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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003. La normativa in materia di emissioni atmosferiche avv. Angelo Merlin Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza avv. Luciano Butti Butti Peres & Partner – avvocati

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ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZA Vicenza, 3 aprile 2003

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Presentation Transcript


  1. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI VICENZAVicenza, 3 aprile 2003 La normativa in materia di emissioni atmosferiche avv. Angelo Merlin Mantovani Merlin & Tonellotto – Studio Legale Associato C.so SS. Felice e Fortunato, 105 - Vicenza avv. Luciano Butti Butti Peres & Partner – avvocati Via Leoncino, 10 – Verona

  2. I tre settori della disciplina sull’inquinamento atmosferico Inquinamento atmosferico provocato da: • impianti termici di uso civile legge n. 615/1966 + D.P.R n. 1391/1970 • impianti industrialiD.P.R. n. 203/1988 + D.P.C.M. 21 luglio 1989 3) veicoli a motoreCodice della strada+decreti ministeriali

  3. La disciplina di cui alla legge n. 615/1966 in sintesi • criterio della zonizzazione: ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B • inquinamento atmosferico: «emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge»

  4. D.P.R. n. 203/1988: campo si applicazione Sono sottoposti alla disciplina del decreto: a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell’atmosfera; b)  le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego; c)   i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione (allegati I e II); d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione (allegato III).

  5. D.P.R. n. 203/1988: le definizioni dell’art. 2 • Inquinamento atmosferico: «ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati»

  6. (segue)D.P.R. n. 203/1988: le definizioni dell’art. 2 • Impianto: «lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale» (art. 2, n. 9) • duplice criterio di individuazione dell’impianto: - finalistico «che serva a…» - della potenzialità inquinante «che possa provocare…»

  7. (segue) concetto di impianto • D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 2): • “si intende per impianto lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale. • Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. • Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. • Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo”

  8. (segue) concetto di impianto Secondo la Corte di Cassazione il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di notevoli dimensioni e neppure una struttura complessa dell’insediamento, essendo sufficiente anche una postazione parziale che abbia attitudine concreta a cagionare l’inquinamento dell’atmosfera (III^ sez. penale 26.05.1998 n. 6153 – udienza del 01.04.1998).

  9. D.P.C.M. 21 luglio 1989, 3): “Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli 7, 12 e 13 del DPR n. 203 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca e gli impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazioni di prototipi. La presente disposizione non si applica per quanto riguarda le sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate”

  10. Valori di accettabilità valori limitevalori guida

  11. (segue) le definizioni dell’art. 2 del D.P.R. n. 203/1988 • Valori limite di qualità dell’aria: «limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno»

  12. (segue) le definizioni dell’art. 2 del D.P.R. n. 203/1988 • Valori guida di qualità dell’aria: «limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati: - alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell’ambiente - a costituire parametri di riferimento per l’istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell’aria»

  13. (segue) le definizioni dell’art. 2 del D.P.R. n. 203/1988 • Emissione: «qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico» • Valore limite di emissione: «la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate»

  14. Duplice regime Impianti Impianti nuovi esistenti

  15. D.P.C.M. 21 luglio 1989, 9) e 10): • Si considerano esistenti gli impianti che alla data del 1° luglio 1988 erano in funzione ovvero quelli che, pur non essendo ancora funzionanti, erano stati costruiti in tutte le loro parti, nonché tutti gli impianti per i quali vi era già stata autorizzazione ai sensi della legge 615/66, e del D.P.R. n. 322/71 o concessioni e/o autorizzazioni ai sensi del RDL 1741/33 • Si considerano nuovi impianti quelli diversi da quelli definiti al punto precedente, inclusi gli impianti per l'esecuzione dei quali sia stata già rilasciata concessione edilizia, ma che non siano stati ancora costruiti.

  16. Autorizzazioni Sono sottoposte a preventiva autorizzazione: • la costruzione di un nuovo impianto (avente le caratteristiche di cui all’art. 2, n. 9) • la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti • il trasferimento di un impianto in altra località

  17. Art. 6 D.P.R. n. 203/1988 “per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti”

  18. Art. 7 D.P.R. n. 203/1988 • Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la regione accerta: a) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico; b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti. • La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini, l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda • L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti. • Il sindaco è tenuto ad esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della regione.

  19. Art. 8D.P.R. n. 203/1988 • L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati. • Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni. • Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.

  20. Art. 12 – impianti esistenti • Per gli impianti esistenti doveva essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DPR 203/88 , corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni

  21. Art. 13 • La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento. • L'autorità competente provvede sulla domanda nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della medesima. • Decorso inutilmente il termine, l'impresa è comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida, ovvero i valori limite fissati dalle regioni. • L'autorizzazione definitiva è concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione.

  22. Art. 15 Sono sottoposte a preventiva autorizzazione: • la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

  23. D.P.C.M. 21 luglio 1989, n. 21): Ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 203 devono ritenersi sottoposte a preventiva autorizzazione la realizzazione di strutture, le modifiche strutturali il ciclo produttivo inerenti al singolo impianto che comportino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti ovvero aumento significativo delle emissioni già prodotte

  24. Art. 17 • L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali • Le autorizzazioni sono di competenza del Ministro delle attività produttive e sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, sentita la regione interessata.

