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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 13 marzo 2003

BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 13 marzo 2003. LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Avv. Federico Peres – Avv. Marina Zalin Butti & Partners - Avvocati Via Leoncino, 10 – Verona Avv. Marco Tonellotto

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 13 marzo 2003

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Presentation Transcript


  1. BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 13 marzo 2003 LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Avv. Federico Peres – Avv. Marina Zalin Butti & Partners - Avvocati Via Leoncino, 10 – Verona Avv. Marco Tonellotto Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza

  2. PRESUPPOSTI OGGETTIVI DELLA BONIFICA (1) Art. 17 comma 2 d.lgs. n. 22/97 - Art. 7 d.m. 471/99 • Superamento, anche accidentale, dei valori soglia • Pericolo concreto e attuale, determinato anche da causa accidentale, di superamento dei valori soglia La contaminazione è un dato oggettivo e la bonifica ne rappresenta una conseguenza automatica, a prescindere dai profili soggettivi del dolo e della colpa

  3. GLI INTERVENTI DI BONIFICA: LA NATURA GIURIDICA • Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale (art.17, comma 10, del D. Lgs. 22/1997). • Le spese di bonifica sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree inquinate ex art.2748 c.c. (art. 17, comma 11, del D. Lgs. 22/1997) • Il privilegio immobiliare si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi sull’immobile • Le spese di bonifica sono assistite da privilegio generale mobiliare

  4. GLI INTERVENTI DI BONIFICA: LE PIÙ SIGNIFICATIVE CONSEGUENZE DELL’ONERE REALE E DEL PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE • Ambulatorietà delle passività ambientali connesse alla contaminazione del sito • La bonifica come oggetto di uno specifico interesse del proprietario del sito

  5. LA FIGURA DEL PROPRIETARIO DEL SITO CONTAMINATO Il proprietario responsabile della contaminazione • è obbligato ad effettuare la bonifica • risponde delle relative spese • garantisce i costi di bonifica col proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare Il proprietario estraneo alla contaminazione • è solo interessato all’effettuazione della bonifica, ma non obbligato ad effettuarla • risponde delle relative spese nei limiti del valore del bene • soggiace agli effetti dell’onere reale cui è esposto il sito

  6. L’ORDINANZA DI BONIFICA I destinatari: • Il soggetto responsabile dell’inquinamento • Il proprietario del sito Il contenuto: • Diffida alla messa in sicurezza • Diffida alla bonifica • Diffida al ripristino ambientale

  7. L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE L’EMERGENZA (1) • Le indagini conoscitive sullo stato del sito: l’individuazione di uno staff tecnico giuridico di supporto • L’importanza delle indagini tecnico giuridiche di parte • previsione dei costi e degli oneri complessivi della bonifica • analisi dei profili critici non evidenziati dalla P.A. • scelte aziendali rapide e consapevoli

  8. L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE L’EMERGENZA (2) • L’esperienza di casi concreti che conferma l’importanza delle indagini di parte: • Inquinamento di acque superficiali: la corretta individuazione del limite tabellare di riferimento • Inquinamento di acque di falda: caratterizzazione corretta dell’area geografica all’interno della quale insiste il sito contaminato • Inquinamento di suoli: valori soglia e valori del fondo naturale (valori dei fondi circostanti non influenzati dalla contaminazione) • Il rilevamento di uno stato di contaminazione più grave di quello evidenziato nell’ordinanza

  9. L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE L’EMERGENZA (3) • I possibili profili di illegittimità dell’atto: • L’incompetenza del soggetto che emette l’atto amministrativo • I vizi del piano investigativo: individuazione dell’incidenza causale dei diversi fatti che hanno determinato l’inquinamento; il rigore dell’approccio scientifico al problema; la caratterizzazione dell’ambiente circostante; il rigore del procedimento • Insufficienza o inadeguatezza dell’istruttoria tecnica

  10. L’ORDINANZA DI BONIFICA: COME AFFRONTARE L’EMERGENZA (4) La fase della scelta: • bonifica volontaria • Responsabile dell’inquinamento e proprietario del sito non responsabile • Valutazione economica di convenienza, considerazione dei profili di responsabilità penale • Il vantaggio del controllo dei costi della bonifica • bonifica disposta dalla P.A. • La necessità di un controllo della regolarità delle procedure • Il recupero dei costi da parte della P.A.

