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D. Lgs. 626 del 19.9.1994

D. Lgs. 626 del 19.9.1994. Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N°265/12.11.94

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D. Lgs. 626 del 19.9.1994

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  1. D. Lgs. 626 del 19.9.1994 Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE e 90/679 CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N°265/12.11.94 Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese, ha inteso disciplinare compiutamente l’intero sistema della prevenzione, dove le parti del rapporto di lavoro ( datore di lavoro e lavoratori ) sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro. <<< >>

  2. Decreto Legislativo del Governo n° 242 del 19/03/1996 Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gazz.Uff.Suppl.Ordin. N° 104 del 06/05/1996 <<< << >>

  3. TUTELA del Lavoro • Costituzione Italiana art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. … • Codice Civile art.2060 - Del lavoro Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali. <<< << >>

  4. Obiettivo dei D.D. Lgs. 626/94 e 242/96 I datori di lavoro hanno il dovere generale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, per tutte le attività lavorative da essi svolte. Con i D.D. Lgs. 626/94 e 242/96 il Legislatore vuole che la prevenzione venga organizzata dal basso e non più imposta dall’alto. Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza. <<< << >>

  5. La filosofia dei D. D. Lgs. 626/94 e 242/96 Lo scopo del provvedimento è quello di assicurare una più elevata protezione dei lavoratori, non solo attraverso misure di prevenzione e bonifica dai rischi, ma anche attraverso l’acquisizione della cultura della sicurezza, mediante l’informazione, la consultazione, la formazione continua. <<< << >>

  6. Prevenzione dei rischi e piani di sicurezza Come adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. N. 626/94 - modificato ed integrato dal D.Lgs. N. 242/96 - sul miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro <<< << >>

  7. FIGURE coinvolte IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione interno IL PREPOSTO Professionisti esterni IL MEDICO competente ENTI vigilanza - controllo consulenza - assistenza Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza <<< << >>

  8. Organizzazione della sicurezza Il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione ovvero conferisce l’incarico a persone o servizi di consulenza esterni all’azienda; nomina, per le attività ove è previsto il controllo sanitario, il medico competente, informandolo sui rischi derivanti dai processi produttivi. Il datore di lavoro (che esercita), il dirigente (che dirige) ed il preposto (che sovrintende), nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza. <<< << >>

  9. Campo d’applicazione Art. 1 - La norma estende la tutela a tutti i settori di attività, pubblici e privati. Sono comprese anche le attività esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province …, alle quali siano addetti lavoratori subordinati e soggetti equiparati. Le misure di protezione trovano applicazione, nei casi espressamente previsti, anche nel lavoro a domicilio e nel rapporto di portierato. Sono previste modulazioni normative specifiche, attraverso decreto ministeriale, per le Forze armate e di Polizia, i servizi di protezione civile, le università, le scuole, le strutture giudiziarie e penitenziarie, i mezzi di trasporto aerei e marittimi. (*) <<< << >>

  10. Definizioni: lavoratore e datore di lavoro Art. 2 - • Il “ Lavoratore subordinato “ viene visto in una forma più ampia rispetto all’art. 2094 c.c., infatti vengono compresi coloro che prestano lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui senza retribuzione. Estensione ai soci di cooperative, gli utenti dei servizi di formazione scolastica in azienda, gli allievi di istituti professionali ed universitari esposti al rischio. (*) • Datore di lavoro è il “ soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore “, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’unità produttiva - è titolare dei poteri decisionali e di spesa.(**) <<< << >>

  11. Datore di lavoro, dirigente e preposto Art. 2 - Il datore di lavoro deve promuovere la sicurezza attuando le misure generali di tutela di cui all’art. 3. • “ Privato “ è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, chi ha la responsabilità dell’impresa stessa con poteri decisionali e di spesa. • “ Pubblico “ è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia PREPOSTO ad un ufficio avente autonomia gestionale. Tale definizione esonera da ogni responsabilità in materia di sicurezza i soggetti titolari degli Organi di governo dei vari Enti Pubblici, che precedentemente la giurisprudenza coinvolgeva insieme ai Dirigenti. L’unico adempimento cui tali organi sono tenuti consiste nella individuazione dei Dirigenti destinati ad assumere la qualifica di Datore di lavoro (art. 30 D.Lgs. 242.96) A tale obbligo resta collegata la corrispondente responsabilità per “ culpa in eligendo “, qualora la scelta venga compiuta in violazione dei doveri di diligenza, cautela o perizia e ne consegua un danno a terzi. (Requisiti della delega *) <<< << >>

