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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. OBBLIGHI & OBBLIGATI. Relatore: Per. Ind. Ezio Barbacane. Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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  1. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro OBBLIGHI & OBBLIGATI Relatore: Per. Ind. Ezio Barbacane

  2. Legge n. 123 del 3 agosto 2007 riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

  3. Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ampliamento della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in tutti gli ambiti lavorativi riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato

  4. Legge n. 123 del 3 agosto 2007 semplificazione degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riguardo alle piccole e medie imprese previsione di forme di unificazione documentale per l’espletamento degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

  5. Legge n. 123 del 3 agosto 2007 Introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di sanzione pecuniaria ed interdittiva, in applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell’igiene e della salute sul lavoro

  6. Decreto legislativo 29/04/08 n. 81 Obiettivo della normativa è l'eliminazione, la prevenzione e il contenimento dei rischi tramite una sistematica ricerca e controllo delle possibili fonti di pericolo in tutto il sistema produttivo ed organizzativo aziendale. Mantenimento e rafforzamento degli obiettivi del Decreto Legislativo 626/94

  7. Decreto legislativo 29/04/08 n. 81 • Coordinamento norme preesistenti • Abrogazione norme preesistenti • Campo di applicazione esteso: Autonomi, impresa familiare, imprese di fatto • Nuove definizioni • RLS :Territoriale e di Sito produttivo • Appalti : DUVRI e obblighi committenti/appaltatori • Sistema informativo naz. prevenzione (SINP) • Azioni promozionali e finanziamenti • Sanzioni

  8. Decreto legislativo 09/04/08 n. 81

  9. Campo di applicazione IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO SI APPLICA a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,… SI APPLICA tenendocontodelleparticolariesigenzeconnesse al servizioespletato …. nonché ai soggetti ad essi equiparati a prescindere dalla tipologia contrattuale, indipendentemente dall’orario svolto e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa • ForzeArmate e diPolizia • ServizidiProtezioneCivile • Strutturegiudiziarie, penitenziarie • Università • Istitutidiistruzione e dieducazionedi • ogniordine e grado Lavoratore: qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

  10. Rientrano nella definizione di Lavoratori - tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati quali soci di società di coop. e società di persone - prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro - lavoratori a progetto - lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio e volontari - lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati - lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico - lavoratori autonomi - componenti dell’impresa familiare, ai piccoli imprenditori, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

  11. Datore di Lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa In virtù del ruolo che ricopre il DATORE di LAVORO è chiamato ad applicare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro nel pieno rispetto anche delle norme civili e costituzionali (art. 41 Costituzione; art. 2087 C.C.)

  12. Datore di Lavoro Diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa Con il D. Lgs. 81/08 la delega di funzioni è regolamentata con limiti e condizioni. La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite obblighi del datore di Lavoro NON DELEGABILI. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del previsto documento

  13. Datore di Lavoro DELEGA DI FUNZIONE che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

  14. Datore di Lavoro DELEGA DI FUNZIONE Che abbia adeguata e tempestiva pubblicità • Si ritiene che possa essere garantita con qualunque modalità sia decisa dall'azienda al suo interno per dare trasparenza alle proprie decisioni, quali ad esempio: • l'affissione in bacheca • l'incontro assembleare • la circolare interna • Il verbale del consiglio di amministrazione Per la pubblicizzazione all’esterno delle deleghe è opportuno evidenziarle nelle visure camerali all’interno dell’atto costitutivo della società

  15. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione È obbligo del Datore di Lavoro l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle seguenti forme: Interno all’azienda, il personale deve disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati Esterno all’azienda, obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, e devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda Lo stesso Datore di Lavoro, nei casi previsti dall’Allegato II del D. L.vo in questione

