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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE

LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE. Ing. Alberto BOTTI. Ferrara, 6 giugno 2012. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE ing. Alberto BOTTI . PROGRAMMA DELLA GIORNATA. h 9.00 benvenuti h 9.10 inizio lavori h 11.00 pausa caffè (15 min)

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LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE

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Presentation Transcript


  1. LA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO E DI PARTENEL PROCESSO CIVILE Ing. Alberto BOTTI Ferrara, 6 giugno 2012

  2. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI PROGRAMMA DELLA GIORNATA h 9.00 benvenuti h 9.10 inizio lavori h 11.00 pausa caffè (15 min) h 11.15 ripresa lavori h 13.00 pausa colazione (60 min) h 14.00 ripresa lavori h 16.00 pausa caffè (15 min) h 16,15 ripresa lavori h 17.00 domande e risposte h 17.45 fine lavori 2

  3. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Chi è il C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio)? è un AUSILIARIO del Magistrato è un soggetto TERZO (super partes) è un pubblico UFFICIALE 3

  4. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Cosa fa il C.T.U.? ADEMPIE al mandato assegnatogli dal Giudice Rispetta il principio del CONTRADDITTORIO CONTRIBUISCE alla formazione del giudizio 4

  5. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Cosa NON fa il C.T.U. ? Il C.T.U. non è un MEZZO DI PROVA Sul C.T.U. non incombe L’ONERE DELLA PROVA La C.T.U. non può essere ESPLORATIVA 5

  6. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Organico Tribunale Civile di Ferrara in rapporto con il bacino di utenza e altri Tribunali 6

  7. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Principali argomenti : • La normativa di riferimento Articoli commentati del codice di procedura civile • Le attività propedeutiche alla redazione della relazione Esame documenti / sopralluogo / relazioni CTP / nuovi documenti • La redazione dell’elaborato peritale • La CTU nella sezione Fallimentare (cenni) • La CTU negli Obblighi di Fare (cenni) • La CTU nelle Esecuzioni Mobiliari (cenni) • La redazione dell’istanza di liquidazione • La convocazione del CTU per chiarimenti • Novità introdotte dalla Legge 69-2009 (modifiche al C.p.C.) • Privacy e CTU / CTP • Il CTP (ricorrente / convenuto, nei giudizi di merito e cautelari) • La conciliazione innanzi al CTU art. 696-bis c.p.c. • Esempi di consulenze realmente svolte Parleremo anche di: CTU - misure cautelari (Accertamento Tecnico Preventivo - ATP, misure di urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.); La nullità della CTU; CTU / CTP - Appalti Pubblici, calcolo delle riserve per anomalo andamento dell'appalto; Calcolo dell'onorario CTU e delle spese; Prove e rilievi CTU: modalità di esecuzione. 7

  8. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La normativa di riferimento Codice di Procedura Civile Art. 61 - Consulente tecnico Quando e' necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica Art. 194 - Attività Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da se solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze 8

  9. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Norme di Attuazione del Codice di Procedura Civile Art. 90 att. – Indagini del Consulente senza la presenza del Giudice. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.Il consulente non può ricevere altri scritti difensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti difensionali. Art. 92 att. – Attività. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.Il Giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. La normativa di riferimento 2 9

  10. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Decreto Ministeriale 30 maggio 2002 Adeguamento dei Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. Decreto Presidente della Repubblica n° 115 del 30 maggio 2002 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 16/3/90 (Indennità di missione) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15/2/95 (Indennità di vitto) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Delibera 26 giugno 2008 n. 46 del Garante Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero Principali norme di riferimento 3 10

  11. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Le attività propedeutiche alla redazione della relazione • La ricezione dell’incarico • Il rifiuto per incompatibilità con le parti • L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti • La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP • L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU • Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame • I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi • I rapporti con i procuratori legali delle parti • L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU • Le memorie tecniche prodotte dalle parti 11

