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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE. Ing. Alberto BOTTI. Vibo Valentia, 27 gennaio 2010. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE ing. Alberto BOTTI . Chi è il CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) ? è un ausiliario del Magistrato

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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE

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Presentation Transcript


  1. LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIONEL PROCESSO CIVILE Ing. Alberto BOTTI Vibo Valentia, 27 gennaio 2010

  2. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Chi è il CTU (Consulente Tecnico di Ufficio)? è un ausiliario del Magistrato è un soggetto terzo (super partes) è un pubblico ufficiale 2

  3. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Cosa fa il C.T.U.? Adempie al mandato assegnatogli dal Giudice Rispetta il principio del contraddittorio 3

  4. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Cosa NON fa il C.T.U. ? Il C.T.U. non è un mezzo di prova Sul C.T.U. non incombe l’onere della prova La C.T.U. non può essere esplorativa 4

  5. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Principali argomenti : • La normativa di riferimento - Articoli commentati del codice di procedura civile • Le attività propedeutiche alla redazione della relazione - Esame documenti / sopralluogo / relazioni CTP / nuovi documenti • La redazione dell’elaborato peritale • La redazione dell’istanza di liquidazione • La convocazione del CTU per chiarimenti • Novità introdotte dalla Legge 69-2009 (modifiche al C.p.C.) • Privacy e CTU • Il CTP • La conciliazione innanzi al CTU art. 696-bis c.p.c. • Esempi di consulenze realmente svolte 5

  6. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La normativa di riferimento Codice di Procedura Civile Art. 61 - Consulente tecnico Quando e' necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica Art. 194 - Attività Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze 6

  7. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile Art. 90 att.- Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali. Art. 92 att. – Attività. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. La normativa di riferimento 2 7

  8. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90 (Indennità di missione) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95 (Indennità di vitto) Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali La normativa di riferimento 3 8

  9. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Le attività propedeutiche alla redazione della relazione • La ricezione dell’incarico • Il rifiuto per incompatibilità con le parti • L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti • La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP • L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU • L’istanza per l’utilizzo di laboratori esterni per l’espletamento di prove e di analisi specialistiche • Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame • I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi • I rapporti con i procuratori legali delle parti • Collegio di periti: rapporti con gli altri membri • Le memorie tecniche prodotte dalle parti 9

  10. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti. In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, ecc.). Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso deve intendersi “ora di rito” (h 9.00). Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento. L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il compito affidato. La ricezione dell’incarico 10

  11. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’incompatibilità avviene quando il CTU: 1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente tecnico (61); 5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa. Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo. Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att. 11

  12. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA giuramento; formulazione dei quesiti; termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato peritale; acconto spese ed a chi viene posto a carico; data di inizio delle operazioni peritali; eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.); ritiro dei fascicoli delle parti. 12

  13. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità a quanto indicato nel verbale. Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.” In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni peritali. 13

  14. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire tali misure). È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITI verso terzi per i propri doveri di ufficio. 14

  15. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di comprendere l’oggetto di contesa. Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova). Su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA. 15

  16. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza. La risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi dei quali la parte fornisce idonei giustificativi. Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici. Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO. 16

  17. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI I rapporti con i procuratori legali delle parti È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato. Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA, IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione dell’incarico fino all’emissione della sentenza. I rapporti con i procuratori delle parti devono essere improntati alla massima PROFESSIONALITÀ e NEUTRALITÀ. Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni sulla logistica del luogo di accertamento, ecc.. Da un punto di vista deontologico non è corretto che un procuratore esprima concetti che riguardano il merito della causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi base cui si ispira il buon CTU. 17

  18. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Le memorie tecniche prodotte dalle parti Le modifiche al c.p.c. prevedono che il CTU invii la relazione alle parti e riceva le controdeduzioni • Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO ESAME perché: • forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la risposta ai quesiti; • il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per condividerle o per confutarle; • integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il quale si rischia di sbagliare. • Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP. 18

  19. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La redazione dell’elaborato peritale Il contenuto della relazione i paragrafi riproducono il quesito del Giudice le affermazioni vanno motivate le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando le propria tesi La forma della relazione utilizzo del formato legale (25 righe per cartella) paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura La raccolta e la presentazione degli allegati organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione 19

  20. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La redazione dell’istanza di liquidazione • Vacazioni • Onorario a percentuale (sul valore dei beni stimati) • Indennità (per le attività svolte fuori dal comune di residenza) • Spese 20

  21. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ESEMPIO - Valore oggetto di causa € 100.000,00 Art. 11 – D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002) La redazione dell’istanza di liquidazione 2 Maggiorazioni applicabili se sussistono i requisiti previsti dalla norma Importi imponibili, IVA esclusa 21

  22. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ESEMPIO - Valore oggetto di causa: non determinato ESEMPIO - Termine assegnato per completare l’incarico 90 giorni Art. 4 della Legge 319/80 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002, art. 1) La redazione dell’istanza di liquidazione 3 Maggiorazioni applicabili se sussistono i requisiti previsti dalla norma 22

  23. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI INDENNITA’ (art. 55 DPR 30.5.2002 n. 115) ESEMPIO di n° 1 giorno di missione (dalle h 9:00 alle 21:00) e n° 2 pasti La redazione dell’istanza di liquidazione 4 23

  24. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI SPESE (art. 56 DPR 30.5.2002 n. 115) Le spese sono solo quelle STRETTAMENTE NECESSARIE all’espletamento dell’incarico e devono essere ANALITICAMENTE INDICATE nell’istanza di liquidazione. La norma prevede che il CTU ALLEGHI l’eventuale corrispondente DOCUMENTAZIONE. Le spese che maggiormente ricorrono per una consulenza tecnica nel campo dell’edilizia civile sono le seguenti: percorrenza auto marche da bollo Fotocopie Fotografie certificati La redazione dell’istanza di liquidazione 5 24

