sottoposti ai giudici di legittimità. Il primo ha riguardato la dichiarazione di responsabilità di un datore di lavoro pubblico per l’infortunio occorso al lavoratore che aveva avuto un comportamento imprudente (sent. Cass.pen., IV sez.24-6-2005, n.23729). La cassazione non ha escluso la responsabilità del datore di lavoro perché questi non aveva comunque adottato tutte le misure di sicurezza, sicché egli non poteva in tal caso neanche richiamare l’aspettativa della doverosa diligenza del lavoratore, versando egli stesso in re illecita. Ad avviso della Corte, infatti, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di incidente originato dall’assenza o dalla inidoneità delle misure di sicurezza, nessuna colpa può attribuirsi al comportamento del lavoratore.

  18. La responsabilità del datore di lavoro II La Suprema Corte ha affermato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Pertanto, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Ne consegue che può escludersi la responsabilità del datore di lavoro solo se la condotta dello stesso lavoratore infortunato presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento ( Cass. 8-3-2006, n. 4980; Cass. 14-3-2006. n. 5493).

  19. I beneficiari della tutela prevenzionale Il D.Lgs. 626/1994 fornisce all.2 una apposita definizione di lavoratore quale “creditore”dell’obbligo di sicurezza, specificando inoltre che nel novero dei soggetti destinatari della disciplina sono da comprendere anche i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato speciale: Rapporto di apprendistato o tirocinio Lavoro a tempo parziale Contratto di formazione o lavoro e ora (contratto d’inserimento) Collaboratori dell’ impresa familiare o dell’ impresa artigiana individuale Soci lavoratori di società anche di fatto o di cooperative Stage o periodi di orientamento presso datori di lavoro Collaboratori a progetto

  20. Legge n.123/2007 Le novità introdotte dalla L.n.123/2007 1) Principi informatori della Riforma 2)Il provvedimento della sospensione 3)Il tesserino di riconoscimento 4) Appalti e subappalti sotto sorveglianza speciale 5)Il rappresentante per la sicurezza 6)La sicurezza esce dal condono sul nero 7)Organi preposti alla nuova vigilanza sulla sicurezza del lavoro 8)La Diffida e l’azione di regresso dell’INAIL 9)Le altre novità

  21. Le novità introdotte dalla L.n.123/2007 Semplificazione degli adempimenti formali, introduzione dell’interpello sui quesiti relativi alla materia dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bonus alle imprese sotto forma di credito d’imposta Rafforzamento dell’attività di vigilanza Inasprimento delle sanzioni legate alle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza pubblica Estensione a tutte le imprese (non più solo al settore edile) della sanzione della sospensione delle attività (lavoro nero, violazioni dell’orario di lavoro,ecc.) Introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle norme in materia di sicurezza Attenzione particolare ai costi della sicurezza Estensione della riforma a tutti i settori delle attività, rischi e lavoratori 1) Principi informatori della Riforma

  22. 2)Il provvedimento della sospensione Art.5 L. n.123/2007 prevede: La sospensione dell’attività colpisce tutte le attività imprenditoriali; Introduzione di un nuovo presupposto per la sospensione dell’attività, “quello delle reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro”; Estensione al personale ispettivo delle ASL del potere e dell’obbligo di adozione del provvedimento di sospensione ; Previsione di una nuova sanzione amministrativa per la revoca della sanzione

  23. 2.I Presupposti della sospensione 1) Occupazione di manodopera in nero in misura percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati; 2) Reiterate violazioni in materia di riposi e superamento dell’orario di lavori settimanale; 3) Gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di sicurezza.

  24. 1) Occupazione in nero Con riferimento al personale “non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”: Il Ministero ha precisato che lo stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. perchè non iscritto in nessun atto o documentazione obbligatoria nè oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa in materia di lavoro e previdenza; Restano esclusi da tale definizione gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto poichè iscritti sul Libro matricola; (D.Lgs n.38/2000); La percentuale del lavoro in nero va commisurata allla totalità dei lavoratori dell’impresa come risultante da scritture e documentazioni.