  12. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) riceve l’incarico al proprio domicilio a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario che notifica all’interessato (o alla persona presente al domicilio) il biglietto di Cancelleria con il quale il Giudice lo convoca in udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti. In tale documento sono indicati la data, l’ora, la sezione e il Tribunale (ovvero altro ufficio dove è amministrata la Giustizia: Giudice di Pace, Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, ecc.). Alcune volte, il testo della convocazione non contiene l’ora dell’udienza; in tal caso deve intendersi “ora di rito” (h 9.00). Può accadere che il CTU si trovi nell’aula di udienza per altro procedimento e il Giudice, se lo ritiene, può nominare tale Consulente seduta stante, senza averlo avvisato, avendo preventivamente verificato che la competenza del CTU sia pertinente alla materia oggetto di accertamento. L’accettazione dell’incarico comporta per il Consulente l’onere di completare il compito affidato. La ricezione dell’incarico 12

  13. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’incompatibilità avviene quando il CTU: 1) ha interesse nella causa in cui è nominato o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. c.c.), o è convivente o commensaleabituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio (82) nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come Consulente tecnico (61); 5) se è tutore (343 ss. c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta (36 ss. c.c.), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss. c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa. Nei casi in cui il CTU si trovi in almeno uno dei casi poc’anzi indicati è indispensabile presentare in cancelleria, con un anticipo di almeno 3 giornirispetto alla data di convocazione, la comunicazione scritta al Giudice della incompatibilità con le parti, indicandone il motivo. Il rifiuto per incompatibilità con le parti – art. 192 c.p.c., art. 89 att. 13

  14. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti ATTIVITA’ DA SVOLGERE DURANTE L’UDIENZA giuramento; formulazione dei quesiti (verifica completezza e congruenza); termine entro il quale depositare in cancelleria l’elaborato peritale, inviare/ricevere le relazioni provvisorie; acconto spese ed a chi viene posto a carico; data di inizio delle operazioni peritali; eventuali altre richieste da formulare al Giudice a cui segue la disposizione del Magistrato stesso (necessità di avvalersi di personale ausiliario necessario ad espletare il mandato assegnato, autorizzazione ad accedere presso pubblici uffici, ecc.); ritiro dei fascicoli delle parti. 14

  15. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La nomina dei consulenti tecnici diparte (CTP) e i rapporti tra il CTU e i CTP La nomina dei consulenti tecnici di parte se non è verbalizzata durante l’udienza, deve essere eseguita a cura dei rispettivi difensori delle parti in conformità a quanto indicato nel verbale. Una questione che solleva sempre controversie è la frequente disposizione indicata a verbale “… il Giudice pone termine fino all’inizio delle operazioni peritali per la eventuale nomina dei consulenti tecnici di parte.” In pratica, le parti possono nominare i rispettivi consulenti tecnici mediante il deposito in Cancelleria, prima dell’accesso (eventualmente anche il giorno stesso, nel caso in cui l’inizio delle operazioni peritali è fissato nel pomeriggio, a chi spetta tale incombenza può recarsi di mattina in Cancelleria per espletare la formalità della nomina del CTP) una nota contenente le generalità dei propri tecnici, consegnandone al CTU copia al momento dell’inizio delle operazioni peritali. 15

  16. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU A fronte di comprovate esigenze per l’espletamento dell’incarico in materie specialistiche che esulano dalla propria competenza, il CTU può chiedere al Giudice l’AUTORIZZAZIONE di avvalersi di suoi ausiliari (ad esempio, nel caso di accertamenti di immissioni sonore, il CTU può chiedere di avvalersi di società oppure di uno specialista che dispone dei fonometri e delle altre apparecchiature per eseguire tali misure). È necessario chiedere al Giudice di disporre l’anticipo che copra anche tale spesa. Il CTU NON DEVE CONTRARRE DEBITIverso terzi per i propri doveri di ufficio. 16

  17. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame L’esame dei fascicoli delle parti è fondamentale al fine di comprendere l’oggetto di contesa. Il CTU deve VALUTARE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE (attrice) e le prove offerte, nonché ANALIZZARE LA RISPOSTA DELLA CONVENUTA e le proprie controdeduzioni (con eventuale inversione dell’onere della prova). Il CTU su tali elementi, sul sopralluogo e sulle note tecniche dei CTP deve fondare la propria tesi, MOTIVANDOLA. 17

