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L A V O R O S U I D I R I T T I

L A V O R O S U I D I R I T T I. INDICE : Pagina 2 : Cosa sono i diritti Pagina 3 : Alcuni dei principali diritti. C O S A S O N O I D I R I T T I. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

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L A V O R O S U I D I R I T T I

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  1. LAVORO SUI DIRITTI INDICE: Pagina 2: Cosa sono i diritti Pagina 3: Alcuni dei principali diritti.

  2. COSASONO I DIRITTI La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. • proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione. • proclama che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato. • sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni, a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. • contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione.

  3. Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. L'appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione. Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Questo è un obbligo di carattere legale. La Dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.

  4. All’istruzione Di voto Dell’infanzia E … doveri della famiglia Al divorzio Di libertà di culto Ad un pasto al giorno Di uguaglianza Di sciopero Al lavoro Di asilo Di associazione Di proprietà Alla salute Pubblico Alla cittadinanza Alle ferie

  5. LAVORO REALIZZATO DAGLI ALUNNI: Carlo Calzamiglia Valeria Barbera Michela Conte Matteo Bonaccorso Francesca Mareri Stefano Gonan DELLA CLASSE 3° E SCUOLA MEDIA NAZARIO SAURO PLESSO DI VIA GIBELLI

  6. DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E’ un diritto dell’uomo quello di formare gruppi, organizzarsi e riunirsi per perseguire scopi d’interesse comune. La possibilità di organizzarsi è per i cittadini uno strumento importante, con il quale possono influenzare il governo e i loro rappresentanti. Il diritto alla libertà di associazione è garantito dai trattati internazionali relativi ai diritti umani, anche se trova migliore definizione nel diritto internazionale del lavoro, in riferimento al suo particolare legame con la possibilità per i lavoratori di difendere il loro status economico e sociale. La libertà di associazione è una delle disposizioni fondamentali che sostengono l’operato dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). I principi dell’OIL difendono i diritti dei lavoratori e dei datori di lavoro a costituire organizzazioni e alla contrattazione collettiva.

  7. DIRITTO DI VOTO Sono elettori tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, che abbiano raggiunto il 18° anno di età. In Italia è stato introdotto il suffragio universale maschile nel 1912. Nel 1945 il voto è stato esteso anche alle donne. In passato il diritto di voto era esercitato da una cerchia ristretta di persone, stabilita di norma, in base alla posizione sociale ed economica.

  8. DIRITTO AL LAVORO Il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini dall’art 4 della Costituzione in base al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ciò vuol dire che lo Stato, deve creare le condizioni per la piena occupazione dei cittadini e deve tutelare anche il diritto del lavoratore a conservare il posto di lavoro non consentendo licenziamenti immotivati. Lo stesso art. 4 della Costituzione stabilisce che il lavoro è anche un dovere per il cittadino, che deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società.

  9. Il diritto al lavoro si ricollega a varie disposizioni costituzionali: all’art. 1, secondo il quale l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; all’art 2, che richiede a tutti l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; all’art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. • In tal modo, il diritto al lavoro previsto dall’art. 4 diviene parte delle disposizioni contenute nei Principi fondamentali della Costituzione e contribuisce a qualificare la nostra forma di Stato che viene definita democratica e sociale.

  10. DIRITTO ALLA SALUTE Il diritto alla salute, riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione, ha una duplice natura. Prima di tutto costituisce un diritto fondamentale dell’individuo e ha per contenuto la tutela dell’integrità fisica e psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro. Inoltre il diritto alla salute, tutela anche un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero portare alla diffusione di malattie contagiose o epidemie.

  11. DIRITTO DI ASILO La Costituzione Italiana all'art. 10 comma 3 sancisce che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". Ad oggi non esiste ancora in Italia una legge nazionale organica sul diritto d'asilo, ma varie sentenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e della Corte di Cassazione hanno stabilito che il diritto d'asilo sancito dalla Costituzione si configura come un diritto soggettivo da riconoscere al cittadino straniero, anche in mancanza di leggi ordinarie che diano attuazione al principio costituzionale. Pertanto, il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d'asilo in Italia, potrà avviare un'azione presso il Tribunale ordinario del luogo di domicilio. Diverso è invece il riconoscimento dello status di rifugiato, che si basa sull'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951. E' in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione generale e internazionalmente riconosciuta di "rifugiato" e di tutti i diritti che sono conseguenti al riconoscimento di tale status.

