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Le verifiche periodiche delle attrezzature e le ultime disposizioni di legge

Le verifiche periodiche delle attrezzature e le ultime disposizioni di legge. SEMINARIO Lucca, 26 novembre 2013. Chi siamo: .

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Le verifiche periodiche delle attrezzature e le ultime disposizioni di legge

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Presentation Transcript


  1. Le verifiche periodiche delle attrezzature e le ultime disposizioni di legge SEMINARIO Lucca, 26 novembre 2013

  2. Chi siamo: Un organismo abilitato dal Ministero del Lavoro per le regioni Toscana e Liguria a svolgere le verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII, D.Lgs 81/08 (mezzi di sollevamento e attrezzature a pressione) ERACLE SRL, inserita nel primo elenco dei soggetti abilitati, nel 2012 ha stipulato una convenzione con l’Associazione degli industriali di Lucca per fornire servizi a prezzi vantaggiosi a tutti gli iscritti

  3. La nostra struttura 3sedi operative che coprono la Toscana e la Liguria • MONTECATINI TERME • VIAREGGIO • LA SPEZIA

  4. Obiettivo del seminario: • illustrare le principali novità, i relativi obblighi e le modalità di gestione delle attrezzature

  5. Il nostro scopo è: aprireun momento di confronto tra i soggetti istituzionali deputati alla sorveglianza e alla vigilanza (INAIL e USL), i privati abilitati all'effettuazione delle verifiche (ERACLE SRL), i datori di lavoro e i tecnici delle imprese.

  6. Il Programma: • Riflessioni sull’applicazione del D.M. 11/04/11 a un anno dalla sua entrata in vigore e la liberalizzazione nelle verifiche apportata dal “Decreto del fare”. • Adempimenti dell’azienda proprietaria delle attrezzature di lavoro soggette a verifica: le attrezzature da verificare, prima verifica, verifiche successive. • Procedure per l’incarico a soggetti abilitati esterni. Le esperienze degli organismi privati. • Prevenzione e manutenzione sulle attrezzature di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

  7. DECRETO 11 APRILE 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 16, del medesimo decreto legislativo” G.U. n. 98 del 29 aprile 2011 in vigore dal 23 maggio 2012

  8. Gruppo SC • Apparecchi mobili di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg • Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg • Apparecchi fissi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg • Carrelli semoventi a braccio telescopico • Idroestrattori a forza centrifuga

  9. Gruppo SP • Scale aeree ad inclinazione variabile • Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato • Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano • Ponti sospesi e relativi argani • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne • Ascensori e montacarichi da cantiere

  10. Gruppo GVR Gas , Vapore, Riscaldamento • Attrezzature a pressione (recipienti con pressione > 0,5bar – generatori di vapore – generatori acqua surriscaldata – tubazioni – generatori di calore ad acqua calda con potenzialità > 116kW) • Insiemi (assemblaggi attrezzature certificati CE come insiemi)

  11. Evoluzione competenze E.N.P.I. apparecchi sollevamento A.N.C.C. attrezzature a pressione I.S.P.E.S.L. + A.S.L. SOGGETTI ABILITATI (su incarico INAIL - ASL o datore di lavoro per decorrenza termini) I.S.P.E.S.L. + A.S.L. SOGGETTI ABILITATI (su incarico INAIL o datore di lavoro per decorrenza termini) prima verifica I.N.A.I.L. libera scelta del datore di lavoro tra SOGGETTI ABILITATI e ASL verifiche successive

  12. EVOLUZIONE PROCEDUREDecreto 11 aprile 2011 INAIL titolare della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi entro 60gg dalla richiesta) titolare delle verifiche periodiche successive (da effettuarsi entro 30gg dalla richiesta) ASL

  13. DECRETO DEL FARE G.U. 20 agosto 2013 modifica art, 71 decreto legislativo 81/08 titolare della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi entro 45gg dalla messa in servizio) INAIL ASL o ARPA o SOGGETTI ABILITATI titolari delle verifiche periodiche successive decade la titolarità della funzione da parte delle ASL / ARPA

  14. Legge 30 ottobre 2013 n. 125(G.U. n. 255 del 30.10.2013) vigente al 31.10.2013 Modificazioni al decreto legge 101/13 (obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) …………………….. Art. 7 comma 9-quinquies “All’art. 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in serviziodell’attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”

  15. Acquisto attrezzatura Comunicazione messa in servizio INAIL INAIL invia numero matricola a DL Scadenza prima verifica periodica: richiesta verifica INAIL Il DL deve rivolgersi ad altro soggetto abilitato, dando comunicazione a INAIL NO INAIL effettua prima verifica periodica entro 45gg ? SI Scadenza verifica periodica successiva: richiesta, su LIBERA SCELTA del DL a: soggetto abilitato o asl

