1 / 39

La sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro. I COSTI DELLA NON PREVENZIONE in miliardi di lire. Infortuni 55.000 malattie professionali 8.500 TOTALE 63.500. I TIPI DI RISCHIO. A) TRADIZIONALI – lavoro nero, caporalato, appalti

navid
Télécharger la présentation

La sicurezza sul lavoro

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. La sicurezza sul lavoro

  2. I COSTI DELLA NON PREVENZIONEin miliardi di lire • Infortuni 55.000 • malattie professionali 8.500 • TOTALE 63.500

  3. I TIPI DI RISCHIO • A) TRADIZIONALI • – lavoro nero, caporalato, appalti • – carenze nella progettazione dei posti e dell’ambiente di lavoro - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA • (minerario, legno, metallurgia, metal-meccanico, chimico, edile, agricolo, trasporti) • – impiego di macchinari e utensili

  4. B) NUOVI RISCHI • – sostanze nocive • (amianto, sostanze cancerogene, fitofarmaci) • – rumore • – campi elettrici ed elettromagnetici • – movimenti e posture incongrue • – movimentazione manuale dei carichi • – videoterminali • – sindrome dell’edificio malato • ‑ all’apparato riproduttivo- depressione- anoressia - extracomunitarie (isolamento - rifiuto delle cure) • - MOBBING • - BURN OUT

  5. C) CONCAUSE • – impossibilità di distinguere tra rischio lavorativo e ambientale: malattie professionali e malattie da lavoro • – le malattie da lavoro perdute • – RISCHI AMBIENTALI (poli industriali e dispersione di sostanze nocive - amianto) • – PENDOLARISMO

  6. D) COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI • – disattenzione - stress - fatica • – assuefazione al rischio - c.d. impotenza di controllo • – rimozione dei dispositivi di sicurezza • – indebolimento e affaticamento (pendolarismo)

  7. NORMATIVA PRECEDENTE AL D. LGS. 626 • – ARTT. 437 E 451 C.P. • – ART. 2087 C.C. • – ARTT. 32 E 41 COST. • – D.P.R. 1955/56 • – D.LGS. 277/91

  8. ORIGINARIA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI • datore di lavoro • ha il generale dovere di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. : deve adottare tutte le misure necessarie secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • dirigenti • attuano le direttive del datore di lavoro, di cui sono considerati l’alter ego: devono adottare le misure di sicurezza necessarie, e vigilare sul loro rispetto • preposti • sono coloro che sovrintendono ai lavoro senza avere poteri decisionali in materia di predisposizione delle misure di sicurezza. Il loro compito essenziale è quello di vigilare sull’esecuzione dei lavori • lavoratori • sono fondamentalmente concepiti come destinatari della normativa prevenzionistica, come titolari del diritto all’esatta predisposizione delle misure di sicurezza, ma hanno anche specifici doveri in materia • CIASCUNO RISPONDE IN BASE ALLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

  9. I PRINCIPI E I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA NORMATIVA PREVIGENTE • principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • principio della responsabilità secondo le rispettive attribuzioni e competenze • principio della delegabilità degli obblighi in materia di sicurezza solo a determinate condizioni • carattere prevalentemente tecnico della normativa in materia di sicurezza

  10. NOVITA’ E CARATTERI FONDAMENTALI DEL D.LGS. 626/94 • conferma del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile • concezione organica della sicurezza, intesa come: • - integrazione della sicurezza nella progettazione e nel contesto produttivo • - concezione della sicurezza come insieme di misure tecniche, organizzative e procedimentali • corollari di tale concezione sono: • - la predisposizione dell’esercito della prevenzione • - l’informazione e la formazione dell’esercito • - la partecipazione dei lavoratori e delle loro rap-presentanze • - la partecipazione attiva dei servizi pubblici di prevenzione • innesto sulla normativa previgente

