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Relatore: Prof. Avv. Raffaella Muroni

La liquidazione dei compensi professionali prima e dopo le Sezioni Unite 23 febbraio 2018 n. 44485. Relatore: Prof. Avv. Raffaella Muroni Professore Associato di diritto processuale civile Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi

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  1. La liquidazione dei compensi professionali prima e dopo le Sezioni Unite 23 febbraio 2018 n. 44485 Relatore: Prof. Avv. Raffaella Muroni Professore Associato di diritto processuale civileUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore: Avv. Massimo Palazzi Busto Arsizio, 18 ottobre 2018

  2. Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati PROCEDIMENTO VOLTO ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LE PRESTAZIONI FORENSI NELL’AMBITO DEL CONTEZIOSO CIVILE INTRODOTTO DALLA LEGGE 13/6/1942 n. 794 RIFORMATO DALL’ART. 14 D.LGS 1/9/2011 n. 150 LE SEZIONI UNITE CON LA SENTENZA 23 FEBBRAIO 2018, N. 4485 NE HANNO ESTESO L’AMBITO APPLICATIVO 18/10/2018

  3. La Legge 794/1942 LA LEGGE DISCIPLINA I DIRITTI E LE MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEGLI ONORARI DELL’AVVOCATO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE GLI ARTT. 28 E SS. REGOLANO LA PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO IN FAVORE DELL’AVVOCATO, SECONDO DUE MODALITA’: 18/10/2018

  4. (Segue) La Legge 794/1942 PROCEDIMENTO CAMERALE SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DALLA STESSA LEGGE RICORSO PER INGIUNZIONE EX ART. 633 E SS. C.P.C. - IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 645 C.P.C. DOVEVA SVOLGERSI SECONDO IL RITO CAMERALE 18/10/2018

  5. (Segue) La Legge 794/1942 L’ORDINANZA EMESSA DAL COLLEGIO IN CAMERA DI CONSIGLIO ED IL PROVVEDIMENTO CHE DECIDEVA L’OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NON ERANO ASSOGGETTABILI AD IMPUGNAZIONE ORDINARIA, MA SOLO A RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 CO. 6 COST. (cfr. Cass. Sez. Un. 2593/1953) 18/10/2018

  6. (Segue) La Legge 794/1942 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE LA PROCEDURA PREVISTA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI EX ARTT. 28 E SS. E’ LIMITATA ALLE PRESTAZIONI GIUDIZIARIE CHE L’AVVOCATO ABBIA SVOLTO IN AMBITO CIVILE (La giurisprudenza ha ammesso che la procedura in esame si applichi anche ai casi in cui il giudizio venga definito mediante transazione cfr. Cass. 3637/2004; Cass. 2229/95) 18/10/2018

  7. (Segue) La Legge 794/1942 RIMANGONO ECLUSE LE PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI, NONCHE’ OGNI ATTIVITA’ PRESTATA NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI O IN MATERIA PENALE L’ART. 28 PREVEDE CHE IL PROCEDIMENTO SIA ESPERIBILE DOPO LA DECISIONE O L’ESTINZIONE DELLA PROCURA. L’AVVOCATO DEVE ATTENDERE LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO IN OGNI SUO GRADO (Cfr. Cass. 27137/2007)

  8. COSA SI DEVE INTENDERE CON IL TERMINE LIQUIDAZIONE? 1) GIUDIZIO MERAMENTE QUANTIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE – IPOTESI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 2) GIUDIZIO RELATIVO ANCHE ALL’AN DELLA PRETESA – TUTELA CONTENZIOSA 18/10/2018