  16. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Limiti per lo svolgimento del compito di RSPP da parte del Datore di Lavoro Aziendeartigianali e industrialicheoccupanofino a 30 add. Aziendeagricole e zootecnichecheoccupanofino a 10 add. Aziendedellapescacheoccupanofino a 20 add. Altreaziendecheoccupanofino a 200 add. La formazione del RSPP datore di lavoro dovrà essere definita mediante Accordo Stato Regioni che stabilirà contenuti e modalità dei corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico Sono soggetti alla formazione obbligatoria anche coloro che hanno beneficiato dell’esonero prima del 31/12/1996

  17. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione • Il nuovo D. Lgs. non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro) • Poiché tale comunicazione costituiva però un riferimento certo, probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che comunque possa essere utile un atto interno (ad es. un verbale del consiglio di amministrazione ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca) • Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente nel Documento di Valutazione dei Rischi o autocertificazione dei rischi.

  18. COMPUTO LAVORATORI • Diversamente da quanto previsto in precedenza, si definisce in modo dettagliato le categorie di lavoratori da conteggiare per il raggiungimento delle soglie che fanno scattare determinati obblighi o esoneri come ad esempio: • designazione ed elezione del RLS, • Servizio PP interno • assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro • autocertificazione della valutazione dei rischi • I lavoratori sono computati sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre, tenendo conto dei contratti di somministrazione e dei lavoratori assunti a tempo parziale.

  19. VALUTAZIONE DEI RISCHI • La valutazione dei rischi rimane l’adempimento cardine per la gestione della sicurezza aziendale il quale mantiene l’obbligo di comprendere tutti i rischi con l’ampliamento a: • lo stress lavoro-correlato (ossia il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro–correlato concluso l’8 ottobre 2004) • le lavoratrici in stato di gravidanza (ex D.Lgs. 151/01) • differenze di genere • età • la provenienza da altri paesi Il DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE ESSERE CONSERVATO IN AZIENDA

  20. VALUTAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DEVE CONTENERE: • INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEL SISTEMA SICUREZZA quali Datore di Lavoro, R.S.P.P., Medico Competente, R.L.S. • INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere • INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento IL DOCUMENTO DEVE AVERE DATA CERTA

  21. VALUTAZIONE DEI RISCHI DATA CERTA Ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; Apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); Apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; Registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. si ritiene possa essere sufficiente l'apposizione delle firme leggibili congiunte dei vari soggetti coinvolti dalla normativa ossia oltre al datore di lavoro, il RSPP, il RLS o il RLST, il Medico competente.

  22. VALUTAZIONE DEI RISCHI AUTOCERTIFICAZIONE I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (in base al computo dei lavoratori) possono effettuare l'autocertificazione della Valutazione del Rischio. L’Autocertificazione sarà valida fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di emanazione delle procedure standardizzate la cui elaborazione è demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza ai sensi dell'art. 6 c. 8 lettera f. E comunque non oltre il 30.06.2012, dopo la quale si dovrà adempiere alla Valutazione del Rischio in senso completo Si ricorda che anche l’autocertificazione, così come il DVR, deve contenere tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed avere data certa e conservato in azienda

  23. LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.) I lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) I piccoli imprenditori (art. 2083 c.c,) I soci delle società semplici del settore agricolo • DEVONO • Utilizzare attrezzature di lavoro conformi • Munirsi di dispositivi di protezione individuale • Munirsi di apposita tessera di riconoscimento • POSSONO • Beneficiare della sorveglianza sanitaria • Partecipare a corsi di formazione Si evidenzia che il ricorso al medico competente e la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso gli Organismi paritetici, potrebbero rivelarsi una opportunità a beneficio dei soggetti in esame, soprattutto in caso di partecipazione agli appalti. Si richiamano al l’Allegato XVII sull’idoneità tecnico-professionale delle imprese, che fa esplicito riferimento alla formazione e alla idoneità sanitaria quali requisiti qualificanti le imprese in caso di appalto.

  24. CONTRATTO DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Attenzione viene posta dal D. L.vo 81/08 a tutte quelle situazioni di lavori presso altre ditte in regime di appalto o somministrazione di lavoro ponendo a capo del Datore di Lavoro responsabilità circa la riduzione dei rischi da interferenze In particolare il Datore di Lavoro Committente è tenuto Alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) Alla qualificazione delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi attraverso l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale Alla quantificazione dei Costi della Sicurezza per le attività interferenti Alla promozione della collaborazione e coordinamento delle ditte durante le attività di lavoro interferenti.

