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IL PARCO

IL PARCO. LA PROTEZIONE DELLA NATURA MEDIANTE IL PARCO E’ LA FORMA PIU’ALTA ED EFFICACE TRA I VARI POSSIBILI MODELLI DI TUTELA DELL’AMBIENTE. IL PARCO.

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Presentation Transcript


  1. IL PARCO LA PROTEZIONE DELLA NATURA MEDIANTE IL PARCO E’ LA FORMA PIU’ALTA ED EFFICACE TRA I VARI POSSIBILI MODELLI DI TUTELA DELL’AMBIENTE

  2. IL PARCO • Il cui peggiore nemico è senza dubbio la produzione economica moderna,eppure il parco vede la luce proprio nel luogo in cui il liberalismo,l’industrializzazione, la teoria individualista del capitale si è sviluppata con maggiore intensità,gli Stati Uniti ,l’idea del parco in senso moderno nasce prima in America poi in Europa( nel 1872 viene istituito il parco di Yellowstone) alla domanda a cosa serve un parco ha dato una risposta la C,Cost.24.7.1972.n.142<fine primario dei parchi nazionali è quello di soddisfare l’interesse di

  3. Il Parco • conservare integro,preservandolo dal pericolo di alterazioni e manomissioni ,un insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici,scientifici ed economici>anche parte della dottrina ha tentato di definire il parco come un <territorio posto per legge sotto il controllo statuale o regionale al fine di conservare e/o migliorare la flora e la fauna,di preservare le speciali formazioni geologiche nonché la bellezza del paesaggio e promuovere il turismo . A queste

  4. Il Parco • definizioni ha tentato di dare completezza la legge quadro del 6 dicembre 1991 n.394 ,sulle aree protette-che come si vedrà in seguito,razionalizzando l’intera disciplina ha,seppure parzialmente,ridisegnato l’istituto del Parco,inserendolo in un sistema--quello delle aree protette—che si sostanza in un numero tipizzato di istituti(parchi nazionali e regionali,riserve statali,marine e regionali)preordinati alla protezione della natura,e non solo .Vediamo di esaminare brevemente la situazione prima dell’emanazione della L.394/91

  5. Il Parco • In Italia le leggi istitutive dei singoli parchi sono risalenti nel tempo, fanno capo ai 5 parchi storici 1)Gran Paradiso 1922, 2)Abruzzo 1923, 3)Circeo 1934, 4)Stelvio 1935,5)Calabria 1968.La legge finanziaria del 1988 n.67 istituì tre nuovi parchi nazionali,il Pollino,le Dolomiti Bellunesi,i Monti Sibillini,il parco marino del Golfo di Orosei.Con la legge 394/91(art.34) sono stati istituiti altri 6 parchi nazionali –ed altri sono previsti nello stesso articolo . Con la legge 4.1.1994.n.10 è stato istituito il parco nazionale della Maddalena e cosi nel tempo altri parchi hanno visto la luce

  6. IL PARCO • I dati ,quasi attendibili ,oggi si possono così riassumere:21 parchi nazionali per una superficie di 1.450.000 ettari;128parchi regionali per una superficie di 1.250.000 ettari;145 riserve naturali statali pari a 120.000 ettari;20 aree marine protette pari a 170.000 ettari;370 riserve naturali regionali pari a215.000 ettari;137 aree naturali protette pari a 600.000 ettari;per un totale di aree naturali protette in Italia di 3.265.000 milioni di ettari

  7. Art.83 del DPR 616/1977 • E’ utile esaminare,facendo un passo indietro, quale norma regoli la materia dei parchi che come sappiamo e’ compresa all’interno della protezione della natura,con l’art.83 del DPR 616/77 leggiamo al 1 comma che<sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative(per funzione amministrativa può definirsi l’attività tendenzialmente predeterminata da norme giuridiche che la P.A. svolge per curare,in modo immediato-- concreti interessi pubblici)concernenti gli interventi per la protezione della natura,le riserve ed i parchi naturali .

  8. Art.83 del DPR 616/1977 • 2 comma)per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato,regioni e comunità montane,ferma restando l’unitarietà dei parchi e riserve,saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979. • 4 comma)resta ferma,nell’ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento,la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale .Leggendo l’art.83 e tentando di interpretarlo parrebbe escludere poteri dello Stato in questa materia secondo il 1)comma tutte le competenze spetterebbero alle regioni,la legge da emanarsi entro il 31-12-1979 dovrebbe disciplinare solo la sorte dei parchi

  9. Art.83 del DPR 616/1977 • esistenti,parchi nazionali non se ne dovrebbero più istituire,al Governo spetterebbe solo la potestà di individuare i territori nei quali istituire parchi interregionali,fermo restando che la interregionalità<come ha spiegato la Corte Costituzionale va intesa in senso geografico o territoriale e non come portata sovraregionale degli interessi relativi,l’istituzione del parco una volta individuato in sede governativa il territorio ,spetta alla regione gestirlo tramite accordi.