  12. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Art. 2 - Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda o unità produttiva. • Collabora all’attività di prevenzione dei rischi con il datore di lavoro, mediante proposte e suggerimenti; • Costituisce lo strumento tecnico-operativo che il datore di lavoro e gli altri soggetti obbligati utilizzano per adempiere ai propri doveri di prevenzione; • E’ privo di qualsiasi potere organizzativo all’interno dell’azienda. La responsabilità in materia comunque è del datore di lavoro, del dirigente, del preposto, anche nell’ipotesi che l’azienda ricorra a professionisti esterni. <<< << >>

  13. Definizioni: medico competente Art. 2 - è il professionista in possesso di uno dei seguenti titoli: • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro, o specializzazioni individuate con decreto del Ministero della Sanità in concerto con il Ministero dell’Università e ricerca scientifica; • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; • autorizzazione prevista dall’art. 55 del D.Lgs. N. 277.91 e rilasciata, previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, ai laureati in medicina e chirurgia che abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni. <<< << >>

  14. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Art. 2 - E’ la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate: • gestisce e coordina le attività del servizio; • non sono previste per tale soggetto specifiche sanzioni penali, non essendo dotato di poteri dispositivi; • nessuna responsabilità penale può configurarsi a suo carico in quanto si occupa soltanto dell’analisi delle situazioni a rischio, della salute negli ambienti di lavoro e della formulazione di proposte intese ad eliminarle o ridurle ( diverso è il caso in cui tale funzione sia assolta da un dirigente o da un preposto ). Può essere chiamato a rispondere civilmente (risarcire il danno al D.L.) per inadempimento alle obbligazioni previste dal suo incarico. <<< << >>

  15. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 2 - persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con il compito di seguire sul luogo di lavoro le problematiche inerenti la sicurezza e la salute in ambiente di lavoro e concorrere alle scelte ad esse relative.(*) Art. 18 - è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive: Con dipendenti fino a 15 il rappresentante può essere: • eletto dai lavoratori al loro interno; • individuato tra più aziende su base territoriale ed in base al comparto produttivo; • eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Con dipendenti oltre 15 il rappresentante: • è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, • in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali, è eletto dai lavoratori al loro interno. <<< << >>

  16. Misure generali di tutela Art. 3 - L’imprenditore, al fine di promuovere la prevenzione, deve attenersi ai seguenti principi codificati: • programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri nella sicurezza le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda; • massima sicurezza tecnicamente fattibile, eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite; • stato di benessere psicofisico nel lavoro; • partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza: informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro. <<< << >>

  17. Obblighi deldatore di lavoro, del dirigente e del preposto Art. 4 - • Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi; • fornisce ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale; • informa i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione; • forma i lavoratori sull’uso corretto di attrezzature ed impianti, nonché sull’uso dei sistemi e mezzi di protezione e prevenzione; • fa rispettare le norme di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza; • consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti; • consegna la copia della cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro; • tiene un registro degli infortuni sul lavoro, aggiornato cronologicamente. All’azione mirata a prevenire i rischi deve subentrare la valutazione di quelli residuali, in relazione alle regole di buona tecnica, nella sistemazione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature, delle materie e sostanze impiegate. <<< << >>

  18. Obblighi dei lavoratori Art. 5 - Ciascun lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. Elementi rilevanti ai fini della determinazione delle responsabilità sono : la formazione, le istruzioni ed i mezzi ricevuti. Il principio ha una carica innovativa notevole: il lavoratore destinatario della tutela diviene autore e partecipe della sicurezza in azienda. <<< << >>

  19. I Lavoratori - obblighi art. 5 - • Osservanole disposizioni e le istruzioni impartite dal D.L., dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzano correttamente: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, • segnalano: immediatamente al D.L. al dirigente o al preposto le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di protezione e di sicurezza nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; • non rimuovonoo modificano senza autorizzazione: i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; • non compionodi propria iniziativa: operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che comprometterebbero la sicurezza propria e di altri lavoratori; • si sottopongono: ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; • contribuiscono: insieme al D.L., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durente il lavoro. <<< << >>