  9. LA NOZIONE DI LIQUIDAZIONE 18/10/2018 • TESI RESTRITTIVA IN DOTTRINA (GARBAGNATI e ANDRIOLI) • IL RITO INTRODOTTO DALLA LEGGE 794/1942 DEVE ESSERE LIMITATO ALLA SOLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DEL PROFESSIONISTA • OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NON PUO’ ESSERE IL RAPPORTO SOSTANZIALE SUSSISTENTE FRA PROFESSIONISTA E CLIENTE • SOLO UN GIUDIZIO MERAMENTE QUANTIFICATIVO AVREBBE POTUTO GIUSTIFICARE LA PRECLUSIONE DELL’ORDINARIO MEZZO DI IMPUGNAZIONE. 9

  10. (Segue) LA NOZIONE DI LIQUIDAZIONE 18/10/2018 ONDIVAGA (in origine) LA GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Un. 2688/1966 ammetteva che il procedimento introdotto ex art. 28 e ss. possa avere ad oggetto anche l’accertamento del rapporto professionale. Successivamente e fino a tempi recenti si è uniformata nel senso di escludere che il giudizio così introdotto possa avere ad oggetto anche l’an della pretesa 10

  11. 18/10/2018 Prevale l’idea di un rito tipicamente e solamente liquidatorio - quantificativo Preclusaresta la possibilità di introdurre una questione relativa all’andebeaturnel giudizio introdotto ex art. 28 e ss. l. 794/42. 11

  12. LE CONSEGUENZE DELL’INTRODUZIONE DI UNA QUESTIONE RELATIVA ALL’AN DUE ORIENTAMENTI: INAMMISSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA DOMANDA INTRODOTTA CON IL RITO SPECIALE NECESSITA’ DI CONVERTIRE IL RITO SPECIALE IN QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE (I due orientamenti si alterneranno anche successivamente alla riforma dell’art. 14 D. lgs. 150/2011) 18/10/2018

  13. Il RITO INTRODOTTO DALLA L. 794/1942 NON ERA UN RITO ESCLUSIVO ALTERNATIVE DEI RIMEDI PER I COMPENSI AVVOCATIPER OTTENERE LA LIQUIDAZIONE DEI PROPRI COMPENSI : RITO MONITORIO EX ART. 633 E SS. C.P.C. DOMANDA A RITO CAMERALE EX ARTT. 28 E SS. SE NON FOSSERO SORTE QUESTIONI SULL’AN DEL CREDITO. DOMANDA A RIO ORDINARIO 18/10/2018

  14. Art. 14 D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile 18/10/2018

  15. (Segue) La Semplificazione dei riti e l’introduzione dell’art. 14 COSA CAMBIA RISPETTO ALLA LEGGE 794/2012? L’ART. 14 INTEGRA E NON ABROGA L’ART. 28 L. 794/1942 Vengono abrogati gli articoli 29 e 30 della l. 794/1942 riguardanti le fasi procedimentali del procedimento della liquidazione 18/10/2018

  16. (Segue) La Semplificazione dei riti e l’introduzione dell’art. 14 I COMMA: RITO SOMMARIO SI APPLICA ALLE IPOTESI DELL’ART. 28 L. 794/1942 ED AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO (per compensi avvocati) RESTA UN RITO SPECIALE PERCHE’: IMPOSSIBILITA’ DI CONVERSIONE DEL RITO MUTAMENTO DEL RITO DISPOSTO D’UFFICIO (ARTT. 3 E 4 D.LGS. 150/2011) 18/10/2018

  17. (Segue) La Semplificazione dei riti e l’introduzione dell’art. 14 II COMMA: COMPETENZA DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO DI MERITO ADITO PER IL PROCESSO IN CUI L’AVVOCATO HA PRESTATO LA PROPRIA OPERA LA RIFORMA HA AGGIUNTO LA LOCUZIONE DI MERITO AL FINE DI ESCLUDERE LA COMPETENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Cfr. Cass. 196/2009)

