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LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Giornata di informazione per: Studi commerciali e di Consulenza sul lavoro Sala Conferenze del Comune di San Benedetto del Tronto 20 Gennaio 2005 A cura di:

Pat_Xavi
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LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

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Presentation Transcript


  1. LA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO Giornata di informazione per: Studi commerciali e di Consulenza sul lavoro Sala Conferenze del Comune di San Benedetto del Tronto 20 Gennaio 2005 A cura di: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro- A.S.U.R. Zona 12- San Benedetto del Tronto Direttore: Dr. Paolo Trincia Isp. Giuliana Ciapretta Ass.Amm.va: Egle De Toma Dr.ssa Amalia Cocchini Dirigente Medico SPSAL -ASL Teramo

  2. Il Dlgs 626/94 ha introdotto: • Nomina del RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) • Nomina del Medico Competente ( ove previsto) • Nomina dell’addetto/i alla prevenzione incendi • Nomina dell’addetto/i all’evacuazione e al Pronto Soccorso • Elezione o designazione del RSL( Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori) • VALUTAZIONE DEI RISCHI • Obbligatorietà della informazione/formazione dei lavoratori • L’obbligatorietà ( sopra a 15 dipendenti) della Riunione Periodica Annuale. • L’obbligatorietà della Consultazione dei lavoratori ( o dei RLS)

  3. La valutazione dei rischi • La valutazione dei rischi deve essere intesa come una procedura, un metodo di lavoro utilizzabile dallo stesso ddl e da tutti gli altri “attori” aziendali, per la gestione ordinaria e straordinaria dell’attività produttiva. E’ uno strumento di lavoro intorno al quale deve ruotare anche l’organizzazione e la programmazione della prevenzione. • La valutazione può essere fatta dal ddl, se ha le conoscenze tecniche adatte, o con la collaborazione di tecnici esperti • Se nel corso della valutazione viene individuato un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (p. es emissione dannose non captate), deve essere attuata immediatamente la misura di prevenzione più idonea. • Nel processo di valutazione dei rischi il ddl deve coinvolgere tutti (dirigenti, lavoratori, rappresentanti per la sicurezza).

  4. Documento e autocertificazione • Tutte le informazioni che derivano dalla indagine sui rischi, sulle misure preventive adottate, le probabilità dei rischi, devono essere successivamente riportate in un Documento finale. • Per le imprese familiari e per le aziende fino a 10 dipendenti, (escluse le aziende a rischio rilevante), il Documento finale sulla valutazione dei rischi può essere sostituito dalla Autocertificazione. • Il rappresentante legale dell’impresa autocertifica per iscritto di avere effettuato la valutazione dei rischi e di avere adempiuto agli obblighi ad essa collegati, e tiene tale certificato in azienda , a disposizione dell’Organo di Vigilanza. • L’AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO FINALE MA NON LA VALUTAZIONE DEI RISCHI !!! • LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE !!

  5. Criteri per la valutazione del rischio • Identificazione delle sorgenti pericolose (ag.chimici,macchine,impianti, ag. fisici, ag. biologici, ambienti di lavoro, sostanze…) • Individuazione dei rischi di esposizione ai fattori predetti ( rischi di infortunio e malattia professionale) • Stima dell’entità del rischio (stima della probabilità e stima del danno) • Descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate o programmate. • Dai risultati della valutazione del rischio, viene elaborato il Documento finale che rappresenterà l’azione conclusiva e programmatoria dell’attività di prevenzione e protezione

  6. DECRETO LEGISLATIVO195/03– R.S.P.P.entrato in vigore il 13.08.2003(G.U. 174 del 29.07.2003) “Individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione”

  7. Art. 8 D.Lgs 626/94: • ....il ddl organizza all’interno dell’azienda il SPP o incarica persone o servizi esterni all’azienda….; • Il ddl designa all’interno dell’azienda una o più persone da lui dipendenti, per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 9, (compiti del Servizio P.P.) tra cui il RSPP:”..in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8-bis”; • L’organizzazione di un SPP interno è obbligatoria, tra l’altro, in: * Aziende industriali > 200 dipendenti; * Strutture di ricovero Pubbliche e Private.