  10. Art.83 del DPR 616/77 • Se questo sin qui descritto è il risultato che emerge dall’art.83,appare in contraddizione con quella che è invece la realtà che esistono esigenze ed interessi ecologici che fanno capo all’intera collettività nazionale e la cui valutazione non può essere sottratta alle competenti autorità centrali,come si può pensare che lo Stato non possa più istituire parchi e riserve?la chiave per superare questa

  11. Sentenze Corte Costituzionale n.1029 e n.1031 del 1988 • situazione ci è stata offerta da due sentenze della Corte Costituzionale la n.1029 e la n.1031 del 1988 le quali hanno specificato il contenuto e le funzioni della legge richiamata al 2 comma dell’art.83 del DPR 616/77,esse hanno assunto il compito di fornire indicazioni al legislatore nella determinazione dei contenuti della legge quadro . La Corte nella sentenza 1031/1988 indicò espressamente alcuni degli oggetti che avrebbero dovuto essere contenuti nella legge quadro . Questa avrebbe dovuto prevedere:a)la struttura tipo dei parchi e delle riserve naturali di interesse

  12. Sentenza Corte Cost.1031/1988 • nazionale,vale a dire la determinazione delle linee fondamentali della loro organizzazione;b)l’indicazione di un nucleo minimo di poteri spettanti all’autorità preposta alla gestione del parco(o alla riserva),in relazione al regime dei beni e delle attività che si collocavano nelle aree protette;c)i principi relativi al funzionamento del parco (o della riserva) e le norme concrete necessarie a tale funzionamento nelle materie che non sono di competenza regionale;d)la predisposizione degli strumenti di programmazione settoriale con riferimento sia ai raccordi interni all’organizzazione statale,sia ai raccordi tra questa e le regioni;e)le forme di vigilanza e di controllo,compreso quello sostitutivo cui sottoporre il parco (o la riserva),e gli organi a ciò deputati.

  13. La legge quadro sulle aree protette n.394/1991 • Dopo un ritardo di 14 anni rispetto al termine del 31-dicembre-1979 previsto dall’art.83,il legislatore ha dato una sistemazione normativa alla materia con la legge 6.12.1991,n.394 legge quadro sulle aree protette,più volte integrata e modificata.(legge 9-dicembre 1998 n.426)La legge individua con precisione le fonti del diritto dei parchi,la legge stessa ,i principi costituzionali,l’ordinamento comunitario.L’ordinamento dei parchi deve considerarsi autonomo,sia sul piano scientifico che su quello organizzativo

  14. Legge 394/1991 • L’assetto normativo è introdotto dall’individuazione di principi e finalità ed il richiamo per la prima volta in modo esplicito alle norme costituzionali(artt.9-32)che da tempo sia la dottrina,sia la giurisprudenza consideravano riferimento imprescindibile per la materia ambientale e ha indicato,quali finalità istituzionali cui le aree protette sono preposte,<la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese>.Per<patrimonio naturale> deve intendersi,a norma dell’art.1 secondo comma quel complesso di beni ambientali riferibili alle formazioni……. che abbiano-rilevante valore naturalistico e ambientale.

  15. Legge 394/1991 • Di più moderna ispirazione appare la legge quadro laddove accanto agli scopi di conservazione vengono indicati obiettivi di integrazione tra uomo e ambiente naturale(art.1 ,3 comma lett . b) e di promozione di attività educative e ricreative(lett .c )(uso multiplo del parco) purchè ,come è ovvio,vi sia compatibilità con lo scopo di protezione e conservazione che risponde all’interesse primario cui è preposta l’area protetta.