  18. (Segue) IL RITO INTRODOTTO DALL’ART. 14 D.LGS. 150/2011 LA COMPETENZA DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO DI MERITO E’ STATA RITENUTA PER UN PRIMO TEMPO UNA COMPETENZA FUNZIONALE IL RICORSO EX ART. 14 DOVEVA ESSERE PROPOSTO AL GIUDICE ADITO PER IL GIUDIZIO IN CUI IL PROFESSIONISTA AVEVASVOLTO LA PROPRIA OPERA IL CRITERIO DI COMPETENZA CEDEVA, PERO’, AVANTI AL C.D. FORO DEL CONSUMATORE EX ART. 33 D.LGS. 206/2005

  19. (Segue) La Semplificazione dei riti e l’introduzione dell’art. 14 III COMMA: NEL GIUDIZIO DI MERITO LE PARTI POSSONO STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE IV COMMA: L’ORDINANZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO NON E’ IMPUGNABILE QUESTI ULTIMI DUE COMMI RICHIAMANO QUANTO GIA’ PREVISTO DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE

  20. (Segue) La Semplificazione dei riti e l’introduzione dell’art. 14 Primo periodo di applicazione NON MUTA L’AMBITO DI APPLICAZIONE IL PROCEDIMENTO RIMANE LIMITATO ALLE SOLE IPOTESI DI PRESTAZIONI GIUDIZIARIE IN AMBITO CIVILE CONTENZIOSO

  21. IL RITO INTRODOTTO DALL’ART. 14 D.LGS. 150/2011 CONTINUAVA A NON RITENERSI UN RITO ESCLUSIVO: L’AVVOCATO – CREDITORE POTEVA SCEGLIERE DI AGIRE CON IL RITO SPECIALE SEMPLIFICATO, OPPURE PROPORRE LA DOMANDA NELLA FORMA DEL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

  22. (Segue) IL RITO INTRODOTTO DALL’ART. 14 D.LGS. 150/2011 L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO ERALIMITATO ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO, NON DEVE ESSERE ESTESO ALL’AN DELLA PRETESA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D. LGS. 150/2011 AFFERMA CHE IL PROCEDIMENTO IN ESAME DEVE ESSERE LIMITATO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PRECLUSA RIMANE L’ESTENSIONE ALL’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO SOSTANZIALE

  23. (Segue) IL RITO INTRODOTTO DALL’ART. 14 D.LGS. 150/2011 CONSEGUENZE DELL’ESTENSIONE DEL GIUDIZIO ALL’AN DELLA PRETESA A SEGUITO DI ECCEZIONI O DOMANDE RICONVENZIONALI DEL CLIENTE: ART. 3 D.LGS. 150/2011 ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI CONVERTIRE IL RITO SOMMARIO SPECIALE IN RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE TENDE A PREVALERE LA TESI DELL’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA PROPOSTA – CRITICA DELLA DOTTRINA (INTERPRETAZIONE NON COMPATIBILE CON PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA)

  24. (Segue) IL RITO INTRODOTTO DALL’ART. 14 D.LGS. 150/2011 • L’EVENTUALE CONTESTAZIONE SULL’AN DELLA PRETESA PRECLUDEVA LA POSSIBILITA’ DI AGIRE EX ART. 14 D.LGS. 150/2011 • IL PROFESSIONISTA DOVEVA RIPROPORRE LA DOMANDA SECONDO IL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE ED OTTENERE L’ACCERTAMENTO DEL PROPRIO DIRITTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE E LA CONSEGUENTE CONDANNA AL PAGAMENTO

  25. La sentenza della Corte Costituzionale 1 aprile 2014 n. 65 CON LA SENTENZA N. 65/2014 LA CONSULTA RIBADISCE CHE IL PROCEDIMENTO EX ART. 14 D.LGS. 150/2011 E’ LIMITATO ALLA SOLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. Nel caso di specie la Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona circa l’illegittimità dell’art. 3 D.lgs.150/2011, ammettendo che l’impossibilità di conversione del rito (da speciale in ordinario), nel caso in cui il themadecidendum si estenda all’an della pretesa, dipende dall’inammissibilità del rito speciale in controversie attinenti al rapporto sostanziale professionista - cliente.