  11. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI: i profili di interferenza della contaminazione nelle vicende circolatorie di un’area inquinata (1) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI: i profili di interferenza della contaminazione nelle vicende circolatorie di un’area inquinata (1) • gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate; • le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare

  12. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI: l’ambito di applicazione della norma di riferimento (2) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI: l’ambito di applicazione della norma di riferimento (2) il d.lgs. n. 22/97 ed il d.m. n. 471/99 trovano applicazioneper qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, giacchè l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non vengono rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica.

  13. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (3) Vendita di sito contaminato l’acquirente, non consapevole della situazione di inquinamento, può agire in giudizio nei confronti del venditore deducendo: • Inadempimento contrattuale; • Fatto illecito extracontrattuale; • Vizio del consenso (dolo o errore)

  14. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (4) Inadempimento contrattuale (1) • Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi (o da intollerabili difetti di qualità, art. 1497 cod. civ.) che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 cod. civ.); • Il compratore può domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ.); • In ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 cod. civ.); • Il compratore ha l’onere di denunciare i vizi entro 8 gg. dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto il vizio o lo abbia occultato (art. 1495 cod. civ.); • L’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna.

  15. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (5) Inadempimento contrattuale (2) • Interruzione della prescrizione: l’azione deve essere promossa in giudizio entro un anno dalla consegna • L’azione di risoluzione del contratto per inadempimento (art.1453 c.c.): rimedio generale, che presuppone un inadempimento rilevante • Onere della prova: secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione al creditore che agisce per la risoluzione non spetta l’onere di provare l’inadempimento, basta che si limiti a dedurlo.

  16. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (6) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (6) Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio 1997 n. 844: “In tema di vendita si ha consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’ordinaria azione di risoluzione contrattuale, non soggetta ai termini ed alle condizioni di cui all’art. 1495, nei casi in cui la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e quindi sulla individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima che risulta pertanto inidonea a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l’acquirente ad effettuare l’acquisto”

  17. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (7) Fatto illecito extracontrattuale • Consente all’acquirente di agire per il risarcimento del danno sul presupposto della violazione, da parte del venditore, delle norme in materia di gestione dei rifiuti; • Prescrizione di 5 anni; • Decorrenza del termine di prescrizione • Onere della prova nelle diverse configurazioni dell’illecito: responsabilità in generale, responsabilità da esercizio attività pericolose, responsabilità da cose in custodia.

  18. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (8) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (8) Annullamento del contratto per vizio del consenso • Doloche consente l’annullamento del contratto: attività ingannatrice del venditore che altera il processo formativo della volontà del compratore • Dolo incidente che consente esclusivamente la riduzione del prezzo • Errore • Prescrizione: 5 anni • Decorrenza del termine di prescrizione

  19. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (9) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (9)  “Il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 c.c., può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Tuttavia, nell’uno e nell’altro caso, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio, devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacchè l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass. Civ. sez. III, 12 gennaio 1991 n. 257; nello stesso senso v. anche Cass. Civ. sez. lav., 22 dicembre 1983 n. 7572, nonché Cass. Civ. sez. II, 18 gennaio 1979 n. 363).

  20. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (10) • L’errore, come causa di annullamento del contratto, è subordinato all’essenzialità e riconoscibilità dell’errore stesso da parte dell’altro contraente. • Nel caso della contaminazione: • L’essenzialità è ravvisabile quando l’inquinamento comporti penetranti limitazioni alle facoltà dominicali sul bene immobile, che variamente ne compromettano il godimento, l’uso, la destinazione e che se conosciute dal compratore lo avrebbero portato a non prestare il proprio consenso. • La riconoscibilità è ravvisabile quando in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

  21. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (11) LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (11) Le tutele per le parti (1) • Dare conto puntuale della situazione di contaminazione del fondo; • Corredare le dichiarazioni a contratto con idonea documentazione; • La stima dei costi di bonifica • Clausole contrattuali analitiche: il rischio per i “buchi neri” della tutela • Clausole contrattuali sintetiche: il problema dell’esatta determinazione del livello d’intervento del soggetto obbligato