  25. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La convocazione del CTU per chiarimenti Cosa fare • ANALIZZARE PREVENTIVAMENTE i rilievi e le note critiche • preparare preventivamente una nota in risposta (se del caso) • ATTENDERE in udienza le richieste del Giudice • Come dispone il Giudice: fornire i chiarimenti a verbale, ovvero con specifica nota da depositare successivamente in Cancelleria • Mantenere un comportamento improntato alla PACATEZZA DEI TONI ed alla SOSTANZA DEI CONTENUTI Cosa NON fare • Cedere alle PROVOCAZIONI del difensore cui la CTU nuoce • RISPONDERE DIRETTAMENTE ai difensori, senza il consenso del Giudice 25

  26. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Modifiche al Codice di procedura civile Art. 46 comma 1 e 5; art. 52 comma 1 L. 69-2009 • la preventiva formulazione dei quesitida parte del Giudice, rispetto all’udienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4); • la preventiva trasmissione alle parti della relazioneredatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in Cancelleria (art. 46 comma 5); • la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazioneal 10% in rapporto a quelli affidati dall’ufficio (art. 52 comma 1). 26

  27. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI i dati oggetto di trattamento possono essere solamente quelli necessari ad adempiere all’incarico ricevuto; le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da accessi ed utilizzo indebito, ovvero idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione e di accesso non autorizzato devono essere quelle stabilite dal Codice sia in maniera preventiva (art. 31) sia nel rispetto delle misure minime (art. 33, 34, 35 e Allegato B “disciplinare tecnico “ allegato al Codice) Privacy e CTU Delibera 46-2008 del Garante 27

  28. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI È una circostanza rara Il CTU chiede al Giudice in udienza quando esperire il tentativo di conciliazione Durante il tentativo di conciliazione il CTU non deve esprimere valutazioni di merito sulla controversia Di norma, il tentativo di conciliazione andrebbe esperito al termine del periodo assegnato al CTU, salvo diverso avviso del Giudice La conciliazione innanzi al CTU ex 696-bis c.p.c. 28

  29. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici, se CTP attrice / ricorrente CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce delle recenti modifiche al c.p.c.) PRINCIPALI ERRORI DEL CTP Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso / costituzione Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, nè gli atti di causa Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P. 29

  30. ORGANICO TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Dati Consiglio Superiore della Magistratura Giudici ordinari n° 14 Giudici Onorario di Tribunale n° 10 Bacino di Utenza/Residenti 161.996 Dati ricavati dal censimento 2001

  31. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Classificazione Argomenti Relazioni C.T.U. A.T.P. Appalti pubblici Appalti privati Ascensori Danni da locazione Divisioni ereditarie Distanze Danni da mezzi d’opera Esproprio Equo canone Estetica Estimo Infiltrazioni Millesimi Rumore Termotecnica (compreso distacco impianto comune) Usucapione Urbanistica 31

  32. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE Riprendiamo dopo la pausa Ringrazio per la cortese attenzione. Ing. Alberto BOTTI Via Giulio Bas 15 00124 ROMA e.mail: alberto.botti.roma@gmail.com Tel. 06 5093 11 10 Fax 06 233 232 515 Cell. 347 54 74 534 Vibo Valentia, 27 gennaio 2010. 32

  33. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ESEMPI : Taglio delle scale per costruire un ascensore Lavori pubblici - anomalo andamento dell’appalto Temperatura erogata da un impianto di riscaldamento comune con istanza ex art. 92 att. c.p.c. 33

  34. ESEMPIO n° 1: il taglio di queste scale comporta pericolo per la sicurezza? L’onere della prova spetta alla parte che esegue il lavoro (il condominio in questo caso) Importanza del CTP e dell’onere della prova Il CTP del condominio non è stato in grado di fornire il progetto dell’intervento, il Giudice ha poi deciso il ripristino 34

  35. ESEMPIO n° 2: Appalti pubblici : anomalo andamento dell’appalto? La parte attrice imposta una robusta tesi tecnica nella citazione Importanza di condividere la tesi tecnica nella citazione La convenuta dimostra un profilo debole e poco competente Sotto il profilo tecnico contabile l’appalto è complesso, occorre organizzarsi tempestivamente e motivare la propria tesi 35

  36. ESEMPIO n° 3: Temperatura erogata da un impianto di riscaldamento comune La parte attrice non si fa assistere da un CTP e non dimostra competenze termotecniche L’attrice ha attuato una strategia processuale errata La convenuta mantiene un profilo di sorveglianza dimostrando competenza tecnica La CTU presenta il rischio di dover eseguire misure non codificate da alcuna normativa 36

  37. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ALTRI ESEMPI 37

  38. Verificare se le infiltrazioni sussistono. Un caso di assoluta evidenza. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI 41

  39. Una lesione da non sottovalutare … … considerata anche la presenza di altre fessure. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI 42

  40. La causa di questo incendio? Un computer lasciato acceso, alimentato da una linea elettrica inadeguata. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI 43

  41. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE Il contenuto del presente testo ha solo finalità divulgative, è frutto dell’esperienza dello scrivente, di un’accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel presente testo sono quelle dell’autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, mantenendo indenne l’autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. Vibo Valentia, 27 gennaio 2010. 44

  42. Ringrazio per la cortese attenzione. Ing. Alberto BOTTI Via Giulio Bas 15 00124 ROMA e.mail: alberto.botti.roma@gmail.com Tel. 06 5093 11 10 Fax 06 233 232 515 Cell. 347 54 74 534 LA CONSULENZA TECNICA CIVILE Vibo Valentia, 27 gennaio 2010. 45

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