  8. Art. 8 D.lgs 626/94Comunicazione del ddl: • Il ddl comunica all’Ispettorato del Lavoro (Direz.Prov.le del Lavoro) e alla Zona territorialmente competente (SPSAL Zona T. 12 San Benedetto del Tronto – P.zza Nardone) il nominativo del RSPP – interno o esterno – • Tale comunicazione deve essere corredata da dichiarazione che attesti: * Curriculum professionale; * Compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; * Periodo nel quale sono stati svolti.

  9. Art. 8/bis - capacità e requisiti professionali del RSPP interno o esterno: • Devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative; • Diploma di istruzione secondaria superiore; • Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici CORSI di formazione adeguati……e anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; (Elenco sedi operative accreditate per erogazione attività di formazione RSPP inviato dalla Regione Marche) • CORSI organizzati da: Regioni – Province – Università – ISPESL – INAIL – OO.SS. dei ddl, dei lavoratori – Organismi paritetici; • Aggiornamento con corsi a cadenza quinquennale; • Esentati dai corsi: Coloro che possiedono una laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione” o “scienze della sicurezza e protezione” o “tecnico della prevenzione”.

  10. NORME TRANSITORIEPOSSONO SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI RSPP COLORO CHE: • Indipendentemente dal possesso di un titolo di studio, dimostrino di svolgere la suddetta attività (RSPP) da almeno 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (cioè almeno dal 13.02.2003), purchè l’incarico di RSPP sia ancora in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del D.Lgs 195 : 13.08.03(Circ. 39/03)

  11. NORME TRANSITORIEPOSSONO SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI RSPP COLORO CHE: • Privi di esperienza professionale (totalmente o in misura inferiore al semestre), ma in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano già frequentato corsi di formazione rispondenti ai contenuti minimi (di almeno 16h) di cui al D.M. 16.01.97

  12. Art. 10 D.lgs 626/94Svolgimento DIRETTO da parte del ddl di RSPP: • Il ddl può svolgere direttamente i compiti propri del RSPP, e di Prevenzione Incendi e di Pronto Soccorso: • nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti; • nelle aziende agricole fino a 10 addetti; • nelle altre aziende (Servizi, banche, commercio, centri comm.li ) fino a 200 addetti, trasmettendo al Servizio PSAL della Zona territorialmente competente: -Una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti; -Una dichiarazione attestante l’avvenuta Valutazione dei Rischi ( l’Autocertificazione nelle aziende familiari o aziende fino a 10 addetti); -Una relazione sull’andamento degli infortuni e delle M.P. degli ultimi 3 anni -Una attestazione di frequenza (Iscrizione Corso) del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (16 ore- requisiti minimi)

  13. Comuni Zona Territoriale 12 -SBT • Acquaviva Picena • Campofilone • Carassai • Cossignano • Cupra Marittima………………….(Cassa) • Grottammare……………………… (Cassa) • Massignano • Monsampolo del Tronto • Montalto delle Marche • Montefiore dell’Aso…………….(Cassa) • Monteprandone…………………….(Cassa Centobuchi) • Pedaso………………………………….. (Cassa) • Ripatransone……………………….. (Cassa) • San Benedetto del Tronto (Cassa O.C.)

  14. Acquasanta Terme Amandola Appignano del Tronto Arquata del Tronto Ascoli Piceno Castel di Lama Castignano Castorano Colli del Tronto Comunanza Folignano Force Maltignano Montedinove Montefalcone Appennino Montefortino Montegallo Montelparo Montemonaco Offida Palmiano Rocca Fluvione Rotella Santa Vittoria in Matenano Smerillo Spinetoli Venarotta Comuni Zona Territoriale 13 Ascoli