  11. L’AMBITO DI APPLICAZIONE • il d.gls. n. 626 si applica in tutti i settori di attività, pubblici o privati • LAVORATORI: • è lavoratore la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro subordinato di qualunque tipo • sono equiparati ai lavoratori: • - i soci lavoratori di cooperative o di società • - gli utenti dei servizi di orientamento e formazione • - gli allievi di istituti di istruzione anche universitaria e di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi, attrezzature o agenti chimici, fisici o biologici • ESCLUSIONI: • - lavoratori a domicilio • - lavoratori con rapporto di portierato

  12. LE MISURE DI SICUREZZA • a. valutazione dei rischi • b. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e ove ciò non è possibile loro riduzione al minimo • c. riduzione dei rischi alla fonte • d. programmazionedella prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro • e. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno • f. rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo • g. priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale • h. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio • i. utilizzo limitato degli agenti chimici fisici e biologici • l. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici • m. allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona • n. misure igieniche • o. misure di protezione collettiva e individuale • p. misure di emergenza (p.s., lotta antincendio evacuazione) • q. uso di segnali di avvertimento o di sicurezza • r. regolare manutenzione • s. informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti • t. istruzioni adeguate ai lavoratori

  13. IL DATORE DI LAVORO • chi è? • è il titolare del rapporto di lavoro, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. • che obblighi ha? • - deve attuare le misure di sicurezza di cui all’art.3, quindi è il massimo responsabile in azienda per la sicurezza e l’igiene del lavoro, secondo il principio della m.s.t.p. • - deve adempiere agli obblighi di valutazione dei rischi • - designare gli addetti al servizio di prevenzione • - aggiornare le misure di prevenzione in relazione al progresso tecnico • - tenere conto delle capacità e attitudini dei lavoratori nell’affidare loro le mansioni da svolgere • - fornire ai lavoratori i DPI necessari e idonei • - richiedere ai diversi soggetti operanti nell’impresa l’osservanza delle misure di sicurezza e fornire loro le informazioni adeguate • - adottare le misure per le situazioni di emergenza • - conservare tutta la documentazione relativa alla sicurezza e igiene (il documento di valutazione dei rischi, il registro degli infortuni, le cartelle sanitarie dei lavoratori)

  14. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • è effettuata dal datore di lavoro: • - entro tre mesi dall’inizio dell’attività • - è rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza • Alla valutazione dei rischi collabora tutto l’esercito della prevenzione: • - il SPP è l’organo tecnico preposto alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie • - il RLS è consultato preventivamente e tempestivamente • - il MC può collaborare (ma non ha né diritti né obblighi specifici, se non per quanto riguarda gli aspetti relativi al controllo dell’esposizione a rischio dei lavoratori) • LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE TUTTI I RISCHI • all’esito della valutazione il datore di lavoro deve redigere un documento contenente: • - una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per effettuarla • - l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI conseguenti alla valutazione • - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

  15. LA DELEGA DI FUNZIONI • In linea generale il datore di lavoro può delegare i propri compiti ad altri soggetti, ma soltanto a determinate condizioni. • In ogni caso egli non può mai delegare: • - la valutazione dei rischi e la predisposizione della relativa documentazione • - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione • Tutti gli altri obblighi possono essere affidati dal datore di lavoro ad altri soggetti e in particolare ai dirigenti o ad esperti esterni all’impresa. • Perché il datore di lavoro possa considerarsi esente da responsabilità è necessario che: • - la delega sia conferita in forma scritta (sicuramente nella p.a., mentre è più dubbio nelle imprese private) indicando esattamente i compiti delegati • - il soggetto delegato sia in possesso di competenze adeguate • - il datore di lavoro conferisca al delegato tutti i poteri (organizzativi e finanziari) necessari per l’adempimento delle funzioni delegate • - il datore di lavoro non interferisca con l’attività del soggetto delegato • - le dimensioni dell’impresa siano tali da giustificare la necessità di delegare compiti e responsabilità (si fa riferimento alla soglia dei 15 addetti)