  18. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi Il sopralluogo DEVE essere eseguito nella data indicata nel verbale di udienza. Può accadere che una delle parti chieda di rinviare la data del sopralluogo, rispetto a quella indicata nel verbale di udienza. Normalmente, la risposta deve essere negativa, ad eccezione di gravi motivi dei quali la parte fornisce idonei giustificativi. Alla presenza eventuale dei consulenti tecnici delle parti, le operazioni peritali iniziano con la LETTURA DEI QUESITI; quindi si esegue la ricognizione dei luoghi traendo DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. L’obiettivo dell’accesso è quello di ACCERTARE I LUOGHI con riferimento ai quesiti e all’oggetto della contesa. È possibile raccogliere a verbale sommarie informazioni da sottoporre al vaglio del Giudice, come pure le osservazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti tecnici. Al termine si redige il VERBALE di ACCESSO. 18

  19. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI I rapporti con i procuratori legali delle parti È bene ricordare che il CTU è un AUSILIARIO del Magistrato. Questo comporta un atteggiamento di RISERVATEZZA, IMPARZIALITÀ e INDIFFERENZA dal momento di ricezione dell’incarico fino all’emissione della sentenza. I rapporti con i procuratori delle parti devono essere improntati alla massima PROFESSIONALITÀ e NEUTRALITÀ. Normalmente, i procuratori non dovrebbero cercare contatti con il CTU se non per motivi strettamente connessi all’incarico peritale: modalità di inoltro di un documento, informazioni sulla logistica del luogo di accertamento, ecc.. Da un punto di vista deontologico non è corretto che un procuratore esprima concetti che riguardano il merito della causa in assenza dell’altro procuratore. L’integrazione del CONTRADDITTORIO e la TRASPARENZA sono i principi base cui si ispira il buon CTU. 19

  20. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI L’esame delle prove testimoniali pertinenti la CTU Nel processo il Giudice può ascoltare i testimoni. Se l’udienza è precedente o coincide con quella in cui il CTU compare per il giuramento, OCCORRE TENERNE CONTO. In tale ipotesi, nella relazione occorre menzionare tale circostanza al fine di rispondere ai quesiti (caso dei danni per finita locazione). 20

  21. Le memorie tecniche prodotte dalle parti LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Le modifiche al c.p.c. (2009) prevedono che il CTU invii la relazione alle parti, riceva e commenti le osservazioni • Le memorie tecniche redatte dalle parti nel corso dell’espletamento della CTU sono MOLTO IMPORTANTI e meritano un ATTENTO ESAME perché: • forniscono elementi validi per la valutazione tecnica e per la risposta ai quesiti; • il CTU BENEFICIA di analisi già eseguite da altri per condividerle o per confutarle; • integrano il contraddittorio, un fondamento del diritto, senza il quale si rischia di sbagliare. • Il buon CTU fornisce il doveroso commento alle tesi di ciascun CTP in un apposito paragrafo, dove il CTU motiva l’accoglimento ovvero il rigetto di ciascuna tesi proposta dai rispettivi CTP. 21

  22. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La redazione dell’elaborato peritale Il contenuto della relazione i paragrafi riproducono il quesito del Giudice le affermazioni vanno motivate le tesi delle parti vanno accolte oppure confutate motivando la propria tesi La forma della relazione utilizzo del formato legale (25 righe per cartella, corpo 12, anche se il codice prevede libertà della forma per il raggiungimento dello scopo – art. 121 c.p.c.) paragrafi numerati / pagine numerate / data / rilegatura / firma / elenco allegati La raccolta e la presentazione degli allegati organizzare gli allegati per agevolarne la consultazione 22

  23. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La nullità della CTU Nullità Formali relazione non firmata utilizzo di lingue diverse dall’italiano(art. 122 c.p.c.) Nullità Sostanziali violazione del principio del contraddittorio (omesso invito alle parti, indisponibilità di una parte di consentire l’accesso alla controparte, acquisizione di documenti da una parte senza che la controparte ne abbia cognizione e vi acconsenta, ecc.) valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti(qualora utilizzati per la formazione del giudizio tecnico senza il consenso di tutte le parti) omissione dell’esame dei luoghi (tranne che espressamente esonerato dal Giudice) compiere valutazioni di tipo giuridico(tranne che propedeutiche alla risposta ai quesiti – caso della distribuzione delle spese del lastrico con patto in deroga al c.c.) C.T.U. NULLA ! 23