  15. Altidona Belmonte Piceno Falerone Fermo Francavilla d’Ete Grottazzolina Lapedona Magliano di Tenna Massa Fermana Monsampietro Morico Montappone Monte Giberto Montegiorgio Montegranaro Monteleone di Fermo Monte Rinaldo Monterubbiano Monte San Pietrangeli Monte Urano Monte Vidon Combatte Monte Vidon Corrado Montottone Moresco Ortezzano Petritoli Ponzano di fermo Porto San Giorgio Porto Sant’Elpidio Rapagnano Sant’Elpidio a Mare Servigliano Torre San Patrizio Comuni Zona Territoriale 11 Fermo

  16. F.A.Q. su R.S.P.P. • In quali casi il ddl può svolgere il ruolo di RSPP? • Soltanto se l’ azienda ha meno di 30 dipendenti; in tal caso il ddl deve frequentare il corso di formazione previsto di 16h. • Il ddl può essere contemporaneamente RSPP e addetto al P.S. e antincendio? • Sì, se è in grado di garantire la sua presenza continuativamente in azienda, e naturalmente sempre che non abbia lavoratori notturni. • Sono un ddl di azienda con meno di 30 dipendenti e svolgo direttamente i compiti di RSPP; non devo conseguire nessun attestato di formazione ulteriore (oltre a quello indispensabile di RSPP)? • Sì, dovrà iscriversi ai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’art. 2 comma 5 D.Lgs 195.

  17. F.A.Q. su R.S.P.P. • Sono un ddl che vuole affidare l’incarico di RSPP a persona esterna o interna all’azienda. Che titoli deve possedere tale figura? • 1) Diploma di Istruzione secondaria superiore (fatta salva la norma transitoria) • 2) Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di Formazione adeguati alla natura dei rischi……. • Ho nella mia azienda un RSPP interno, non diplomato, che svolge già tali funzioni da 4 anni in modo continuativo: può continuare a svolgere l’RSPP dopo l’uscita del D.Lgs 195, entrato in vigore il 13.08.2003? • Sì, può continuare a svolgere l’RSPP, in quanto già svolgeva tale attività da almeno 6 mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs 195/03. E’ però tenuto a conseguire un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifico Corso di Formazione adeguato alla natura……. E a frequentare i corsi di aggiornamento quinquennali. • Ho in azienda un RSPP diplomato; può continuare a svolgere le sue funzioni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 195/03? • Si’; ma fino a quando non saranno istituiti i Corsi di Formazione adeguati……i diplomati possono continuare a ricoprire il ruolo di RSPP purchè abbiano frequentato i corsi dei requisiti minimi .

  18. D.Lgs. N. 758 del 19.12.1994“Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”-Definizioni- • Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda; • Organo di vigilanza: personale ispettivo A.S.L avente qualifica di U.P.G.; • Prescrizione: procedura emessa dall’organo di vigilanza con lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata;

  19. Procedure della prescrizione PRESCRIZIONE AL CONTRAVVENTORE ATTI SUCCESSIVI ALLA CONTRAVVENZIONE ACCERTATA Riferisce al P.M. la notizia di reato. (Sospensione del procedimento) Inviocopia della prescrizione al Rappresentante Legale (nel caso di soggetto diverso dal contravventore)

  20. Contenuti e struttura della prescrizione Con la prescrizione vengono fissati dall’O.V.: Termine max di 6 mesi. Proroga motivata. Modalità e termine per la regolarizzazione. L’O.V. verifica il rispetto delle modalità e termine fissati nella prescrizione. Entro 60 giorni dalla scadenza della prescrizione. ¼ del massimo della ammenda. Verifica NO SI Ammissione alla oblazione amministrativa Comunicazione al P.M. Pagamento SI Per riapertura procedimento Per archiviazione Entro 30 giorni NO

  21. NOTIFICA EX ART. 48 DPR 303/56Nuovi Insediamenti Produttivi • Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio o un locale per adibirlo a lavorazioni (industriali,artigianali,commerciali) cui debbano essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Zona Territoriale competente • Lavoratore subordinato: colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere una professione. • Sono equiparati ai lavoratori subordinati, i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli enti stessi.