  25. 2. Irregolarità nei tempi di lavoro Il termine “reiterate” è da intendersi come ripetizione di una o più condotte illecite contemplate, riferita ad un lavoratore, in un determinato arco di tempo, così da poter escludere che condotta fosse meramente occasionale (circ. N.29/2006); Per “irregolarità” si intende: a) superamento dei tempi di lavoro (art.4 dlgs n.66/2003); b) violazioni della disciplina in materia di riposo giornaliero (art.7 dlgs n.66/2003); c) violazioni in materia di riposo settimanale (art.9 dlgs n.66/2003).

  26. Per “gravi violazioni”, il Ministero del Lavoro ha indicato dei parametri (circ.n.10797/2007): Trattansi di sanzioni punite con le pene più gravi, sia di carattere detentivo che pecuniario (tra le quali, gli illeciti le cui sanzioni sono previste dall’art. 89 dlgs n. 626/1994) Per “reiterazione” si intende la “recidiva aggravata”, ossia come riferita a una violazione della stessa indole e commessa nei cinque anni precedenti all’ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria o di giudicato penale. Tale requisito è verificato dall’Ispettorato con ausilio dello stesso datore di lavoro. Le sanzioni per l’inosservanza della sospensione dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. 3. Violazioni alla sicurezza

  27. Prescrizione obbligatoria per la sicurezza (D.lgs.n.758/1994)Attraverso questo atto l’ispettore ordina all’impresa irregolare di regolarizzare la propria posizione entro un determinato termine. Fino allo scadere di questo termine l’esercizio dell’azione penale rimane sospeso ed anche l’attività.Potere discrezionale dell’ispettoreTuttavia, il provvedimento non può essere adottato quando:- il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività svolta;- quando l’interruzione dell’attività d’impresa può determinare una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese del cantiere ;- quando l’interruzione comporti un degrado irrimediabile degli impianti o delle attrezzature.

  28. Preclusione alla partecipazione degli appalti e Revoca della sospensione Art. 5 L. n. 123/2007 stabilisce che: L’adozione del provvedimento di sospensione deve essere comunicata alle competenti amministrazioni, al fine di emanare da parte di queste ultime un provvedimento interdittivo alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla sospensione stessa nonché per un eventuale periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. I requisiti per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo sono: A) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture e da altra documentazione obbligatoria; B)accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; C)pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, pari a un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

  29. 3. Il tesserino di riconoscimento Per “lavori edili o di ingegneria civile”,il D.Lgs. N. 494/1996 intende: 1. “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, leopere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. “ 2. “Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggiodi elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

  30. Apparato sanzionatorio previsto dalla vigente normativa Con la risposta ad interpello n. 22/2007 del 14.08.2007, il Ministero ha chiarito che: - I dipendenti dei cantieri edili devono indossare il tesserino di riconoscimento; - I lavoratori autonomi che vi lavorano, devono esporre il tesserino, anche se vi provvedono per proprio conto;

  31. Illeciti amministrativi

  32. Illeciti amministrativi

  33. Illeciti amministrativi

  34. Illeciti amministrativi

  35. 4. Appalti e subappalti sotto sorveglianza speciale Contratto di appalto (art.1655 c.c.): contratto con il quale, una parte assume, con organizzazione di mezzi necessarie con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Contratto di subappalto non ha una specifica definizione ma l’art. 1656 c.c. stabilisce che l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dalla committente.

  36. Cass. Pen. Sez. IV 18 gennaio 1999 n. 516 In materia prevenzionale, il titolare della società appaltante e il direttore tecnico di cantiere sono responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore dipendente di altra ditta appaltatrice dei lavori, se sia provata la simulazione del contratto di appaltatrice di appalto e la finalità meramente intermediatrice di manodopera. La reale natura del rapporto di lavoro può essere valutata in base a dichiarazioni testimoniali, alla struttura organizzativa della ditta appaltatrice e alla interpretazione delle scritture e della documentazione intercorsa tra le parti di causa.

