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D.lgs. 205/2010: le modifiche al sistema sanzionatorio 8 Aprile 2011

D.lgs. 205/2010: le modifiche al sistema sanzionatorio 8 Aprile 2011.

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D.lgs. 205/2010: le modifiche al sistema sanzionatorio 8 Aprile 2011

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Presentation Transcript


  1. D.lgs. 205/2010: le modifiche al sistema sanzionatorio 8 Aprile 2011

  2. Il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 introduce un rinnovato sistema sanzionatorio che affianca alle modifiche di comportamenti già sanzionati la previsione di ulteriori sanzioni amministrative nonché l’introduzione di nuove responsabilità penali, essenzialmente connesse all’applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

  3. a) Modifiche all’art. 255 comma 1 d.lgs. 152/2006 (art. 34 d.lgs. 205/2010) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

  4. b) Modifiche all’art. 258 comma 1 d.lgs. 152/2006(art. 35 d.lgs. 205/2010) I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

  5. b) Modifiche all’art. 258 comma 2 d.lgs. 152/2006(art. 35 d.lgs. 205/2010) I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

  6. b) Modifiche all’art. 258 comma 4d.lgs. 152/2006(art. 35 d.lgs. 205/2010): i formulari • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, al SISTRI ed effettuano • il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero • indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti • Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

  7. b) Modifiche all’art. 258 comma 4 d.lgs. 152/2006(art. 35 d.lgs. 205/2010): i formulari • Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. • Tale nuova disciplina si traduce di fatto in una depenalizzazione dell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di formulario

  8. b) Modifiche all’art. 258 comma 4 d.lgs. 152/2006: dubbi interpretativi La depenalizzazione del cd trasporto illecito così prodotta, ha efficacia retroattiva in virtù della disposizione contenuta nell’art. 2 c.p., in forza della quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

  9. c) Le sanzioni previste per l’inadempimento degli obblighi introdotti dal SISTRI: il nuovo art. 260 bis • (art. 36 d.lgs. 205/2010) • 1. mancata iscrizione al SISTRI e l’omesso pagamento del contributo per l’iscrizione (art. 260 bis, commi 1 e 2) • 2. omessa compilazione del registro cronologico (art. 260 bis, commi 3 e 4) • 3. le sanzioni relative al trasporto di rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7 e 8): Cass. Pen., III sez., 4 maggio 2000, n. 1134 • Per la tipologia di documentazione prevista dal SISTRI, si ritiene configurabile il concorso di tutte le fattispecie esaminate con i reati di frode informatica di cui all’art. 640–ter c.p. e di falso informatico di cui all’art. 491-bis c.p.

  10. d) Le sanzioni amministrative ed accessorie: (art. 260 ter) vengono razionalizzate le ipotesi di confisca del mezzo di trasporto ed introdotta l’ipotesi del fermo amministrativo

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