1 / 52

Salerno, 29 aprile 2008

Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di INSTALLAZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI. Salerno, 29 aprile 2008. Installazione impianti all’interno degli edifici.

Télécharger la présentation

Salerno, 29 aprile 2008

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di INSTALLAZIONE IMPIANTI NEGLI EDIFICI Salerno, 29 aprile 2008

  2. Installazione impianti all’interno degli edifici • Decreto n. 37 del 22/1/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” pubblicato nella G.U. n. 61 del 12/3/08. In vigore dal 27 marzo 2008 CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  3. Installazione impianti all’interno degli edifici • Il Nuovo decreto sostituisce la L.46/90 tranne che per: • art. 8 “Finanziamento dell’attività di normazione tecnica” • art. 14 “Verifiche degli impianti” • art. 16 “Sanzioni” • Vengono abrogati: • Il DPR 447/91 “Regolamento di attuazione L.46/90” • Gli artt. da 107 a 121 del DPR 380/01 “Testo Unico Edilizia” CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  4. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 1) L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: la norma impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti sinora escluse dalla L.46/90, IL DIRITTO di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività per LE LETTERE E LE SINGOLE VOCI, secondo l’iscrizione al R.I. o all’A.I.A. rimettendo infine alle CCIAA o alle CPA l’accertamento dell’attività impiantistica svolta dalle imprese ove non risultante dall’iscrizione (visura camerale) Estensione del Parere MSE n. 8514 del 12/9/2007: quindi il diritto di acquisire il riconoscimento sembra non essere più riferito al solo R.T. ma all’impresa nel suo complesso. Ambito di applicazione Uso civile e non civile: per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici INDIPENDENTEMENTE DALLA DESTINAZIONE D’USO collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Nuovo Decreto NOVITA’ Estensione già prevista nel T.U.E. Questa estensione era solo per gli impianti elettrici (comma 2, art.1 DPR 447/91) CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  5. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 1) Classificazione degli impianti Lettera a: “Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, nonché impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti di porte, cancelli e barriere” Nuovo Decreto NOVITA’ MSE: probabilmente solo ai soggetti già titolari delle lettere a) e b) ex 46/90 potrebbe essere riconosciuta oggi la nuova lettera a). Secondo una lettura più stetta dovrebbero essere rivalutati tutti i R.T. 46/90. Spacchettamento: si possono dare le lettere limitate e quindi chi ha fatto esperienza solo in cancelli automatici e parafulmini potrà avere la lettera a) limitatamente a quelle installazioni Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche erano nella lettera b). Introdotti ex novo gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  6. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 1) Classificazione degli impianti • Lettera b: “Impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici in genere” • Lettera c: “Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresele opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali” Nuovo Decreto NOVITA’ • Lettera b: Stralciati dalla lettera b gli “impianti di protezione da scariche atmosferiche” • Lettera c: Vengono introdotti ex-novo gli impianti di refrigerazione e le condense, mentre viene specificato che gli impianti di cui alla lettera c) comprendono le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali, prima erano in parte nella lettera e) CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  7. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 1) Classificazione degli impianti Lettera d: “Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” Lettera e: Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Nuovo Decreto NOVITA’ • Lettera d: scompaiono le specifiche di impianto idrico e viene introdotta la definizione di “qualsiasi specie ”. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  8. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 1) Classificazione degli impianti • Lettera f:“Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili” • Lettera g: “Impianti di protezione antincendio” Nuovo Decreto NOVITA’ • Non hanno subito modifiche Considerazioni generali sull’art.1 MSE: il DM si riferisce esclusivamente agli edifici ed alle loro pertinenze pertanto sono ESCLUSI tutti gli impianti che non sono installati in edifici. Sono comprese le luminarie stradali solamente se ancorate agli edifici. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  9. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • POTENZA IMPIEGATA • UFFICI TECNICI INTERNI • IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO • CEI Comitato Elettrotecnico Italiano • UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione Nuovo Decreto NOVITA’ INVARIATI CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  10. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti NOVITA’ • Impianti per l’automazione di porte e cancelli e barriere • Impianti di refrigerazione • Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento • Impianti idrici e sanitari Mancano le definizioni. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  11. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • PUNTO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE Nuovo Decreto NOVITA’ • Viene specificato che i depositi di combustibile fanno parte dell’impianti, si evince quindi che anche i bomboloni GPL fanno parte integrante dell’impianto ed in quanto tali devono essere ricompresi nella dichiarazione di conformità CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  12. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • L’ORDINARIA MANUTENZIONE Nuovo Decreto NOVITA’ • viene introdotto il riferimento al libretto d’uso e manutenzione, si evince che anche l’installatore (idraulico o elettricista) deve predisporre il libretto d’uso e manutenzione MSE: conferma che la sola manutenzione ordinaria degli impianti è esclusa dall’ambito di applicazione del DM. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  13. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA Nuovo Decreto NOVITA’ • Vengono introdotti gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica (fotovoltaici, eolici, ecc…), mentre scompare il riferimento agli impianti luminosi pubblicitari CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  14. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI Nuovo Decreto NOVITA’ • Viene specificata la totale applicabilità della legge anche agli impianti di sicurezza CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  15. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 2) Definizioni relative agli impianti • GLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L’UTILIZZAZIONE DI GAS Nuovo Decreto NOVITA’ L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: tale definizione comprende “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas sino agli apparecchi utilizzatori”. In questo senso, l’impresa installatrice è responsabile solo delle parti dell’impianto effettivamente installate. • Viene ulteriormente specificato che i depositi di combustibile fanno parte dell’impianto ed in quanto tali devono essere ricompresi nella dichiarazione di conformità CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  16. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 3) L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: devono essere tutelate le posizioni pendenti dei soggetti che al 27/3/08 hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina. Riconosce quindi ai medesimi la qualifica tecnico professionale se presentano domanda d’iscrizione al R.I. o AIA. MSE: L’atto formale corrisponde alla denuncia REA Imprese abilitate Nuovo Decreto NOVITA’ • Le imprese iscritte al R.I. o AIA sono abilitate solo se il titolare o il legale rappresentante ovvero il responsabile preposto con atto formale è in possesso dei requisiti tecnico professionali. • L’abilitazione delle imprese iscritte al 27/3/08 è subordinata alla presenza di un R.T.in possesso dei requisiti che deve essere preposto con atto formale. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  17. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 3) L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: la norma si applica con ragionevolezza e che le CCIAA devono fissare un ragionevole lasso di tempo in cui i R.T. di più imprese possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e, le imprese che restano prive di un R.T. possano individuare il nuovo R.T. Inotre il MSE chiede alla CCIAA di definire un UNICO termine per la regiolarizzazione, lascando però alle Regioni (CPA) la volontà di modificare tale termine. Imprese abilitate Nuovo Decreto NOVITA’ • “Il Responsabile Tecnico svolge la sua funzione per UNA sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa” • Vengono introdotti i principi di unicità e incompatibilità al quale il responsabile tecnico deve attenersi: il R.T deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  18. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 3) Imprese abilitate Nuovo Decreto NOVITA’ • “Le imprese presentano la DIA in applicazione dell’art. 19 della L.241/90” • “Le imprese presentano le DIA unitamente alla domanda d’iscrizione al R.I. o AIA” MSE: completa applicazione dell’ art. 19 L.241: DIA+CIA decorsi 30 giorni. Il primo comma si riferisce alla DIA (dichiarazione di intenti) Il comma successivo si riferisce alla CIA. • Si auspica che venga individuato un procedimento che permetta al soggetto, che autocertifica il possesso dei requisiti tecnico professionali, di iniziare immediatamente l’attività senza attendere 30 giorni anche in previsione dell’entrata a regime della Comunicazione Unica. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  19. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 3) Imprese abilitate Nuovo Decreto NOVITA’ • Le imprese non installatrici, che hanno al proprio interno degli uffici tecnici sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, solo se le imprese stesse sono dotate di Responsabile Tecnico con i requisiti previsti all’art. 4. MSE: le imprese non installatrici devono dichiarare l’ufficio tecnico interno al RI con la nomina del R.T. Gli Enti (FFSS) solo delibera di istituzione dell’ufficio tecnico interno. • Anche le imprese non installatrici devono presentare dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per essere abilitate all’attività CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  20. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 4) Requisiti tecnico-professionali Nuovo Decreto NOVITA’ • “Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta” L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: il diploma di laurea si riferisce alla laurea “magistrale” (5 anni) e non alla laurea triennale. • E’ stata introdotta la specificazione del diploma di laurea CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  21. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 4) Requisiti tecnico-professionali Nuovo Decreto NOVITA’ • “Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività interessate, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due annicontinuativi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività previste alla lett. d) (impianti idrici e sanitari) è di 1 anno”. • Viene raddoppiato il periodo di inserimento nell’azienda specificando che deve essere successivo al diploma e continuativo inteso come tassativo e cioè senza interruzioni . MSE: precisa che il periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi non può includere il periodo di tirocinio. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  22. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 4) Requisiti tecnico-professionali Nuovo Decreto NOVITA’ • “Titolo o attestato conseguito in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.Il periodo di inserimento per le attività previste alla lett. d) (impianti idrici e sanitari) è di 2 anni • Viene raddoppiato il periodo di inserimento in azienda, che deve essere consecutivo cioè seguente anche con interruzioni; inoltre non viene specificato che il periodo di inserimento deve essere successivo al conseguimento del titolo. MSE: la differenza semantica tra lettera B e C “seguito da un periodo” e “previo periodo” è un evidente refuso. Il periodo di inserimento in un’impresa del settore deve essere successivo al conseguimento del titolo di studio. I termini “continuativi” e “consecutivi” sono sinonimi: non è ammessa interruzione. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  23. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 4) Requisiti tecnico-professionali Nuovo Decreto NOVITA’ • “Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti “ • Viene esplicitamente escluso che possa essere computato il periodo lavorativo come operaio qualificato. MSE: l’applicabilità della disciplina dell’art. 4, comma 1. lettera d) per la lettera a) dell’art.1 diventa claudicante e applicabile solo a regime. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  24. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 4) Requisiti tecnico-professionali Nuovo Decreto NOVITA’ • Il periodo di lavoro, di cui ai precedenti commi, può essere svolto anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito delle impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. • Si considerano altresì in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni • Per le attività di cui alla lett. d (impianti idrici e sanitari) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. • Viene introdotta una differenziazione dei tempi necessari per l’ottenimento dei requisiti abilitativi per titolari, soci, collaboratori familiari che abbiano svolto attività di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate. MSE: il comma doveva essere diviso inizialmente in due articoli diversi… c’è chiaramente un refuso. 4 interprestazioni diverse: quella condivisa da molte CCIAA è che la la prima parte fa riferimento al presente e la seconda al passato. La prestazione lavorativa è valida anche se resa da titolare/socio/collaboratore familiare per 6 anni senza titolo di studio. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  25. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ “Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a),b),c),d),e),g) è redatto un progetto”. • Viene introdotto il principio della redazione del progetto in ogni caso di installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti, esclusi quelle di cui alla lettera f).(Compresi invece quelli di cui alla lettera d)). Non è soggetta a progettazione la manutenzione straordinaria. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  26. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Al di sopra dei limiti dimensionali il progetto è redatto da un professionista iscritto all’Albo, al di sotto di tali limiti il progetto lo può redigere il R.T. dell’impresa installatrice. • In pratica, in questo caso, il decreto chiama progetto quello che la 46/90 chiamava schema dell’impianto, che peraltro è ancora richiamato nel fac simile della Dichiarazione di conformità CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  27. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Obbligo di progettazione da parte di un professionista: • Per gli impianti elettrici: • alle utenze di singole unità abitative e • alle utenze relative ad attività non residenziali con potenza >6KW. • Viene esteso l’obbligo alle utenze singole unità abitative e alle utenze relative ad attività non residenziali con potenza impiegata superiore a 6KW. • Scompare il limite di 1,5KW per le unità immobiliari soggette a normative CEI. • Scompare il limite di altezza di 5 m per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  28. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Obbligo di progettazione da parte di un professionista: • Per gli impianti elettronici:quando l’impianto elettrico in cui sono inseriti è soggetto a progettazione da parte del professionista. • Viene confermato tale obbligo. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  29. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Obbligo di progettazione da parte di un professionista: • Per gli impianti di riscaldamento e di gas: se dotati di canne fumarie collettive ramificate. • Prima l’obbligo era relativo alle sole canne fumarie. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  30. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Obbligo di progettazione da parte di un professionista: • Per gli impianti di gas: se hanno portata termica superiore a 50 KW o dotate di canne fumarie collettive. • E’ stato innalzato il limite, prima era di 34,8 KW. • Obbligo per gli impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate prima l’obbligo era relativo alle sole canne fumarie. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  31. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 5) Progettazione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ Il progetto redatto da un professionista va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia. • Prima il progetto veniva depositato presso il Comune. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  32. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 6) Realizzazione ed installazione degli impianti Nuovo Decreto L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: la normativa tecnica applicabile per la richiesta, la realizzazione e l’installazione degli impianti a regola d’arte è quella risultante dalle norme UNI, CEI o di altri Enti appartenenti agli Stati membri dell’UE o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo. NOVITA’ Si considerano realizzati a regola d’arte gli impianti costruiti in conformità con le norme tecniche CEI e UNI o di altri Enti Tecnici di Paesi membri dell’UE. • Viene specificato che, si intendono eseguiti secondo la regola dell’arte, anche gli impianti eseguiti secondo la normativa di altri Enti Normativi riconosciuti. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  33. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: la responsabilità dell’installatore è relativa esclusivamente agli interventi effettuati, “fermo restando l’obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell’impianto sul quale interviene la modifica”. • E’ specificato che il termine dei lavori è successivo all’effettuazione delle verifiche CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  34. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Fanno parte integrante della dichiarazione: • la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, • nonché il progetto • Il progetto deve sempre essere allegato alla dichiarazione di conformità. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  35. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare • Nei casi in cui il progetto è redatto dall’impresa, esso equivale allo schema dell’impianto. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  36. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Nella dichiarazione e nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. • Nel modello di cui agli Allegati I e II del Decreto 37/08 non è prevista l’indicazione della compatibilità tecnica. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  37. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici • E’ specificato che anche gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici devono rilasciare la dichiarazione di conformità. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  38. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: la dichiarazione di rispondenza dovrà attestare che” l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute”. • Viene introdotta la dichiarazione di rispondenza, che sostituisce la dichiarazione di conformità smarrita o non prodotta, relativamente agli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova legge. • Deve essere resa da un professionista con almeno 5 anni di attività. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  39. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art. 7) Dichiarazione di conformità Nuovo Decreto NOVITA’ • Per gli impianti non soggetti a progettazione da parte di un professionista, la dichiarazione di rispondenza può essere redatta e firmata dal responsabile tecnico di un’impresa con almeno 5 anni di esperienza. • Viene introdotta la dichiarazione di rispondenza, che sostituisce la dichiarazione di conformità smarrita o non prodotta, relativamente agli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore della nuova legge. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  40. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.8) Obbligo del Committente o proprietario Nuovo Decreto NOVITA’ • Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti. • Il committente ha l’obbligo, non più solo la responsabilità, di affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  41. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.8) Obbligo del Committente o proprietario Nuovo Decreto NOVITA’ • Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate • Il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di conservare la sicurezza dell’impianto secondo le indicazioni predisposte dall’installatore. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  42. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.8) Obbligo del Committente o proprietario Nuovo Decreto NOVITA’ • Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza • Per il committente viene introdotto l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza entro 30 giorni dall’allacciamento di nuove forniture di gas, elettricità, acqua CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  43. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.8) Obbligo del Committente o proprietario Nuovo Decreto NOVITA’ • La dichiarazione di conformità è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. • La dichiarazione di conformità deve essere consegnata anche in caso di aumenti di potenza. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  44. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.8) Con Nota esplicativa del MSE pubblicata il 10 aprile 2008 ha chiarito che: i commi da 3 a 5 dell’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/08 (secondo i quali entro trenta giorni dall’allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all’allacciamento di nuove forniture. Quindi qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato, non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Obbligo del Committente o proprietario Nuovo Decreto NOVITA’ • Decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. • Se non viene consegnata la dichiarazione di conformità viene sospesa la fornitura. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  45. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.9) Certificato di agibilità Nuovo Decreto NOVITA’ • Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti • Articolo invariato: il certificato di agibilità viene rilasciato previa acquisizione della dichiarazione di conformità. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  46. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.10) Manutenzione degli impianti Nuovo Decreto NOVITA’ • La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1. • Si conferma che la manutenzione ordinaria non è sostanzialmente soggetta alla norma in oggetto CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  47. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.11) L’uff.leg.tivo del MSE con nota del 22/4/2008 ha chiarito che: l’obbligo di consegna allo SUE del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo scatta in caso di installazione di nuovi impianti ed in caso di rifacimento di impianti esistenti. E’ altresì necessario coordinare le disposizioni del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/01) relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA edilizia, che prevedono che il progetto degli impianti realizzati sia presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio. Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo Nuovo Decreto NOVITA’ • Per il rifacimento o l’installazione di un nuovo impianto su fabbricati con certificato di agibilità, l’Impresa installatrice deve consegnare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la Dichiarazione di conformità ed il progetto allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune dove ha sede l’impianto, che provvederà ad inoltrarlo alla Camera di Commercio nella cui Circoscrizione ha sede l’Impresa installatrice per i necessari controlli • La dichiarazione di conformità viene depositata solo per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti. • L’obbligo del deposito è esteso agli impianti idrici. • E’ chiarito che le sanzioni per le violazioni sono irrogate dalla CCIAA. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  48. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.12) Cartello informativo Nuovo Decreto NOVITA’ • “All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello…” • E’ l’impresa installatrice, non più il committente che deve affliggere il cartello con i propri dati. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  49. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.13) Documentazione Nuovo Decreto NOVITA’ • “I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione …” • E’ specificato che sia l’impresa, sia il committente devono conservare la documentazione. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

  50. Installazione impianti all’interno degli edifici(Art.13) L’articolo 13 pone l’obbligo di esplicitare La garanzia di conformità degli impianti, unicamente a carico del proprietario in presenza di atti di trasferimento della proprietà dell’immobile nel quale gli impianti si trovino. Per i contratti di locazione (godimento dell’impianto) il proprietario ha l’obbligo di consegnare la documentazione relativa agli impianti: obbligo derogabile per concorde volontà delle parti. Documentazione Nuovo Decreto NOVITA’ • “L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa…” Con Nota esplicativa del MSE del 26 marzo 2008 ha chiarito che: sia l’adempimento della prestazione di garanzia che quello relativo alla consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza dell’impianto, sono derogabili espressamente per iscritto su concorde volontà delle parti. • In ogni atto di trasferimento (vendita o affitto) dell’immobile il venditore deve garantire la conformità degli impianti. CNA Installazione e Impianti e CNA Interpreta

More Related