  20. Art. 6 - In conformità al principio della sicurezza a monte viene affermata il dovere di sicurezza per diversi soggetti estranei al rapporto di lavoro: I progettisti,dei luoghi di lavoro e degli impianti, devono rispettare i principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali e tecniche. I fabbricanti continuano a rispondere penalmente ai sensi dell’art. 7 D.P.R. n.547/55 per la costruzione di macchine, attrezzature ed apparecchi non rispondenti alle norme di prevenzione. Al divieto di vendita, noleggio e concessione in uso di macchine, ecc., non rispondenti alle norme di sicurezza (attenersi alle istruzioni di montaggio fornite dai fabbricanti). Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti e dei commercianti <<< << >>

  21. Contratto di appalto o contratto d’opera Art. 7 - Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle stesse in relazione ai lavori affidati; • fornisce alle stesse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione adottate; • coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, intesi anche all’eliminazione di eventuali rischi dovuti ad interferenze tra gli stessi lavoratori. <<< << >>

  22. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Art. 8 - Il Datore di lavoro per predisporre il servizio può: • Designare propri dipendenti e tra loro individuare il responsabile del servizio, gli stessi devono avere capacità adeguate, disporre di mezzi e tempo sufficienti per svolgere i compiti assegnati; • Integrare il servizio “ interno “ con persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie ed adeguate alle caratteristiche dell’azienda; In particolari casi il D.L. può svolgere direttamente i compiti del servizio e ricorrere anche all’ausilio di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie (art. 10). Il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla ASL il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione con dichiarazione sui compiti svolti, sul periodo e sul curriculum professionale della persona designata <<< << >>

  23. Servizio di prevenzione e protezione Art 9 - il Servizio provvede a : 1 - individuare e valutare i fattori di rischio; 2 - elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 3 - elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 4 - proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 5 - partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (ovvero alla riunione periodica di prevenzione e protezione); 6 - fornire ai lavoratori informazioni su: a) rischi per la sicurezza e la salute; b) misure di prevenzione e protezione; c) normative di sicurezza disposizioni aziendali; d) pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose; e) procedure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione e nomi dei lavoratori. <<< << >>

  24. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Art. 11 - viene indetta dal D.L., almeno una volta l’anno, nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, nonché in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di esposizione. Vi partecipano: • il datore di lavoro, • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, • il medico competente, • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Vengono esaminati: • la valutazione dei rischi, • i programmi di prevenzione e protezione, • l’idoneità dei mezzi di protezione, • i programmi di formazione e informazione dei lavoratori. Viene steso un verbale tenuto a disposizione dei partecipanti per consultazioni. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di esposizione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. <<< << >>

  25. Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso Art. 12 - disposizioni generali - Il Datore di Lavoro: • organizza i rapporti con i servizi pubblici per : pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell’emergenza. • designa i lavoratori incaricati delle misure di : prevenzione incendi, pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell’emergenza, evacuazione dei lavoratori. • informa i lavoratori circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare in caso di pericolo. I Lavoratori: • non possono se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione; • devono essere informati, essere in numero sufficiente, disporre di attrezzature adeguate. • hanno il diritto in caso di pericolo grave ed immediato di allontanarsi dal posto di lavoro nonché prendere le misure per evitare le conseguenze di tale pericolo. <<< << >>

  26. Compiti del medico competente Art. 17 - • Esprime: i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; • Istituisce ed aggiorna: una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • informa i lavoratori: sui risultati e sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; • rilascia: a richiesta del lavoratore copia della documentazione sanitaria; • comunica: al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati. <<< << >>

  27. Attribuzionidel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 19 - • Può accedere ai luoghi di lavoro, al documento della sicurezza, al registro infortuni. • E’ consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, i programmi di prevenzione e protezione, la designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, di prevenzione degli incendi, di pronto soccorso, di evacuazione in caso di emergenza. • Riceve informazioni e documentazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e preparati pericolosi impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e ambiente di lavoro, gli infortuni e malattie professionali. • Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. • Riceve una formazione adeguata. • Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione. • Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. • Partecipa alle riunioni periodiche. • Avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività. • Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità delle misure di prevenzione e protezione. • Dispone di tempo (permessi) e strumenti per contratto. <<< << >>