  16. Legge 394/1991 • Gli obiettivi socio-economici dell’area protetta acquistano rilevanza innegabile,rendendo indispensabile il coinvolgimento effettivo delle popolazioni locali (le modifiche apportate dalla legge 426/1998<nuovi provvedimenti in campo ambientale> l’art.1bis bis da risposte alle critiche alla legge 394/1991 accusata di centralismo e burocrazia che creava ostacolo allo sviluppo economico)dando maggiore peso alle comunità locali ed alle Regioni sia nelle fasi istitutive dei parchi,compresi quelli nazionali,sia nelle fasi gestionali e concretizzare lo “sviluppo ecocompatibile”delle attività umane nelle aree protette,e la facoltà di promozione da parte del Ministro dell’ambiente di “accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili”(art.1bis)

  17. Art.2 della legge 394/1991 • L’art.2 della legge quadro prosegue classificando le aree naturali protette in : parchi nazionali………. che vengono definiti come zone del territorio nazionale ampie e parzialmente abitate,dove sono ricomprese aree più ristrette per le quali esiste uno stringente interesse pubblico alla conservazione(del resto individuare ampie zone di territorio completamente sottratte a preesistenti interventi umani in Europa è impossibile)affianco ai parchi nazionali lo stesso articolo prevede i parchi naturali regionali che sono costituiti da aree terrestri……..

  18. Art.2 della legge 394/1991 • In questo articolo troviamo definitivamente accantonato e concettualmente superato il dibattito relativo all’individuazione delle sfere di competenza e degli ambiti di potestà statali e regionali in materia di parchi,le questioni relative all’interregionalità e dunque al criterio definitorio degli interessi al fine della loro riferibilità allo Stato o alle Regioni,sono state affrontate dando decisa preminenza al profilo qualitativo degli stessi.Così che,la distinzione tra parchi nazionali e regionali si fonda sulla esistenza di un rilievo internazionale o nazionale tale da richiedere l’intervento dello Stato,al fine di conservare <per le generazioni presenti e future>l’area in oggetto.

  19. Art.2 della legge 349/1991 • 3)Le riserve naturali,statali o regionali che sono…. 4) le aree protette marine. • Questa classificazione è stata integrata-ai sensi dell’art.3,comma 4 con deliberazione del ministro dell’ambiente del 2 dicembre 1996-ed oggi la classificazione delle aree protette comprende:1)parchi nazionali 2)le riserve naturali statali 3) i parchi naturali interregionali 4) i parchi naturali regionali 5) le riserve naturali regionali 6) le zone umide di importanza internazionale(ai sensi della convenzione di Ramsar)7)le zone di protezione speciale (Zps)ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

  20. Art.2 della legge 349/1991 • 8)le zone speciali di conservazione(Zsc)ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.l’art.2 comma 23 della legge 426/1998<nuovi interventi in materia ambientale> ha modificato l’art.2 comma 7 che recita <la classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali,terrestri,fluviali e lacuali,sono effettuate d’intesa con le regioni(sia ordinarie che speciali)

  21. Artt.3 e 4 • La legge quadro è stata oggetto di numerose modifiche dovute all’entrata in vigore del DLgs.112/1998,,recante il trasferimento di compiti e funzioni dallo Stato alle Regioni ed enti locali,l’art.4- programma triennale per le aree naturali protette-è stato soppresso dall’art.76 del DLgs 112/1998 ed il successivo art.77 ha disposto che spettano allo Stato sentita la conferenza unificata l’individuazione,l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali,comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia .E’ stato altresi soppresso il Comitato per le aree naturali protette(art.3)dall’art.7 dlgs 281/1997 il quale attribuisce le relative funzioni alla conferenza Stato e Regioni

  22. Artt.6-7-8- • Si esamineranno gli articoli soffermandoci a quelli più significativi;art.6 misure di salvaguardia(leggere)art.7 misure di incentivazione(leggere)l’art.8 istituzione delle aree naturali protette nazionali - il procedimento istitutivo si articola in 4 fasi(individuazione,delimitazione,istituzione,delimitazione definitiva)i parchi nazionali sono istituiti e delimitati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dellìambiente,sentita la regione.Le riserve naturali statali sono istituite con decreto del Ministro dell’ambiente,sentita la regione.

  23. Profili organizzativi e strumenti di governo • Con l’art.9 nasce l’Ente parco avente personalità di diritto pubblico,Ente preposto a servizio di pubblico interesse(tutela di valori naturali e ambientali,che identificano l’interesse naturalistico)sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente . Organi dell’Ente sono :il Presidente (nominato dal ministro,ha la rappresentanza legale,svolge funzioni di coordinamento e adotta provvedimenti urgenti),ilConsiglio Direttivo(a composizione mista ma di natura tecnica,delibera gli atti fondamentali dell’Ente ma soprattutto esprime parere Vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all’art.14),la Giunta Esecutiva(organo eventuale eletto in seno al consiglio,con funzioni stabilite dallo statuto),il Collegio dei Revisori dei Conti(nominato dal ministro del Tesoro,ha funzioni di riscontro contabile)la Comunità del Parco (organo consultivo e propositivo,costituito dai rappresentanti istituzionali delle comunità territoriali . Accanto a tali organi,la legge prevede la nomina da parte del Ministro dell’ambiente,del Direttore del parco,le cui funzioni non sono precisate nello statuto.