  26. Il mutamento di orientamento della Cassazione dal 2016 Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002 Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 ed a seguito dell'abrogazione della L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

  27. Per una parte della giurisprudenza, l’introduzione dell’art. 3 D.lgs. 150/2011 giustifica l’estensione del themadecidendum nelle ipotesi di ricorso ex art. 14 D.lgs. 150/2011 anche alle questioni attinenti al rapporto sostanziale cliente – avvocato, pena la declaratorio di inammissibilità della domanda proposta, vista l’impossibilità di convertire il rito speciale, in ordinario di cognizione. Il contrasto giurisprudenziale ha sollecitato la richiesta di una pronuncia da parte delle Sezioni Unite.

  28. L’intervento delle Sezioni Unite sentenza 23 febbraio 2018, n. 44485 L’ordinanza interlocutoria Cass. II Sez. civ. n. 13272/2017 ha investito le Sezioni Unite di due questioni: • l’esclusività del rito introdotto dall’art. 14 D.lgs. 150/2011, rispetto al rito ordinario di cognizione; • l’oggetto del giudizio instaurato per la liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 L. 794/1942 come modificato dall’art. 14 D. lgs. 150/2011. Le Sezioni Unite avvallano l’interpretazione della giurisprudenza più recente

  29. L’intervento delle Sezioni Unite sentenza 23 febbraio 2018, n. 44485 I questione l’esclusività del rito introdotto dall’art. 14 D.lgs. 150/2011, rispetto al rito ordinario di cognizione; Solo due riti alternativi, quello ex art. 14 e il rito monitorio ESCLUSIONE DEL RITO ORDINARIO E DELRITO SOMMARIO 702-BIS C.P.C.

  30. L’intervento delle Sezioni Unite sentenza 23 febbraio 2018, n. 44485 Tale rito sembra trovare applicazione anche avanti al Giudice di Pace, laddove, invece, l’art. 702 bis. c.p.c. limita il rito sommarioalle ipotesi in cui Il Tribunale giudichi in composizione collegiale. Anche l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace deve essere proposta nelle forme del ricorso ex art. 14 D.lgs. 150/2011.

  31. Le novità della sentenza 4485/2018 I questione – Esclusività del rito La disciplina della procedura ex art. 14 D.lgs. 150/2011 individua un rito esclusivo. Per ottenere la liquidazione del compenso il professionista può agire a) in via monitoria b) secondo il procedimento indicato dall’art. 14 D.lgs. 150/2011. Precluso rimane proporre la domanda con atto di citazione o con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 150/2011 verrà disposta la conversione nel rito ex art. 14, in caso di proposizione della domanda con rito ordinario o ex art. 702 bis c.p.c.NO INAMMISSIBILITA’ 18/10/2018

  32. L’intervento delle Sezioni Unite sentenza 23 febbraio 2018, n. 44485 II questione l’oggetto del giudizio instaurato per la liquidazione dei compensi degli avvocati ex art. 28 L. 794/1942 come modificato dall’art. 14 D. lgs. 150/2011. Diverse ipotesi: A) RIMANE RITO SPECIALE sia che il cliente sollevi o non sollevi contestazioni sull'andebeatur

  33. L’intervento delle Sezioni Unite sentenza 23 febbraio 2018, n. 44485 B) Se cliente svolge domanda riconvenzionale a sua volta soggetta al rito dell’art. 14 (ergo connessa per titolo) e sufficiente istruttoria sommaria TRATTAZIONE CONGIUNTA CON DOMANDA AVVOCATO A RITO SPECIALE ART. 14 C) Se riconvenzionale non soggetta al rito art. 14 o comunque esige ampia istruttoria SEPARAZIONE CAUSE E RICONVENZIONALE PROSEGUE A RITO SUO PROPRIO 18/10/2018

  34. D) se la domanda riconvenzionale è in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la domanda principale relativa alla liquidazione (ES. domanda di risoluzione per inadempimento) SEPARAZIONE E SOSPENSIONE PER PREGIUDIZIALITA’ (anche innanzi allo stesso giudice)