  25. MODELLI ORGANIZZATIVI L’adozione di un modello organizzativo è uno degli elementi più innovativi del sistema sicurezza introdotto dal D. Lgs. 81/08. • Introdotta quale strumento in grado di sgravare le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica dalle eventuali sanzioni previste in caso di infortuni e malattie professionali a carico della società (D. L.vo 231/01). • Può divenire opportuna in quanto diventa lo strumento più idoneo per definire la struttura organizzativa, comprensiva anche dell’analisi dei rischi ai fini della gestione di tutto il sistema Sicurezza sul Lavoro, con possibilità di usufruire di sgravi a livelli fiscali e contributivi (eventuali crediti d’imposta, riduzione premi INAIL) • Modelli di riferimento: • OHSAS 18001 - BS 8800 - SGSL UNI-INAIL – SGS ISPESL

  26. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI Rispetto alla normativa precedente la formazione dei lavoratori non è più lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro. Durata, contenuti minimi e modalità di esecuzione dovranno essere definiti in sede di Conferenza Stato Regioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Testo unico Dovrà comunque comprendere e garantire: l’addestramento effettuato in azienda e da persona esperta e non sistematicamente delegata all’esterno . formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Si sottolinea la necessità della effettiva comprensione da parte dei lavoratori dell’informazione/formazione fornita ai lavoratori stranieri. verifica da parte del datore di lavoro della comprensione e conoscenza della lingua usata nel percorso formativo, si evidenzia l’opportunità di individuare sistemi che garantiscano un adeguato livello di verifica.

  27. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) E’ una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria ed eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive. Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative.

  28. COMUNICAZIONI AGLI ENTI La comunicazione a fini statistici degli infortuni superiori a un giorno è sospeso. Il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 22.05.08 sospende l'obbligo fino all'emanazione dei provvedimenti di attuazione del nuovo sistema di rilevazione degli infortuni (il D. L.vo 81/08 prevede l’abrogazione del registro degli infortuni. Il datore di lavoro ha l'obbligo di una comunicazione annuale all’Inail del nominativo del RLS. Per le modalità si attendono indicazioni ministeriali o dall'INAIL. Gli Organismi Paritetici Territoriali comunicano i nominativi degli RLST alle aziende e agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

  29. SANZIONI ARRESTO AMMENDA Per violazionidiordinegenerale DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI da 3 a 18 MESI da 5000 a 15000 € da 2 a 4 MESI da 800 a 3000 €. PREPOSTI Fino a 1 a 3 MESI da 300 a 2000 € Fino a 1 MESE da 600 a 2000 € PROGETTISTI, FABBRICANTI/FORNITORI INSTALLATORI da 4 a 8 MESI da 15000 a 45000 € Fino a 3 MESI da 1000 a 3000 € MEDICO COMPETENTE Fino a 1 MESE da 500 a 10500 € Fino a 1 MESE da 200 a 600 € LAVORATORI IMPRESE FAMILIARI LAVORATORI AUTONOMI SOCI SOC. SEMPLICI da 300 a 2000 €

  30. SANZIONI Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare … [si] possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora [si] riscontrino …gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’ ALLEGATO I.

  31. SANZIONI Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare … [si] possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora [si] riscontrino …gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’ ALLEGATO I.

  32. ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; • Mancata formazione ed addestramento; • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; • Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione; • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione. B) Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto C) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento D) Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione E) Violazioni che espongono al rischio d’amianto

  33. PROROGHE DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (GU n. 304 del 31-12-2008 ) Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 • Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" per i "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, c.1) • "data certa" del (Documento di Valutazione dei Rischi)(art. 28, c.2) • Invio all'INAIL dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, c.1, lett.r) • divieto visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a) 16 maggio 2009

  34. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Per. Ind. Ezio Barbacane

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