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D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996

D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996. Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. D. Lgs. N. 528 del 19 novembre 1999 -

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D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996

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  1. D. Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. D. Lgs. N. 528 del 19 novembre 1999 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. N. 494/96, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. I DD. Lgs. 626.94 e 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e collaborazione “ tra il datore di lavoro e lavoratore, soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< >>

  2. Cantiere temporaneo o mobile Art. 2 Cantiere temporaneo o mobile è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile: • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. • Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio di impianti di cui al D.Lgs. 626/94 <<< << >>

  3. Figure coinvolte Responsabile dei lavori Committente Coordinatore per la progettazione Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Il Datore di lavoro Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< << >>

  4. Committente Art. 2 - b Viene individuato nella persona fisica o giuridica per conto della quale viene realizzata l’opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione, persona che non può disinteressarsi delle misure di sicurezza adottate nel cantiere ove è interessato. Il Committente può essere anche la Pubblica Amministrazione. Sia nei lavori privati che pubblici il Committente è la persona legittimata alla firma dell’appalto, responsabile di obblighi sanzionabili anche penalmente. <<< << >>

  5. Responsabile dei lavori Art. 2 - c Persona incaricata dal Committente che assume la gestione di tutti gli aspetti tecnico-amministrativi in tema di sicurezza (progettazione o esecuzione o controllo dell’esecuzione dell’opera), con relative obbligazioni e responsabilità. Non si tratta di una delega da parte del Committente, al quale fanno capo responsabilità “ per culpa in eligendo “ (art. 3 - 6 - 11 - 13), ma di una scelta di “ figura professionalmente “ più competente che lo sostituisca nell’adempimento degli obblighi. Negli appalti pubblici la predetta figura innovativa richiama quella del “ direttore dei lavori “, addetto al controllo tecnico-amministrativo e la verifica dell’opera secondo capitolato e progetto, denominato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 109 dell’11.2.94 “ responsabile unico del procedimento “. <<< << >>

  6. Coordinatore per la progettazione Art. 2 - e Incaricato dal Committente per curare la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo dell’opera contenente tutte le informazioni utili della prevenzione e protezione dei rischi, occorrente successivamente per lavori di manutenzione, compiti di cui all’art. 4. Il Coordinatore della progettazione dovrà coordinare ed accertare l’integrazione, durante le scelte tecniche ed organizzative, dei principi generali di prevenzione di cui al D. Lgs. 626.94. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento devono essere messe a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici interessate almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. <<< << >>

  7. Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Art. 2 - f Soggetto diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5. Compiti indirizzati, durante la fase esecutiva dell’opera, al coordinamento ed alla verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione indicate nel piano di sicurezza e coordinamento, elaborato dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dell’imprese esecutrici Anche a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori le nuove disposizioni dettano obblighi con relative responsabilità penalmente sanzionabili. <<< << >>

  8. Rischi particolariallegato II 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,0, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dai procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera; 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree e conduttori nudi di tensione; 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; 7. Lavori subacquei con respiratori; 8. Lavori in cassoni ad aria compressa; 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi; 10. Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. <<< << >>

  9. Lavoratori autonomi Art. 7 - I lavoratori autonomi che esplicano la loro attività professionale nell’ambito del cantiere, senza vincolo di subordinazione, ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 devono attenersi alle disposizioni emanate dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, all’utilizzo dei D.P.I. e rispetto delle prescrizioni dettate dai DD. Lgs. n. 626/94 e n. 359/99. Art. 23 Contravvenzioni sono previste nei confronti del lavoratore autonomo per violazioni dell’art. 7. Rappresenta una forma di tutela per il lavoratore autonomo e le altre unità lavoratori presenti sui cantieri <<< << >>

  10. Valutazione dei rischi Il punto di partenza per la valutazione è rivolto al rispetto delle “ misure generali di tutela “ dettati dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94 che si concretizza nel cercare soluzioni sempre migliorative nel campo prevenzionale: nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati impiegati, sistemazione dei posti di lavoro, organizzazione. Nel redigere il piano di sicurezza si dovrà fare riferimento alle seguenti definizioni: • pericolo: fonte di possibili danni alla salute o lesioni; • situazione pericolosa: circostanze in cui il lavoratore viene esposto ad un pericolo; • pericolo: insieme di probabilità e di gravità di possibili eventi che possono causare danni lesivi; • valutazione globale dei rischi: raffronto dati di probabilità evento lesivo per la scelta di adeguate misure di sicurezza preventiva. <<< << >>