  37. a) Modifiche all’art. 7 del D.Lgs.n.626/1994; b) Riformulazione dell’art.86, co.3-bis, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.163/2006); c) Riscrittura della disciplina sul tesserino di riconoscimento (art.6 L. n.123/2007). Novità in tema di appalti:

  38. Responsabilità in solido del committente e appaltatore e con ciascun subappaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Inail. Ulteriore novità introdotta dalla L. n. 123/2007:

  39. 5. Il rappresentante per la sicurezza La designazione del rappresentante per la sicurezza avviene:

  40. Compiti del Rappresentante per la sicurezza . Accedere ai luoghi di lavori . Accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure preventive . Promuovere iniziative per l’attuazione delle misure di prevenzione e formulare osservazioni . Formulare osservazioni in occasione delle visite e delle verifiche effettuate dalle autorità competenti . Partecipare alle riunioni periodiche indette per discutere i problemi attinenti la prevenzione e la protezione dei rischi . Avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati e ricorrere agli organi competenti qualora si ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza . Disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione . Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza . Essere consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordina e alla valutazione dei rischi, all’individuazione , programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei locali aziendali . Essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, sull’attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori . Essere consultato dal datore di lavoro in merito all’organizzazione della formazione

  41. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaArt. 18 D.Lgs. 626/94

  42. 6.La sicurezza esce dal condono sul nero La sanatoria del sommerso divisa in tre fasi: I)Accordo sindacale - Presupposto è la stipula da parte del datore di lavoro di un accordo sindacale con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. - Accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro per mezzo di stipula di contratti di lavoro subordinato. L’accordo promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono l’effetto conciliativo con riferimento ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti dai fatti e per i periodi indicati nell’istanza di sanatoria.

  43. - Per aderire alla sanatoria il datore di lavoro deve presentare apposita istanza alla sede Inps territorialmente competente. L’istanza deve indicare: Generalità dei lavoratori che si intendono regolarizzare; I singoli periodi di sanantoria con riferimento a ognuno dei lavoratori che si intendono regolarizzare. All’istanza deve essere allegato l’accordo sindacale. II) Domanda all’INPS

  44. III) Regolarizzazione Il condono si perfeziona con il pagamento da parte del datore di lavoro di una somma pari a due terzi di quanto dovuto sui periodi regolarizzati ai fini contributivi e assicurativi. I lavoratori invece sono esclusi dal pagamento dei contributi a proprio carico. Le somme dovute vanno versate : - per un quinto all’atto dell’istanza; - la restante parte in 60 rate mensili di pari importo senza interessi Effetti del condono: estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e al versamento dei contributi e premi

  45. 7.Organi preposti alla nuova vigilanza sulla sicurezza del lavoro La L. n. 123/2007 detta principi direttivi del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 1)L’attività di coordinamento è affidata al Presidente della Provincia 2)Il ruolo di vigilantes speciali con possibilità di effettuare e/o di denunciare le imprese irregolari agli ispettori del ministero del lavoro e dell’asl è affidato agli organi paritetici.

  46. . Per Organi paritetici si intendono (art 7Ln. 123/2007): organismi di emanazione contrattuale a cui viene affidata l’attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e territoriali, nel campo della prevenzione degli infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi. Sono paritetici in quanto al loro funzionamento provvede un comitato di gestione formato da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle corrispettive controparti imprenditoriali (quali, casse edili, la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, la commissione nazionale dei comitati paritetici territoriali,…)

  47. 8)La Diffida e l’azione di regresso dell’INAIL Con la L. n. 123/2007 la diffida diventa obbligatoria da parte del personale amministrativo degli istituti previdenziali che accertino violazioni sanabili

  48. L’azione di regresso dell’ Inail Presupposti dell’azione di regresso esperibile contro l’imprenditore tenuto a rispondere di un infortunio o malattia professionale occorso a proprio dipendente assicurato sono: . 1) l’esistenza della responsabilità; . 2) l’ammissione del caso ad indennizzo, cioè a liquidazione di prestazioni assicurative.

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