  24. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE Riprendiamo dopo il coffee break. Ringrazio per la cortese attenzione. Ing. Alberto BOTTI Ore 11:00 24

  25. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La CTU nella procedura FALLIMENTARE Distinguere l’ ESECUZIONE IMMOBILIAREdall’estimo per il FALLIMENTO alla consulenza nella PROCEDURA CONCORSUALE Il CTU è un CONSULENTE DEL GIUDICE a tutti gli effetti. Il CTU tiene conto di quanto indica il CURATORE del fallimento. In caso di disaccordo INFORMA il Giudice. Il Giudice può chiedere al CTU di FARE o di ACCERTARE cose o circostanze o fatti inerenti la sua competenza. È necessario verificare preventivamente se l’argomento oggetto di incarico rientra nelle proprie COMPETENZE. 25

  26. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La CTU negli OBBLIGHI DI FARE I procedimenti cautelari si concludono normalmente con l’obbligo di eseguire lavoriper scongiurare un pericolo e/o per far cessare i motivi della turbativa accertata dal CTU. Qualora la parte onerata non provvede, chi ha interesse ricorre al Giudice affinché si eseguano lavori con modalità forzosa. Normalmente, il Giudice nomina il CTU al fine di individuare la ditta per eseguire i lavori, nominando Direttore dei Lavori il medesimo CTU. 26

  27. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La CTU nelle ESECUZIONI MOBILIARI È una sezione del Tribunale specializzata nella vendita forzosa di BENI MOBILI (attrezzature industriali, ecc.) a seguito di insolvenza del proprietario. Il CTU viene incaricato della STIMA dei beni. Il CTU può essere anche incaricato di procedere alla vendita con l’incarico di “COMMISSIONARIO” (è un soggetto che, dietro mandato, vende beni per conto del committente e in nome proprio - art. 1731 c.c.). Nel caso di mancato pagamento del prezzo, la vendita in oggetto resta efficace e ne RISPONDE IN PROPRIO il commissionario (532, 533 c.p.c.). 27

  28. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La redazione dell’istanza di liquidazione • Vacazioni • Onorario a percentuale (sul valore dei beni stimati) • Indennità (per le attività svolte fuori dal comune di residenza) • Spese • Prevenzione incaglio crediti 28

  29. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ESEMPIO - Valore oggetto di causa € 100.000,00 Art. 11 – D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002) La redazione dell’istanza di liquidazione 2 Maggiorazioni applicabili se sussistono i requisiti previsti dalla norma Importi imponibili, IVA e altri oneri esclusi 29

  30. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ESEMPIO - Valore oggetto di causa: non determinato ESEMPIO - Termine assegnato per completare l’incarico 90 giorni Art. 4 della Legge 319/80 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002 (G.U. n° 182 del 5 agosto 2002, art. 1) La redazione dell’istanza di liquidazione 3 Maggiorazioni applicabili se sussistono i requisiti previsti dalla norma 30

  31. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI INDENNITA’ (art. 55 DPR 30.5.2002 n. 115) ESEMPIO di n° 1 giorno di missione (dalle h 9:00 alle 21:00) e n° 2 pasti La redazione dell’istanza di liquidazione 4 31

  32. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI SPESE (art. 56 DPR 30.5.2002 n. 115) Le spese sono solo quelle STRETTAMENTE NECESSARIE all’espletamento dell’incarico e devono essere ANALITICAMENTE INDICATE nell’istanza di liquidazione. La norma prevede che il CTU ALLEGHI l’eventuale corrispondente DOCUMENTAZIONE. Le spese che maggiormente ricorrono per una consulenza tecnica nel campo dell’edilizia civile sono le seguenti: Percorrenza auto Marche da bollo, ecc. Fotocopie Fotografie Certificati Quote d’uso attrezzature, software, ecc. La redazione dell’istanza di liquidazione 5 32

  33. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI CALCOLO ANALITICO DELLE SPESE ESEMPIO - calcolo costo chilometrico per uso autovettura: La redazione dell’istanza di liquidazione 6 Dati: Costo storico € 62.500,00 Valore residuo € 25.000,00 Consumo 8 km/l ammortamento 4 anni N.B.:alcuni Giudici applicano la tariffa al km di 1/5 del prezzo della benzina (0,36 €/km @ 1,80 €/l - legge 836/1973 e comma 13 art. 77-bis L. 133/2008) 33