  24. Artt.10-11 • L’art.10 riguarda la Comunità del Parco,organo di partecipazione delle collettività locali ,la Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle provincie,dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco,è organo consultivo e propositivo dell’ente parco,il suo parere è obbligatorio ma non vincolante a) sul regolamento del parco(art.11)b) sul piano per il parco(art.12)c)su altre questioni,a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo d)sul bilancio e sul conto consultivo d-bis)sullo statuto dell’Ente parco La Comunità del parco delibera,previo parere vincolante del Consiglio direttivo,il piano pluriennale economico e sociale di cui all’art.14,adotta altresì il proprio regolarmento.

  25. Art.11 • La legge organizza anche gli strumenti di governo del Parco che si possono suddividere in strumenti conformativi-strumenti autorizzatori - strumenti incentivanti(compresi gli indennizzi e la prelazione)strumenti sanzionatori e di controllo.Il primo strumento conformativo lo troviamo all’art.11 il Regolamento del Parco che disciplina (leggere il punto 1 e 2 mentre il 2 bis è stato aggiunto dalla legge 426/1998 relativo alla valorizzazione degli usi,costumi,e attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio del parco nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali e ne prevede la tutela.

  26. Art.11-11bis • Sempre nell’ottica di costruzione di un tessuto di consensi,la legge propone di prevenire potenziali conflitti mediante norme che dispongono la permanenza dei diritti reali(punto5 art.11)sulla stessa lunghezza d’onda è l’art.11bis(previsto dalla L.426/1998<il Consiglio direttivo e la Comunità del parco elaborano contestualmente e attraverso reciproche consultazioni il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli artt.12 e 14

  27. Art.12 • Il piano del parco è l’altro strumento conformativo a disposizione dell’ente parco,attraverso tale piano viene perseguita<la tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici,culturali,antropologici tradizionali affidata all’ente parco>(art.12 comma 1 come modificato dall’art.2 comma 30 legge 426/1998.Ai sensi dell’art.12 comma1 lett.a)il piano disciplina in particolare l’organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso,godimento e tutela,suddividendo il territorio in base al diverso grado di protezione(comma 2)in:

  28. Art.12 • A)riserve integrali(nelle quali l’ambiente è tutelato nella sua integrità) • B)le riserve generali orientate(dove sono vietati la costruzione di nuove opere edilizie,l’ampliamento della costruzioni esistenti,l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e sono ammessi solo interventi di gestione delle risorse,le attività tradizionali,la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie,le opere di manutenzione delle opere esistenti) • C)aree di protezione(dove possono continuare le attività agrosilvopastorali,nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali,sono incoraggiate le attività artigianali e sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria)

  29. Art.12 • D)aree di promozione economica e sociale(fanno parte dello stesso ecosistema ma sono state modificate dai processi di antropizzazione(in cui sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al migliore godimento del parco da parte dei visitatori.Inoltre il piano deve contenere:i vincoli,le destinazioni di uso pubblico o privato,i sistemi di accessibilità,sistemi di attrezzature ecc(art.12, comma1 lett.b) c) d )e) La procedura per l’approvazione,dettata all’art.12,comma 3 e 4 è mirata alla collaborazione e al raggiungimento di un ampio consenso da parte di tutti i soggetti coinvolti.Il piano

  30. Art.12 • È predisposto dall’ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi e adottato dalla regione sentiti gli enti locali.Il piano adottato è depositato per 40 giorni presso le sedi dei comuni,delle comunità montane,delle regioni interessate,nei 40 giorni successivi possono essere presentate osservazioni scritte,sulle quali l’ente parco esprime il proprio parere nei 30 giorni successivi.Il piano è approvato dalla regione,d’intesa con l’ente parco per le riserve integrali,le riserve orientate,le aree di protezione,e d’intesa con l’ente e i comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale.Sono previste forme di interventi sostitutivi (commi 4 e 5)per la redazione ed approvazione del piano.Infine ai sensi del comma7

  31. Art.12 • il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza per gli interventi in esso previsti e sostituisce a ogni livello,i piani paesaggistici,i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione quindi il piano del parco sostituisce qualunque strumento urbanistico.Questo è stato vero fino all’emanazione del DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio che all’art.145,comma 4 afferma<le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>quindi gli enti gestori delle aree protette debbono conformare ed adeguare il piano parco a quanto previsto dal piano paesaggistico.