  22. NOTIFICA EX ART. 48 DPR 303/56 • La Notifica “deve contenere una descrizione dell’oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli impianti, delle schede tossicologiche dei prodotti utilizzati, corredata dei disegni e del lay-out delle macchine”. • La Notifica va presentata al Servizio PSAL (MODELLO SCARICABILE DAL SITO WEB), firmata dal legale rappresentante della Ditta, almeno 30 gg prima dell’inizio delle lavorazioni. • Il Servizio PSAL effettua un sopralluogo per la verifica di quanto dichiarato e prescrive eventuali modifiche in sede di rilascio del Nulla Osta all’inizio delle lavorazioni.

  23. SENTENZECASSAZIONEPENALE • Nelle società di persone, se non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori incombe su ciascun socio. • La normativa antinfortunistica tutela l’integrità fisica e la salute di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una data attività lavorativa, prescindendo dalle modalità di assunzione al lavoro. • Sono beneficiari delle norme di tutela antinfortunistica e di salute, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia pure di fatto. Il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario della normativa prevenzionale.

  24. PAUSA CAFFE’…… …………..trenta minuti !!

  25. NUOVE DIRETTIVE APPRENDISTI • D.Lgs 345/99 • DGRM 822 DEL 21.07.2004 (BUR N. 82 del 09.08.04)

  26. Tabella riepilogativa del controllo sanitario di lavoratori minori e maggiorenni(Regione Marche)

  27. QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER ESSERE AMMESSI AL LAVORO? • Il compimento del 15° anno di età • Assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma di licenza media o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

  28. QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE GLI ADOLESCENTI? • E’ VIETATO ADIBIRE GLI ADOLESCENTI( minori di età compresa tra i 15 anni e i 18 anni di età e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico) AI PROCESSI E AI LAVORI INDICATI NELL’ALLEGATO I DELLA L. 977/67

  29. ADOLESCENTI • 1) Lavori non a rischio • 2) Lavori a rischio NON vietati • 3)“Lavori vietati” – Allegato I: deroga D.P.L.

  30. 1) Lavori non a rischio • Sono attività lavorative NON soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del Dlgs 626/94. Sono quindi lavori per cui NON E’ OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente Aziendale ( settore turistico-alberghiero, servizi, commercio…) , mentre è obbligatoria la visita medica preventiva e periodica presso i distretti della Zona territoriale.

  31. 2) Lavori a rischio NON vietati • Sono attività lavorative, non comprese nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al Titolo I capo IV del Dlgs 626/94. • Sono quindi lavori per cui è OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA da parte del Medico Competente Aziendale

  32. 3) LAVORI VIETATI – ALL. I • Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I, vietati, possono però essere svolti dagli adolescenti per: 1) Indispensabili motivi didattici e di formazione professionale, svolta in laboratorio e in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, purchè siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti.

  33. Lavori vietati – Alleg. I :DEROGA • Le lavorazioni , i processi e i lavori indicati nell’allegato I D.Lgs 345/99, possono essere svolti dagli adolescenti solo dopo autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere della Zona Territoriale competente per territorio.

  34. Esempi di lavori vietati-ALLEGATO I • Rumori con esposizione media giornaliera > 90 db • Esposizione a Sostanze tossiche(T), molto tossiche(T+), nocive (Xn), corrosive ( C), esplosive (E), irritanti (Xi) • Esposizione a Piombo, ad amianto • Allestimento e smontaggio dei ponteggi in edilizia • Saldatura e taglio dei metalli • Lavori nelle macellerie che comportino l’uso di utensili taglienti, seghe a nastro e macchine per tritare.

  35. La Valutazione dei rischi va effettuata con particolare riguardo a: • Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in relazione all’età • Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro • Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici • Movimentazione manuale dei carichi • Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature • Pianificazione dei processi di lavoro • Situazione della formazione e dell’informazione dei minori