  16. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE • è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda • DEVE ESSERE COSTITUITO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA • Questa è la regola, ma è obbligatoria la designazione di un servizio di prevenzione esterno, quando le capacità dei dipendenti sono insufficienti (in tal caso deve consultare il RLS) • In ogni caso il datore di lavoro può avvalersi di professionisti esterni per integrare l’azione del servizio interno • Il SPP è OBBLIGATORIAMENTE INTERNO per le attività particolarmente pericolose: • - centrali termoelettriche e nucleari • - aziende che fabbricano o detengono esplosici, polveri o munizioni • - imprese industriali con più di 200 addetti • - industrie estrattive con più di 50 addetti • - strutture di ricovero e cura

  17. IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DEL SPP • - aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti • - altre aziende fino a 200 addetti • In tal caso il datore di lavoro deve svolgere un apposito corso di formazione e trasmettere alla asl: • - una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti del SPP • - una dichiarazione attestante gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi • - l’attestazione di frequenza al corso di formazione

  18. ADDETTI AL SPP: requisiti • - diploma di istruzione secondaria superiore • - attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative • in alternativa: di laurea triennale di «Ingegneria della sicurezza e protezione» o di «Scienze della sicurezza e protezione» o di «Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» • - Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. • oppure abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni (di 16 ore) • I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici

  19. RESPONSABILI DEL SPP: requisiti • specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacal

  20. SPP: I COMPITI • - svolge la valutazione dei rischi • - elabora le misure di sicurezza i relativi sistemi di controllo • - elabora le procedure di sicurezza • - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori • - partecipa alla riunione periodica svolge l’attività di informazione dei lavoratori • - HA DIRITTO DI RICEVERE DAL DATORE DI LAVORO: TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE: • alla natura dei rischi • all’organizzazione del lavoro • alla programmazione delle misure di sicurezza • ai processi produttivi • ai dati del registro infortuni • alle prescrizioni degli organi di vigilanza • NON HA RESPONSABILITA’ PENALI

  21. IL MEDICO COMPETENTE • è il medico in possesso di: • - una specializzazione o docenza in materie attinenti alla medicina del lavoro stabilite dal decreto o in medicina legale • - autorizzazione di cui all’art. 55 d.lgs. 277/91 • OPERA NELL’IMPRESA: • - in qualità di dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata • - in qualità di libero professionista • - in qualità di dipendente del datore di lavoro

  22. Il medico competente • I SUOI COMPITI SONO: • - visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno • - collabora con il datore di lavoro all’individuazione delle misure di sicurezza • -svolge gli accertamenti preventivi e periodici sull’idoneità dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni che richiedono la sorveglianza sanitaria emanando i relativi giudizi • - istituisce e aggiorna le cartelle sanitarie dei lavoratori • - informa i lavoratori sul significato e sugli esiti degli accertamenti sanitari • - comunica al RLS i risultati degli accertamenti in forma anonima e collettiva • - effettua le visite mediche richieste dal lavoratore • - collabora all’attività di informazione e formazione • HA RESPONSABILITA’ PENALI

  23. La sorveglianza sanitaria • art. 5 st. lav. • A) controlli sull’idoneità al lavoro • stabilisce che tali controlli devono essere effettuati dalle strutture pubbliche. • ma nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (es. movimentazione manuale di carichi; adibizione a videoterminali per 20 ore settimanali) sono effettuate dal medico competente • B) controlli sulle assenze per malattia • possono essere effettuate solo dalle strutture pubbliche appositamente incaricate (ispettori inps e asl) • d.lgs. 277/91 • stabilisce le regole in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro • d.lgs. 626/94 • stabilisce le regole generali sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria

  24. La sorveglianza sanitaria del MC • è effettuata nei casi specifici previsti dalla legge • e comprende: accertamenti preventivi e periodici • il MC tiene una cartella sanitaria per ciascun lavoratore che deve essere custodita presso il datore di lavoro • E’ IN OGNI CASO TENUTO AL SEGRETO PROFESSIONALE • IL LAVORATORE HA DIRITTO DI CONOSCERE GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI • IL RLS HA DIRITTO DI CONOSCERE GLI ESITI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI IN FORMA COLLETTIVA E ANONIMA