  12. Secondo l'art. 1 della Convenzione di Ginevra sono quattro i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato: • La fuga dal proprio paese. • Il fondato timore di persecuzione. • Non occorre soltanto che il timore di persecuzione sia reale, ma anche che sia rivolto in modo diretto alla persona che chiede asilo. Lo status di rifugiato è in molti casi negato proprio sulla base delle generalizzazioni delle cause che hanno indotto alla fuga e alla ricerca di protezione; infatti, ad essere vittime di una guerra o di una diffusa violazione dei diritti umani sono spesso intere popolazioni e non singoli individui. • Motivi specifici di persecuzione. • La persecuzione, temuta o subita, deve essere operata in ragione di uno dei motivi indicati dallo stesso art. 1 della Convenzione. Attualmente a livello internazionale è in corso un dibattito sulla possibilità di rivedere e ampliare le cause di persecuzione. • L'impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese d'origine. • Il richiedente asilo deve trovarsi nella condizione di non potere, né volere rivolgersi alle autorità del suo Paese. Questo perché il cosiddetto agente di persecuzione (chi perseguita), può essere direttamente il governo del Paese oppure un altro soggetto da questi tollerato e non contrastato.

  13. LA STORIA DEL DIRITTO AL DIVORZIO Nel 1965, in concomitanza con la presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio da parte del deputato socialista Loris Fortuna, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'istituzione del divorzio in Italia, soprattutto dopo il 1969 quando insieme alla Lega italiana per l'istituzione del divorzio (LID), il partito si mobilitava con grandi manifestazioni di massa. Nel dicembre del 1970, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana, il divorzio veniva introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898; nello stesso anno il Parlamento approvava le norme che istituivano il referendum con la legge n. 352 del 1970, proprio in corrispondenza con le ampie polemiche che circondavano l'introduzione del divorzio in Italia. Gli antidivorzisti quindi si organizzarono per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum: nel gennaio del 1971 veniva depositata in Corte di Cassazione la richiesta di referendum da parte del «Comitato nazionale per il referendum sul divorzio», presieduto dal giurista cattolico Gabrio Lombardi, con il sostegno dell'Azione cattolica e l'appoggio esplicito della CEI e di gran parte della DC.

  14. Dopo un’iniziale contrarietà circa l'uso dello strumento referendario in materia di diritti civili, il Partito radicale si schierava a favore della tenuta del referendum e partecipava alla raccolta delle firme necessarie, mentre lo stesso non fecero gli altri partiti laici, che tentavano di modificare la legge in Parlamento (compromesso Andreotti-Jotti) pur di evitare ulteriori strappi con il Vaticano. Dopo aver depositato presso la Corte di Cassazione oltre un milione e trecentomila firme, la richiesta superava il controllo dell'Ufficio centrale per il referendum e il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale. Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini che istituiva in Italia il divorzio: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% . Successivamente, la normativa fu modificata varie volte dalle leggi 436/1978 e 74/1987. In particolare, con quest’ultima si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva di divorzio e si diede al giudice la facoltà di pronunciare una sentenza parziale che dichiarasse in tempi brevissimi lo scioglimento definitivo del vincolo ovvero il divorzio, separatamente dalla discussione sulle ulteriori condizioni accessorie dello scioglimento ovvero sulle questioni economiche, l'affidamento dei figli e altro. In tale modo si volle evitare che vi fossero cause instaurate al solo fine di procrastinare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

  15. IL DIRITTO DI SCIOPERO Il diritto di sciopero è garantito nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 40 della Costituzione che recita: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". L'astensione dal lavoro può essere considerata sciopero quando è posta in essere da un insieme di lavoratori per la difesa o la promozione di interessi collettivi, sia giuridici che economici. E' ammesso anche lo sciopero politico-economico, volto all'emanazione di provvedimenti direttamente incidenti sugli interessi dei lavoratori, mentre lo sciopero politico puro (che era incriminabile fino al 1974 ai sensi dell'art. 503 del codice penale) rappresenta oggi un inadempimento contrattuale nei confronti del padrone, ma è considerato dal punto di vista dell'ordinamento generale esercizio della libertà di sciopero tutelata dall'art. 40 della Costituzione. Anche lo sciopero a scacchiera, lo sciopero articolato o a singhiozzo è legittimo, purché non leda la produttività dell'azienda, ma colpisca solo la produzione. Ciò significa che l'unico limite allo sciopero va individuata nella lesione della integrità degli impianti o nella possibilità di prosecuzione dell'attività economica dell'impresa.

  16. IL DIRITTO DI SCIOPERO E' legittimo quindi che il padrone "comandi" alcuni lavoratori durante lo sciopero per non compromettere la funzionalità delle attrezzature e degli impianti aziendali. Inoltre, è legittimo lo sciopero dello straordinario, mentre non lo è il cosiddetto sciopero pignolo, cioè lo svolgimento dell'attività lavorativa solo in base alle norme di legge e di regolamento senza obbedire alle specifiche indicazioni del datore di lavoro. L'impresa può sostituire i lavoratori in sciopero con altri suoi dipendenti, mentre non può ricorrere a lavoratori esterni all'azienda. La serrata, cioè la chiusura dello stabilimento dove è in corso uno sciopero, è ammessa come esercizio della libertà del datore di lavoro, ma lascia integro il diritto dei lavoratori alla retribuzione. E' però considerata comportamento antisindacale se non è finalizzata a tutelare l'integrità di persone o degli impianti.