  36. VISITA MEDICA • Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria (art. 8 comma 6 L. 977/67).

  37. Visite Mediche Modalità di pagamento • Le visite mediche agli apprendisti minori ( non a rischio: camerieri, cuochi, gelatai, commessi , elettricisti, baristi…) residenti a San Benedetto,potranno essere effettuate a Piazza Nardone nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; (per il periodo estivo Maggio/Luglio le visite mediche si effettueranno anche il Lunedì.) (previa presentazione della richiesta di visita medica da parte dei ddl ai minori e consenso genitori) (Apprendisti. Magg. Destinati a lavorare in Abruzzo= visita medica Spsal!!) • Le visite mediche degli apprendisti minori ( non a rischio) residenti negli altri comuni della Zona 12, saranno effettuate presso il Distretto sanitario di appartenenza. • Per il versamento gli utenti si dovranno recare presso il punto cassa dell’O.C. di SBT o presso uno dei punti cassa dei Distretti sanitari della Z.T. 12 (Porto d’Ascoli, Grottammare, Centobuchi ecc…) ove verrà rilasciata contestualmente la fattura.

  38. F.A.Q. Apprendisti • Devo assumere un apprendista minore in una attività non a rischio (cameriere, commesso…) ; quali sono gli obblighi come datore di lavoro? • Il ddl è obbligato a sottoporlo, a proprie spese , a visita medica presso il Distretto di residenza, visita che andrà ripetuta annualmente fino al compimento della maggiore età. Il ddl, prima di adibire l’apprendista al lavoro, deve effettuare la Valutazione dei rischi prevista dal Dlgs 626/94, riservando particolare attenzione a: * attrezzature e sistemazione del luogo di lavoro *natura, grado e durata della esposizione *movimentazione manuale dei carichi *Sistemazione , scelta, utilizzazione delle attrezzature di lavoro *Formazione e Informazione dei minori ( nomina del TUTOR) • Devo assumere un apprendista minore in una attività a rischio(settore legno): da chi devo farlo visitare? • La visita medica spetta al Medico di fabbrica, a cura e spese del ddl

  39. REGISTRI INFORTUNIModalità di tenuta e vidimazione • Vidimazione Registro Infortuni c/o Spsal ove ha sede operativa l’Azienda. • Ogni sede operativa con dipendenti (es: SBT, Pedaso, Fermo, Ascoli Piceno ecc…) deve avere il Registro Infortuni • Deroghe per cantieri temporanei e mobili : (Stradali, edili, e di installazione di impianti a carattere temporaneo) è sufficiente, nell’ambito provinciale, l’istituzione di un unico registro da vidimare e conservare ove ha sede legale l’impresa.

  40. REGISTRI INFORTUNIcasi anomali • In caso di smarrimento del Registro, è necessaria la denuncia alle Autorità Competenti. La copia della denuncia va consegnata al Servizio Psal per la vidimazione del nuovo Registro Infortuni. • In caso di variazione della ragione sociale di una Ditta, che comunque conservi gli stessi dipendenti, va vidimato un nuovo Registro.

  41. REGISTRI INFORTUNIModalità di pagamento • Per quanto riguarda il versamento per la vidimazione del Reg. Inf. si dovrà ritirare presso il Servizio Psal il cedolino con la descrizione di pagamento, con il quale recarsi all’Ufficio Cassa dell’O.C. di SBT o presso i punti cassa dei Distretti Sanitari della Zona Territoriale 12 (P.to d’Ascoli, Grottammare, Centobuchi ecc…) ove verrà rilasciata contestualmente al versamento, la fattura. • I giorni e gli orari per la vidimazione dei Registri sono: Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alleore 12.00.

  42. VIDEOTERMINALItitolo VI 626 • Posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, il telefono, modem, stampante, supporto per documenti, sedia, piano di lavoro, e l’ambiente di lavoro immediatamente circostante. • Lavoratore: colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali (dedotte le pause di 15 ‘ ogni due ore di applicazione continuativa al computer). • Il datore di lavoro, nell’ambito della Valutazione dei Rischi prevista dall’art. 4 della 626, analizza i posti di lavoro, con particolare riguardo a: *rischi per la vista e per gli occhi; *problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico; *condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

  43. Svolgimento quotidiano del lavoro • Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività( 15’ ogni 120’) mediante pause o cambiamento di attività. • E’ esclusa la cumulabilità delle pause all’inizio o alla fine del turno di lavoro!! • La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro.