  35. L’estensione del giudizio ex art. 14 all’andebeatur Probabile obiettivo delle Sezioni Unite: ovviare ad un diffuso atteggiamento ostruzionistico del cliente -debitore, caratterizzato dal sollevare eccezioni ai soli fini di procrastinare il pagamento della prestazione. Con l’interpretazione fornita dalla Corte, l’eccezione proposta dal cliente, così come la domanda riconvenzionale, non determina sic et simpliciter l’inammissibilità del ricorso ovvero il dovere di separare le due domande: sarà il giudice adito a dover valutare ex ante l’idoneità dell’eccezione o della domanda ad essere decisa senza formalità, incompatibili con il rito medesimo. 18/10/2018

  36. La rubrica dell’art. 14 D.lgs. 150/2011 fa ancora riferimento alla mera liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato; Forzatura della lettura del tenore del I comma dell’art. 14, perfettamente corrispondente a quanto previsto dall’abrogato art. 30 L. 794/1942; la relazione illustrativa del D.lgs. 150/2011 espressamente afferma che oggetto del giudizio è solo la determinazione del compenso; la Consulta con sent. n. 65/2014 ha ritenuto che il procedimento ex art. 14 dovesse essere limitato alla liquidazione del compenso e non esteso all’accertamento del rapporto sostanziale. Perplessità sul revirement delle Sezioni Unite 18/10/2018

  37. I limiti forniti dalla Legge delega n. 69/2009 L’art. 54: DIVIETO DI INTRODURRE NUOVI CRITERI DI COMPETENZA. Disciplina solo del rito Le Sezioni Unite danno una interpretazione dell’art. 14 che lo rende contrario alla legge-delega Perplessità sul revirement delle Sezioni Unite 18/10/2018

  38. (Segue) Perplessità sul revirement delle Sezioni Unite 18/10/2018 Sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. Convenuto chiede in via riconvenzionale di accertare insussistenza del diritto di credito vantato dall’attore nei suoi confronti. Domanda riconvenzionale è pregiudiziale rispetto a quella principale. Sarà la causa relativa alla domanda proposta dall’avvocato a dover essere sospesa, in attesa che venga decisa quella proposta dal convenuto. Inevitabile allungamento del procedimento: L’avvocato potrà vedere liquidato il proprio compenso, soltanto una volta decisa la causa pregiudiziale promossa dal convenuto. 38 18/10/2018

  39. Deroga alla competenza per ragioni di connessione La Corte prima di ammettere la necessaria separazione delle due domande cumulate, nei casi in cui una richieda un’istruttoria non sommaria, afferma che sono fatte salve le norme in materia di deroga alla competenza per ragioni di connessione. Se, dunque, il resistente nel costituirsi formula domanda riconvenzionale di condanna per un quantum majoris, ed eccede la competenza per valore del giudice adito in ragione dello stretto rapporto di connessione delle due domande, dovrebbe trovare applicazione l’art. 36 c.p.c., che dispone la necessità per il giudice inferiore di rimettere l’intera causa avanti a quello superiore.

  40. 18/10/2018 Non appellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio ex 14 D.lgs. 150/2011, ult. co. L’ordinanza, che abbia deciso eventualmente anche in merito al rapporto sostanziale cliente - avvocato, non è soggetta al giudizio di appello. IRRAGIONEVOLEZZA la possibilità o meno del giudizio di appello si farebbe discendere dalla attività difensiva del convenuto; solo il compenso dell’avvocato diversamente da quello degli altri professionisti non potrebbe beneficiare del doppio grado di giudizio; solo per le prestazioni giudiziarie civili, assoggettate al rito ex art. 14, sarebbe precluso l’appello, non anche per quelle diverse 40