  22. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (12) Le tutele per le parti (2) • Le garanzie di esatto adempimento: garantiscono la conformità ambientale del bene, con l’impegno a fornire in ogni caso la prestazione convenuta – trattasi di garanzia che impedisce il ricorso ad altri rimedi legali • Le clausole con le quali si promette e garantisce la conformità dei beni alla normativa ambientale: si garantisce una precisa qualità del bene – possono essere associate a pattuizioni che prevedano la corresponsione di indennità, con franchigia o senza, per porre rimedio alle passività ambientali • Le clausole di manleva: l’obbligato si impegna a mantenere indenne e manlevare la controparte da eventuali pretese di terzi – p.a. comprese – dirette a contestare situazioni di illecito ambientale – richiedono, per la loro attivazione, un claim, e talvolta sono associate a termini d’efficacia e a poteri di gestione più o meno diretta della vicenda

  23. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (13) Le tutele per le parti (3) • Le clausole limitative della responsabilità: • Le tipologie: termini di decadenza, limitazioni di responsabilità, limiti di risarcibilità • I limiti della loro validità: • L’art.2695 del codice civile: sono nulle le clausole con termini decadenziali che rendano all’altra parte eccessivamente difficile l’esercizio del proprio diritto • L’art.1229 del codice civile: sono nulli i patti che escludono o limitano in via preventiva le responsabilità di una parte per dolo o colpa grave

  24. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (14) Le tutele per le parti (4) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • Precisazione del contenuto delle garanzie prestate • Generale conformità del sito alle norme ambientali • Esistenza e conformità alla legge di autorizzazioni varie • Conformità alla normativa ambientale delle infrastrutture, impianti, ecc. • Inesistenza di passività ambientali e di provvedimenti di adeguamento e/o sanzionatori della P.A. o dell’autorità giudiziaria • Inesistenza nel sito di rifiuti o di agenti inquinanti nocivi • Assicurazione che l’azienda si è sempre attenuta – o che si attenuta a partire da un certo momento – a tutte le prescrizioni legali e amministrative a protezione dell’ambiente • Non necessità di interventi di bonifica

  25. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (15) Le tutele per le parti (5) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • Specificazione dell’impegno di intervenire nei casi in cui una parte si trovi esposta ai rischi o alle passività ambientali oggetto di specifica garanzia • L’obbligo della parte garantita di denunciare l’attivazione della garanzie, corredandola di ogni utile elemento informativo (data di conoscenza del problema, sua puntuale indicazione, stima dei costi) • Previsione di eventuali franchigie nei risarcimenti o nell’impegno di spesa del garante • Inattività della garanzia ove vi siano stati accantonamenti contabili, ove si tratti di questione già definite con risarcimento nel contesto degli accordi contrattuali, ove sia prevista copertura assicurativa

  26. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (16) Le tutele per le parti (6) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • I presupposti per l’operatività delle garanzie: • La necessità che la spesa superi un certo importo e per la parte eccedente tale importo • La necessità che l’intervento del garante si giustifichi per l’esistenza di un provvedimento amministrativo o giudiziario che imponga la bonifica • La necessità che l’intervento del garante sia giustificato da obblighi derivanti dalla legge • La necessità che l’intervento del garante si giustifichi per evitare di compromettere la posizione del garantito

  27. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (17) Le tutele per le parti (7) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • Altre condizioni di efficacia delle garanzie: • Non riferibilità delle passività ambientali a condotte colpose e dolose del garantito, successive alla stipula contrattuale • Necessità che il sito non abbia subito modifiche di destinazione rispetto all’uso dedotto in contratto

  28. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (18) Le tutele per le parti (8) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • Come può essere attivata una garanzia: la gestione comune della passività ambientale • Denuncia della passività al garante – necessità di consultazioni tra le parti – necessità che il garantito si attenga alle opinioni e raccomandazioni del garante • Necessità che il garantito informi puntualmente il garante, anche quando questi non risponda alla richiesta di garanzia - l’invio del piano di bonifica • La possibilità che il garante presenti un suo piano di bonifica • La limitazione della garanzia alle somme risultanti dal progetto del garante • La necessità di evitare spese inutili ed il riferimento agli standard minimi della normativa ambientale

  29. LA CIRCOLAZIONE DEI SITI CONTAMINATI (19) Le tutele per le parti (9) UN MODELLO DI CONTRATTO TIPO • Un tetto massimo alla responsabilità del garante: • Determinazione dell’importo fino alla cui concorrenza il garante è comunque tenuto ad intervenire • Determinazione di un ulteriore livello di garanzia, in forza del quale il garante è tenuto a rispondere per importi via via decrescenti in forza del decorso del tempo • Previsione di un termine finale di efficacia della garanzia

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