  11. Notifica preliminare Il Committente o il Responsabile dei lavori deve assolvere obblighi amministrativi per i cantieri di lavoro che comportino: • rischi particolari, nei quali operano più imprese, anche se non in contemporanea; • di entità non inferiore a 200 uomini-giorno anche se con un’unica impresa sono richiesti obblighi amministrativi per il Committente o il Responsabile dei lavori. Obblighi che consistono nel: • trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente prima dell’inizio dei lavori la notifica preliminare; • nel chiedere alle imprese esecutrici dell’opera l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, nonché una dichiarazione riferita al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. La copia della notifica deve essere affissa in posto visibile in cantiere ed aggiornata ove ci siano stati cambiamenti in corso d’opera. <<< << >>

  12. Piano di sicurezza e coordinamento Art. 12 - Il piano deve contenere: i procedimenti esecutivi dell’opera, la valutazione dei rischi, gli apprestamenti a garanzia della tutela del lavoratore, i costi stimati da sostenere per le misure di prevenzione e sicurezza, l’organizzazione anche in funzione dell’eventuale presenza di altre imprese. Gli elementi costitutivi del cantiere si identificano in: • Anagrafe del cantiere che comprende tutti i dati relativi all’opera da realizzare, i soggetti interessati, la localizzazione nel suo contesto; • L’opera, individuabile mediante la committenza e natura stessa; • I dati generali dell’opera, descritta per tipologia di lavoro e corredata con grafici, piante topografiche, disegni, prospetti; • L’identificazione dei soggetti: committente, responsabile dei lavori, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione, impresa/e presenti nel cantiere, lavoratore autonomo. <<< << >>

  13. Piano operativo di sicurezza Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori integrano il Piano di sicurezza e di Coordinamento di un loro Piano Operativo di Sicurezza. Il predetto piano descrive, nel rispetto dei DD. Lgs. n. 277/91- n. 626/94 e n. 494/96, l’analisi e relativa valutazione dei rischi in funzione dell’opera che si andrà a realizzare e la stima dei costi interessati per la sicurezza. Nel relativo programma dei lavori saranno regolamentate: “ interferenze “ e “ incompatibilità “, utilizzo di attrezzature, D.P.I., approvvigionamenti di materie prime dall’esterno e servizi comuni. Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la congruenza del Piano operativo di Sicurezza, potrà chiedere eventuali adeguamenti, coordinare i vari piani dell’imprese che operano in cantiere per fasi di lavoro, stabilirà riunioni con l’imprese, accederà al cantiere per verificare il rispetto del piano stesso, parte integrante del contratto di appalto. <<< << >>

  14. Pianificazione L’analisi di valutazione dei rischi riferiti alle varie fasi occorrenti per la realizzazione dell’opera, la stessa temporizzazione dell’impegno uomini-giorni per ogni fase operativa, l’eventuale presenza in cantiere di più imprese, lavoratori dipendenti o autonomi, interferenze e sovrapposizioni, utilizzo di mezzi comuni deve essere disciplinata per evitare che situazioni di pericolo possano essere trascurate rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori. La pianificazione anche per verificare la congruenza tra il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento. L’utilizzo di diagrammi temporali riferiti alle singole imprese potrà essere uno strumento per raggiungere l’obiettivo della prevenzione con i dovuti aggiustamenti ove si rendano necessari. <<< << >>

  15. Pianificazione (esempio) <<< << >>

  16. Fascicolo della sicurezza Documento: U.E. 260 del 26 maggio 1993 Il Coordinatore designato dal Committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. Il fascicolo comprende due capitoli: Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Parte B - Equipaggiamenti in dotazione all’opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza. Nel corso dell’esistenza dell’opera il committente o proprietario annoterà tutte le modifiche che interverranno nel capitolo C-dotazione. <<< << >>

  17. Guidaagli obblighi del committente o del responsabile dei lavori Richiedere idoneità tecnico professionale, regolarità contributiva, indicazione dei contratti collettivi applicati, ecc. Comunicare alle imprese i nominativi dei coordinatori Spedire copia dei piani di sicurezza Art. 7 D.Lgs. N. 626/94 solo per lavori eseguiti all’interno dell’azienda Obblighi Trasmettere notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori Nominare il coordinatore per la progettazione Nominare il coordinatore per l’esecuzione Art. 3 D.Lgs. n. 626/94 Tipologia di opera Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea. Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea / e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazione del decreto “ cantieri “ <<< << >>

  18. Guida ai documenti richiesti in funzione della tipologia delle opere Piano operativo di sicurezza Documenti Piano di sicurezza e coordinamento Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Piano di sicurezza sostitutivo solo per lavori pubblici Notifica Tipologia di cantiere Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Entità presunta del cantiere: maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri con presenza di più imprese anche se non contemporanea Opere con rischi particolari (all. II) Cantieri con un’unica impresa Entità presunta del cantiere maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e di entità maggiore o uguale a 200 uomini-giorno Cantieri che solo in corso d’opera richiedono più imprese anche se non contemporanea e con rischi particolari (all. II) Altri cantieri rientranti nell’ambito di applicazioni del decreto “ cantieri “ <<< <<

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