  44. Sorveglianza sanitaria • I videoterminalisti, prima di essere addetti al lavoro al videoterminale (>20 ore/sett), sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali, e ad un esame della vista e degli occhi effettuati dal Medico Competente. Qualora il MC ne rilevi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici oculistici. • In base alle risultanze degli accertamenti, i videoterminalisti vengono classificati in: *idonei, con o senza prescrizioni *non idonei • Visita medica ogni 2 anni per: *idonei con prescrizioni *ultracinquantenni • Visita medica ogni 5 anni per tutti gli altri • Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal MC. • Il ddl fornisce, a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi speciali di correzione, qualora i risultati delle visite mediche ne evidenzino la necessità, e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. • Formazione e informazione e consultazione!!!!

  45. Prescrizioni minime vdt • L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento. • Lo schermo non deve avere riflessi o riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore. • Il sedile di lavoro deve essere stabile, deve avere altezza regolabile, lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. Può essere richiesto un poggiapiedi (consigliato) • I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna. ( 90° = angolazione tra schermo e fonte luce). • Nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori!!!

  46. MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA • N.B. La sorveglianza sanitaria ( visite mediche) deve essere effettuata solamente nei casi previsti dalla legge e non in ogni caso!!! • La Sorveglianza Sanitaria, e quindi la nomina del M.C. , viene decisa dal datore di lavoro, solo al termine della Valutazione del Rischio, e in base quindi alle conclusioni di questa. • Le visite mediche e quindi la nomina del M.C. non sono quindi obbligatorie sempre, tanto meno in base al numero degli operai o alla tipologia della azienda!!! E’ sempre la conclusione della Valutazione del Rischio che determina la decisione!! • E’ pertanto possibile il caso di una grande azienda con 50 dipendenti (es. tessile), priva di rischi tutelabili con le visite mediche, che quindi non deve nominare il MC, e quello di una piccola ditta con tre dipendenti, che però sono esposti per esempio ad un livello di rumore superiore ai limiti di legge, o che saldano e quindi sono esposti alla inalazione di fumi di saldatura, o che incollano le tomaie e che quindi sono esposti al rischio di inalazione dei solventi: in tutti e tre i casi il ddl della piccola azienda dovrà, una volta eseguita o fatta eseguire la valutazione dei rischi, procedere alla nomina del MC.

  47. Il Medico competente, quando nominarlo: • Quando la valutazione del rischio chimico ha accertato la presenza di sostanze la cui presenza può costituire un rischio per la salute dei lavoratori (qualità, quantità, durata e modo di esposizione…) • Quando vi sia un livello di rumore superiore ai limiti di legge. • Quando i lavoratori siano esposti alla movimentazione di carichi con rischi di lesioni dorso-lombari. • Quando vi sia una esposizione ai videoterminali per una durata superiore alle 20 ore settimanali. • Quando si tratta di un lavoro notturno.

  48. Medico competente, come nominarlo: • Il MC può essere: *dipendente da una struttura esterna privata (o pubblica) convenzionata con l’imprenditore. *libero professionista *dipendente del datore di lavoro • L’elenco dei Medici (Specialisti in Medicina del Lavoro, Competenti, Specialisti in Medicina Legale, Specialisti in Igiene e Medicina Preventiva) va richiesto all’Ordine dei medici della Provincia di Ascoli Piceno, telefonando al numero 0736/259407 dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13. • N.B. Contro il giudizio di inidoneità o di idoneità del MC, il lavoratore può fare ricorso al Servizio SPSAL territorialmente competente, (entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio stesso), il quale dispone una visita collegiale al termine della quale conferma, modifica o revoca il giudizio stesso.

  49. LAVORO NOTTURNOD.Lgs 532 del 26.11.1999 • Lavoro notturno: l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino; • Lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero; 2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

  50. Art. 5 - tutela della salute : i lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese del datore di lavoro, per mezzo del Medico Competente , ad: • Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti • Accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute • Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno • In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal Medico Competente, è garantita al lavoratore l’assegnazione ad altre mansioni (Sanzione al ddl da 1500 € a 3000 €)

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