  25. Fuori dall’ambito di operatività del D.P.R. n. 203/88 1) attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (all. I, D.P.R. 25.07.1991) = non richiedono autorizzazione 2) attività a ridotto inquinamento atmosferico= sono autorizzate dalle Regioni in via generale, cioè con un provvedimento unico per ciascuna categoria di attività

  26. Criteri di individuazione delle attività a ridotto inquinamento atmosferico(art. 4, D.P.R. 25.07.1991): • I flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte di eventuali impianti di abbattimento, risultano inferiori a quelli previsti dai regolamenti attuativi dell’art. 3 comma 2 lettera a) del D.P.R. n. 203/88 • nel ciclo di produzione si utilizzano materie prime ed ausiliarie che non superano le quantità o i requisiti indicati nell’allegato 2.

  27. Il concetto di “migliore tecnologia disponibile” nel D.P.R. n. 203/1988 • Migliore tecnologia disponibile: «sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell’ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi» (anticipa la direttiva c.d. IPPC) art. 11: «le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate in seguito all’evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale»

  28. D.Lgs. n. 372/1999 – Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) • Concetto di “migliori tecniche disponibili”: «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso»

  29. (segue) concetto di “migliori tecniche disponibili” ex D.Lgs. n. 372/1999 In particolare si intende per: a) tecniche = sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto b) disponibili = le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli c) migliori = le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso

  30. Rimedi di carattere civilistico – l’azione inibitoria • Art. 844 del codice civile(Immissioni): «il proprietario di un fondo non può impedire che le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso»

  31. Nuovi strumenti di politica ambientale IL SISTEMA DI EMISSIONS TRADING (vendita dei permessi di emissione) Protocollo di Kyoto del 10.12.1997 => Libro Verde della Commissione europea 08.03.2000 L’Europa ha assunto l’impegno di abbattere, tra il 2008 e il 2012, l’8% delle emissioni rispetto al livello del 1990 Uno degli strumenti individuati dalla UE è la creazione, entro il 2005, di un sistema comunitario di ET

  32. L’emissions trading • L’ET è finalizzato all’abbattimento dei gas di serra (anidride carbonica, metano, protossido di azoto, fluorocarburi idrati, perfluorocarburi, esafloruro di zolfo) • Consiste «in un sistema in base al quale a determinati soggetti, come ad esempio le imprese, vengono assegnate delle quote per le loro emissioni. Le imprese che ridurranno le loro emissioni al di là della quota assegnata, hanno la facoltà di vendere l’ “eccedenza” disponibile ad altri soggetti che hanno maggiori difficoltà a rispettare i propri impegni»

  33. L’emissions trading I settori di intervento prioritari per la riduzione delle emissioni di gas di serra sono: • agricoltura(zootecnia e fermentazione enterica, combustione di residui agricoli,…) • gestione di rifiuti(impianti di incenerimento, discariche, , impianti di trattamento dei rifiuti liquidi,…) • industria di processo(chimica, metallurgica, produzione di minerali ed idrocarburi alogenati, produzione ed utilizzo di solventi,…) • industria energetica(produzione e utilizzo di combustibili fossili – carbone, metano, petrolio e derivati)

  34. L’emissions trading Il beneficio ambientale della istituzione di un sistema di ET è evidente: il totale delle quote assegnate alle imprese «rappresenta il limite massimo consentito per le emissioni»

  35. L’emissions trading Assegnazione delle quote iniziali: • Vendita all’asta • Sistema cd. dei diritti acquisiti (grandfathering) L’assegnazione per “quote storiche” premia le imprese che inquinano di più ed inoltre inibisce l’ingresso di nuovi soggetti nella borsa delle emissioni. La vendita all’asta impedisce il perfezionamento di accordi ambientali tra impresa acquirente ed impresa cedente=> necessità di individuare un sistema misto

  36. La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte dell’Italia • Legge 01-06-2002, n. 120 –Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

  37. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.11.2002, n. COM(2002) 680 def. istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

  38. Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera (Del. Giunta Regione Veneto 15.2.00, n. 452) contiene le indicazioni di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio del Veneto rispetto ai valori limite della qualità dell’aria, il cui apprezzamento è stato affidato dal D.P.R. 203/88 alla competenza della Regione

  39. (segue) Piano Regionale di Risanamento dell’Atmosfera pone obiettivi di riduzione delle concentrazioni nell’aria di: - inquinanti primari (quali CO, NOX, NMVOC, polveri sospese, SO2) - microinquinanti pericolosi, organici (benzene, diossine,idrocarburi policiclici aromatici) ed inorganici (metalli pesanti, come Hg e Pb) - inquinanti odorigeni (in particolare di H2S nel polo conciario vicentino)

  40. Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV)

  41. Campo d’applicazione della Direttiva 1999/13/CE: • riguarda sia gli impianti nuovi, sia quelli esistenti • è limitato alle attività elencate nell’allegato I, «nella misura in cui l'esercizio delle medesime comporti il superamento delle soglie di consumo di solvente di cui all'allegato II A» - stabilite per tipologia di attività

  42. Direttiva 1999/13/CE - gli strumenti: Stabilisce a carico degli Stati membri l’obbligo di provvedere alla limitazione delle emissioni di COV, indicando 2 possibili strumenti: 1) l’emanazione di norme specifiche che fissino valori-limite di emissione e di consumo di COV in conformità all’allegato IIA 2) oppure, la predisposizione ed attuazione di piani nazionali che siano in grado di ridurre le emissioni annue di COV prodotte dagli impianti esistenti entro lo stesso termine e di entità almeno pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando lo strumento dei limiti di emissione

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