  17. DIRITTO PUBBLICO Il diritto pubblico è quella branca del diritto che si occupa dello studio delle norme che disciplinano e regolamentano l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici, oltre ai rapporti fra il cittadino e gli enti cui sia riconosciuto il particolare status appunto "di diritto pubblico". Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico. Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli individui in parità di rango. In realtà, la stessa dicotomia pubblico-privato (elaborata da Norberto Bobbio) è ambigua, datata e spesso superata. Difatti, una summa divisio è tale quando (e se) riesce a scindere il tutto in due sfere di competenza indipendenti e concluse. Ciò non sembra accadere per il binomio diritto pubblico-diritto privato, per l'influenza anche sostanziale e formale delle istituzioni europee e del fenomeno di globalizzazione dei mercati.

  18. DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE Il diritto all'istruzione è uno dei diritti fondamentali della persona. Quattro sono gli elementi che ne definiscono il contenuto fondamentale A nessuno si dovrà negare il diritto all’istruzione; tutti hanno diritto alla istruzione di base (elementare) in una qualche forma, ivi compresa l’istruzione di base per gli adulti. L’istruzione elementare dovrà essere gratuita e obbligatoria. Nessuno può escludere un bambino o una bambina dall’istruzione elementare. Lo stato ha l’obbligo di tutelare questo diritto dalle intromissioni di terzi. Esiste libertà di scelta dell’istruzione senza interferenze da parte dello stato o di terzi e le minoranze hanno diritto all’insegnamento nella lingua di loro scelta, in istituti al di fuori del sistema ufficiale della pubblica istruzione.

  19. DIRITTO DI UN PASTO AL GIORNO “Un Pasto al giorno” è il progetto nutrizionale nato nel 1985 per sensibilizzare alla lotta contro la fame nel mondo, realizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Da quest’anno si concretizza nell’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola”, in 200 piazze, sabato 24 e domenica 25 Ottobre, sarà possibile trovare dei banchetti in cui i volontari della comunità, a fronte di un’offerta libera, doneranno un pacco di pasta come ringraziamento. L’iniziativa nasce per sollecitare l’opinione pubblica davanti al grave problema della fame nel mondo. L’ultimo rapporto della FAO stima più di un miliardo le persone che soffrono la fame nel mondo, 105 milioni in più rispetto al 2008.

  20. DIRITTI DELLA FAMIGLIA Ecco i tipi di legami giuridici che lo Stato riconosce fra i suoi componenti: - coniugio: rapporto fra due persone legate da matrimonio;- parentela: rapporto fra persone che discendono da uno stesso individuo; - affinità: legame fra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge;- adozione: legame fra il ragazzo minore adottato e la famiglia adottiva. Il legame di coniugio, affinità e adozione esiste solo se due persone si sposano, mentre il legame di parentela si forma anche se la coppia non è sposata (figli naturali). I coniugi hanno diritti e doveri reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione. Dal punto di vista economico (se non è stato scelto diversamente) i coniugi sono comproprietari dei beni acquistati dopo il matrimonio, con poche eccezioni. Entrambi i genitori hanno la potestà sui figli e si sostituiscono al figlio minorenne (e quindi privo di capacità d'agire) nell'esercitare i diritti e i doveri in cui può, appunto, essere sostituito. Per quanto riguarda il matrimonio, in Italia i futuri coniugi possono esprimere la loro volontà di sposarsi sia davanti all'Ufficiale di Stato civile sia davanti al sacerdote cattolico, con effetti uguali. Questa situazione è la conseguenza dell'applicazione dell'art. 7 Cost. che ha stabilito che il Concordato regoli i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica.

  21. DIRITTO ALLA CITTADINANZA In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino, ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno stato sono stranieri se hanno quella di un altro stato, apolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza. Un rapporto analogo a quello tra persona fisica e stato può sussistere anche tra persona giuridica e stato; in tal caso, però, non si parla di cittadinanza ma di nazionalità. Riferito alle persone fisiche, questo stesso termine, anche se talvolta è usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l'appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza. L'insieme dei cittadini di uno stato costituisce il suo popolo. È detto invece popolazione l'insieme delle persone che risiedono sul territorio di uno stato (i suoi abitanti), a prescindere dal fatto che siano suoi cittadini. La popolazione, dunque, differisce dal popolo in quanto, da un lato, comprende anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono sul territorio dello stato mentre, dall'altro, non comprende i cittadini residenti all'estero. La divergenza tra popolo e popolazione è accentuata negli stati interessati da un forte flusso migratorio, in entrata o in uscita. In senso sociologico, la cittadinanza assume una valenza più ampia, e si riferisce al senso di identità e di appartenenza degli individui ad una determinata comunità politica.