  28. Organismi paritetici territoriali art. 20 Organizzazioni sindacali dei lavoratori Organizzazione sindacali dei datori di lavoro Prima istanza di riferimento in merito a controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione Orientamento e Promozione della formazione dei lavoratori In funzione di CONCILIAZIONE in armonia con l’impostazione partecipativa dell’intera normativa <<< << >>

  29. L’informazione Art. 21 - È l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione. Il D.L. provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su: • i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale, • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle schede tecniche delle varie sostanze), • le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori, • il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, • i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, Il D.L. fornisce le informazioni anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato. <<< << >>

  30. Rischio oggettivo E’ quanto viene razionalmente determinato dall’esame attento delle procedure di lavoro e dei materiali usati. La tipologia del rischio viene quindi stimata sulla base di una serie di azionipossibili che determinerebbero l’innalzamento della soglia di rischio. Questo genere di valutazione viene solitamente fatta considerando un livello di standardizzazione delle operazioni e al di fuori del reale contesto lavorativo. Ciò significa che è tecnicamente possibile determinare tipologia e qualità del rischio e mettere a punto , quindi, azioni preventive possibili per ogni singola fase lavorativa. Il rischio oggettivo, dunque, deriva dallo studio attento delle operazioni lavorative e dalle variabili oggettivamente determinabili attraverso l’osservazione e il loro ordinamento. <<< << >>

  31. La valutazione soggettiva del rischio dipende da un insieme di fattori sociali, individuali e culturali, che insieme determinano quella che si chiama necessità di contestualità. Tutte le persone sono portate ad inscrivere il rischio all’interno della propria esperienza personale, annullandone così la sua dimensione oggettiva. La valutazione che il lavoratore fa della propria esperienza lavorativa determina spesso un innalzamento del rischio, palesa sicurezza che in alcuni casi porta all’evento infortunio. E’ dunque opportuno osservare e ascoltare, guardare ciò che i soggetti fanno e tentare di capire le loro ragioni, adeguarsi all’azione preventiva e di controllo nell’interno del gruppo di lavoro e specifica area di produzione lavorativa. <<< << >>

  32. Rischio e sua valutazione • Con il termine di rischio si intende “ la possibilità che una situazione di pericolo si concretizzi in danno ” • La valutazione dei rischi rappresenta il complesso delle operazioni analitiche richieste per individuare i rischi nonché le misure preventive e protettive necessarie per la salvaguardia della sicurezza. - individuare le situazioni pericolose; - identificare le persone esposte; - valutare i corrispondenti rischi, formulando un giudizio di accettabilità; - adottare le misure di prevenzione per ridurre i rischi non eliminabili. <<< << >>

  33. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Prevista dall’art. 4, comma 2, D.Lgs.626/94, consiste nel porre il datore di lavoro in condizione di adottare i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questi provvedimenti comprendono: • la prevenzione dei rischi professionali; • l’informazione dei lavoratori; • la formazione professionale degli stessi; • l’organizzazione ed i mezzi destinati a porre in atto tali provvedimenti. <<< << >>

  34. Linee guida per la valutazione Il piano di sicurezza deve: • riguardare tutti gli impianti installati nel luogo di lavoro; • coprire le altre attività lavorative che si svolgono al di fuori dell’azienda; • tener conto delle altre attività normali che non sono specifiche del processo produttivo (per es.. la messa in servizio di nuovi impianti); • tener conto di situazioni prevedibili che non fanno parte del lavoro normale ( ad es. la manutenzione straordinaria). <<< << >>

  35. INFORMAZIONI NECESSARIE Le persone che compiono le valutazioni dei rischi devono conoscere o essere informate su quanto segue: • rischi e pericoli la cui esistenza è già nota, con le modalità che ne determinano l’insorgenza; • materiali, attrezzature e tecnologie impiegati nelle lavorazioni; • organizzazione e procedure di lavoro, nonché interazioni dei dipendenti con gli impianti ed i materiali impiegati; • tipo, probabilità, frequenza e durata di esposizione ai vari pericoli; • rapporti tra esposizione, rischio e relativi effetti; • disposizioni normative di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, in rapporto ai rischi presenti sul luogo di lavoro; • regole di buona tecnica , specie per i settori in cui non vi sono norme giuridiche ovvero una specifica prassi amministrativa. <<< << >>

