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Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali. ambito civilistico. ambito tributario. perseguimento di uno scopo di natura ideale non valutabile economicamente.

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Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

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Presentation Transcript


  1. Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

  2. ambito civilistico ambito tributario perseguimento di uno scopo di natura ideale non valutabile economicamente attività effettivamente svolta dall’ente, essenziale ai fini della realizzazione degli scopi per i quali è stato costituito

  3. Fondazioni e Associazioni riconosciute Libro I, Titolo II, Capo II, articoli da 14 a 35 Codice Civile Associazioni non riconosciute e Comitati Libro I, Titolo II, Capo III, articoli da 36 a 42

  4. caratteristiche a struttura aperta possono essere previsti organi rappresentativi dei “nuovi soci” con funzioni consultive modello atipico di fondazione la cui ideazione si deve alla dottrina

  5. Ambito nazionale Ambito regionale Registro prefettizio delle persone giuridiche Registro regionale delle persone giuridiche EFFETTI RICONOSCIMENTO: l’ente acquisisce autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, per le obbligazioni assunte risponde la fondazione o l’associazione limitatamente, rispettivamente, al proprio patrimonio o al fondo comune.

  6. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  7. Enti Non Commerciali

  8. oggetto in base alla legge attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato atto costitutivo o statuto se redatti nelle forme previste vale in ogni caso per gli enti non residenti

  9. Regime ordinario artt. 143 e 144 Tuir Regime forfetario art. 145 Tuir Regime degli enti di tipo associativo art. 148 Tuir Regime agevolato Legge n. 398/1991

  10. Gli Enti non commerciali sono soggetti all’Ires con aliquota del 27.5% (art. 77 Tuir).

  11. Enti di tipo associativo

  12. decommercializzazione delle attività rese: nei confronti di associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza pagamento di corrrispettivi specifici

  13. le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. NON COMMERCIALI le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

  14. Non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici.

  15. Le disposizioni delle lettere c) ed e) non si applicano: • alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese; • alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

  16. Enti sportivi dilettantistici

  17. Legge n. 398 del 16/12/1991 Attività sportiva dilettantistica Art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002 N.B.: Il regime ex Legge n. 398/1991, con varie disposizioni di legge, è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

  18. requisiti soggettivi assenza di fine di lucro affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) compresa l’eventuale attività didattica

  19. I soggetti che vogliono optare per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 devono comunicare l’opzione: Ufficio della Siae territorialmente competente in base al domicilio fiscale Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale Iva comportamento concludente, cioè concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività

  20. I proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili

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