  34. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI PREVENZIONE INCAGLIO CREDITI COSA FARE PRIMA del Decreto di Liquidazione Valutare la solvibilità del debitore come emerge dagli atti, acquisendo informazioni utili per la chiamata di eventuali terzi debitori Fotocopiare l’eventuale assegno ricevuto come anticipo Se il soggetto che versa è diverso dal debitore scrivere dichiarazione a verbale COSA FARE DOPO il Decreto di Liquidazione inviare al debitore lettera normale con pro forma eventuale telefonata di cortesia al debitore per sollecitare il versamento inviare al debitore raccomandata con diffida e messa in mora e per conoscenza alle parti costituite notificare al Giudice il mancato versamento al solo fine di valutare il contegno della parte nel processo (art. 116 c.p.c.) chiedere e ottenere dalla Cancelleria il formato esecutivo Decreto Liquidazione e notificare il precetto al debitore messa a ruolo del recupero crediti con eventuale chiamata dei terzi al fine di notificare il Decreto Ingiuntivo / Precetto (a cura del Vs. legale) eventuale procedimento penale per mancata esecuzione del provvedimento Giudice (art. 388 c.p.) – OPZIONALE PIGNORAMENTO La redazione dell’istanza di liquidazione 7 34

  35. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI La convocazione del CTU per chiarimenti circostanza ancora possibile anche a seguito delle modifiche al c.p.c. Cosa fare • ANALIZZARE PREVENTIVAMENTE i rilievi e le note critiche • preparare preventivamente una nota in risposta (se del caso) • ATTENDERE in udienza le richieste del Giudice • Come dispone il Giudice: fornire i chiarimenti a verbale, ovvero con specifica nota da depositare successivamente in Cancelleria • Mantenere un comportamento improntato alla PACATEZZA DEI TONI ed alla SOSTANZA DEI CONTENUTI Cosa NON fare • Cedere alle PROVOCAZIONI del difensore cui la CTU nuoce • RISPONDERE DIRETTAMENTE ai difensori, senza il consenso del Giudice 35

  36. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Modifiche al Codice di procedura civile Art. 46 comma 1 e 5; art. 52 comma 1 L. 69-2009 • la preventiva formulazione dei quesitida parte del Giudice, rispetto all’udienza in cui il consulente compare per il giuramento (art. 46 comma 4); • la preventiva trasmissione alle parti della relazioneredatta dal CTU, le osservazioni delle parti a tale elaborato e la sintetica valutazione di tali osservazioni ad opera del CTU e quindi il deposito in Cancelleria (art. 46 comma 5); • la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e il limite di concentrazioneal 10% in rapporto a quelli affidati dall’ufficio (art. 52 comma 1). 36

  37. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI i dati oggetto di trattamento possono essere solamente quelli necessari ad adempiere all’incarico ricevuto; le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da accessi ed utilizzo indebito, ovvero idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione e di accesso non autorizzato devono essere quelle stabilite dal Codice sia in maniera preventiva (art. 31) sia nel rispetto delle misure minime (art. 33, 34, 35 e Allegato B “disciplinare tecnico “ allegato al Codice). Privacy CTU e CTP Delibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 37

  38. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Consenso informato ……………............. Art. 13 (solo CTP) Documento Programmatico Sicurezza ... Art. 33, c. 1, let. g); all. B Incarico scritto a terzi ………………………………… Art. 30 Impartisce istruzioni a terzi ………………………….. Art. 30 Adotta misure idonee e preventive …………………… Art. 31 Adotta misure minime ………………… Art. 33, 34, 35, all. B Privacy CTU e CTP Delibera 46-2008 del Garante - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 38

  39. LA CONSULENZA TECNICA CIVILE Riprendiamo dopo la pausa Ringrazio per la cortese attenzione. Ing. Alberto BOTTI Ore 13:00 39

  40. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI È una circostanza RARA Il CTU chiede al Giudice in udienza QUANDO esperire il tentativo di conciliazione Durante il tentativo di conciliazione il CTU non deve esprimere valutazioni di merito sulla controversia Di norma, il tentativo di conciliazione andrebbe esperito al termine del periodo assegnato al CTU, salvo diverso avviso del Giudice La conciliazione innanzi al CTU ex 696-bis c.p.c. 40