  25. In caso di inidoneità il MC • - IL MC INFORMA IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO • . IL LAVORATORE PUO’ FARE RICORSO ENTRO 30 GIORNI ALLA ASL • - IN CASO DI TEMPORANEA INIDONEITÀ: • - è assegnato, ove possibile a un altro posto nella stessa azienda • - può essere adibito a mansioni inferiori, ma conserva la retribuzione e la qualifica originaria • - IN CASO DI INIDONEITA’ DEFINITIVA: • occorre distinguere: • a) se l’inidoneità deriva da infortunio sul lavoro • - ha diritto alla conservazione del posto, può essere adibito a mansioni inferiori conservando la retribuzione e la qualifica originaria • - salvo il caso di totale inabilità al lavoro • b) se si tratta di soggetto già appartenente alle categorie protette (a.o.) • sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono richiedere l’accertamento sanitario - il disabile ha diritto alla sospensione temporanea e non retribuita del rapporto • in caso di definitiva impossibilità di inserire il lavoratore il rapporto può essere risolto • c) altri casi • il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, eventualmente anche inferiori; se ciò non è possibile può essere licenziato

  26. IL LAVORATOREI DOVERI • PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SICUREZZA E DELLA PROPRIA SALUTE E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE SUI LUOGHI DI LAVORO SU CUI POSSONO RICADERE GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI • OBBLIGHI SPECIFICI: • - osservare le istruzioni impartite • - utilizzare correttamente i mezzi di lavoro • - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione • - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi e i segnali di sicurezza • - segnalare immediatamente al superiore le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza • - non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza • - sottoporsi ai controlli sanitari • - contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza

  27. I DIRITTI DEI LAVORATORI • alla sicurezza: il lavoratore ha un diritto soggettivo perfetto alla • predisposizione delle misure di sicurezza (modalità di attuazione) • all’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato • rifiuto di misure di sicurezza: conseguenze • rifiuto delle visite mediche di controllo: conseguenze

  28. I DIRITTI DEI LAVORATORI • all’informazione: • sui rischi connessi all’attività dell’impresa • Sui nominativi di: RSPP e MC SE • sulle misure e attività di protezione • sui rischi specifici del proprio lavoro • sulle sostanze pericolose • sulle procedure di emergenza • alla formazione: sufficiente e adeguata sul proprio lavoro • quando: • all’assunzione • al trasferimento e al mutamento di mansioni • in caso di introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose • deve essere periodicamente ipetuta in relazione all’evoluzione dei rischi

  29. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • sono le persone che rappresentano i lavoratori per tutto ciò che attiene alla sicurezza del lavoro • IL RLS è obbligatorio in tutte le imprese • è eletto dai lavoratori: • nelle aziende fino a 15 addetti • nelle aziende oltre 15 addetti in cui non esistono le rsa • è eletto o designato nell’ambito delle rsa negli altri casi • LA LEGGE STABILISCE UN NUMERO MINIMO DI RLS, MA DEMANDA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI ESERCIZIO DELLE SUE PREROGATIVE • L’ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 NOVEMBRE 1996 PREVEDE LE MODALITA’ DI ELEZIONE/ DESIGNAZIONE E L’ISTITUZIONE DEL RLST • LA LEGGE 123/07 HA PREVISTO L’ELEZIONE ANNUALE DEL RLS

  30. ATTRIBUZIONI DEL RLS • diritti di accesso: • ai luoghi di lavoro • IL RLST ACECDE A TUTTE LE UNITà PRODUTTIVE DEL TERRITORIO O COMPARTO (L. 123/97) • diritti di informazione: • sulla valutazione dei rischi (la l. 123/07 ha previsto l’obbligo di consegna al rls del documento di valutazionedei rischi) • sulle misure di sicurezza • sulle sostanze impiegate • sui macchinari e sull’organizzazione del lavoro • su infortuni e malattie professionali • sulle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