  32. Art.14 • La legge prevede all’art.14-iniziative per la promozione economica e sociale-che assieme al piano per il parco la comunità del parco elabori< un piano pluriennale economico>ciò al fine di promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti,in tal modo conciliando protezione della natura e sviluppo economico(art.14 così come modificato dalla legge426/1998)Tale piano come già detto è elaborato dalla comunità del parco e approvato,previa valutazione motivata(ricordarsi art.9 comma8) del consiglio direttivo del parco,dalla regione o,d’intesa,dalle regioni interessate.La comunità ha altresi il compito di individuare i soggetti chiamati a realizzare gli interventi ivi previsti,

  33. Art.14 • eventualmente anche attraverso accordi di programma.Il piano nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco può favorire,lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse,(comma3)nonché la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali(leggere il comma) importante ricordarsi che una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato,nonché l’accessibilità e la fruizione,in particolare per i portatori di handicap.L’ente parco può concedere,per le finalità di cui al comma 3,con specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.il piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente

  34. Art.15 e 16 • Acquisti,espropriazioni ed indennizzi • L’ente parco può indennizzare i vincoli derivanti dal piano alle attività agrosilvopastorali; deve indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco,al medesimo spetta un diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e dei diritti reali all’interno delle riserve e delle aree a protezione integrale e orientata. • L’art.16 riguarda le entrate dell’ente parco ed agevolazioni fiscali

  35. Art.17 e 18 • le riserve naturali statali sono istituite a seguito dell’entrata in vigore della legge426/1998 con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con le regioni.per quanto riguarda le aree marine protette(art.18) queste sono istituite dal ministro dell’ambiente d’intesa con il ministro del tesoro,art.1 bis prevede che l’istituzione delle aree protette marine possono essere sottoposte ad accordi generali fra regioni e il ministero dell’ambiente(comma aggiunto dall’art.8 legge n.93/2001)

  36. Art.22 --norme quadro-- aree naturali protette regionali • I parchi regionali sono istituiti rispettando i principi fondamentali individuati nell’art.22 e cioè;partecipazione degli enti locali alla istituzione del parco e alla sua gestione,pubblicità degli atti relativi al parco,adozione del regolamento,del piano per il parco e del piano pluriennale economico e sociale,in conformità alle indicazioni della legge nazionale;possibilità di attribuire la gestione alle comunioni familiari montane;organizzazione del parco sulla scorta dell’organizzazione dettata dalla legge nazionale.L’istituzione dei parchi regionali avviene mediante una legge regionale che dovrà tener conto di quanto stabilito in un documento di indirizzo redatto

  37. Art.22 • In apposite conferenze nelle quali si riuniscono i rappresentanti degli enti locali.La legge regionale dovrà definire(art.23) la perimetrazione provvisoria del parco e le misure di salvaguardia,individuare il soggetto per la gestione del parco(che può essere attribuita sia ad appositi enti di diritto pubblico sia a consorzi obbligatori tra enti locali o organismi associativi)e indicare gli elementi del piano per il parco,nonché i principi del regolamento del parco. Leggere il comma 3 e 4 e 5 dell’art.22

  38. Artt.29-30 • gli artt.29 e 30 dettano le disposizioni relative ai poteri di controllo e alle sanzioni . Per quanto riguarda i poteri di controllo,l’art.29 prevede che il presidente del parco e,in generale il legale rappresentante dell’area naturale protetta <qualora venga esercitata un’attività in difformità>sia del piano,sia del regolamento,sia del nulla osta,possa disporre<l’immediata sospensione dell’attività medesima> ed ordinare in ogni caso <la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore>(con la responsabilità solidale del committente,del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori)In caso di inottemperanza all’ordine,il legale rappresentante può procedere direttamente all’esecuzione,provvedendo recupero delle somme

  39. Art.30 • esborsate ai sensi del t.u.n.639/1910 leggere l’art 29,comma3. • Sotto il profilo sanzionatorio,l’art.30 prevede specifiche sanzioni penali nel caso di violazione delle disposizioni relative alle misure di salvaguardia e al nulla osta,nonché nel caso di violazioni dei divieti di determinate attività nei parchi nazionali previsti dall’art.11,comma3 e dall’art 19 comma 3:il legale rappresentante dell’area protetta può altresì irrogare sanzioni amministrative nel caso di violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione dell’area (art.30,comma 2)per quanto riguarda il comma 6 dell’art.30

  40. continuazione • La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di interesse nazionale e internazionale è esercitata dal corpo forestale dello stato,con le modalità previste da un decreto del presidente del consiglio dei ministri,che prevede che il personale del corpo sia dislocato presso il ministero dell’ambiente e presso l’ente parco,dipendendo funzionalmente da essi.

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