  36. INDIRIZZI per la valutazione Per ottenere le informazioni per la valutazione si fa ricorso a: • analisi dell’attività di lavoro per prevedere possibili incidenti; • coinvolgimento partecipativo dei lavoratori; • dati forniti dai fabbricanti e dai costruttori; • fonti documentali ed esperienze acquisite in materia di sicurezza in rapporto all’attività in oggetto; • riviste specializzate; • circolari, direttive ministeriali della Pubblica Amm.ne preposte nel campo della sicurezza, della salute e dell’igiene del lavoro; • dati relativi ad incidenti industriali ed infortuni mortali e le indagini epidemiologiche; • controllo continuo dei dati e registri delle misurazioni; • dati conoscitivi forniti dalle ASL, INAIL, ecc.; • pubblicazioni scientifiche e tecniche del settore. <<< << >>

  37. Il rischio in funzione della probabilità che si manifesti con possibile danno lesivo viene valutato con una scala di valori/significati così composta: Analisi del rischio PROBABILITA’: • Improbabile - sulla base di eventi succedutesi, poco probabile nel manifestarsi; • Possibile -circostanza rilevata con possibile danno anche in concomitanza di altri eventi; • Probabile - circostanza rilevata con eventuale danno lesivo in un determinato ciclo di lavorazione; • Molto probabile - accadimenti relativi con manifestazione di danni. MAGNITUDO: • Lieve - evento con possibile danno lieve senza abbandono del lavoro; • Modesta - circostanza di rischio con possibile danno limitato, infortuni in temporanea o malattie professionali reversibili; • Grave - circostanze verificatesi con danni lesivi temporanei o permanenti di alquanta entità, infortunio invalidante o malattie professionali irreversibili; • Gravissima - danni letali ad uno o più lavoratori, infortunio con riduzione notevole delle capacità lavorative, eventi mortali. RISCHIO: • Trascurabile - potenzialità insignificante, eventuali correzioni in fase di programmazione; • Medio - rischi da considerare, migliorie nella prevenzione e protezione; • Alto - necessitano misure e verificare di prevenzione e protezione; • Molto alto - livello di rischio pericoloso, misure drastiche per correggere anche fasi di lavorazioni. <<< << >>

  38. Fase attuativa del piano Per attuare il piano è necessario: • Identificare i pericoli (per es.: i pericoli di origine chimica in base alle etichettature dei prodotti ed alle schede recanti i dati di sicurezza), i rischi dell’impiego di determinate attrezzature, facendo riferimento alle norme di prevenzione e alle specifiche tecniche del fabbricante; • coinvolgere i lavoratori e, in primis, i loro rappresentanti, acquisendo le loro osservazioni sugli effetti pericolosi per la salute, dovuti ad esposizione a rischi specifici; • identificare le persone che possono essere esposte a determinati rischi individuando il momento in cui ciò può verificarsi; • definire le misure di controllo impiegate mediante il confronto con le disposizioni di igiene e prevenzione. <<< << >>

  39. CONTINUITA’ nel controllo rischi I datori di lavoro devono tener presenti sempre i seguenti principi: • eliminare i rischi • sostituire ciò che è pericoloso riducendo od annullando la pericolosità; • combattere i rischi alla fonte, se non prevenibili od evitabili ridurli ad un livello in cui non si comprometta la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti; • attuare il lavoro all’uomo secondo i principi dell’ergonomia - specialmente per quanto riguarda la progettazione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature, dei metodi di lavoro e di produzione riducendo, per quanto possibile, il lavoro monotono ed il lavoro a ritmi predeterminati, causa di stress per la salute; • dare priorità all’applicazione delle misure protettive di carattere collettivo rispetto a quelle individuali; • trasmettere istruzioni ed informazioni di sicurezza semplici e chiare ai dipendenti. <<< << >>