  41. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI È una FIGURA IMPORTANTE nel processo civile Incombe L’ONERE DELLA PROVA per gli argomenti tecnici, se CTP attrice / ricorrente o se convenuto con inversione onere CONTROLLA l’attività del CTU ed ESPRIME VALUTAZIONI a seguito del suo operato con controdeduzioni (anche alla luce delle recenti modifiche al c.p.c.) PRINCIPALI ERRORI DEL CTP Non ha partecipato alla formulazione della citazione / ricorso / costituzione Compare al sopralluogo senza conoscere il quesito, né gli atti di causa (tranne che sia una specifica e concordata strategia difensiva) Il Consulente Tecnico di Parte - C.T.P. 41

  42. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Ha il compito di guidare con AUTOREVOLEZZA il CTU Di norma, ha redatto una PERIZIA allegata al ricorso Nei casi più complessi, focalizza l’attenzione sui danni / cose di MAGGIOR VALORE ECONOMICO Indica AUTOREVOLMENTE i rimedi necessari a far cessare la turbativa CONTROLLA l’operato del CTU in sintonia con il difensore legale Il Consulente Tecnico di Parte RICORRENTE nelle misure cautelari 42

  43. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI CONTROLLA le attività peritali (CTU e CTP ricorrente) Attiva il CONTRADDITTORIO con il CTP Assume un profilo di maggiore o minore attività a seconda della tesi della convenuta, coordinandosi con il DIFENSORE legale Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTA nelle misure cautelari 43

  44. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI È necessario riceva l’incarico con largo ANTICIPO Supporta il DIFENSORE legale Ha redatto PREVENTIVAMENTE una robusta relazione Ha l’onere di DIMOSTRARE la tesi tecnica GUIDA (con moderazione) il CTU durante le operazioni Il Consulente Tecnico di Parte ATTRICE nel giudizio di merito 44

  45. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Difesa tecnica dalla CITAZIONE Valuta con il difensore eventuali argomenti tecnici oggetto di domanda RICONVENZIONALE Dimostra l’estraneità dalla COLPA della parte che difende Quantifica economicamente i DANNI o esclude i danni non pertinenti la parte che difende Il Consulente Tecnico di Parte CONVENUTA nel giudizio di merito 45

  46. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI Classificazione Argomenti C.T.U. 46

  47. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI CTU - misure cautelari (Accertamento Tecnico Preventivo - ATP, misure di urgenza ex art. 700 c.p.c., ecc.); Consistono nell’accertare laqualitàe la condizionedelle cose oggetto del ricorso Spesso il quesito comprende anche l’individuazione delle cause dei danniaccertati, e la parte che ha materialmente provocato gli inconvenienti L’accertamento di cose «complesse» deve essere concordatacon i CTP, in caso contrariochiedereautorizzazioneal Giudice Quando il Giudice stabilisce l’urgenzadel procedimento la liquidazione consente l’applicazione della maggiorazioneex art. 51 DPR 30.5.2002 n. 115

  48. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI CTU – Prove e rilievi: come procedere Valutare il margine di indeterminazione delle modalità di misura Valutare l’accuratezza della misura richiesta (tolleranza) per rispondere al quesito posto dal Giudice, al fine di quantificarne il costo. Verificare l’invasività dei rilievi e il pregiudizio alla proprietà privata della parte avversaria (rigetto del carattere esplorativo della CTU) Nei casi più controversi occorre metter a punto una procedura in contraddittorio con i CTP e ricevere specifica autorizzazionedal Giudice, anche per ulteriore accontoepersonale specializzato.

  49. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI 1 spese generali non remunerate 2 mancata formazione dell'utile 3 interessi per spese generali ed utile 4 sottoproduzione manodopera 5 ammortamenti mezzi e beni strumentali 6 maggior incidenza personale di cantiere 7 spese fisse cantiere 8 maggiori costi assicurazioni e fideiussioni 9 incremento costi per ritardata produzione 10 oneri sicurezza non remunerati APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 1 49

  50. LA CONSULENZA TECNICA CIVILEing. Alberto BOTTI ANOMALO ANDAMENTO DELL’APPALTO: spese generali e utile non remunerati APPALTI PUBBLICI CALCOLO RISERVE 2 50

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