  31. diritti di consultazione: sulla valutazione dei rischi • sulla designazione del SPP • sulla designazione dei SE • sull’organizzazione della formazione • diritti di proposta sull’elaborazione e attuazione • delle misure di sicurezza • sull’attività di prevenzione

  32. Attribuzioni del rls • diritti di partecipazione: • alla riunione periodica • di formulare osservazioni in occasione delle visite delle asl • diritto di autotutela: • ha diritto di fare ricorso alle autorita’ competenti • non puo’ subire alcun pregiudizio per lo svolgimento delle sue funzioni • diritti strumentali: • ha diritto a una formazione adeguata • ha diritto al tempo e ai mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni senza perdita della retribuzione

  33. RIUNIONE PERIODICA • AZIENDE CON PIU’ DI 15 ADDETTI: • la riunione si svolge: • - almeno una volta all’anno • - in caso di variazioni significative delle condizioni di sicurezza (anche in caso di introduzione di nuove tecnologie che influenzano le condizioni di sicurezza) • ad essa partecipano: • -datore di lavoro • - il RSPP • - MC ove previsto • - il RLS • Contenuti della riunione: • - documento di valutazione dei rischi • - idoneità dei mezzi di protezione individuale • - i programmi di formazione e informazione • NELLE AZIENDE CON MENO DI 15 ADDETTI IL RLS PUÒ RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE

  34. APPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI la loro attività deve essere coordinata con quella del committente L’OBBLIGO SI ESTENDE A TUTTE LE IMRPESE DEL CICLO PRODUTTIVO (ANCHE ESTERNE?) • Il committente: • – verifica l’idoneità tecnico professionale • – fornisce informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza • ELABORA UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE VA ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPLATO/D’OPERA (L.123/07) • INDICA NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E SUBAPPALTO I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SULLAVORO • Committente e commissionari: • – cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione • – coordinano gli interventi di prevenzione per eliminare i rischi causati dalle interferenze

  35. PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI • RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE AL MOMENTO DELLE SCELTE PROGETTUALI E TECNICHE • – DIVIETO DI FABBRICAZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, CONCESSIONE IN USO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.PR. 459/96) • INSTALLATORI E MONTATORI DI IMPIANTI: • – OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E ALLE ISTRUZIONI DEI FABBRICANTI

  36. IL LAVORO DEI MINORI

  37. OBBLIGO FORMATIVO FINO A 18 ANNI – ART. 68 L.N. 144/99 – ART. 1, L.N. 53/03 • Può essere adempiuto: • a) nel sistema di istruzione scolastica; • b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; • c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto in 10 anni o con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. L’ETA’ PER L’ACCESSO AL LAVORO è 16 ANNI (C.622, ART. 1, L.N 296/06

  38. Legge di tutela dei minori –l.n. 977/67 • La legge n. 977/67 è stata modificata, in attuazione della direttiva comunitaria 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro con il d. lgs. 345/99. • Si applica a: • a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico; • b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico • Sono esclusi i lavori occasionali di breve durata in ambito di servizi domestici familiari o dell’impresa familiare (solo per adolescenti) • La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale

  39. Norme di tutela • Divieto di adibizione a lavori nocivi • Obbligo di valutazione dei rischi specifici connessi all’impiego del minore • Obbligo di sottoporre il minore a visite mediche preventive e periodiche • DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO (un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 ) • Limiti di orario: 7-35 per i bambini, 8 e 40 per gli adolescenti • Pause: dopo 4.30 ore 1 ora di pausa 8riducibile a 30 minuti dai contratti collettivi • Riposo settimanale: due giornicomprendenti la domenica (pososnoe ssere ridottia 36 ore (nondi domenica nei settori turistico alberghiero e della ristorazione • Ferie: 30 giorni per i minori di 16 anni e 20 per i maggiori di 16 anni

More Related