  41. (Segue) Perplessità sul revirement delle Sezioni Unite ipotesi di competenza del giudice di pace: si ammetterebbe la possibilità di un giudice non togato accerti la sussistenza o meno di un diritto soggettivo con un provvedimento non impugnabile nelle forme ordinarie Possibile soluzione: Il provvedimento rimane comunque appellabile (cfr. Cass. 19873/2015; conf. Cass. 13640/2010; Cass. 6225/2010), ritenendosi che tale provvedimento abbia comunque natura sostanziale di sentenza 18/10/2018

  42. La competenza dell’ufficio giudiziario di merito II Co. Art. 14 D.lgs. 150/2011 E’ competenze l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Le Sezioni Unite ritengono che la competenza indicata NON sia una competenza funzionale. [...] Il ricorrente [...] avrebbe potuto: a) proporre le domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637 c.c., comma 1 e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria; b) proporle separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma della stessa norma; c) proporle cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dell'art. 637 c.p.c., comma 3. 18/10/2018

  43. (Segue) La competenza dell’ufficio giudiziario di merito IL CRITERIO DI COMPETENZA INDICATO DALL’ART. 14, II CO. INDIVIDUA UNA COMPETENZA ACCESSORIA (cfr. in senso contrario, Cass. 548/2017; Cass. Sez. Un. 182/1999) Rimangono salve le norme sulla competenza per valore, al contempo si intravede nell’art. 14 un criterio di competenza di tipo verticale per materia Sul criterio così individuato prevale sempre il c.d. foro del consumatore ex art. 33 D.lgs. 206/2005 18/10/2018

  44. Procedimento avanti al giudice di pace Il gdppuò essere adito: sia in base alla competenza per valore ex art. 7 c.p.c. sia ai sensi del II co. art. 14 CRITICA Corollari applicativi dell’interpretazione proposta dalle Sezioni Unite 18/10/2018

  45. (Segue) Corollari applicativi dell’interpretazione proposta dalle Sezioni Unite Procedimento avanti alla Corte di Appello Le stesse Sezioni Unite escludono la possibilità che la Corte decida sulla eventuale domanda riconvenzionale l’unica via per la Corte d’Appello è quella di rimettere la domanda dedotta dal resistente al giudice di primo grado e sospendere ex art. 295 c.p.c. il processo avanti a sé, in attesa che il Tribunale decida quello pregiudiziale

  46. (Segue) Corollari applicativi dell’interpretazione proposta dalle Sezioni Unite L’avvocato creditore se ha eseguito la propria prestazione avanti a più uffici giudiziari di gradi diversi, potrà: proporre 3 distinte domande di liquidazione del compenso a avanti a ciascun ufficio si applicherà il rito ex art. 14, secondo le regole sopra analizzate per ciascun ufficio proporre le tre pretese in cumulo avanti al Tribunale si applicheranno le regole viste per il procedimento avanti al Tribunale

  47. Ambito di applicazione dell’art. 14 dopo le Sezioni Unite Le Sezioni Unite non ampliano l’ambito di applicazione del procedimento per la liquidazione dei compensi dell’avvocato L’art. 14 rimane applicabile nei soli casi in cui l’avvocato vanti un credito maturato per prestazioni giudiziarie in ambito civile

  48. (Segue) Ambito di applicazione dell’art. 14 dopo le Sezioni Unite Se l’avvocato vanta un credito sia per prestazioni giudiziarie, che stragiudiziali Potrà proporre il ricorso ex art. 14 D. lgs. 150/2011 limitatamente per le prestazioni giudiziarie; per quelle stragiudiziali la domanda dovrà essere proposta nelle forme ordinarie. 18/10/2018

  49. (Segue) Ambito di applicazione dell’art. 14 dopo le Sezioni Unite 18/10/2018 Il giudice adito per la controversia, qualora riconosca che l’avvocato abbia cumulato nel ricorso ex art. 14 domande relative a prestazioni giudiziarie e stragiudiziali dovrà separare le domande, trattenendo soltanto quella relativa ai compensi giudiziari, rimettendo l’altra al giudice competente, secondo i criteri ordinari

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