  40. IMPORTANZAdel posto di lavoro Per posto di lavoro si intende qualunque punto della sede o degli impianti cui i dipendenti hanno accesso nel corso dell’attività lavorativa. Le prescrizioni minime a cui deve rispondere il posto di lavoro sono stabilite dal D.Lgs 626/94 e dai precedenti DD.P.R.547/55 e 303/56, riguardano: • stabilità e solidità degli edifici; • requisiti dei locali di lavoro; • attrezzature elettriche, impianti di rilevamento e mezzi antincendio, ascensori e montacarichi, rampe di carico,, porte , portoni, cancelli, pavimenti, pareti, soffitti e tetti; • illuminazione, aerazione e ventilazione, temperatura ambiente; • servizi di benessere collettivo, servizi igienici, ambienti di riposo per le donne incinte e le madri in allattamento; • infermeria, pronto soccorso; • posti di lavoro per i portatori di handicap; • posti di lavoro all’aperto. <<< << >>

  41. ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA Sia la valutazione del rischio che l’elaborazione del documento è fatta dal datore di lavoro, attraverso il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente, - ove previsto dalle vigenti disposizioni il controllo sanitario - previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La valutazione dei rischi è lo strumento per spingere l’imprenditore ad un metodo di lavoro esplicito sulla prevenzione, obbligandolo ad autocertificare il lavoro effettuato e quello da svolgere. <<< << >>

  42. PIANO DI SICUREZZA In esito ai risultati della valutazione il datore di lavoro ha l’onere di elaborare un documento contenente: • la relazione sulla identificazione dei rischi, con i criteri di valutazione eseguiti; • le misure di prevenzione apprestate e l’individuazione di quelle da adottare; • il programma di attuazione di dette misure per assicurare un ambiente di lavoro sicuro. Il documento, conservato in azienda, deve essere esibito agli organi di vigilanza. <<< << >>

  43. Migliorare la sicurezza L’azione di valutazione consiste nel vedere le condizioni generali di igiene e sicurezza nell’azienda. Il piano di sicurezza è uno strumento procedurale che permette di scoprire la realtà, di descriverla e di stabilire l’azione da adottare. Il piano consente di agire in profondità sull’organizzazione della sicurezza con riflessi positivi sulla produttività aziendale e qualità del prodotto. Attraverso l’analisi del rischio può emergere la necessità di integrare o sostituire le capacità del servizio interno di prevenzione ricorrendo a specialisti esterni, come previsto dall’art. 8 della legge n. 626/94. <<< << >>

  44. RESPONSABILEdelSERVIZIO diPREVENZIONE Il successo della valutazione dei rischi dipende dalla scelta del coordinatore interno o esterno all’azienda da parte del datore di lavoro, a cui compete l’obbligo della redazione del documento di sicurezza e sul quale ricade ogni responsabilità. Un buon coordinatore per la sicurezza deve: • saper ascoltare; • saper osservare; • buona capacità di giudizio; • diplomazia; • spirito aperto ed attitudine positiva; • autodisciplina; • onestà ed imparzialità; • prestigio e, soprattutto, • capacità di evitare l’abitudine e la routine; • non cedere alle pressioni che possono giungere dall’esterno o dall’interno. <<< << >>

  45. PROTEZIONI collettive Le protezioni collettive comprendono le misure da adottare per rendere sicuro il lavoro per tutto il personale: • separazione netta tra le zone a rischio e quelle esenti; • sviluppo della politica di prevenzione per l’adozione massiva di protezioni collettive; • il piano di sicurezza deve disporre di: - piante dettagliate delle zone pericolose; - elenco dei prodotti e sostanze pericolose stoccate e/o manipolate; - indicazione delle persone del servizio di pronto soccorso d’avvertire in caso d’incidente; - elenco dei lavoratori esposti; • disciplinare, ai fini della sicurezza, il problema “ visitatori “ in azienda (ispettori, studenti,ecc.) • misure contro l’emissione di fumo ed acque reflue. <<< << >>

  46. PROTEZIONI individuali Il dispositivo individuale di protezione (DPI) è una attrezzature destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 D.Lgs. 626/94). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 41 D.Lgs. 626/94). I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 (art. 42 D.Lgs. 626/94). Gli obblighi del datore di lavoro nell’ambito dei DPI sono indicati nell’art. 43 D.Lgs. 626/94. L’azienda mette a disposizione dei lavoratori: guanti, calzature di sicurezza, indumenti di lavoro, occhiali di protezione, inserti auricolari e cuffie, elmetti, maschere, ecc. . <<< <<

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