  16. MODIFICHE ………………. DECRETO 11 APRILE 2011 Integrazione testo • elenco soggetti abilitati presso ogni sede INAIL e ASL • limitazione operativa per regione – per sede INAIL – per sede ASL ABILITAZIONE SOGGETTI PRIVATI • tariffe

  17. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 “Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione all’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

  18. INDAGINE SUPPLEMENTARE D.M. 11 aprile 2011 Allegato II, punto 2 lett. c) Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 ANNI, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le relative nuove portate nominali

  19. CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE esame visivo (coadiuvato da misurazioni o smontaggio) prove non distruttive liquidi penetranti – magnetoscopia – altri metodi

  20. Analisi dei componenti strutturali e funzionali ad es. ralla di rotazione, riduttori, cilindri idraulici di azionamento, ecc. Prove funzionali da controllare: le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori, dei limitatori, ecc.

  21. Prove di funzionamento prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio di sollevamento senza l’utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti di base con l’utilizzo del carico nominale Esito dell’ispezione Devono essere registrati i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residuo

  22. CASI …….……. DI ESCLUSIONE DALLE VERIFICHE scale per traslochi carrelli elevatori a forche o muletti (non muniti di accessori di sollevamento / gancio o altri organi di presa) Centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo Serbatoi GPL non asserviti a processi produttivi Ponti sollevatori per veicoli Carrelli commissionatori

  23. Alcune precisazioni ………… Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima La periodicità delle verifiche periodiche NON è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro

  24. Grazie per l’attenzione Ing. Mauro Rossi E R A C L E srl

  25. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000). • Generatori di vapor d'acqua. • Generatori di acqua surriscaldata. • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi. • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti/centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW. • Forni per le industrie chimiche e affini. • a) Attrezzature a pressione:

  26. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento b) Insiemi Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

  27. Validità di decreti precedenti Permangano valide le disposizioni previste da decreti precedenti: • D.M. 29 febbraio 1988: “Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 “; • D.M. 23 settembre 2004: “Modifica del decreto 29.02.1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 “; • D.M. 17 gennaio 2005: “Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”; • D.M. 1 dicembre 2004 n.329: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93”;

  28. Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR • Le periodicità del Gruppo GRV sono regolamentate dallo schema dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. • Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro definisce la categorizzazione ai sensi dell’allegato II del D.Lgs. 93/2000.

  29. Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR Per quanto riguarda le verifiche periodiche si hanno: a) la prima verifica periodica b) le successive: b1) di funzionamento; b2) interna; b3) di integrità (decennali).

  30. Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli: a) esame documentale (rilasciata in sede di prima verifica periodica); b) controllo delle funzionalità dei dispositivi di protezione; c) controllo dei parametri operativi. Durante la verifica di funzionamento devono essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione.

  31. Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR • La verifica di integrità decennale consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili. • L’esame spessimetrico ed altri eventuali prove devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato, incaricato dal datore di lavoro. • La verifica di integrità delle tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica, né l’esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità.

  32. La richiesta di verifica periodica Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più attrezzature, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse la data effettiva di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa. A tal fine il Datore di lavoro può prevedere un allegato distinto dal modulo di richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la verifica. Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di richiesta di verifica di singole attrezzature, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data di invio.

  33. La richiesta di verifica periodica Per data di invio si intende:

  34. Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche Disposizioni comuni Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore: • il personale occorrente; • un preposto; • i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli apparecchi di misurazione); • La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

  35. Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche Disposizioni comuni Fasi principali della verifica periodica: • Identificazione delle attrezzature di lavoro; • Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante; • Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione; • Controllo dello stato di conservazione; • Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

  36. Interruzione dei termini dei 30 giorni Se alla data concordata l’attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti dal verificatore (es. attrezzatura fuori servizio o non disponibile presso il luogo concordato, si interrompono i termini di tempo dalla richiesta di verifica, il verificatore redigerà un verbale motivato senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura.

  37. Interruzione dei termini dei 30 giorni Se nel corso della verifica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto della verifica, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc., il verificatore redigerà un verbale annotando quanto richiesto per completare la verifica, senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura. Il Datore di lavoro non appena avrà disponibile l’attrezzatura e/o documentazione, dovrà richiedere al medesimo soggetto verificatore il completamento della verifica e da quella data decorreranno i nuovi termini dei 30 giorni.

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