  22. DIRITTO ALLE FERIE Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, (articolo 36 della Costituzione). Non assumerebbe dunque nessun valore giuridico qualunque accordo con il quale il lavoratore rinunciasse alle ferie o accettasse in cambio un compenso di qualsiasi genere. L’unico caso ammissibile in cui le ferie possono essere sostituite da una somma di denaro è previsto al momento della cessazione del rapporto di lavoro: in quel momento, normalmente, esistono quasi sempre dei giorni di ferie maturate e che non potranno mai essere godute. Il lavoratore avrà così diritto, in sostituzione, ad un’apposita indennità. Ma qual è esattamente la funzione delle ferie? “ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro ed altresì soddisfare le esigenze ricreativo-culturali e partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale”… Per soddisfare appieno tali finalità, le ferie devono possibilmente essere godute in forma consecutiva, inoltre il periodo di ferie deve essere conteggiato ai fini del TFR e dell’anzianità di servizio e retribuito regolarmente. La legge stabilisce che ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane all’anno di ferie, anche se i contratti collettivi spesso prevedono qualche giorno in più. Gli stessi CCNL in genere stabiliscono anche le modalità in genere si fa in modo che il periodo di fruizione sia stabilito per il 50% dal datore di lavoro e per il 50% dal lavoratore (ma comunque in accordo con il datore).

  23. DIRITTO DI PROPRIETA’ Il diritto di proprietà è quello che forse più di qualsiasi altro diritto interpreta uno dei fondamentali bisogni dell'uomo, quello di avere un suo spazio dove liberamente esplicarsi. Sin dai tempi più antichi tale bisogno è stato riconosciuto dalle comunità umane, a volte come vero proprio dominio assoluto su luoghi, beni e anche persone, altre volte in una forma più attenuata dai vincoli imposti da ordinamenti giuridici evoluti. I tentativi delle società del cosiddetto socialismo reale di abolire o di svuotare di contenuto il diritto di proprietà, sono naufragati, forme di organizzazione sociale ormai esistono nella loro forma originaria solo a Cuba e Corea del Nord. Le attuali società democratiche riconoscono il diritto di proprietà, ma con dei limiti, poiché ripugna pensare che il proprietario abbia un dominio assoluto sui suoi beni, dominio che in certi casi può anche contrastare con i superiori interessi della collettività. La nostra Costituzione all'art. 42 riconosce la legittimità della proprietà privata, dopo la proprietà pubblica. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

  24. DIRITTO DI UGUAGLIANZA Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza: nel primo comma è espresso il principio di uguaglianza formale e una serie di specifici divieti di discriminazione; - nel secondo comma è espresso il principio di eguaglianza sostanziale. Il principio di eguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Si dice formale perché è enunciato come una formula astratta, che nulla ci dice delle situazioni di cui di sta trattando ne sulla disciplina di cui si discute. Questa prescrizione si rivolge essenzialmente al legislatore cui è vietato creare privilegi o discriminazioni ingiustificate.

  25. DIRITTO DI LIBERTA’ DI CULTO La Costituzione italiana, all’art. 19, riconosce in modo ampio la libertà di religione. Essa viene intesa come libertà di fede religiosa per evidenziare il diritto di ogni individuo di professare la propria fede e di farne propaganda. La libertà di religione viene intesa inoltre come libertà di pratica religiosa, perché comporta il diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto, cioè di svolgere e di prendere parte a preghiere e riti religiosi. Questa seconda libertà trova un unico limite: non deve trattarsi di riti religiosi contrari al buon costume. La disciplina della libertà religiosa è collegata a diversi altri principi costituzionali: innanzitutto il principio di eguaglianza che vieta qualunque discriminazione tra gli individui a causa della religione professata. Nel primo comma dell’art. 8 della Costituzione si afferma infatti che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. L’articolo 7 inoltre detta una particolare disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Pertanto gli articoli 7 e 8 vanno considerati nel loro insieme come la regola fondamentale del sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose.

  26. CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia è una convenzione delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York, è stata ratificata da tutti i paesi del mondo con l'eccezione di Somalia e Stati Uniti. Suddivisa in tre parti, la Convenzione è formata da un Preambolo e da cinquantaquattro articoli. Di particolare interesse è il Preambolo che afferma che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, e dove si sottolinea che la famiglia, essendo unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita del minore, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita. Nell’intento di ottenere il più largo assenso possibile tra i popoli di cultura, religioni, tradizioni assai diverse, la Convenzione esprime un vasto consenso su quali siano gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia.

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